Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, ordinanza cautelare 09/02/2023, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2023
N. 08113/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8113 del 2022, proposto da
LA ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento e/o la riforma
previa adozione di ogni più idonea misura cautelare:
a) del provvedimento prot. m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R.0001323 del 31/05/2022 ricevuto a mezzo pec in pari data, con cui il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha respinto “l'istanza di riconoscimento della classe di concorso per il SOSTEGNO nella scuola secondaria II grado (classe di concorso ADSS), presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra ZZ LA[...]";
b) per quanto occorra, del parere tecnico, di data e protocollo sconosciuto, eventualmente acquisito nell'istruttoria, ancorché non menzionato nel provvedimento, nel quale sarebbero ravvisate differenze sostanziali nei percorsi formativi e/o professionalizzanti seguiti in Romania rispetto ai corrispondenti percorsi formativi e/o professionalizzanti previsti in Italia;
c) per quanto occorra, altresì, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019, a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sul istituzionale del Ministero con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUOUFFICIALE.U.0005636;
d) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
per l'accertamento
della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso per il SOSTEGNO, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea;
nonché per la condanna
in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di docente ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali della ricorrente o, in subordine, mediante l'attivazione di procedure compensative;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Ministero dell’Istruzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita all’estero, in quanto l’interessata non sarebbe in possesso dell’abilitazione su materia;
considerato:
- che nell’ordinamento italiano possono esercitare la professione di insegnante di sostegno coloro che sono in possesso anche dell’abilitazione su materia (v. Cons. Stato, sez. VII, n. 4382/2022);
- che la ricorrente, a fronte della richiesta dell’amministrazione di provare il conseguimento dell’abilitazione su materia, nulla ha prodotto né nel procedimento amministrativo, né nel presente giudizio;
ritenuto pertanto che allo stato, fermo ogni ulteriore approfondimento nella fase di merito, non appare sussistente il presupposto del fumus boni iuris ;
ritenuto che le spese processuali della presente fase possono essere compensate, in considerazione della materia trattata e dell’attività difensiva di mero stile svolta dall’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) rigetta la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca De Gennaro | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO