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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3172/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
EV D'UR e dall'Avv. Luigi Palomba ed elett.te domiciliata in Torre del
CO (NA), alla via S. Noto n. 32, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t.; ( ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Crescenzo Perrina ed elett.te domiciliata in Ariano Irpino (AV), alla via Nazionale n. 233, giusta mandato come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso intimazione di pagamento n. 01220249001940916000 notificata in data
23.04.2024 per la somma complessiva di €#1.709,78# CP_ (millesettecentonove,78) avente ad oggetto gli avvisi di addebito n.
31220180002781861000 assertivamente notificato in data 22.01.2019 e n.
31220190002839765000 assertivamente notificato in data 21.01.2020 a titolo di omesso versamento contributi gestione separata rispettivamente per CP_ gli anni 2011 e 2012. si è costituita;
va Controparte_3 dichiarato contumace (notifica del ricorso in data 16.10.2024).
2) La domanda va rigettata.
Parte ricorrente qualifica la domanda come opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc e finalizzata all'accertamento negativo del credito, ed eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Nulla dice quanto alla notifica degli avvisi di addebito, che nella intimazione risultano notificati in data 22.01.2019 e 21.01.2020.
In mancanza di indicazioni in senso differente, e poichè in ricorso nulla si dice sul punto, queste sono pacificamente le date in cui gli avvisi sono stati notificati.
La scadenza del termine dei quaranta giorni successivi alla notifica, termine pacificamente perentorio e di cui all'art. 24, comma 5, del lgs. n. 46 del
1999, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e la conseguente irretrattabilità del credito” (per tutte, Corte di Cassazione ordinanza n. 15674 del 17 maggio 2022)
Dalla data delle notifiche degli avvisi a quella della intimazione di pagamento il termine di prescrizione quinquennale non era spirato.
Per l'avviso notificato il 22.01.2019, L'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi ((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
Pag. 2 di 4 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159 (comma 1)
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 2). CP_ 6) va condannata al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite che, in base al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di
Pag. 3 di 4 €#886# (ottocentottantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3172/2024 CP_ R.G Lavoro, proposto da nei confronti di e Parte_1
[...]
, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione Controparte_2 disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
CP_
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese Parte_1 di lite che, in base al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di
€#886# (ottocentottantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Avellino, udienza del 23 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3172/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
EV D'UR e dall'Avv. Luigi Palomba ed elett.te domiciliata in Torre del
CO (NA), alla via S. Noto n. 32, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t.; ( ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Crescenzo Perrina ed elett.te domiciliata in Ariano Irpino (AV), alla via Nazionale n. 233, giusta mandato come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso intimazione di pagamento n. 01220249001940916000 notificata in data
23.04.2024 per la somma complessiva di €#1.709,78# CP_ (millesettecentonove,78) avente ad oggetto gli avvisi di addebito n.
31220180002781861000 assertivamente notificato in data 22.01.2019 e n.
31220190002839765000 assertivamente notificato in data 21.01.2020 a titolo di omesso versamento contributi gestione separata rispettivamente per CP_ gli anni 2011 e 2012. si è costituita;
va Controparte_3 dichiarato contumace (notifica del ricorso in data 16.10.2024).
2) La domanda va rigettata.
Parte ricorrente qualifica la domanda come opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc e finalizzata all'accertamento negativo del credito, ed eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Nulla dice quanto alla notifica degli avvisi di addebito, che nella intimazione risultano notificati in data 22.01.2019 e 21.01.2020.
In mancanza di indicazioni in senso differente, e poichè in ricorso nulla si dice sul punto, queste sono pacificamente le date in cui gli avvisi sono stati notificati.
La scadenza del termine dei quaranta giorni successivi alla notifica, termine pacificamente perentorio e di cui all'art. 24, comma 5, del lgs. n. 46 del
1999, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e la conseguente irretrattabilità del credito” (per tutte, Corte di Cassazione ordinanza n. 15674 del 17 maggio 2022)
Dalla data delle notifiche degli avvisi a quella della intimazione di pagamento il termine di prescrizione quinquennale non era spirato.
Per l'avviso notificato il 22.01.2019, L'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi ((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
Pag. 2 di 4 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159 (comma 1)
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 2). CP_ 6) va condannata al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite che, in base al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di
Pag. 3 di 4 €#886# (ottocentottantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3172/2024 CP_ R.G Lavoro, proposto da nei confronti di e Parte_1
[...]
, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione Controparte_2 disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
CP_
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese Parte_1 di lite che, in base al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di
€#886# (ottocentottantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Avellino, udienza del 23 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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