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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1047/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 con avv.to SARA LUCCHINI
- RICORRENTE -
contro con avv.ti RICCIO GIANVITO e Controparte_1 CP_2
con avv.ti RICCIO GIANVITO e
[...] CP_2
con avv.ti STEFANO LA PORTA e CP_3 [...] con avv.ti STEFANO LA PORTA e Controparte_4 CP_4
RESISTENTI
C.F. – P.iva ) Controparte_5 P.IVA_1
C.F. – P.iva ) Controparte_6 P.IVA_2
C.F. – P.iva Controparte_7 P.IVA_3
C.F. – P.iva ), Controparte_8 P.IVA_4
(C.F. – P.iva ), CP_9 P.IVA_5
C.F. – P.iva ) Controparte_10 P.IVA_6
(C.F. - P.iva ) Controparte_11 P.IVA_7
C.F. – P.iva ) CP_12 P.IVA_8
C.F. – P.iva ) CP_13 P.IVA_9
C.F. – P.iva ) CP_14 P.IVA_10
C.F. – P.iva ) Controparte_15 P.IVA_11
C.F. – P.iva ) Parte_2 P.IVA_12
C.F. – P.iva ) Parte_3 P.IVA_13
(C.F. – P.iva ) Parte_4 P.IVA_14
CONTUMACI Parte IN PUNTO: impugnazione licenziamento per in regime Job's Act - codatorialità FATTO
Con ricorso ex art. 414 C.P.C. depositato presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia in data
24.5.2024 la ricorrente ha agito in giudizio quale ex dipendente di Controparte_1 Parte impugnando licenziamento per datato 17.7.2023 e convenendo in giudizio :
➢ (C.F. – P.iva ), con sede in Chioggia (VE), Via Maestri del Controparte_1 P.IVA_15
Lavoro, località Punta CO
➢ C.F. – PI ), con sede in ZA (PR), Via Giorgio Perlasca 20/b CP_2 P.IVA_16
➢ C.F. – P.iva ) con sede in ZA (PR), Via Giorgio Perlasca 20/g, Controparte_5 P.IVA_1
➢ C.F. – P.iva , con sede in ZA (PR), Via Giorgio Perlasca Controparte_6 P.IVA_2
20/c
➢ (C.F. – P.iva ), con sede in ZA (PR), Via Giorgio Perlasca Controparte_7 P.IVA_3
20/c
➢ C.F. – P.iva ), con sede in ZA (PR), Via Giorgio Perlasca 20/c Controparte_8 P.IVA_4
➢ (C.F. – P.iva ), con sede in ZA (PR), Via Giorgio Perlasca 20/c, CP_9 P.IVA_5
C.F. – P.iva ) con sede in ZA (PR), Via Giorgio Perlasca 20/c Controparte_16 P.IVA_6
➢ (C.F. - P.iva ), con sede in ET (RM), via Di Cori Controparte_11 P.IVA_7
27/A
➢ C.F. – P.iva ), con sede in Cervignano del Friuli (UD), via Grado 20, CP_12 P.IVA_8
➢ C.F. - P.Iva ), con sede in Sant'Ambrogio di LP (Vr), Frazione CP_3 P.IVA_17 di Domegliara, Via Sottocengia n. 12,
➢ C.F. – P.iva ), con sede in Milano, via Gesù 10 CP_13 P.IVA_9
➢ C.F. – P.iva ), con sede in Milano, via Gesù 10 CP_14 P.IVA_10
➢ C.F. – P.iva , con sede in Milano, via Vittorio Pisani 20 Controparte_17 P.IVA_18
➢ (C.F. – P.iva ), con sede in Correggio (RE), via Statale per CP_15 CP_15 P.IVA_11
Reggio 36/A
➢ C.F. – P.iva ), con sede in Rho (MI), via Borromeo 28, Parte_2 P.IVA_12
➢ C.F. – P.iva ), con sede in Parma (PR), via Emilio Lepido 237/A Parte_3 P.IVA_13
➢ (C.F. – P.iva ), con sede in Varna (BZ), via Scaleres 1 Parte_4 P.IVA_14
Allega:
➢ di avere lavorato dal 2.9.2019 alle dipendenze di appartenente al Gruppo Controparte_1
Socogas, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di Quadro - 1° livello Q del CCNL
Porti;
➢ di essere stata assunta, quale unica unità in forze alla società, per svolgere le mansioni di Direttore
e RSPP di neo-realizzando deposito costiero di carburanti, in particolare di PL, all'interno dell'area portuale in Val del Rhio di Chioggia, all' epoca in fase di ultimazione, con ruolo dunque di Direttore del deposito ai sensi del D.M. 13.10.1994, Responsabile delle emergenze come da sezione VI del T.U.
D.Lgs. 81/2008, RSPP ex art. 32 T.U. D.Lgs. 81/08, con compiti di redazione del DVR, Project manager del Sistema di Gestione per la Sicurezza Prevenzione degli incidenti rilevanti (ex art. 14 del D.Lgs.
105/05), Responsabile del Deposito ex D.Lgs. 105/05, e supervisore dei lavori in corso presso il cantiere, relazionandosi con il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, arch. Persona_1
e con il suo collaboratore, geom. ; CP_18
➢ di essersi poi nel tempo occupata – all' esito di successivo abbandono da parte di Controparte_1 della messa in esercizio di tale impianto per problemi relativi all' iter autorizzativo – delle sole manutenzioni di legge della struttura nel suo complesso, e delle connesse necessarie verifiche, dapprima giornaliere e, poi, bisettimanali;
➢ di avere da settembre 2020 - in ragione della ridotta attività svolta per - prestato Controparte_1
l' attività lavorativa in via continuativa e del tutto prevalente a favore delle altre società del Gruppo
Socogas, e in particolare di ornendo supporto alla stessa supporto per la risoluzione CP_2 di problematiche di carattere tecnico, interfacciandosi, altresì, con il direttore del deposito CP_8 ing. e con quello del deposito ing. , ed occupandosi di Persona_2 CP_12 Persona_3 verifiche su compatibilità delle caratteristiche del PL commercializzato dal Gruppo, portata, velocità e delta di pressione del PL ai fini della sua canalizzazione, quantità di metano necessaria per produrre Bio PL;
partecipando inoltre, in veste di auditor di ad ispezione – CP_2 condotta, nel periodo ottobre-novembre 2020, dalla Commissione Grandi Rischi - sul Sistema di gestione della sicurezza presso il deposito di PL in ZA (PR); intervenendo, in CP_8 rappresentanza di come referente tecnico, a tavolo di lavoro creato, nel 2022, sulla CP_2 fattibilità della realizzazione di una società di Bio PL, esitato nella costituzione di Controparte_17
diretta allo sviluppo di nuove tecnologie destinate alla produzione e distribuzione di PL
[...] derivato da biogas;
collaborando nel periodo settembre 2022 – aprile 2023 all' approntamento di modifiche al deposito di ituato in ZA, interfacciandosi con dipendenti e referenti CP_2 di detta società, tra cui e oltre Persona_2 Persona_4 Persona_5 Parte_6
C che della (sig. e della SGIG S.p.A., azienda incaricata di Controparte_6 Parte_7 effettuare i lavori;
prendendo parte nel periodo ottobre 2020 - settembre 2021 a CP_19 costituito da per verificare la sostenibilità economica della realizzazione di un deposito CP_20 tramite la conversione di parte degli impianti già esistenti nell'area di proprietà della Raffineria Eni di Venezia, occupandosi, per conto di degli aspetti tecnici del progetto;
partecipando CP_2 nell'agosto 2022, quale referente tecnico di al progetto posto in essere da detta CP_2 società e da TO Group avente ad oggetto la verifica della possibile delocalizzazione dell'impianto di ed altresì dell'analisi dell'invecchiamento delle attrezzature ed impianti di Controparte_1
e di prendendo parte, su richiesta del dott. e in CP_2 CP_12 Persona_4 rappresentanza del Gruppo Socogas, a riunioni indette da Assocostieri, fra cui quella del 19 dicembre 2023, studiando la normativa di settore, verificando gli aggiornamenti intervenuti e dandone avviso ai referenti delle società del Gruppo;
➢ di avere sempre svolto le proprie mansioni, sia nel primo periodo lavorato a favore di
[...]
, sia in quello successivo da settembre 2020 a favore di , rispondendo CP_1 CP_2 direttamente al dott. proprietario di con cariche amministrative Persona_4 CP_2 in molteplici società del Gruppo e figlio di fondatore del gruppo, fruendo di auto Persona_5 aziendale assegnatale da e avendo a che fare per ogni comunicazione inerente al CP_2 rapporto di lavoro (assenze per malattia, richieste di fruizione ferie e permessi ecc.) con l' Ufficio
Personale di CP_2
➢ di essere stata a settembre 2021 – nell' ambito di un processo di riorganizzazione avviato nei primi mesi dell' anno a seguito della morte di – intervistata dalla società incaricata della Persona_5 ricerca e selezione del personale ( = D&M Research and Consulting) e di avere nell' occasione presentato la propria candidatura per il ruolo di Direttore Tecnico del Gruppo, precedentemente affidato a rimasto vacante dal 2018; Persona_6
➢ di essere stata, invece, intorno a metà maggio 2023, con sua grande sorpresa, notiziata dal Direttore del Personale di Gruppo, dott. , dell' intenzione di risolvere il rapporto di lavoro in Parte_8 essere risultando non più necessario il ruolo di direttore di deposito di;
Controparte_1
➢ di essere stata in effetti con lettera raccomandata datata 17 luglio 2023 e ricevuta il successivo 19 Parte luglio 2023 licenziata per con la seguente causale: “come noto, l'attuale realtà di mercato impone alla Società e al Gruppo sempre più articolato un costante monitoraggio sia del mercato che del fatturato, nonché di attivarsi in tutte le sedi per preservare e ove possibile migliorare funzionalità organizzativa, efficienza e complessiva redditività. In tale contesto la Società ha deciso di sopprimere la sua specifica posizione e di avocare le relative mansioni in capo al suo responsabile . Persona_7
Peraltro, non essendo stato possibile identificare altre mansioni, financo inferiori, alle quali poterla adibire, la società si vede costretta a comunicare la decisione di risolvere il rapporto di lavoro in essere per giustificato motivo oggettivo”;
➢ di avere impugnato tale espulsione con PEC 13 settembre 2023, indirizzata oltre che a
[...]
anche a tutte le società facenti parte del Gruppo Socogas, in ragione dell'evidente CP_1 sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tanto dedotto in fatto, la ricorrente agisce per far accertare l' unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro e l' illegittimità del licenziamento per non effettività della causale indicata e violazione del repechage ( in particolare quanto al ruolo di DT e rispetto alla posizione di RSPP all'interno di già ricoperta dal sig. che nell' estate 2023 era in CP_2 Parte_9 procinto di accedere alla pensione), così concludendo: “ In via principale: 1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'esistenza, ai fini del rapporto di lavoro, di un unico centro di imputazione di interessi tra e le altre società resistenti facenti parte Controparte_1 del Gruppo Socogas o, comunque, di una situazione di codatorialità/contitolarità del rapporto di lavoro della ricorrente in capo alle società convenute;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'impugnato licenziamento per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
3) condannare le società convenute, in solido tra loro, - a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro e a corrispondere alla stessa, in solido o per la parte di spettanza, un' indennità risarcitoria corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 3.028,66) per un totale di € 36.343,92, (= € 3.028,66 x 12), o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino
a quello dell' effettiva reintegrazione, somme tutte gravate da rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi;
- o, in via gradata, al pagamento, in solido o per la parte di spettanza, di un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 23/2015 nella misura massima corrispondente a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 3.028,66) per un totale di €
109.031,76 (= € 3.028,66x 36), o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi;
In via di estremo subordine: qualora non dovesse ritenersi sussistente l'unicità del centro di imputazione del rapporto e/o comunque la situazione di codatorialità con le società convenute
4) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'impugnato licenziamento per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
5) condannare al pagamento di un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. Controparte_1
23/2015, così come interpretato alla luce della Sentenza n. 23/2022 della Corte Costituzionale, disapplicando, anche ex art. 32 Cost., il limite massimo delle 6 mensilità di indennizzo previsto dalla legge
e tenendo conto della manifesta insussistenza del giustificato motivo addotto a formale sostegno del licenziamento, del comportamento tenuto dalle parti e dell'effettiva dimensione dell'attività economica delle società convenute.
In ogni caso: Con vittoria di spese oltre al rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge”.
Delle plurime convenute citate si sono costituite unicamente , Controparte_1 CP_2
e contestando nel merito le pretese attoree, quanto ad CP_3 Controparte_4 CP_3 e rivendicando la propria assoluta totale estraneità all' allegato centro unico
[...] Controparte_4 di imputazione del rapporto.
La causa è stata istruita attraverso l' acquisizione della documentazione offerta e assunzione di prove testimoniali.
Sono state depositate note finali autorizzate.
All'esito di odierna udienza da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
E' pacifico in causa - riferito concordemente dalle parti e confermato dall' istruttoria sia documentale che orale - che il deposito costiero di PL all'interno dell'area portuale in Val del Rhio di Chioggia, per la cui gestione con ruolo di Direttore e RSPP la ricorrente è stata nel 2019 assunta da , Controparte_1 non è mai entrato concretamente in funzione.
La messa in funzione dell' impianto è stata infatti, per problemi di natura amministrativa e giudiziaria aventi ad oggetto la correttezza dell'iter autorizzativo, dapprima sospesa e poi abbandonata, in particolare a seguito dell'entrata in vigore del divieto, previsto dal D.L. 14 agosto 2020, convertito in L.
13 ottobre 2020 n. 126, di realizzare e dare avvio all'esercizio di impianti di stoccaggio di PL in aree classificate come patrimonio Unesco quale, appunto, quella in cui si trovava ubicato il deposito in parola.
Parte L' impugnato licenziamento per è cionondimeno illegittimo, per i seguenti motivi.
A) UNICITA' CENTRO IMPUTAZIONE DEL RAPPORTO
Le società convenute, di cui Gruppo Socogas, S.C.H. CP_21 Controparte_22 Controparte_23
S.r.l. risultano cancellate dal Registro delle Imprese, fanno tutte parte del Gruppo SOCOGAS, entità che opera nel mercato nazionale e internazionale dei prodotti petroliferi e, in particolare, nei settori della vendita, trasporto e distribuzione del PL, con servizi di logistica, gestione di reti di distribuzione e ricerca di nuove fonti di energia pulita (vd doc. 24 ric Organigramma Gruppo Socogas).
Le stesse sono assoggettate all'attività di direzione e coordinamento di x art. 2497 c.c.. CP_2
Di fatto quanto a e è comprovata una stretta interconnessione tale Controparte_1 CP_2 da fondare la prospettazione attorea circa la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro oggetto di causa.
Non così quanto ad , , non risultando riscontrata un' effettiva attività CP_3 Controparte_4 di direzione e coordinamento nei loro confronti da parte di e trattandosi in sé di soggetti CP_2 giuridici per oggetto e sede con la stessa non strettamente interconnessi nei ter mini richiesti per l' esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto, nei confronti delle quali, dunque, così come, per le stesse ragioni, nei confronti delle convenute contumaci, il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva sostanziale
A monte va in diritto ricordato che la sussistenza di collegamento economico funzionale tra imprese non determina ex se l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro specificamente insistente con una delle società alle altre, rimanendo lo stesso distinto ed autonomo.
Ed in effetti - secondo i consolidati recenti approdi giurisprudenziali a far data da Cass. 267/2019 +
31519 del 3.12.2019 e in senso conforme ex plurimis Cass. Sez. Lav. 16975 del 25 maggio 2022 - l' estensione degli obblighi deriva dalla codatorialità cui inerisce un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
La co-datorialità presuppone in particolare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva e l'utilizzazione contemporanea ed indistinta della prestazione lavorativa da parte delle società costituenti il gruppo, con esercizio dei tipici poteri datoriali.
Secondo i Giudici di legittimità, tale situazione è ravvisabile allorquando l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da soggetti distinti, riveli l'esistenza di alcuni requisiti essenziali quali: a) l'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) il coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
In presenza di tali presupposti, sussistendo un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, le obbligazioni da esso scaturenti gravano su tutti i fruitori dell'attività ex art.1294 c.c..
L' impresa unitaria è ad oggi configurabile a fronte di un'unica sottostante organizzazione d'impresa, intesa come unico centro decisionale a prescindere dal carattere simulatorio del frazionamento dell'unica attività (v. Cass. 28/03/2018, n. 7704; Cass. 29/11/2011, n. 25270; Cass. 14/03/2006, n.
5496; Cass. 24/03/2003 n. 4274; Cass. 28/08/2000, n. 11275).
