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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/09/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 e promossa
DA
con gli Avvocati Rolla Francesca, Parte_1
Andrea Atteritano, Silvia Lolli e Francesco Ciancamerla, domicilio digitale,
APPELLANTE
CONTRO
( ) - ) - Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 [...]
) - ( ) - CP_3 C.F._3 Controparte_4 C.F._4 [...]
( ) - ( ) - CP_5 C.F._5 CP_6 C.F._6 Controparte_7
) - ( ) - C.F._7 Controparte_8 CodiceFiscale_8 Controparte_9
( ) - ( ) - C.F._9 Parte_2 C.F._10 Parte_3
) - ( ) - C.F._11 Parte_4 C.F._12 Parte_5
) - ( ) - C.F._13 Parte_6 C.F._14 Parte_7
( ) - ( ) con gli Avvocati Andrea C.F._15 Parte_8 C.F._16
Corrado e Daniele Codemo, domicilio digitale
pagina 1 di 9 APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 672/2022 del 10/10/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto ancora qui di interesse, gli appellati hanno citato l'appellante per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1. accertarsi e dichiararsi che la società ha posto in essere comportamenti che integrano Pt_1
pratiche commerciali scorrette per le ragioni di cui in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
2. accertarsi e dichiararsi per le ragioni illustrate in narrativa che tutti i contratti e/o le polizze unit linked indicati in premessa o comunque ai cui al/ai certificato/i di polizza allegati sub all_07, già doc_05 dell'all_02, relativi a ciascuno degli Attori in relazione ai quali sono stati emessi i certificati di polizza, sono inesistenti o, comunque, nulli e, per l'effetto, condannarsi la società , in persona Pt_1
del l.r.p.t., a restituire a ciascun Attore le somme versate a titolo di premio (meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta come doc_02, sub all_02), oltre interessi dal versamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
3. accertarsi e dichiararsi che ciascun attore si è determinato ad acquistare le polizze unit linked in relazione alle quali sono stati emessi i certificati qui all_07 (già doc_05 dell'all_02), e ad effettuare i versamenti meglio indicati nella tabella già prodotta come doc_02 sub dell'all_02, solo a fronte degli artifici e raggiri di cui in premessa e per le ragioni meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'annullamento di tutti i contratti e/o le polizze unit linked indicati in premessa ed intestati agli attori, già allegati come doc_05 (qui sub all_02) e qui anche sub all_07, relativi a ciascuno degli Attori in relazione ai quali sono stati emessi i certificati di polizza e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta, in persona del l.r.p.t., a restituire le somme versate a titolo di premio
(meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta sub doc_02), o qualunque altra superiore o inferiore che dovesse accertarsi essere dovuta, maggiorata da interessi dalla data del versamento al saldo, maggiorate da interessi legali dal versamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
4. accertarsi e dichiararsi che ciascun attore si è determinato ad acquistare le polizze unit linked in relazione alle quali sono stati emessi i certificati di polizza (già doc_05 sub dell'all_02, qui anche all_07) e ad effettuare i versamenti meglio indicati nella tabella prodotta sub doc_02 (sub dell'all_02), essendo incorso in errore essenziale e riconoscibile, per le ragioni meglio esposte in narrativa e,
pagina 2 di 9 conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'annullamento di tutti i contratti e/o le polizze unit linked indicati in premessa o comunque allegati, relativi a ciascuno degli Attori e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta, in persona del l.r.p.t., a restituire a ciascun Attore le somme versate a titolo di premio (meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta come doc_02, qui sub dell'all_02), maggiorate da interessi dalla data del versamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA RISPETTO ALLA CONCLUSIONE
N. 4
5. accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento grave ex art. 1453 c.c. per le ragioni illustrate in narrativa di tutti i contratti e/o le polizze unit linked indicati in premessa o comunque allegati come doc_05 (qui sub dell'all_02) e qui anche all_07, relativi a ciascuno degli Attori in relazione ai quali sono stati emessi i certificati di polizza per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta, in persona del l.r.p.t., a restituire a ciascun Attore le somme versate a titolo di premio (meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta come doc_02, qui sub dell'all_02), maggiorate da interessi dal versamento al saldo.
IN OGNI CASO: Vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA.
si è costituita presentando le seguenti conclusioni: Pt_1
In via preliminare/pregiudiziale
1) dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta da controparte in quanto inammissibile per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, rigettare le domande attoree ovvero, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario e per l'effetto adottare i provvedimenti di cui all'art. 164, IV co., c.p.c.;
2) accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la totale estraneità di Parte_1
rispetto alle condotte contestate e, per l'effetto, dichiararne la carenza di legittimazione
[...]
ovvero titolarità dal lato passivo dei rapporti giuridici dedotti in giudizio;
3) accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la prescrizione dell'azione di annullamento e dei diritti azionati da controparte, in via pre- e/o extracontrattuale, e per l'effetto rigettare le domande avversarie.
In via principale nel merito, rigettare tutte le domande svolte dagli attori nei confronti di Parte_1
poiché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni in atti;
[...]
In via subordinata,
4) previo differimento dell'udienza ex artt. 167 e 269 c.p.c., consentire la chiamata in causa della società (già già Controparte_10 Controparte_10 Controparte_11
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Bergamo, via Casalino 13, 24121 in P.IVA_1 P.IVA_1
pagina 3 di 9 persona del suo legale rappresentante pro tempore e, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza anche solo parziale di accertare e Parte_1
dichiarare la responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di tale società per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, condannarla al pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta in favore di ciascuno degli Attori ovvero, in subordine, al pagamento in favore di
[...]
, di qualsiasi importo che quest'ultima fosse costretta a corrispondere, a Parte_1
qualsiasi titolo, a ciascuno degli Attori;
5) previo differimento dell'udienza ex artt. 167 e 269 c.p.c., consentire la chiamata in causa della società (P. IVA ), con sede legale in Svizzera, Zurigo, Alte CP_12 C.F._17
Landstrasse 101, 8702, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza anche parziale di , accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la Pt_1
responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di tale società sulla gestione dei fondi sottostanti le polizze per cui è causa e, per l'effetto, condannarla al pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta in favore di ciascuno degli Attori ovvero, in subordine, al pagamento in favore di
, di qualsiasi importo che quest'ultima fosse costretta a Parte_1
corrispondere a ciascuno degli Attori, in ragione di tale responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Il primo giudice, rigettata l'istanza di chiamata in causa e disposta ctu, ha così deciso:
1) dichiara la risoluzione dei contratti stipulati dagli attori;
2) condanna la convenuta alla restituzione delle somme versate dagli attori in esecuzione dei contratti, così come quantificate nella tabella prodotta sub doc. 02 fasc. att., qui richiamata, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lita liquidate in euro 13.975,00 (di cui euro
545,00 per esborsi e 13.430,00 per compenso) oltre rimborso spese generali, Iva e Ca come per legge;
4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del
29.10.2021.
Ha interposto appello , si sono costituiti gli appellati resistendo e proponendo appello Pt_1
incidentale.
Primo motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove dispone la risoluzione delle polizze di causa a fronte della asserita violazione di obblighi informativi da parte di , con ciò Pt_1
violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo controparte chiesto la risoluzione delle polizze non per asserita violazione di tali obblighi, ma esclusivamente per asserita difformità tra prodotto voluto e prodotto acquistato (aliud pro alio).
pagina 4 di 9 Secondo motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove dispone la risoluzione delle polizze di causa a fronte dell'asserita violazione di obblighi informativi da parte di , in Pt_1
violazione del generale principio di allegazione, in base al quale, gli Assicurati avrebbero dovuto indicare in dettaglio (come più volte statuito dalla Suprema Corte) (a) le norme applicabili a , e Pt_1
quindi all'emittente, asseritamente violate, nonché (b) le condotte integranti l'inadempimento.
Terzo motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove rigetta l'eccezione d'inammissibilità dell'avversa domanda di risoluzione, facendo errata applicazione della granitica giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui non si può chiedere la risoluzione di un contratto di cui sono già cessati gli effetti, cosa pacificamente avvenuta nel caso di specie quando gli Assicurati hanno richiesto (prima dell'avvio del giudizio) il riscatto totale delle polizze.
Quarto motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove accoglie la domanda di risoluzione e conseguente ripetizione dei premi corrisposti dagli Assicurati con motivazione errata in fatto e diritto, specie nei passaggi in cui (a) valuta il corredo di informazioni predisposte da in Pt_1
maniera parziale, concentrandosi esclusivamente sulle Condizioni Generali e omettendo di considerare tutti gli altri documenti di polizza (Modulo, Scheda Sintetica, Prospetto d'Offerta, rendicontazione periodica e corrispondenza), (b) ignora che la violazione degli obblighi informativi dell'emittente genera, laddove esistente, un'ipotesi di responsabilità da prospetto, responsabilità mai invocata da parte attrice e di tipo extracontrattuale, che, in quanto tale, non solo è inidonea a fondare la risoluzione ma è pure prescritta, (c) configura in capo ad un'obbligazione di supervisione e controllo su Pt_1
che è invece esclusa dalle Condizioni Generali e dal quadro normativo di riferimento e (d) CP_12
omette di motivare sulla “gravità” del preteso inadempimento, non considerando le circostanze fattuali del caso di specie, che chiaramente la escludono.
Quinto motivo di appello principale: laddove rigetta, con motivazione errata e insufficiente,
l'eccezione di carenza di titolarità passiva di , pronunciandosi sulla sola legittimazione della Pt_1
deducente ma senza pronunciarsi sulla sua titolarità, esclusa dai fatti di causa.
Sesto motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove travalica i limiti propri del sindacato giurisdizionale e qualifica le polizze come prodotti finanziari, con ciò ignorando, da un lato, che il mercato di tali prodotti è caratterizzato da una articolata normativa di settore, da specifiche competenze autorizzative delle autorità di vigilanza e controllo e da stringenti regole sulla loro emissione e intermediazione che necessariamente limitano i poteri di qualificazione del Giudice, nonché violando, dall'altro lato,la normativa europea e l'interpretazione vincolante che la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”) ha dato sulla qualificazione dei prodotti di causa.
pagina 5 di 9 Settimo motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove decide erroneamente sulle spese di lite e CTU, allocandole per intero in capo ad . Pt_1
Ottavo motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove rigetta, con motivazione insufficiente ed errata, le richieste istruttorie di , ivi inclusa la richiesta di rinnovazione della Pt_1
CTU formulata in primo grado.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente, considerando che questa Corte ha già sviluppato una consolidata giurisprudenza (cft. n.500 e 1728 del 2023, n.138 del 2024 ex multis) sul tema della legittimazione passiva di , della natura della polizza “Le Signature Bond Plus”, qui impugnata, e Pt_1
conseguente nullità della polizza per violazione degli artt. 23 e 30 TUF .
è passivamente legittimata siccome emittente della polizza. Pt_1
Gli appellati in primo grado hanno dedotto (fatto pacifico) di essere tutti sottoscrittori della polizza “Le
Signature Bond Plus”, relativamente alla quale non furono posti in essere gli adempimenti previsti, a pena di nullità dall'art. 23 tuf, conseguentemente chiedendo dichiararsi la nullità e la restituzione dei premi versati, con gli accessori di legge.
Quanto alla natura della polizza, in conformità con la Suprema Corte, va ricordato che: “La previsione generale contenuta nell'art. 2 D.Lgs. n. 209/2005 in ordine alle polizze denominate “linked”, e cioè quelle nelle quali l'obbligazione principale dell'assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque da indici predeterminati di riferimento, non vale a far concludere apoditticamente per l'inclusione automatica di tali polizze nello schema legale (artt. 1882 – 1895 c.c.) del contratto di assicurazione, la cui causa deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio dell'assicurato all'assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto. Rientrano senz'altro nella fattispecie tipica di cui all'art. 1882 c.c. le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico;
in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dell'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici. E, al riguardo, deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte all'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, rispetto alle quali, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato mediante una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso
(polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente,
l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica pagina 6 di 9 normativa e dall'art. 1337 cod. civ. deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento di uno strumento finanziario (in cui rischio di “performance” sia per intero addossato all'assicurato”) (cfr.
Cass. 6061/2012)”.La Suprema Corte ha inoltre stabilito quale “preciso compito della Corte territoriale, valutare l'entità della prestazione per verificare se la porzione causale del contratto ascrivibile al rischio assicurativo (ricondotto a quello demografico, trattandosi di una polizza vita) fosse stato effettivamente contemplato o se l'entità della prestazione garantita, a fronte del capitale versato, fosse talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni.” (Cassazione civile, sez. III, 05/03/2019, n. 6319).
Spetta quindi al giudice di merito valutare caso per caso il rischio allocato tra l'assicuratore e l'assicurato: se il rischio dovesse concentrarsi sull'assicurato, verrebbe meno la natura assicurativa del contratto.
Nel caso di specie, appare preponderante la natura finanziaria della polizza.
Il certificato di polizza prevede alla voce “Copertura vita (qualora applicabile): 101% del valore della polizza oppure 101% del valore di riscatto se l'assicurato ha più di 75 anni alla data di conclusione del contratto” ma è altresì espressamente previsto che “i risultati dell'investimento dipenderanno essenzialmente dalla “linea di investimento scelta all'interno della vostra polizza” così espressamente confermando lo spostamento del rischio sull'investitore.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 31/05/2018 nella causa C-542/16, statuisce che ai fini della qualificazione un contratto come contratto di assicurazione è sufficiente che sussista l'impegno da parte dell'assicuratore dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato in caso di realizzazione del rischio assicurato, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto;
tuttavia, nel caso di polizze unit linked, ciò che viene a mancare è lo stesso rischio assicurato, in quanto la morte non rappresenta l'evento rispetto alle conseguenze pregiudizievoli dal quale l'assicurato risulta garantito, ma rileva unicamente come momento temporale in cui l'assicuratore dovrà effettuare il rimborso al quale è obbligato.
Pertanto la polizza united liked oggetto di causa va qualificata come prodotto finanziario.
Il contratto è quindi soggetto alla disciplina degli artt. 21 e 23 TUF con conseguente necessità di dichiarare la nullità dell'operazione negoziale ai sensi dell'art. 23 TUF.
Infatti l'acquisto di una polizza 'Index Linked' che non sia preceduta - a monte - dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente, la cui inesistenza è pacifica nella fattispecie, avente ad oggetto la regolamentazione dell'offerta all'investitore del prodotto finanziario emesso pagina 7 di 9 dall'impresa assicuratrice, è senz'altro nullo, per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 23 TUF.
Risulta pertanto chiaro come siano assorbiti, dalla dichiarazione di nullità, i motivi di appello principale dal primo al settimo.
Quanto ai motivi in cui si lamenta omessa ammissione di prova per testi e rinnovazione di ctu, non possono essere accolti.
La prova per testi è infatti ininfluente, essendo diretta a dimostrare che non ha intermediato le Pt_1
Polizze e non può essere a conoscenza di quanto accaduto in tale fase: circostanza ininfluente, in quanto la società risponde per aver emesso la polizza.
Non v'è necessità di rinnovare la ctu, in quanto le doglianza proposte da concernono la parte Pt_1
di relazione che si dilunga sulla natura della polizza, del tutto ininfluente, mentre non sono contestati i calcoli.
Dunque, in accoglimento dell'appello incidentale, laddove chiede dichiararsi la nullità dei contratti, la sentenza di primo grado va riformata.
La riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) che rimane comunque di piena soccombenza per l'appellante principale, che va dunque condannato alle spese, liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di - Parte_1 Controparte_1
- - - - - Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
- - - - -
[...] Controparte_8 Controparte_9 Parte_2 Parte_3 [...]
- - - - e sull'appello Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
incidentale di così provvede: rigetta l'appello principale ed in accoglimento di quello incidentale, dichiara la nullità dei contratti indicati in narrativa, condanna alla Parte_1
restituzione delle somme versate dagli attori in esecuzione dei contratti, così come quantificate nella tabella prodotta sub doc. 02 fasc. att., qui richiamata, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
accerta la sussistenza in capo ad Parte_1
dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la pagina 8 di 9 stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228; condanna al pagamento delle spese Parte_1
del giudizio che liquida per il primo grado in euro 13.975,00 e per l'appello in euro 17.500,00 oltre
15% sg. ed iva di legge. Pt_9
Spese di ctu del primo grado a carico di Parte_1
[...]
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 e promossa
DA
con gli Avvocati Rolla Francesca, Parte_1
Andrea Atteritano, Silvia Lolli e Francesco Ciancamerla, domicilio digitale,
APPELLANTE
CONTRO
( ) - ) - Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 [...]
) - ( ) - CP_3 C.F._3 Controparte_4 C.F._4 [...]
( ) - ( ) - CP_5 C.F._5 CP_6 C.F._6 Controparte_7
) - ( ) - C.F._7 Controparte_8 CodiceFiscale_8 Controparte_9
( ) - ( ) - C.F._9 Parte_2 C.F._10 Parte_3
) - ( ) - C.F._11 Parte_4 C.F._12 Parte_5
) - ( ) - C.F._13 Parte_6 C.F._14 Parte_7
( ) - ( ) con gli Avvocati Andrea C.F._15 Parte_8 C.F._16
Corrado e Daniele Codemo, domicilio digitale
pagina 1 di 9 APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 672/2022 del 10/10/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto ancora qui di interesse, gli appellati hanno citato l'appellante per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1. accertarsi e dichiararsi che la società ha posto in essere comportamenti che integrano Pt_1
pratiche commerciali scorrette per le ragioni di cui in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
2. accertarsi e dichiararsi per le ragioni illustrate in narrativa che tutti i contratti e/o le polizze unit linked indicati in premessa o comunque ai cui al/ai certificato/i di polizza allegati sub all_07, già doc_05 dell'all_02, relativi a ciascuno degli Attori in relazione ai quali sono stati emessi i certificati di polizza, sono inesistenti o, comunque, nulli e, per l'effetto, condannarsi la società , in persona Pt_1
del l.r.p.t., a restituire a ciascun Attore le somme versate a titolo di premio (meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta come doc_02, sub all_02), oltre interessi dal versamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
3. accertarsi e dichiararsi che ciascun attore si è determinato ad acquistare le polizze unit linked in relazione alle quali sono stati emessi i certificati qui all_07 (già doc_05 dell'all_02), e ad effettuare i versamenti meglio indicati nella tabella già prodotta come doc_02 sub dell'all_02, solo a fronte degli artifici e raggiri di cui in premessa e per le ragioni meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'annullamento di tutti i contratti e/o le polizze unit linked indicati in premessa ed intestati agli attori, già allegati come doc_05 (qui sub all_02) e qui anche sub all_07, relativi a ciascuno degli Attori in relazione ai quali sono stati emessi i certificati di polizza e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta, in persona del l.r.p.t., a restituire le somme versate a titolo di premio
(meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta sub doc_02), o qualunque altra superiore o inferiore che dovesse accertarsi essere dovuta, maggiorata da interessi dalla data del versamento al saldo, maggiorate da interessi legali dal versamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
4. accertarsi e dichiararsi che ciascun attore si è determinato ad acquistare le polizze unit linked in relazione alle quali sono stati emessi i certificati di polizza (già doc_05 sub dell'all_02, qui anche all_07) e ad effettuare i versamenti meglio indicati nella tabella prodotta sub doc_02 (sub dell'all_02), essendo incorso in errore essenziale e riconoscibile, per le ragioni meglio esposte in narrativa e,
pagina 2 di 9 conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'annullamento di tutti i contratti e/o le polizze unit linked indicati in premessa o comunque allegati, relativi a ciascuno degli Attori e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta, in persona del l.r.p.t., a restituire a ciascun Attore le somme versate a titolo di premio (meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta come doc_02, qui sub dell'all_02), maggiorate da interessi dalla data del versamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA RISPETTO ALLA CONCLUSIONE
N. 4
5. accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento grave ex art. 1453 c.c. per le ragioni illustrate in narrativa di tutti i contratti e/o le polizze unit linked indicati in premessa o comunque allegati come doc_05 (qui sub dell'all_02) e qui anche all_07, relativi a ciascuno degli Attori in relazione ai quali sono stati emessi i certificati di polizza per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta, in persona del l.r.p.t., a restituire a ciascun Attore le somme versate a titolo di premio (meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta come doc_02, qui sub dell'all_02), maggiorate da interessi dal versamento al saldo.
IN OGNI CASO: Vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA.
si è costituita presentando le seguenti conclusioni: Pt_1
In via preliminare/pregiudiziale
1) dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta da controparte in quanto inammissibile per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, rigettare le domande attoree ovvero, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario e per l'effetto adottare i provvedimenti di cui all'art. 164, IV co., c.p.c.;
2) accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la totale estraneità di Parte_1
rispetto alle condotte contestate e, per l'effetto, dichiararne la carenza di legittimazione
[...]
ovvero titolarità dal lato passivo dei rapporti giuridici dedotti in giudizio;
3) accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la prescrizione dell'azione di annullamento e dei diritti azionati da controparte, in via pre- e/o extracontrattuale, e per l'effetto rigettare le domande avversarie.
In via principale nel merito, rigettare tutte le domande svolte dagli attori nei confronti di Parte_1
poiché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni in atti;
[...]
In via subordinata,
4) previo differimento dell'udienza ex artt. 167 e 269 c.p.c., consentire la chiamata in causa della società (già già Controparte_10 Controparte_10 Controparte_11
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Bergamo, via Casalino 13, 24121 in P.IVA_1 P.IVA_1
pagina 3 di 9 persona del suo legale rappresentante pro tempore e, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza anche solo parziale di accertare e Parte_1
dichiarare la responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di tale società per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, condannarla al pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta in favore di ciascuno degli Attori ovvero, in subordine, al pagamento in favore di
[...]
, di qualsiasi importo che quest'ultima fosse costretta a corrispondere, a Parte_1
qualsiasi titolo, a ciascuno degli Attori;
5) previo differimento dell'udienza ex artt. 167 e 269 c.p.c., consentire la chiamata in causa della società (P. IVA ), con sede legale in Svizzera, Zurigo, Alte CP_12 C.F._17
Landstrasse 101, 8702, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza anche parziale di , accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la Pt_1
responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di tale società sulla gestione dei fondi sottostanti le polizze per cui è causa e, per l'effetto, condannarla al pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta in favore di ciascuno degli Attori ovvero, in subordine, al pagamento in favore di
, di qualsiasi importo che quest'ultima fosse costretta a Parte_1
corrispondere a ciascuno degli Attori, in ragione di tale responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Il primo giudice, rigettata l'istanza di chiamata in causa e disposta ctu, ha così deciso:
1) dichiara la risoluzione dei contratti stipulati dagli attori;
2) condanna la convenuta alla restituzione delle somme versate dagli attori in esecuzione dei contratti, così come quantificate nella tabella prodotta sub doc. 02 fasc. att., qui richiamata, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lita liquidate in euro 13.975,00 (di cui euro
545,00 per esborsi e 13.430,00 per compenso) oltre rimborso spese generali, Iva e Ca come per legge;
4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del
29.10.2021.
Ha interposto appello , si sono costituiti gli appellati resistendo e proponendo appello Pt_1
incidentale.
Primo motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove dispone la risoluzione delle polizze di causa a fronte della asserita violazione di obblighi informativi da parte di , con ciò Pt_1
violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo controparte chiesto la risoluzione delle polizze non per asserita violazione di tali obblighi, ma esclusivamente per asserita difformità tra prodotto voluto e prodotto acquistato (aliud pro alio).
pagina 4 di 9 Secondo motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove dispone la risoluzione delle polizze di causa a fronte dell'asserita violazione di obblighi informativi da parte di , in Pt_1
violazione del generale principio di allegazione, in base al quale, gli Assicurati avrebbero dovuto indicare in dettaglio (come più volte statuito dalla Suprema Corte) (a) le norme applicabili a , e Pt_1
quindi all'emittente, asseritamente violate, nonché (b) le condotte integranti l'inadempimento.
Terzo motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove rigetta l'eccezione d'inammissibilità dell'avversa domanda di risoluzione, facendo errata applicazione della granitica giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui non si può chiedere la risoluzione di un contratto di cui sono già cessati gli effetti, cosa pacificamente avvenuta nel caso di specie quando gli Assicurati hanno richiesto (prima dell'avvio del giudizio) il riscatto totale delle polizze.
Quarto motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove accoglie la domanda di risoluzione e conseguente ripetizione dei premi corrisposti dagli Assicurati con motivazione errata in fatto e diritto, specie nei passaggi in cui (a) valuta il corredo di informazioni predisposte da in Pt_1
maniera parziale, concentrandosi esclusivamente sulle Condizioni Generali e omettendo di considerare tutti gli altri documenti di polizza (Modulo, Scheda Sintetica, Prospetto d'Offerta, rendicontazione periodica e corrispondenza), (b) ignora che la violazione degli obblighi informativi dell'emittente genera, laddove esistente, un'ipotesi di responsabilità da prospetto, responsabilità mai invocata da parte attrice e di tipo extracontrattuale, che, in quanto tale, non solo è inidonea a fondare la risoluzione ma è pure prescritta, (c) configura in capo ad un'obbligazione di supervisione e controllo su Pt_1
che è invece esclusa dalle Condizioni Generali e dal quadro normativo di riferimento e (d) CP_12
omette di motivare sulla “gravità” del preteso inadempimento, non considerando le circostanze fattuali del caso di specie, che chiaramente la escludono.
Quinto motivo di appello principale: laddove rigetta, con motivazione errata e insufficiente,
l'eccezione di carenza di titolarità passiva di , pronunciandosi sulla sola legittimazione della Pt_1
deducente ma senza pronunciarsi sulla sua titolarità, esclusa dai fatti di causa.
Sesto motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove travalica i limiti propri del sindacato giurisdizionale e qualifica le polizze come prodotti finanziari, con ciò ignorando, da un lato, che il mercato di tali prodotti è caratterizzato da una articolata normativa di settore, da specifiche competenze autorizzative delle autorità di vigilanza e controllo e da stringenti regole sulla loro emissione e intermediazione che necessariamente limitano i poteri di qualificazione del Giudice, nonché violando, dall'altro lato,la normativa europea e l'interpretazione vincolante che la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”) ha dato sulla qualificazione dei prodotti di causa.
pagina 5 di 9 Settimo motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove decide erroneamente sulle spese di lite e CTU, allocandole per intero in capo ad . Pt_1
Ottavo motivo di appello principale: erroneità della decisione laddove rigetta, con motivazione insufficiente ed errata, le richieste istruttorie di , ivi inclusa la richiesta di rinnovazione della Pt_1
CTU formulata in primo grado.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente, considerando che questa Corte ha già sviluppato una consolidata giurisprudenza (cft. n.500 e 1728 del 2023, n.138 del 2024 ex multis) sul tema della legittimazione passiva di , della natura della polizza “Le Signature Bond Plus”, qui impugnata, e Pt_1
conseguente nullità della polizza per violazione degli artt. 23 e 30 TUF .
è passivamente legittimata siccome emittente della polizza. Pt_1
Gli appellati in primo grado hanno dedotto (fatto pacifico) di essere tutti sottoscrittori della polizza “Le
Signature Bond Plus”, relativamente alla quale non furono posti in essere gli adempimenti previsti, a pena di nullità dall'art. 23 tuf, conseguentemente chiedendo dichiararsi la nullità e la restituzione dei premi versati, con gli accessori di legge.
Quanto alla natura della polizza, in conformità con la Suprema Corte, va ricordato che: “La previsione generale contenuta nell'art. 2 D.Lgs. n. 209/2005 in ordine alle polizze denominate “linked”, e cioè quelle nelle quali l'obbligazione principale dell'assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque da indici predeterminati di riferimento, non vale a far concludere apoditticamente per l'inclusione automatica di tali polizze nello schema legale (artt. 1882 – 1895 c.c.) del contratto di assicurazione, la cui causa deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio dell'assicurato all'assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto. Rientrano senz'altro nella fattispecie tipica di cui all'art. 1882 c.c. le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico;
in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dell'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici. E, al riguardo, deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte all'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, rispetto alle quali, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato mediante una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso
(polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente,
l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica pagina 6 di 9 normativa e dall'art. 1337 cod. civ. deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento di uno strumento finanziario (in cui rischio di “performance” sia per intero addossato all'assicurato”) (cfr.
Cass. 6061/2012)”.La Suprema Corte ha inoltre stabilito quale “preciso compito della Corte territoriale, valutare l'entità della prestazione per verificare se la porzione causale del contratto ascrivibile al rischio assicurativo (ricondotto a quello demografico, trattandosi di una polizza vita) fosse stato effettivamente contemplato o se l'entità della prestazione garantita, a fronte del capitale versato, fosse talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni.” (Cassazione civile, sez. III, 05/03/2019, n. 6319).
Spetta quindi al giudice di merito valutare caso per caso il rischio allocato tra l'assicuratore e l'assicurato: se il rischio dovesse concentrarsi sull'assicurato, verrebbe meno la natura assicurativa del contratto.
Nel caso di specie, appare preponderante la natura finanziaria della polizza.
Il certificato di polizza prevede alla voce “Copertura vita (qualora applicabile): 101% del valore della polizza oppure 101% del valore di riscatto se l'assicurato ha più di 75 anni alla data di conclusione del contratto” ma è altresì espressamente previsto che “i risultati dell'investimento dipenderanno essenzialmente dalla “linea di investimento scelta all'interno della vostra polizza” così espressamente confermando lo spostamento del rischio sull'investitore.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 31/05/2018 nella causa C-542/16, statuisce che ai fini della qualificazione un contratto come contratto di assicurazione è sufficiente che sussista l'impegno da parte dell'assicuratore dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato in caso di realizzazione del rischio assicurato, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto;
tuttavia, nel caso di polizze unit linked, ciò che viene a mancare è lo stesso rischio assicurato, in quanto la morte non rappresenta l'evento rispetto alle conseguenze pregiudizievoli dal quale l'assicurato risulta garantito, ma rileva unicamente come momento temporale in cui l'assicuratore dovrà effettuare il rimborso al quale è obbligato.
Pertanto la polizza united liked oggetto di causa va qualificata come prodotto finanziario.
Il contratto è quindi soggetto alla disciplina degli artt. 21 e 23 TUF con conseguente necessità di dichiarare la nullità dell'operazione negoziale ai sensi dell'art. 23 TUF.
Infatti l'acquisto di una polizza 'Index Linked' che non sia preceduta - a monte - dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente, la cui inesistenza è pacifica nella fattispecie, avente ad oggetto la regolamentazione dell'offerta all'investitore del prodotto finanziario emesso pagina 7 di 9 dall'impresa assicuratrice, è senz'altro nullo, per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 23 TUF.
Risulta pertanto chiaro come siano assorbiti, dalla dichiarazione di nullità, i motivi di appello principale dal primo al settimo.
Quanto ai motivi in cui si lamenta omessa ammissione di prova per testi e rinnovazione di ctu, non possono essere accolti.
La prova per testi è infatti ininfluente, essendo diretta a dimostrare che non ha intermediato le Pt_1
Polizze e non può essere a conoscenza di quanto accaduto in tale fase: circostanza ininfluente, in quanto la società risponde per aver emesso la polizza.
Non v'è necessità di rinnovare la ctu, in quanto le doglianza proposte da concernono la parte Pt_1
di relazione che si dilunga sulla natura della polizza, del tutto ininfluente, mentre non sono contestati i calcoli.
Dunque, in accoglimento dell'appello incidentale, laddove chiede dichiararsi la nullità dei contratti, la sentenza di primo grado va riformata.
La riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) che rimane comunque di piena soccombenza per l'appellante principale, che va dunque condannato alle spese, liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di - Parte_1 Controparte_1
- - - - - Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
- - - - -
[...] Controparte_8 Controparte_9 Parte_2 Parte_3 [...]
- - - - e sull'appello Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
incidentale di così provvede: rigetta l'appello principale ed in accoglimento di quello incidentale, dichiara la nullità dei contratti indicati in narrativa, condanna alla Parte_1
restituzione delle somme versate dagli attori in esecuzione dei contratti, così come quantificate nella tabella prodotta sub doc. 02 fasc. att., qui richiamata, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
accerta la sussistenza in capo ad Parte_1
dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la pagina 8 di 9 stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228; condanna al pagamento delle spese Parte_1
del giudizio che liquida per il primo grado in euro 13.975,00 e per l'appello in euro 17.500,00 oltre
15% sg. ed iva di legge. Pt_9
Spese di ctu del primo grado a carico di Parte_1
[...]
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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