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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 129/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del Vicesindaco pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e Federico Trento della Civica
Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n.92 presso lo studio dell'avv. Vincenzo
De Nisco che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellata -
e nei confronti di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_6
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_7
(C.F. Controparte_7 P.IVA_8
(C.F. ) Controparte_8 P.IVA_9
pagina 1 di 6 in punto: appello avverso la sentenza n. 277/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 21 luglio 2023
causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
14/4/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 277/2023, depositata in data 21 luglio 20233 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
02120210000097690000 emessa dall' , e per l'effetto, confermare Controparte_9
la suddetta cartella di pagamento.
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.” per la parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: in via preliminare/pregiudiziale
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata nel merito
• rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto. Parte_1
• condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese, Parte_1
spese generali (12,50%), diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio.
In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto
• accertare e dichiarare l'accoglimento solo parziale ed in riferimento ai capi riconducibili al
[...]
e conseguentemente accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua Parte_1 con riguardo ai capi non impugnati dagli altri enti convenuti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto. Cenni processuali
Con sentenza n. 277/2023 resa nel giudizio sub RG 4287/2022 il Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione dd. 20/4/2022 proposta da avverso la cartella di Controparte_1
pagina 2 di 6 pagamento nr. 02120210000097690000 emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - riscossione: “accoglie l'atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 021 2021 00000976 90 000, emessa dall Controparte_2
per la Provincia di Bolzano in relazione ai capi da n. 1 a n. 211 in riferimento ai ruoli
[...]
iscritti dai convenuti enti relativi a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada;
compensa le spese di lite tra le parti”.
Con atto di citazione in appello dd. 15/1/2024 il ha interposto appello dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
- Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e preplessità della motivazione
- Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art.196 C.d.s. così come modificato dal decreto legge 10.9.2021 n.121, convertito in L. n. 156/2021. Violazione del principio tempus regit actum.
- Riproposizione, ex art. 346 c.p.c., dell'eccezione di inammissibilità dell'azione.
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa dd. 6/5/2024 la sola , Controparte_1
sostenendo l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. In diritto.
2.1. Il terzo motivo di appello è ammissibile e fondato, con assorbimento degli altri motivi di appello.
2.2. Va premesso che non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo (unico) della decisione di primo Parte_1
grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
per quanto riguarda in particolare il terzo motivo di appello appare chiaro come lo stesso coinvolga l'unico capo della sentenza, con la quale è stata accolta l'opposizione di primo grado senza neanche approfondire l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellante in primo grado, facendo inoltre chiaro riferimento al combinato disposto dell'art. 203, comma 3, e dell'art. 204 bis del d. lgs. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa, l'opposizione avanti il Giudice di Pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ex art. 7 del d. lgs. 150/2011) ed esponendo come, decorso inutilmente detto termine, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui
pagina 3 di 6 all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” (art. 203, comma 3 C.d.S.).
L'appellante ha fatto poi riferimento a consolidati orientamenti di legittimità, in particolare ad alcune recentissime pronunce della terza sezione della Corte di cassazione (n. 32920/2022; n. 510/2023; n.
1383/2023), le quali hanno escluso la possibilità per il noleggiatore di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale.
2.3. Ciò premesso, il terzo motivo di appello risulta fondato per i seguenti motivi.
2.3.1. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, che la ricorrente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, ma ciononostante, tale eccezione (di inammissibilità) non risulta essere stata esaminata nella sentenza di primo grado, che ha accolto l'opposizione.
2.3.2. Peraltro, è stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile
(v. sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n.
156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue:
“in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta
pagina 4 di 6 a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
2.3.3. I motivi di opposizione della parte ricorrente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi già inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
2.3.4. Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello—se li si ritenesse tempestivi— non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale (v. supra 2.3.2.), che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla possa determinare l'inefficacia dei verbali di Controparte_1
contestazione.
2.3.5. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la chiara volontà di voler investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive la mera richiesta, rivolta alla Polizia locale, di voler “procedere alla rinotifica del verbale” alla persona indicata nelle missive stesse (v. ad es. all. 20 del doc. 2 di parte appellante Parte_1
.
[...]