In particolare a far data da Cass 13207 del 27 aprile 2022 è chiarito che gli effetti dell'unico centro di imputazione, nella precedente elaborazione giurisprudenziale riconnessi alla sola fattispecie patologica del frazionamento abusivo, possano prodursi anche in presenza di gruppi genuini, sotto forma di codatorialità, allorquando la compenetrazione delle imprese appartenenti al gruppo sia tale da configurare un'impresa unitaria.
Partendo da tale presupposto, i Giudici di legittimità ritengono che l'imputazione sostanziale di tutti i rapporti di lavoro all'impresa unitaria di gruppo possa avvenire anche in assenza della prova della concreta ed effettiva utilizzazione promiscua del dipendente, spostando, dunque, la focalizzazione dell'indagine del singolo rapporto di lavoro (gestito patologicamente da una pluralità di datori di lavoro) alla conformazione strutturale ed organizzativa del gruppo, se tale da configurare un'impresa unitaria. Nel caso specifico l' inserimento dell' ing in un' organizzazione economica complessiva unitaria Pt_1
e l'utilizzazione contemporanea e indistinta della sua prestazione lavorativa è adeguatamente dimostrata quanto a e , tenuto conto: Controparte_1 CP_2
➢ degli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, riconducibili alla famiglia - ovvero al Per_4 fondatore (venuto a mancare nel dicembre 2021), alla di lui consorte, sig.ra Persona_5 [...]
e ai figli e - in maniera diretta o attraverso la capogruppo Persona_8 Per_4 CP_24
i proprietà della stessa. In particolare dalle visure camerali in atti e dalla storia delle CP_2 partecipazioni societarie di , e emerge che quanto alla capogruppo Per_5 Per_4 CP_24
a proprietà, anche nel periodo oggetto di causa, ha sempre fatto capo al fondatore CP_2
e ai componenti della famiglia Dal settembre 2023, le quote societarie Persona_5 Per_4 Per appartengono a e e al trust denominato “ e ”, sul quale è istituito Per_4 CP_24 Per_5 il diritto di usufrutto a favore della sig.ra (doc. 28ric); quanto a Persona_8 Controparte_1
la proprietà appartiene al 90% a doc. 14 ric );
[...] CP_2
➢ dell' assetto dirigenziale: le visure camerali attestano che l'amministrazione della capogruppo
è sempre stata in capo alla medesima famiglia affidata, dapprima, quale CP_8 Per_4 amministratore unico a coadiuvato dai figli e, dal 2021, all'organo collegiale (C.d.A.) Persona_5 nel quale figurano, in particolare, e la quale, dal 1° dicembre 2022, Per_4 CP_24 ricopre la carica di Presidente del C.d.A. con poteri di rappresentanza dell'impresa (doc. 48 ric); quanto a la dirigenza è sempre stata esercitata attraverso organi collegiali Controparte_1 costituiti da tutti i membri della famiglia con ruoli di rappresentanza e/o con deleghe;
Per_4
➢ dell' accentramento dell' attività amministrativa e contabile in capo all'ufficio amministrativo di idem in capo all'Ufficio Umane di di tutti gli adempimenti CP_8 CP_2 CP_25 CP_2 relativi alla gestione del personale dipendente, compresa l'elaborazione delle buste paga;
➢ infine, e soprattutto, dall' uso promiscuo da parte delle due società della prestazione lavorativa della ricorrente, confermato dalle risultanze dell' istruttoria, documentale e orale (vd deposizioni di e ), laddove il dott. , consigliere di Persona_5 Testimone_1 Testimone_1 Controparte_1 con la funzione di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, era dipendente di al pari CP_8 di , diretto responsabile della ricorrente;
Persona_7
➢ in particolare dai documenti da 2 e 18 del ricorso come dalla ricorrente, nell' atto introduttivo, puntualmente richiamati, e dalle deposizioni di e - coerenti con i Persona_5 Testimone_2 documenti e dunque senz' altro attendibili - emerge che a far data dall' abbandono del progetto su
Chioggia, l'attività svolta dall'ing. con riferimento al deposito di ha subìto Pt_1 Controparte_1 una drastica riduzione, riducendosi alle sole manutenzioni, e la stessa ha svolto in via prevalente attività lavorativa a favore di e comunque, per la parte resa a favore anche della altre CP_2 società del gruppo, su incarico della medesima in persona di CP_2 Persona_4 fornendo supporto per la risoluzione di problematiche di carattere tecnico, interfacciandosi con il direttore del deposito ing. e con quello del deposito ing. CP_8 Persona_2 CP_12 [...] , ed occupandosi di verifiche su compatibilità delle caratteristiche del PL Per_3 commercializzato dal Gruppo, portata, velocità e delta di pressione del PL ai fini della sua canalizzazione, quantità di metano necessaria per produrre Bio PL;
partecipando inoltre, in veste di auditor di ad ispezione – condotta, nel periodo ottobre-novembre 2020, dalla CP_2
Commissione Grandi Rischi - sul Sistema di gestione della sicurezza presso il deposito di PL in ZA (PR); intervenendo, in rappresentanza di come referente tecnico, CP_8 CP_2
a tavolo di lavoro creato, nel 2022, sulla fattibilità della realizzazione di una società di Bio PL, esitato nella costituzione di diretta allo sviluppo di nuove tecnologie destinate Controparte_17 alla produzione e distribuzione di PL derivato da biogas;
collaborando nel periodo settembre 2022
– aprile 2023 all' approntamento di modifiche al deposito di situato in ZA, CP_2 interfacciandosi con dipendenti e referenti di detta società, tra cui Persona_2 Persona_4
C e oltre che della (sig. e Persona_5 Parte_6 Controparte_6 Parte_7 della SGIG S.p.A., azienda incaricata di effettuare i lavori;
prendendo parte nel periodo ottobre 2020
- settembre 2021 a costituito da er verificare la sostenibilità economica della CP_19 CP_20 realizzazione di un deposito tramite la conversione di parte degli impianti già esistenti nell'area di proprietà della Raffineria Eni di Venezia, occupandosi, per conto di degli aspetti CP_2 tecnici del progetto;
partecipando nell'agosto 2022, quale referente tecnico di al CP_2 progetto posto in essere da detta società e da TO Group avente ad oggetto la verifica della possibile delocalizzazione dell'impianto di ed altresì dell'analisi dell'invecchiamento delle Controparte_1 attrezzature ed impianti di di prendendo parte, su richiesta del dott. CP_2 CP_12
in rappresentanza del Gruppo Socogas, a riunioni indette da Assocostieri, fra cui Persona_4 quella del 19 dicembre 2023, studiando la normativa di settore, verificando gli aggiornamenti intervenuti e dandone avviso ai referenti delle società del Gruppo;
Si tratta di elementi che - come condivisibilmente rilevato dalla ricorrente fin dall' atto introduttivo del giudizio - travalicano, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e attività sintomatica della sostanziale unicità soggettiva.
B) ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO
Attesa la situazione di codatorialità tra e , la verifica della sussistenza del Controparte_1 CP_2 giustificato motivo, così come dell'assolvimento dell'obbligo di repêchage, va necessariamente, condotta con riferimento a entrambe le società.
Come ricordato dalla difesa attorea nell' atto introduttivo del giudizio, per la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo devono pacificamente sussistere:
➢ l' effettività della misura organizzativa atta a determinare la soppressione del posto di lavoro;
➢ il nesso di causalità di questa con le ragioni addotte;
➢ l'impossibilità di utilizzare il dipendente licenziato in altre mansioni (equivalenti o anche inferiori) ovvero, quando vengano in rilievo mansioni e/o posti di lavoro fungibili, una selezione giustificata e corretta in ordine al lavoratore da licenziare.
Ciò posto, l'impugnato provvedimento espulsivo risulta illegittimo stante la carenza dell'asserito giustificato motivo oggettivo dedotto da nella lettera di licenziamento e, in ogni caso, Controparte_1 per violazione dell'obbligo di repechage.
E infatti la ragione addotta, indicata nella soppressione della specifica posizione attribuita all' ing all' epoca (2019) della sua assunzione in con avocazione delle relative Pt_1 Controparte_1 mansioni in capo al suo responsabile , non tiene in alcun conto delle tempistiche dell' Persona_7 abbandono del progetto relativo al deposito PL di Chioggia, conseguito all' introduzione del divieto di realizzare impianti di stoccaggio Gpl in aree Unesco previsto dal D.L. 14 agosto 2020 (convertito in L. 13 ottobre 2020 n. 126), dunque verificatosi a fine 2020, con conseguente venir meno in allora, quasi tre anni prima del licenziamento, del ruolo dell' ing di direttore tecnico di tale deposito. Pt_1
L' indicato gmo in altre parole prescinde totalmente dalla realtà della nuova posizione lavorativa successivamente ricoperta dalla ricorrente, di referente tecnico, su incarico di , quanto alle CP_2 altre società del gruppo, stessa in primis. CP_8
Ed invero - come sopra detto - le risultanze dell' istruttoria confermano che a seguito dell' abbondono del progetto su Chioggia in ragione del divieto previsto dal D.L. 14 agosto 2020, convertito in L. 13 ottobre 2020 n. 126, l'attività svolta dall'ing. con riferimento al deposito di ha Pt_1 Controparte_1 subito una drastica riduzione, riducendosi improvvisamente alle sole manutenzioni di legge e relative verifiche, e che conseguentemente, già a partire dal mese di settembre 2020 la stessa ha iniziato a prestare attività, in via continuativa e del tutto prevalente, a favore delle altre società appartenenti al gruppo, in particolare, per rivestendo il ruolo di referente tecnico delle stesse. CP_2
Come obiettato in ricorso la motivazione addotta nel provvedimento espulsivo è dunque riferita alla soppressione di un ruolo ( = Direttore del deposito di ) sostanzialmente diverso da Controparte_1 quello effettivamente svolto dalla ricorrente all' epoca del licenziamento, in particolare ricoperto nella prima fase di svolgimento del rapporto nell' immediatezza dell' assunzione, ma ben presto venuto meno e al momento del licenziamento non piu' attuale.
Stante dunque l'inesistenza dell'addotto giustificato motivo oggettivo, ne consegue il' illegittimità del licenziamento .
Così anche in ogni caso ulteriormente considerato l' inadempimento, con riferimento alla capogruppo dell' obbligo di repechage, non avendo la stessa fatto fronte al relativo onere di prova, e CP_2 posta oltretutto la possibilità di reimpiego nella posizione di RSPP, già ricoperta dal sig. Parte_9
lavoratore in procinto di andare in pensione, a cui la ricorrente stessa poteva essere destinata,
[...] essendo in possesso delle necessarie competenze per svolgere le relative mansioni,
Circostanza, questa, rilevante alla luce del recente indirizzo giurisprudenziale che ha ampliato la portata dell'obbligo di repechage sino a comprendere per il datore la prova dell'incollocabilità non solo con riguardo alla situazione fattuale esistente all'atto del recesso, ma anche rispetto a circostanze future e prevedibili al momento del licenziamento (Cass. 8 maggio 2023, n. 12132).
Quanto alla tutela concedibile, in ragione della sussistenza tra e dell'unicità Controparte_1 CP_2 del centro di imputazione del rapporto il licenziamento afferisce a rapporto di lavoro assistito da stabilità reale, da cui, attesa l' applicabilità ratione temporis del D.Lgs. 23/2015 come modificato dal
Decreto Legge n. 87/2018, convertito con Legge 96/2018, la spettanza di tutela indennitaria ex art 3 comma 1 del medesimo D.Lgs. 23/2015.
In ragione di durata del rapporto, condotta delle parti e posizione in concreto ricoperta dalla lavoratrice,
l' indennizzo va determinato in 16 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR ( = € 3.028,66).
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo tenuto conto, quanto a quelle a favore di e della marginalità della posizione e della sostanziale estraneità all' CP_3 CP_4 attività istruttoria.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. quanto alle convenute contumaci nonché ad e rigetta il ricorso per CP_3 CP_4 carenza di legittimazione passiva sostanziale e condanna la ricorrente a rifondere alle medesime e le spese di lite liquidate a favore di ciascuna in euro 2.750,00 oltre CP_3 CP_4 accessori;
2. dichiara l' impugnato licenziamento illegittimo e ai sensi dell' art 3 comma 1 del d.lgs 23/2015, ravvisata tra e un unico centro di imputazione del rapporto, condanna Controparte_1 CP_2 le medesime e in via interna solidale a corrispondere alle ricorrente Controparte_1 CP_2
n. 16 mensilità dell' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 3.028,66, oltre accessori ex art 429 cpc;
3. condanna le medesime in solido a rifondere alla ricorrente le spese Parte_10 di lite liquidate in euro 7.500,00 oltre accessori + rimborso per intero del CU ( euro 259,00).
Così deciso in Venezia l' 8.4.2025 .
Il Giudice