TRIB
Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14433/2024 r.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Dalla del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Monica Biamonte del Foro C.F._2
di Bologna e dall'avv. Michele Biamonte ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore - resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione giudiziale dei coniugi”.
Conclusioni comuni dei coniugi:
1 “i difensori chiedono che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate” e riportate a verbale dell'udienza del 15 gennaio 2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“dichiara di intervenire e conclude parzialmente con richiesta di accoglimento della domanda sul vincolo e sull'affidamento congiunto, mantenendo riserva sulle rimanenti richieste”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2024, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la separazione personale dal proprio coniuge con CP_1
il quale aveva contratto matrimonio il 4 novembre 2008 e dal quale aveva avuto due figli, attualmente minorenni, alle condizioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio.
Si è costituito il convenuto, il quale non si è opposto alla pronuncia della separazione richiesta dalla moglie, ma ha chiesto che il regime di frequentazione dei figli indicato nel ricorso fosse regolato in modo parzialmente differente da come richiesto dalla ricorrente.
All'udienza del 15 gennaio 2025, fissata per la comparizione dei coniugi, gli stessi sono stati sentiti dal Presidente di sezione relatore ed hanno escluso una riconciliazione. Dopo ampia discussione, i coniugi hanno inoltre raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, che sono state inserite nel verbale d'udienza, ed i difensori hanno rassegnato conclusioni comuni. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione, previa pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, in conformità all'accordo raggiunto dai coniugi.
Dagli atti e dai documenti prodotti risulta che e Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio il 4 novembre 2008 a Bologna e che dall'unione sono nati i figli il 26 giugno 2017 e il giorno 8 giugno 2024. RSona_1 RSona_2
2 La separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e della comparsa di costituzione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate fra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei due figli minori, in quanto garantiscono agli stessi un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
In considerazione dell'accordo raggiunto dai coniugi in merito alle condizioni della separazione e dell'assenza di richieste di condanna alla rifusione delle spese di lite, le spese processuali si compensano integralmente.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 29 Parte_1
maggio 1989 e nato a [...] il [...], i quali CP_1
hanno contratto matrimonio a Bologna il 4 novembre 2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 566, parte I, anno 2018, alle condizioni concordate e di seguito riportate:
“1) i figli minori e sono affidati in via condivisa ad RSona_1 RSona_2
entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza della madre, sita in Bologna
Via Cellini n 11;
2) l'assegno unico erogato dall'Inps sarà percepito integralmente dalla madre;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé entrambi i figli il martedì e il venerdì dalle ore
17.00 alle ore 19.00, il lunedì dalle ore 18.00 alle 20.00 e tutti i week end dal Per_1
venerdì sera al sabato sera dopocena, nonché fino all'età di 1 anno una RSona_2
mezza giornata nel weekend assieme alla sorella;
dal compimento del primo anno
3 d'età le visite saranno parificate a quelle di i giorni di Natale e Pasqua i figli Per_1
RS resteranno con la madre, mentre nei giorni della festività musulmana di i figli rimarranno con il padre;
durante le vacanze estive, la figlia potrà trascorre 15 Per_1
giorni con il padre compatibilmente con le esigenze scolastiche, da concordare entro il
30 maggio di ogni anno;
lo stesso periodo potrà essere trascorso dal padre con il figlio dopo che lo stesso avrò compiuto un anno e mezzo d'età; RSona_2
4) verserà a la somma mensile di 150 euro a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario di ciascun figlio e così per complessivi euro 300, rivalutabili secondo indici Istat, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori come previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna”;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
22 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
4