Articolo 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 169Articolo 172
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8 dicembre 2021
Art. 170. (Inosservanza di provvedimenti del Garante) 1. Chiunque, ((non osservando)) il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonche' i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell' articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 ((, arreca un concreto nocumento a uno o piu' soggetti interessati al trattamento)) e' punito ((, a querela della persona offesa,)) con la reclusione da tre mesi a due anni.
Entrata in vigore il 8 dicembre 2021
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