2.4. Ne consegue quindi la fondatezza dell'appello, sì che, in parziale riforma della sentenza impugnata
(stante l'acquiescenza delle parti non costituite in appello rispetto alle statuizioni di primo grado), va rigettata l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. 02120210000097690000 in
[...]
relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 277/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 21 luglio 2023, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Comune di Controparte_1
pagina 5 di 6 con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. 02120210000097690000 in Pt_1
relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
4. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 14/4/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 129/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del Vicesindaco pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e Federico Trento della Civica
Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n.92 presso lo studio dell'avv. Vincenzo
De Nisco che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellata -
e nei confronti di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_6
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_7
(C.F. Controparte_7 P.IVA_8
(C.F. ) Controparte_8 P.IVA_9
pagina 1 di 6 in punto: appello avverso la sentenza n. 277/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 21 luglio 2023
causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
14/4/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 277/2023, depositata in data 21 luglio 20233 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
02120210000097690000 emessa dall' , e per l'effetto, confermare Controparte_9
la suddetta cartella di pagamento.
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.” per la parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: in via preliminare/pregiudiziale
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata nel merito
• rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto. Parte_1
• condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese, Parte_1
spese generali (12,50%), diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio.
In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto
• accertare e dichiarare l'accoglimento solo parziale ed in riferimento ai capi riconducibili al
[...]
e conseguentemente accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua Parte_1 con riguardo ai capi non impugnati dagli altri enti convenuti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto. Cenni processuali
Con sentenza n. 277/2023 resa nel giudizio sub RG 4287/2022 il Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione dd. 20/4/2022 proposta da avverso la cartella di Controparte_1
pagina 2 di 6 pagamento nr. 02120210000097690000 emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - riscossione: “accoglie l'atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 021 2021 00000976 90 000, emessa dall Controparte_2
per la Provincia di Bolzano in relazione ai capi da n. 1 a n. 211 in riferimento ai ruoli
[...]
iscritti dai convenuti enti relativi a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada;
compensa le spese di lite tra le parti”.
Con atto di citazione in appello dd. 15/1/2024 il ha interposto appello dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
- Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e preplessità della motivazione
- Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art.196 C.d.s. così come modificato dal decreto legge 10.9.2021 n.121, convertito in L. n. 156/2021. Violazione del principio tempus regit actum.
- Riproposizione, ex art. 346 c.p.c., dell'eccezione di inammissibilità dell'azione.
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa dd. 6/5/2024 la sola , Controparte_1
sostenendo l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. In diritto.
2.1. Il terzo motivo di appello è ammissibile e fondato, con assorbimento degli altri motivi di appello.
2.2. Va premesso che non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo (unico) della decisione di primo Parte_1
grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
per quanto riguarda in particolare il terzo motivo di appello appare chiaro come lo stesso coinvolga l'unico capo della sentenza, con la quale è stata accolta l'opposizione di primo grado senza neanche approfondire l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellante in primo grado, facendo inoltre chiaro riferimento al combinato disposto dell'art. 203, comma 3, e dell'art. 204 bis del d. lgs. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa, l'opposizione avanti il Giudice di Pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ex art. 7 del d. lgs. 150/2011) ed esponendo come, decorso inutilmente detto termine, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui
pagina 3 di 6 all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” (art. 203, comma 3 C.d.S.).
L'appellante ha fatto poi riferimento a consolidati orientamenti di legittimità, in particolare ad alcune recentissime pronunce della terza sezione della Corte di cassazione (n. 32920/2022; n. 510/2023; n.
1383/2023), le quali hanno escluso la possibilità per il noleggiatore di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale.
2.3. Ciò premesso, il terzo motivo di appello risulta fondato per i seguenti motivi.
2.3.1. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, che la ricorrente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, ma ciononostante, tale eccezione (di inammissibilità) non risulta essere stata esaminata nella sentenza di primo grado, che ha accolto l'opposizione.
2.3.2. Peraltro, è stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile
(v. sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n.
156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue:
“in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta
pagina 4 di 6 a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
2.3.3. I motivi di opposizione della parte ricorrente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi già inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
2.3.4. Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello—se li si ritenesse tempestivi— non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale (v. supra 2.3.2.), che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla possa determinare l'inefficacia dei verbali di Controparte_1
contestazione.
2.3.5. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la chiara volontà di voler investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive la mera richiesta, rivolta alla Polizia locale, di voler “procedere alla rinotifica del verbale” alla persona indicata nelle missive stesse (v. ad es. all. 20 del doc. 2 di parte appellante Parte_1
.
[...]
2.4. Ne consegue quindi la fondatezza dell'appello, sì che, in parziale riforma della sentenza impugnata
(stante l'acquiescenza delle parti non costituite in appello rispetto alle statuizioni di primo grado), va rigettata l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. 02120210000097690000 in
[...]
relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 277/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 21 luglio 2023, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Comune di Controparte_1
pagina 5 di 6 con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. 02120210000097690000 in Pt_1
relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
4. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 14/4/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 6 di 6