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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 474 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 19.9.2025 e vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante, Parte_1
, C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_2 C.F._1
, C.F. , nato a [...] Parte_3 C.F._2
Lorenzello (BN) il 15-06-1963, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. MAURIZIO
MINIERO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù di mandato allegato all'atto di opposizione;
opponenti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e - per essa - la Controparte_1 sua mandataria (in virtù di procura speciale dell'11.05.2022 per Notar Per_1
rep.33171 racc. 22257) (già già
[...] CP_2 CP_3 [...]
, quale cessionaria della Controparte_4 Controparte_4
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Notar Persona_2
di Verona del 15/07/2010 rep. 67340 e racc.18520, dall'Avv. MARIA ROSARIA DE
SIMONE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ed i suoi fideiussori in epigrafe indicati si opponevano al decreto ingiuntivo n.
1 1230/2021 (con il quale era stato loro ingiunto il pagamento complessivo di €
205.928,02, nei limiti di cui alle rispettive fideiussioni, per lo scoperto del conto corrente ordinario n°102483373 e gli inadempimenti relativi al finanziamento chirografario n°7728024 e al finanziamento Credit Più n°7954401) eccependo:
- la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 lg 287/1990, per ritardo nelle azioni esecutive in danno della debitrice principale, nonché per avvenuta concessione del credito in presenza di una situazione economica della debitrice principale già deteriorata;
- l'improcedibilità per non essere stata intrapresa la mediazione obbligatoria prima del giudizio;
- l'applicazione di condizioni contrattuali illegittime, di interessi debitori non contrattualizzati, di condizioni economiche modificate in pejus nel corso del rapporto, dell'anatocismo bancario;
- l'estorsione con inganno della sottoscrizione del piano di rientro;
- la sottoscrizione di polizze vite incongrue, con lievitazione degli interessi effettivamente applicati e discrasia tra i tassi pubblicizzati e quelli effettivi, ragion per cui veniva richiesta la rideterminazione degli interessi ex art. 117
TUB;
- l'applicazione dell'ammortamento alla francese con ulteriore surplus degli oneri finanziari, chiedendo accertarsi o la non debenza degli interessi in quanto usurari o la loro rideterminazione ai sensi dell'art. 117 TUB, per mezzo di una CTU contabile.
Si costituiva in giudizio la quale mandataria di , CP_2 Controparte_1
deducendo di essere l'attuale titolare del credito e – quindi - legittimata processuale nel presente giudizio per aver acquistato in data 3.5.2022 (anche) il credito oggetto di causa dalla ciò premesso la preliminarmente Controparte_4 CP_2
rappresentava di non essere legittimata passiva – invece - con riferimento alle eccezioni riguardanti i fatti antecedenti alla cessione intercorsa, quindi eccepiva la nullità dell'atto di citazione per eccessiva genericità, contestava l'avversa eccezione di improcedibilità (alla luce del chiaro disposto del comma 4 dell'art. 5 dl.vo 28/2010) ed
– infine – argomentava compiutamente in ordine alla legittimità del credito ingiunto evidenziando che, in merito al rapporto di conto corrente, vi era stato anche un
2 espresso riconoscimento del debito con l'atto di rimodulazione e rientro sottoscritto dagli opponenti il 18.6.2019 e depositato già in sede monitoria;
in merito alle fideiussioni, poi, la doValue in primo luogo evidenziava che Parte_3
era anche amministratore unico della debitrice principale, di talchè era ben a
[...]
conoscenza della sua esposizione debitoria, quindi evidenziava che i due fideiussori avevano sottoscritto sia una fideiussione omnibus che due fideiussioni specifiche ed, infine, argomentava compiutamente anche in ordine alla non applicabilità alle fideiussioni azionate delle eccezioni relative alla violazione della lg 287/90, evidenziando che – in ogni caso – la Banca creditrice aveva agito nei confronti della debitrice principale esattamente un mese dopo la scadenza dell'obbligazione principale, di talchè non era stato violato neanche il termine ordinario di cui all'art. 1957 c.c.; per tali ragioni, quindi, parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza, parte opponente contestava la legittimazione processuale della parte costituita e si opponeva all'istanza ex art. 648 c.p.c., che non veniva accolta stante l'assenza di parte opposta.
Assegnati i termini istruttori richiesti dall'opponente, la causa veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, con implicito rigetto sia della nomina di un CTU contabile che della prova testimoniale formulata dagli opponenti.
All'udienza del 19.9.2024, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
1. Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione della parte opposta costituita.
Questo Tribunale, infatti, ha avuto già più volte modo di applicare l'ultima condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo la quale la prova della legittimazione attiva non è circoscritta al deposito del contratto di cessione, con allegato l'elenco degli specifici crediti ceduti.
Come è noto, infatti, la normativa vigente in materia è improntata ad uno snellimento dell'iter di cessione dei crediti in blocco, non imponendo particolari requisiti formali
3 ed anzi mirando a rendere più agevole la circolazione dei crediti bancari1, di talché il creditore è libero di fornire la prova suddetta anche secondo modalità alternative al rigoroso deposito del negozio di trasferimento.
Consolidato principio giurisprudenziale in materia, del resto, è quello espresso dalla
VI Sezione della Cassazione con la nota ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, secondo la quale “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Da detta condivisibile argomentazione, ne deriva che – proprio alla luce della ratio legis evidenziata – la legittimazione attiva della cessionaria ed, in particolare,
l'inclusione nel contratto di cessione in blocco proprio dello specifico contratto azionato, ben può essere provato anche semplicemente facendo ricorso al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Corollario al citato principio, quindi, è l'ultima precisazione che è dato leggere in diverse recenti pronunce della Cassazione (sia pure incidentalmente): non necessitando di formule sacramentali, la prova dell'effettiva cessione proprio del credito azionato ben può essere data anche semplicemente per presunzioni, purchè abbiano i connotati di cui all'art. 2729 c.c.
Con l'ordinanza n. 17944 del 22.6.20232, in particolare, la III sezione della
Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In tema di cessione di crediti in blocco ex 1 Cfr., ex multis, Cass. 5997 del 2006: “L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione
"in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”. 2 Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3405 del 06/02/2024, non massimata, in ordine alle presunzioni.
4 art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (richiamata anche da Cassazione civile sez.
I, 08/11/2024 n. 28790).
Venendo al caso in esame, quindi, costituendosi in giudizio la CP_1
depositava l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 5.5.2022 dal quale si evinceva che aveva acquistato pro soluto da derivanti da contratti di finanziamento Controparte_4
e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 28 febbraio 2022 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'IT n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'IT n. 139/1991, tra i quali – quindi – rientrava anche il credito oggetto di causa;
, inoltre, depositava anche tutto il fascicolo monitorio, contenente CP_1
tutta la documentazione contrattuale posta a fondamento del decreto opposto.
Gli opponenti non contestavano specificamente detta documentazione, di talchè - pur trattandosi di documenti che isolatamente considerati hanno un valore puramente indiziario - l'univoca convergenza delle complessive risultanze della citata documentazione rende adeguatamente provata la legittimazione sostanziale della parte opposta costituita, non apparendo altrimenti giustificato il suo possesso della documentazione contrattuale sottoscritta dagli opponenti, ivi incluso l'atto di rimodulazione su affidamento, nel quale si dava atto del debito sussistente, che risulta regolarmente sottoscritto sia dalla debitrice principale che dai suoi fideiussori.
2. Deve, inoltre, essere rigettata anche l'eccezione di improcedibilità spiegata dagli opponenti alla luce del verbale di mediazione depositato da parte opposta il 26.9.2022; dal citato verbale, infatti, si evinceva che la procedura era stata avviata il 14.7.2022 e l'odierna parte opponente era stata regolarmente convocata a mezzo PEC del
15/7/2022, inviata sia all'indirizzo Pec della Parte_4
[...] che all'indirizzo Pec del Legale indicato in istanza
[...] Email_1
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Da detti elementi, quindi, si evince la regolarità dell'espletata mediazione (con esito negativo stante l'assenza di parte opponente) sia perché veniva avviata successivamente alla prima udienza, che chiudeva la fase cautelare (giacchè – come è noto – alla prima udienza vengono normalmente vagliate le istanze ex artt. 648 e 649
c.p.c.) nel rispetto dell'art. 5, comma 6 lett. a) del decreto legislativo n. 28 del 2010, sia perché veniva avviata allorquando l'odierna parte opponente aveva già rilasciato procura al proprio difensore, di talchè la convocazione veniva regolarmente inoltrata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 dlvo 28/2010, che – nella formulazione all'epoca vigente – prevedeva, tra l'altro, “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”; detta disposizione mira chiaramente a garantire l'instaurazione del contraddittorio prescindendo dall'applicazione di rigidi formalismi, nel solco dell'art. 3, comma 3 del
D.Lgs. 28 del 2010 (secondo il quale “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”), tant'è vero che il mediatore dava atto della regolarità della convocazione.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e – per l'effetto – deve essere rigettata.
3.1 Come correttamente evidenziato dalla parte opposta, infatti, le contestazioni sollevate in ordine alle eventuali illegittimità che sarebbero state perpetrate dalla
Banca erano eccessivamente generiche;
nel proprio atto introduttivo parte opponente faceva riferimento a condizioni contrattuali illegittime e a interessi debitori non contrattualizzati che sarebbero stati cambiati in senso peggiorativo nel tempo, senza – però – analizzare in alcun modo i contratti posti a fondamento della richiesta monitoria, di talchè la CTU contabile richiesta sarebbe stata chiaramente esplorativa e, quindi, non veniva ammessa (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 26048 del 7 settembre 20233).
6 Nessuna prova, inoltre, veniva fornita né articolata al fine di sostenere la tesi dell'avvenuta “estorsione con l'inganno” (cfr. in tal senso pag. 6 dell'atto di opposizione) della sottoscrizione del piano di rientro, che – come giustamente evidenziato dalla creditrice – costituisce un chiaro riconoscimento del debito azionato, con riferimento al debito relativo al rapporto di conto corrente che – alla data del
18.6.2019 – era di € 94.518,55, mentre nel ricorso monitorio era aumentata ad €
111.785,10 per capitale, oltre € 5.730,26 per interessi, calcolati fino al 26.8.2021.
Irrilevanti – poi - sono le deduzioni relative al piano di ammortamento alla francese, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15130 del
29/05/2024.
La sentenza, infatti, inserendosi nel solco di un orientamento già largamente condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria pregressa, confermandone la validità
(orientamento che trovava smentita solo in alcuni precedenti rimasti isolati), risulta così massimata: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
I mutui assistiti da un piano di rimborso c.d. “alla francese”, infatti, si caratterizzano tipicamente per un abbattimento del capitale molto poco significativo nella fase iniziale del rapporto, con la conseguenza che – a parità di tasso di interesse indicato in contratto e concretamente applicato – l'operazione di finanziamento risulterà più onerosa rispetto ad un finanziamento con piano di ammortamento “all'italiana”, essendo maggiore la base di computo (il capitale residuo da restituire) sulla quale viene calcolata la quota interessi che compone ogni singola rata. Restituendo una quota minore di capitale all'inizio del rapporto rispetto ad un piano di ammortamento a capitale costante, va da sé che matureranno interessi maggiori a carico del cliente, il
suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”
7 che è però del tutto fisiologico, in quanto tali interessi appaiono causalmente giustificati dalla necessità di remunerare la disponibilità del capitale erogato, di cui gode il mutuatario per un lasso temporale maggiore.
In termini di matematica finanziaria, si è soliti affermare che nei piani di ammortamento alla francese operi un regime di capitalizzazione composto, ma tale classificazione non va confusa con la nozione civilistica di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., fenomeno che denota il maturare di interessi su interessi già scaduti, i quali in questo senso vengono “capitalizzati”, ovvero entrano a far parte – ampliandola – della quota capitale che rappresenta la base di calcolo degli interessi successivi.
Come ben chiarito dalla recente pronuncia delle SS.UU. 15130/2024: “…la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. pag. 26 della sentenza in commento).
In sintesi, l'ammortamento alla francese potrebbe arrecare pregiudizio al debitore solo in caso di rimborso anticipato del credito (ipotesi non verificatasi nel caso in esame), ma sul punto si è espressa ormai la Corte di Giustizia Europea con la famosa sentenza c.d. Lexitor, affermando il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito.
8 Sia nel contratto di mutuo chirografario sottoscritto il 29.3.2017 (allegato sub 5 al ricorso monitorio) che nel contratto di mutuo chirografario sottoscritto il 6.3.2018
(allegato sub 7 al ricorso monitorio), infine, la “creditor protection” veniva espressamente indicata tra i “servizi accessori”, null'altro si rinviene nei contratti in ordine alla natura facoltativa o obbligatoria di dette polizze.
Orbene, l'art. 121 co.2 T.U.B. prevede che nel costo totale del credito siano inclusi
“anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi
i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
In ordine alla verifica della natura facoltativa o obbligatoria della polizza assicurativa connessa ad un finanziamento, poi, la giurisprudenza di legittimità che si condivide ha chiarito che “La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo” (cfr. Cass. N. 3025 del 1.2.20224, Cass. N. 9298 del
16.4.20185 e Cass. N. 8806 del 5.4.20176, ex multis), di talchè non è possibile fermarsi al solo dato formale contenuto nel contratto.
Il Collegio di Coordinamento ABF, poi, ha avuto modo di indicare in diverse decisioni gli indici presuntivi (cfr., ex multis, le decisioni nn. 10617/17, 10620/17,
10621/17), in particolare chiarendo che è onere del cliente dimostrare l'obbligatorietà della polizza assicurativa, attraverso presunzioni gravi precise e concordanti (ex art. 2729 c.c.) desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
- Che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
9 - Che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- Che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Al fine di contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, «ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza», invece, la Banca è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario e, in particolare, in via alternativa:
- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulta l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessioni sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
Orbene, nel caso di specie, dalla contestualità della sottoscrizione e dall'assenza di specificazione in ordine alla natura facoltativa delle polizze, si ritiene di poter desumere con certezza la loro natura obbligatoria, ragion per cui appariva superflua la prova testimoniale pur articolata sul punto da parte opponente.
L'espressa inclusione delle stesse tra i servizi accessori, l'assenza di specifiche contestazioni degli opponenti in merito alla non inclusione nel TAEG (le deduzioni articolate sul punto, infatti, non erano supportate da alcun calcolo, ragion per cui non sussistono elementi per desumere una discrasia tra il TAEG applicato ed il TAEG pubblicizzato, meramente dedotta dagli opponenti), nonché il tasso di interesse pattuito rendevano meramente esplorativo un incarico al CTU teso a verificare se inserendo anche i costi relativi a dette polizze il TAEG applicato sarebbe stato diverso quello pubblicizzato o se addirittura il tasso pattuito sarebbe stato usurario.
Dall'esame dei due contratti, infatti, si evince chiaramente che il tasso pattuito era decisamente inferiore al tasso soglia applicabile ratione temporis: per il mutuo del
29.3.2017 di € 107.000,00, infatti, era stato pattuito un TAEG pari al 7,37046%, mentre il tasso soglia era pari a 17,2375, per il mutuo del 6.3.2018 di € 51.128,00, invece, veniva pattuito un TAEG pari al 7,55079 ed il tasso soglia era pari a 17,4307.
10 3.2. Con riferimento alla posizione dei fideiussori, infine, occorre in primo luogo evidenziare che il era anche amministratore unico della società debitrice Pt_1
(come evincibile dalla visura allegata già al ricorso monitorio) e che entrambi i fideiussori opponenti nel proprio atto introduttivo dichiaravano di risiedere proprio allo stesso civico dove ha la sede legale anche la società debitrice, elementi dai quali è facile desumere (quantomeno ex art. 2729 c.c.) che i fideiussori fossero ben a conoscenza della situazione debitoria della società debitrice.
Come giustamente evidenziato da parte opposta, inoltre, nessun rilievo possono avere le eccezioni di nullità per violazione della lg 287/90 con riferimento alle due fideiussioni specifiche (quella del 29.3.2017 sottoscritta a garanzia del mutuo chirografario – allegata sub 12 al ricorso monitorio - e quella del 6.3.2018 sottoscritta a garanzia del Credit Più – allegato sub 11).
Con il noto Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (“ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”), infatti, la Banca
d'IT accertava che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90”, chiarendo – altresì – che b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza (cfr. in tal senso anche il provvedimento n.
14251 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottato nell'adunanza del 20 Aprile 2005, nonché la nota pronuncia delle Sezioni Unite, che ha chiarito trattasi di mera nullità parziale7); nel corpo del citato provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, però, la Banca d'IT ha avuto modo di chiarire che l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del
11 debitore di una banca, di talchè detta pronuncia certamente non inficia la validità delle due citate fideiussioni specifiche.
Con riferimento alle due fideiussioni omnibus sottoscritte dal e dalla Pt_1
il 6.3.2018 sino alla concorrenza dell'importo di € 123.500,00 (cfr. allegati 9 e Pt_2
10 al ricorso monitorio), infine, occorre in primo luogo evidenziare che una eventuale domanda rientrerebbe nella competenza della sezione specializzata delle imprese, ma la Sez. 6 – 2 della Cassazione, con l'Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022 (che si condivide) sul punto ha avuto modo di precisare: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi”.
Considerato, però, che nel caso in esame non veniva spiegata alcuna domanda riconvenzionale, ma solo una mera eccezione, non si sono ritenuti sussistenti i presupposti per la separazione delle cause.
Alla luce della documentazione contrattuale acquisita, inoltre, si evinceva l'infondatezza anche della citata eccezione.
Come già evidenziato, infatti, la violazione della normativa antitrust veniva accertata solo con riferimento agli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI; dal confronto tra detto schema (allegato sub 15 all'atto di opposizione) ed i due contratti di fideiussione omnibus (allegati sub 9 e 10 al ricorso monitorio) si evince l'insussistenza nei contratti azionati sia della clausola di cui all'art. 2 che di quella di cui all'art. 8 inserite nello schema ABI, nonché la diversità della clausola n. 6 relativa alla “responsabilità del fideiussore”, rubricata sub 5 nei contratti azionati e contenente il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non contenuto nell'art. 6 dello schema.
L'opposizione, quindi, va rigettata, con condanna della parte opponente al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 147/2022; non è possibile – invece – procedere alla condanna ex art. 12 bis dl.vo 28/2010, trattandosi
12 di norma entrata in vigore solo successivamente alla mediazione espletata in questa sede.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 1230/2021 e ne dichiara l'efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) Condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 10.433,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 04/04/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il 4 Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (Principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio) 5 Nella quale, in particolare, si verificava l'imposizione da parte della società finanziaria della polizza al fine di garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato 6 Sentenza che, in particolare, affrontava il tema della contestualità della sottoscrizione, affermando il seguente principio di diritto: «In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione» 7 Sez. U - Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”