Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2021 /7846
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 17.6.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza ed al termine ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7846/2021 R.G.C., avente ad oggetto: lesione personale e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gabrieli Tommasi in Parte_1 virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato nel suo studio
Attore
E
, con rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pantaleo Palumbo Parte_1 in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato nel suo studio
Convenuto
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
Come noto, colui che introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui afferma l'esistenza, assume l'obbligo di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, invece, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, si troverà avvantaggiata poiché se dagli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, "reus absolvitur" (art. 2967, comma primo,
c.c.).
L'art. 2967 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit) consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assolta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur (art. 2697, comma primo, c.c.). Per converso, il soggetto negatore del diritto vantato dall'attore, positivamente affermando l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi, sarà a sua volta onerato alla prova degli stessi (art. 2697, comma secondo, c.c.).
Premesso quanto sopra bisogna rilevare che l' attore non ha assolto l'onere, che incombeva su di lui, di provare la domanda: il CTU, dott. , che, in Persona_1 accordo con le parti presenti alle operazioni peritali, disponeva una consulenza otorinolaringoiatra da eseguirsi presso lo Studio del dott. . Le risultanze di Persona_2 tale accertamento, riportate dal CTU nella relazione, evidenziano: “…in data odierna si osserva fossa nasale destra pervia;
deviazione del setto nasale a sinistra con ipertrofia del turbinato omolaterale. In merito al quesito posto, in particolare se il quadro anatomo-funzionale attuale, sia riconducibile al trauma del 15.10.12, si può concludere che molto verosimilmente il quadro attuale non scaturisce dall'evento traumatico in oggetto. In particolare perché il trauma nasale aveva determinato solo una contusione senza alcuna frattura delle ossa nasali e quindi la forza lesiva del trauma era molto modesta e comunque non in grado di verificare una deviazione del setto nasale né, tanto meno, una ipertrofia dei turbinati che è da correlare ad altre e comunque indipendenti cause”.
Da tale evidenza specialistica il CTU a pag. 3 della relazione giunge alla conclusione che:
“…si può escludere il nesso causale delle menomazioni lamentate dal periziando con il trauma occorsogli in data 15.10.2012. Non residuano quindi alterazioni algico disfunzionali a livello delle ossa nasali, tali da poter essere riconducibili all'evento traumatico descritto ed in particolare con l'entità lesiva dello stesso.”
E' appena il caso di osservare che tra l'evento per cui è causa e il primo referto che riporta una dichiarazione di deviazione del setto nasale intercorre un lasso temporale di oltre due anni.
Alla luce di dette risultanze istruttorie conseguentemente nessuna responsabilità può essere quindi addebitata al convenuto.
Le spese del giudizio vengono poste a carico dell'attore e liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu come liquidate vengono definitivamente poste a carico dell'attore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni indicate in motivazione;
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del convenuto che liquida in complessivi €.3.000,00 oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu.
Così deciso in Lecce il 17 giugno 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta