Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 221/2020 R.G
Avente ad OGGETTO: Solo danni a cose ( responsabilità extra contrattuale )
Promossa da:
Parte 1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Ghiglino
Contro
Controparte_1 -convenuto-
Rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Russo
Nonché contro
Controparte_2 -terza chiamata-
Rappresentata e difesa dall' Avv. Anna Berra
E contro
Controparte_3 -terza intervenuta-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Grasso
E contro
Controparte_4 -contumace-
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, adveris reiectis, in accoglimento della domanda proposta, accertata e dichiarata la civile responsabilità del Controparte 1 per i gravi fenomeni lamentati relativi alle continue e periodiche inondazioni che hanno ridotto il valore di mercato e la
[...]
CP 1 in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento dei danni tutti subiti dall'intero
,
immobile di proprietà di Parte 1 al catasto Fabbricati del Comune di CP 1 foglio 3, particella 119 graffata alle particelle 878 e 879, sia per i mancati e/o ridotti canoni di locazione percepiti dal 2010 ad oggi, sia per la riduzione del valore commerciale subita dagli immobili, costituiti dal capannone industriale e dal terreno circostante, ubicati in fregio alla via Pedemonte. Il tutto secondo quanto verrà accertato nel corso del giudizio. Con la precisazione che le somme tutte dovute a titolo di risarcimento dovranno essere aggiornate sin al momento del deposito della sentenza trattandosi di danno continuo che perdura nel tempo, soggetto a ulteriore aggravamento. Il tutto con rivalutazione ed interessi e con il favore delle spese ed onorari di lite. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege".
Per il convenuto Controparte_1
"Piaccia al Tribunale Ordinario della Spezia in composizione democratica, nella persona del
Giudice designato, ogni contraria e/o diversa istanza, deduzione eccezione e conclusione disattesa e respinta, previe le declaratorie tutte del caso, ove ritenuto anche 'incidenter tantum':
in via principale respingere tutte le domande formulate dalla Dott.ssa Parte 1 in Solari in quanto prescritte, infondate in fatto e diritto, non provate e carenti sotto il profilo strettamente causale;
ove ritenuto accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa dell'attrice ex art. 1227
Codice Civile e, pertanto, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
limitare in ogni caso il risarcimento ai danni non prescritti;
con vittoria di spese, diritti e onorari, Iva e Cpa come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, oltre vittoria anche in punto spese di consulenza tecnica d'ufficio e di consulenza di parte;
accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, Codice Civile, le spese legali, comprese le spese tecniche di consulenza tecnica d'ufficio e di parte, sostenute e/o sostenende dal
Controparte_1 per resistere all'azione promossa nel presente giudizio dalla Dott.ssa Pt 1
[...] in Pt 1 sono a carico degli Controparte_2 e, conseguentemente, condannare gli
Controparte_2 al pagamento e/o rimborso in favore del Controparte_1 delle spese legali, comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio e di consulenza di parte sostenute e/o sostenende dal Controparte_1 ;
dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_3 e/o la carenza di legittimazione a stare in giudizio della stessa con ogni pronuncia consequenziale anche in punto di spese di lite;
Accertare e dichiarare che Controparte_5 in virtù della garanzia assicurativa derivante dalla stipula del contratto di tutela legale di cui alla polizza prodotta, è tenuta al pagamento delle spese di legali per l'intervento del sottoscritto difensore del Controparte_1 al pagamento e/o rimborso delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte sostenute dal Controparte_1 del
,
contributo unificato e delle spese di registrazione della sentenza e compreso altresì il pagamento in via diretta, la manleva e/o garanzia e/o rimborso delle spese legali di tutte le parti avversarie;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisasse una qualche responsabilità in capo al Controparte_1 nella causazione dei lamentati danni, liquidare a parte attrice quanto strettamente di giustizia sulla base delle rigorose risultanze istruttorie in punto di an et quantum debeatur, anche alla luce dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, se del caso anche decurtando dal risarcimento quella parte di responsabilità dell'attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 del Codice Civile e/o di soggetti terzi eventualmente individuati a seguito dell'istruzione probatoria ritenuti corresponsabili determinando le rispettive quote di responsabilità, con reiezione di quelle pretese risarcitorie che dovessero risultare infondate e/o eccessive e non riconducibili al
Controparte 1 ;
nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo al Controparte_1 nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, accertare e dichiarare che gli Controparte_2
[...] sono obbligati a garantire, manlevare e tenere indenne il Controparte_1 da ogni pretesa attorea, in virtù della copertura assicurativa derivante dalla stipula del contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi di cui alle polizze prodotte in atti e/o a tutte quelle eventualmente in essere con detta compagnia assicurativa e, conseguentemente, dichiarare tenuti gli Controparte_2 in persona del rappresentante Generale per l'Italia, a garantire, manlevare e tenere indenne il Controparte_1 da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi obbligazione risarcitoria allo stesso eventualmente riferita, con condanna diretta ex art. 1917, comma 2, c.c. della sopra citata società di assicurazione a corrispondere direttamente all'attrice l'indennizzo dovuto, con liberazione e manleva del Controparte 1 da ogni responsabilità e/o obbligo risarcitorio e/o rimborso spese, anche legali, eventualmente a suo carico;
Per l'ipotesi che venisse ritenuto ammissibile l'intervento di Controparte_3 e/o la sua capacità di stare in giudizio si chiede, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo al Controparte_1 nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, di accertare e dichiarare che è tenuta e obbligata a garantire, manlevare e Controparte_3
tenere indenne il Controparte_1 da ogni pretesa attorea in virtù della copertura assicurativa derivante dal contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi di cui alla polizza prodotta in atti e/o a tutte quelle eventualmente in essere con detta compagnia assicurativa e, conseguentemente, dichiarare tenuti Controparte_3
[...] in persona del legale rappresentante legale pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne il Controparte_1 da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi obbligazione risarcitoria allo stesso eventualmente riferita, con condanna diretta ex art. 1917, comma 2, c.c. della sopra citata società di assicurazione a corrispondere direttamente all'attrice l'indennizzo dovuto, con liberazione e manleva del Controparte 1 da ogni responsabilità e/o obbligo risarcitorio e/o rimborso spese, anche legali, eventualmente a suo carico;
Con vittoria delle spese di lite a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario".
Per la terza chiamata Controparte_2
"Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE
1. Stante la successione ex art. 111 cpc della Controparte_3 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A12014736906 si chiede l'estromissione di questi ultimi dal giudizio de quo;
2. Dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei canoni di locazioni anteriori all'anno 2015 per tutti i motivi esposti in atti;
IN VIA PRINCIPALE
2. Dichiararsi l'inoperatività della polizza A1201743906 in quanto giuste condizioni generali sono escluse le perdite patrimoniali conseguenti a danni materiali;
3. Dichiarare l'inoperatività del certificato assicurativo A1201743906 per pregressa conoscenza dei fatti di causa così come ampiamente esposto in atti;
4. Dichiararsi non operativa la polizza A1201743906 perché i fatti di causa sono antecedenti alla data di retroattività convenuta;
IN VIA SUBORDINATA
5. Rigettarsi tutte le conclusioni formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto non provato e/o provabili;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 6. Nella davvero denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra e di accoglimento anche parziale delle domande attoree rigettarsi la domanda formulata dal CP_1
[...] in relazione al c.d. pagamento diretto alla Dott.ssa Pt 1 stante il necessario presupposto, non richiesto, dell'accertamento degli addebiti ad uno più dipendenti della PA ed al passaggio in giudicato della emananda sentenza.
7. Dichiararsi in ogni caso la polizza A1201743906 operativa a secondo rischio ex art. 9 delle condizioni di polizza;
8. Nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento di tutte le conclusioni sopra formulate limitarsi la condanna dei qui esponenti secondo le condizioni di polizza, ivi incluse le cause di esclusione e limitazione, al netto della franchigia pari ad € 5.000,00 e nei limiti del suo massimale;
IN OGNI CASO
9. Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi". Per la terza intervenuta Controparte_3
"Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
1. in via preliminare e/ pregiudiziale: ammettere il presente intervento per avvenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso ed oggetto del presente giudizio ed estromettere pertanto quegli Controparte_2 che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 10506461L;
2. sempre in via preliminare e/ pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata dal Controparte_1 per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010; Controparte 1 nei confronti degli
3. nel merito: rigettare integralmente le domande del che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. 10506461L e quindi nei Controparte_2 Controparte_3 con riferimento al certificato n. 10506461L in quanto confronti di infondate in fatto ed in diritto ed accertare l'inoperatività della polizza per le ragioni espresse in parte motiva;
4. in via parimenti principale: rigettare integralmente le domande svolte da parte attrice nei confronti del convenuto Controparte 1 in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate e rigettare integralmente le domande svolte dal Controparte_1 nei confronti di quegli Controparte_2 che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. 10506461L e
Controparte_3 con riferimento al certificato n. 10506461L;quindi nei confronti di 5. in via di subordine e nel merito: (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti del convenuto Controparte_1 e di operatività della polizza di cui al contratto n. 10506461L, dichiarare l'obbligo di manleva del rischio di cui alla polizza n. 10506461L esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti con applicazione delle franchigie previste in polizza e solo previa verifica della mancata copertura delle altre polizze invocate in giudizio ai sensi dell'art. 12 del certificato di assicurazione;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge".
FATTO E DIRITTO
L'attrice notificava atto di citazione nei confronti del Controparte_1 chiedendo il risarcimento dei danni patiti dal proprio immobile -adibito ad attività industriale- in conseguenza delle periodiche inondazioni che lo avevano colpito, riconducibili ad un inadeguato sistema di smaltimento delle acque reflue predisposto e gestito dall'Amministrazione Comunale.
In particolare, Parte 1 deduceva e documentava quanto segue:
-l'attrice è proprietaria di un immobile situato nel Comune di CP 1 via Pedemonte, corrispondente ad un terreno su cui insiste un capannone ad uso industriale avente una superficie di 500 mq, composto da un piano fuori terra;
-il terreno sopracitato, la cui superficie è pari a 2405 mq, è recintato su tre lati;
il lato a confine con il rilevato della ferrovia ed è privo di recinzione;
-il complesso immobiliare di Parte 1 si trova collocato all'estremità inferiore di un versante delimitato da filo spinato sino alla sponda destra del fiume Magra;
-nel corso degli ultimi venti anni l'aumento della cementificazione, realizzata nella zona circostante alla proprietà dell'attrice, causava una diminuzione della permeabilità dell'intera area, con conseguente convogliamento delle acque superficiali in prossimità del terreno e del capannone sopra indicati. Tale condizione determinava il verificarsi di periodici allagamenti che interessavano la proprietà dell'attrice e che, a causa della loro imponenza, rendevano pressoché inutilizzabile il complesso immobiliare de quo;
Parte 1-nel tempo, oltre al continuo deflusso delle acque piovane, tracimavano nel terreno di anche le acque fognarie;
in relazione a detto problema interveniva CP_6 (nel 2002/2003) per sistemare la rete fognaria di sua competenza, segnalando altresì al Controparte 1 la necessità di intervento sulla rete di smaltimento delle acque meteoriche di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale;
sia ad CP 6-nell'anno 2005 l'attrice, con raccomandata A/R inviata sia al Controparte 1 chiedeva chiarimenti, senza tuttavia ricevere risposta, in merito all'espletamento dei necessari lavori atti a rimediare alle continue problematiche di allagamento, nonché riguardo al sistema di rete fognaria di una nuova palazzina in corso di costruzione nella zona limitrofa al capannone ed al terreno oggetto di giudizio (doc.1);
-a seguito di denuncia presentata dall'attrice (doc. 2) la Polizia Municipale di CP 1 dopo aver espletato un primo sopralluogo (doc. 3), in data 05.11.2005 redigeva apposito verbale relativo ad un secondo sopralluogo realizzato insieme ad un tecnico CP_6 (doc.4), che veniva inviato successivamente all'Ufficio Tecnico Comunale, al Comandante della Polizia Municipale, all'Assessore all'Ambiente e al Sindaco. A ciò faceva seguito una relazione relativa ad un ulteriore allagamento (docc.6 e 7), datata 12.11.2005, predisposta dalla Polizia Municipale di CP_1 con l'ausilio di un funzionario CP_6 , che veniva inviata al Sindaco;
-nonostante la successiva corrispondenza -con contestuali incontri- tra CP 6 , l'attrice e l'Amministrazione Comunale (docc. 8 e 9), non veniva svolta alcuna iniziativa finalizzata a porre rimedio alla problematica occorsa all'immobile di proprietà Pt_1
-in data 12.03.2009 Parte_1 con l'assistenza del proprio ingegnere di fiducia, chiedeva al Sindaco un intervento da parte dell'Amministrazione Comunale per rimediare ai continui allagamenti (doc.10);
-tra il CP 1 Parte 2 è intervenuto ulteriore scambio di corrispondenza, con l'assistenza del legale di quest'ultima, inerente un'ulteriore richiesta di intervento rivolta all'Amministrazione Comunale in merito alla problematica in esame (docc. 11-14);
-l'attrice affermava che un ulteriore allagamento si verificava in corso di causa in data 24.10.2024;
-l'ingegnere di fiducia di Parte 1 su incarico di quest'ultima, redigeva apposita perizia, corredata da documentazione (doc. dossier 2 ), in cui attestava che l'origine degli allagamenti fosse riconducibile all'incremento degli insediamenti urbani nelle zone limitrofe alla proprietà Pt 1 all'assenza di pozzetti di raccolta nella via pubblica, all'immissione di scarichi fognari abusivi nella rete di raccolta pubblica delle acque piovane, nonché alla commistione tra acque fognarie, derivanti dall'adiacente stabilimento CP_6 , con le acque meteoriche. Detta perizia specificava altresì che all'interno del capannone l'acqua piovana, mista e reflui fognari, aveva raggiunto nel corso degli anni un'altezza massima di 83 cm;
Controparte 1-l'attrice dunque conveniva in giudizio il chiedendo il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei continui allagamenti che avevano colpito l'immobile di via Pedemonte (composta da capannone e terreno); detti danni, secondo l'attrice, si identificavano nei ridotti o mancanti canoni di locazione percepiti dal 2010, nonché nella riduzione del valore commerciale dell'immobile composto da terreno e capannone;
-si costituiva in giudizio il Controparte 1 eccependo l'intervenuta prescrizione, nonché la responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attrice in ordine ai danni lamentati. L'Ente chiedeva altresì, in via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento della propria responsabilità riguardo ai fatti di causa, l'applicazione dell'art. 1227 co 1 c.c.; infine chiamava in causa la compagnia assicurativa dei CP 2 e la Controparte_4 chiedendo di essere manlevata dalle stesse da ogni pretesa attorea;
-si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa dei CP_2 che aveva assunto il rischio, con il Controparte 1 del certificato n. A1201743906 (doc. 3) eccependo l'intervenuta prescrizione, nonché l'inoperatività della polizza;
-si costituiva altresì la compagnia assicurativa dei CP 2 che aveva assunto il rischio del certificato n.10506461L (doc. 3) eccependo il mancato esperimento della procedura di mediazione e l'inoperatività della polizza;
chiedeva inoltre il rigetto della domanda attorea formulata nei confronti del Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto;
-la Controparte_4 rimaneva contumace;
-da ultimo, la CP_2 Controparte_3 effettuava intervento volontario nel presente giudizio deducendo che la polizza evocata dall'attrice n.10506461L era stata trasferita dagli assicuratori del mercato dei CP 2 alla Pertanto, quest'ultima Controparte_3 risultava l'unica legittimata passiva rispetto al rapporto assicurativo dedotto in giudizio e, conseguentemente, gli assicuratori titolari della polizza n. 10506461L,Parte 3 dovevano essere estromessi dal giudizio;
esponendo che, stante l'uscita
-infine, si costituiva la compagnia CP_2 Controparte_3 operano nell'UE -con sede a del Regno Unito dall'Unione Europea, gli Controparte_2 Per l'effetto quest'ultima assumeva il rischio di Bruxelles- come Controparte_3 cui al certificato n. A 1201743906, quale successore nella titolarità dei contratti, con effetto a decorrere dal 01.01.2021 e dei diritti controversi riferibili a detti contratti;
-nella fase istruttoria era disposta CTU in ordine al seguente quesito: “Descriva il CTU lo stato dei luoghi ed in particolare le condizioni lo stato di manutenzione della rete di smaltimento delle acque meteoriche, indichi in caso di accertate carenze se le stesse siano idonee a provocare allagamenti e di quale portata nella proprietà dell'attrice ed in particolare se siano tali da determinare una limitazione nel godimento dell'immobile, anche verificando la sussistenza all'interno del medesimo di tracce di precedenti allagamenti, descrivendole in caso di positivo riscontro. In caso di accertate carenze dica il CTU quale sia l'entità attuale del diminuito valore del complesso immobiliare";
-era altresì assunto, all'udienza del 02.03.2023, il teste Testimone 1 indotto da parte attrice.
Preliminarmente occorre confermare l'ordinanza emessa in data 9/6/2021 con la quale questo giudicante ha ritenuto che l'oggetto della presente controversia non rientri tra le materie soggette a mediazione obbligatoria.
Sull'eccezione di prescrizione
Controparte 3Il Controparte_1 la compagnia assicurativa dei CP 2 e la eccepiscono l'avvenuta prescrizione in ordine alle pretese risarcitorie dell'attrice riguardanti i danni prodottosi nel periodo anteriore al 2015, dal momento che l'atto di citazione -quale unica richiesta formale di risarcimento formulata da Parte 1 è stato notificato all'Ente nel mese di gennaio del predetto anno.
Sul punto occorre precisare che, se da un lato il caso di specie integra una fattispecie di "illecito permanente", dall'altro il danno determinato in sede di CTU, con metodo e conclusioni che sono condivisi, fatti propri da questo giudicante e da intendersi qui integralmente richiamati, concerne la svalutazione economica subita dall'immobile dell'attrice a causa degli allagamenti che lo hanno colpito a partire dall'anno 2005, fino ad oggi. Pertanto, si deve evidenziare che ai fini dell'espletamento del suddetto calcolo non sono stati presi in considerazione gli specifici danni (determinati nel loro ammontare) conseguenti ad ogni singolo evento di allagamento, avendo il Consulente effettuato una valutazione globale del pregiudizio economico patito da Parte 1 corrispondente alla complessiva perdita di valore dell'immobile causata dagli eventi dannosi (allagamenti) che si sono verificati sino ad oggi.
Tanto premesso, si deve ritenere che, nel caso di specie, l'eccezione di operatività della prescrizione relativa all'illecito extracontrattuale "permanente” non assuma alcun rilievo riguardo al calcolo relativo alla svalutazione economica dell'immobile espletato dal CTU- il quale, invero, non corrisponde alla somma di singole voci di danno omogenee collocabili in diversi frangenti temporali.
L'eccezione in esame poteva trovare accoglimento esclusivamente in ordine alla domanda risarcitoria dell'attrice concernente il mancato conseguimento dei canoni locatizi, dovuti agli allagamenti oggetto di giudizio, nei periodi anteriori al gennaio 2015. In tale ipotesi, infatti, è possibile individuare le singole perdite patrimoniali, patite da Parte 1 aventi precise e differenti collocazioni temporali.
Tuttavia detta eccezione non rileva- per quanto si dirà nel prosieguo - in considerazione del criterio in concreto utilizzato per la liquidazione del danno.
Sulla responsabilità del Controparte 1
Controparte_1In merito alla responsabilità del per i danni patiti dall'immobile dell'attrice occorre segnalare che la CTU espletata nel presente giudizio (di cui ai punti che precedono) ha rilevato che gli allagamenti oggetto di giudizio sono stati causati “dalla mancanza di un'adeguata rete pubblica di smaltimento delle acque piovane".
Oltre a ciò il Consulente ha indicato i seguenti interventi che l'Ente dovrebbe attuare al fine evitare nuovi episodi di allagamento: “a) provvedere a separare le acque bianche dalle acque nere prevedendo una rete di smaltimento delle acque bianche ed una rete di smaltimento delle acque nere;
b) in vicinanza della stazione di sollevamento delle acque nere occorrerà realizzare anche una stazione di sollevamento delle acque bianche che rilancia le acque all'interno del Canale di Arcola o all'interno del canale di scolo della ferrovia che attraversa il rilevato ferroviario e che poi si congiunge a valle con il canale di CP 1. Tutto questo predispone studio piuttosto complesso ed una verifica idraulica del canale di CP_1 ; c) non dare concessioni edilizie di nuove costruzioni per evitare di impermeabilizzare parte dell'area di bacino e quindi incrementare le portate di deflusso verso la proprietà del ricorrente." Si deve quindi evidenziare come i sopracitati interventi, prospettati dal CTU, dimostrino il comportamento omissivo -a cui devono aggiungersi gli eccessivi interventi di cementificazione- del Controparte_1 riguardo alla corretta gestione idro-geologica del territorio ove risulta ubicato l'immobile di Parte 1 L'Ente infatti avrebbe dovuto, in ossequio al suo dovere di diligenza nella gestione della cosa pubblica, adottare adeguate misure volte ad evitare -o quantomeno a contenere- il verificarsi degli allagamenti oggetto di giudizio, nonché limitare gli interventi di cementificazione nell'area circostante l'unità immobiliare dell'attrice. Peraltro è bene precisare che la zona in esame risulta, come attestato dalla CTU, "...interessata da una pericolosità idraulica molto elevata (aree inondabili con tempo di ritorno pari a 30 anni). Tale aspetto avrebbe dovuto indurre il Controparte_1 nella sua attività di controllo e governo del territorio, ad assumere un grado di diligenza ben più elevato rispetto a quello concretamente adottato.
Si deve altresì aggiungere che Parte 1 nel presente giudizio, ha correttamente documentato, mediante il deposito di copiosa corrispondenza e dei verbali redatti dalla polizia municipale a seguito dei vari sopralluoghi (docc 1-14), il comportamento inerte dell'Ente Comunale, a fronte dei ripetuti solleciti di intervento da lei trasmessi a quest'ultimo sin dai primi episodi di allagamento, risalenti all'anno 2005.
Controparte 1Alla luce di quanto esposto appare evidente la responsabilità del in ordine agli allagamenti che hanno determinato un pregiudizio patrimoniale nei confronti di parte attrice, consistente nella svalutazione economica dell'immobile sito in via Pedemonte, di proprietà di quest'ultima (come rilevato dal CTU). Peraltro, in virtù di quanto è emerso dagli atti di causa, detta responsabilità, come dedotto da parte attrice, integra sia gli elementi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., dal momento che il potere di custodia del CP 1 può desumersi dalla circostanza che gli allagamenti in esame sono correlati alla rete pubblica di smaltimento delle acque piovane, sia quelli di cui all'art. 2043 c.c., atteso che la colpa dell'Ente può individuarsi nelle omissioni afferenti all'attività di manutenzione della rete idrica, in presenza di un'eccessiva cementificazione, le quali hanno determinato il verificarsi degli eventi dannosi in esame. CP 1Riguardo all'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1227 c.c., come dedotto dal
[...] si deve precisare che la CTU non ha accertato alcuna condotta imprudente, negligente e/o omissiva, assunta dall'attrice, che possa aver contribuito causalmente alla realizzazione degli eventi dannosi, ovvero che avrebbe potuto limitarne la portata. Nello specifico il Consulente ha evidenziato che “il ricorrente ( parte attrice) avrebbe...potuto mettere a punto interventi al fine di realizzare una mitigazione del rischio idraulico;
tali interventi però sono molto costosi, dovendo sopportare una spinta idrostatica per un battente di ml 1 oltre ad un franco di sicurezza, e di difficile realizzazione data la vicinanza della ferrovia e di proprietà private."
Si deve pertanto ritenere che l'esecuzione di tali interventi non fosse esigibile in capo alla parte attrice alla quale non può conseguentemente rimproverarsi alcun difetto di diligenza.
Peraltro, a conferma dell'esistenza di una condotta diligente assunta dall'attrice all'epoca dei fatti di causa, si deve segnalare la testimonianza di Testimone 1 ex conduttore dell'immobile, da considerarsi attendibile sia dal punto di vista soggettivo, non essendo emerso alcun rapporto di tipo personale con le parti in causa;
sia dal punto di vista oggettivo, in quanto le dichiarazioni rilasciate hanno rivelato coerenza interna e non si pongono in contraddizione con la documentazione agli atti. Detto testimone ha dichiarato che durante la pendenza del contratto di locazione Parte_1 al fine di arginare il problema degli allagamenti nell'immobile, aveva installato alcune pompe;
esse tuttavia non sono riuscite a contenere un successivo allagamento la cui altezza così come
-
accertato dal CTU - ha raggiunto anche gli 80 cm.
Sull'entità del danno
Parte attrice richiedeva, quale oggetto del risarcimento a lei dovuto, tre differenti voci di danno: la svalutazione dell'immobile (euro 210.000 accertata dal CTU), i mancati/ridotti canoni di locazione
(euro 173.001,93), la mancata locazione del compendio immobiliare (euro 30.000/35.000).
Sul punto occorre evidenziare che il CTU, nell'espletare il calcolo del pregiudizio patrimoniale individuato nella svalutazione dell'immobile- subito da Parte 1 in conseguenza degli allagamenti oggetto di giudizio, ha utilizzato, riguardo all'immobile dell'attrice, i valori OMI, consistenti nelle quotazioni immobiliari semestrali che individuano, per ogni delimitata zona territoriale omogenea di ciascun comune, un intervallo minimo/massimo per unità di superficie in euro al mq- dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione.
Oltre a ciò il consulente ha esposto il seguente ragionamento: "Per verificare la svalutazione dell'immobile è possibile considerare la diminuita redditività della proprietà tra gli affitti percepiti in condizioni normali(ante allagamenti) e quelli percepiti a seguito allagamenti con una riduzione del 50%. Tutto ciò è emerso dalla documentazione presente in Atti di causa Parte 4 in cui "
si è passati da un canone di locazione pari a €/anno 12000 contratto di locazione stipulato con la "
ditta LYRA SAS nel 2006 per porzione di fabbricato e €/anno 7000 per il terreno pertinenziale a contratti di locazione stipulati in data 2018 con Controparte_7 [...] e con anno 2019 a un canone di locazione pari a €/anno 6000 con validità per 6 Parte 5 anni(fino al 2024) precisando la sussistenza di continui allagamenti. Attualmente la proprietà non è a reddito. Quindi considerando che il valore di mercato della proprietà è legato alla propria redditività risulta che l'attuale valore della proprietà è pari €/mq 450*mq_849=€ 382050*0,50 (perdita di reddito)= € 190000.La restante parte di terreno di superficie mq 1217 cat F1 del PUC difficilmente potrà essere utilizzata per scopi sociali data la vicinanza della ferrovia a meno che il Comune non decida di espropriarla e in ogni caso la parte ricorrente non è autorizzata ad usare il terreno per scopi diversi. A questa area lo scrivente ritiene opportuno ritenere che la svalutazione sia €/mq 15 e pertanto €/mq 15* mq 1217=19000 Quindi lo scrivente ritiene che complessivamente la perdita di reddito sia pari a € 210000,00. "
Appare dunque evidente che il CTU, nell'individuare la svalutazione economica dell'immobile, abbia preso in considerazione, sulla base della documentazione in atti, la differenza di importo dei canoni di locazione percepiti prima e dopo gli eventi di allagamento sino ad oggi, dando atto che attualmente l'immobile di Parte 1 risulta sfitto. Si deve quindi ritenere che il calcolo finale indicato nella perizia corrisponda al complessivo pregiudizio economico patito dall'attrice, comprensivo quindi delle perdite relative ai mancati o ridotti canoni di locazione e alla mancata locazione dell'immobile.
Pertanto, la liquidazione di ulteriori voci di danno rispetto a quella calcolata dal CTU costituirebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Alla luce di quanto esposto il Controparte_1 attesa la sua responsabilità in ordine agli allagamenti che hanno colpito l'immobile dell'attrice, dovrà corrispondere a quest'ultima la somma di € 210.000 a titolo di risarcimento del danno, individuato nella svalutazione economica del predetto immobile.
Sull'estromissione degli Controparte_2
A seguito della chiamata in causa formulata dal Controparte_1 (di cui alla parte in fatto) si sono costituite, nei termini di legge, con distinte comparse e con differenti procuratori, la compagnia degli Controparte_2 titolare del certificato n.A1201743906 (doc.3) e la compagnia degli titolare del certificato n.10506461L (doc. 3).Controparte_2
Nello specifico la compagnia degli Controparte 2 di cui al certificato n.A1201743906, nella comparsa di costituzione e risposta, ha precisato di non aver alcuna legittimazione passiva in relazione alla polizza 1056461L. Essa, infatti, ha evidenziato che gli Controparte_2 non si identificano in un'unica compagnia assicurativa, ma in un mercato all'interno del quale operano più soggetti, tutti distinti ed autonomi tra loro. Peraltro la giurisprudenza ha qualificato gli CP_2
[...] come una persona giuridica collettiva a struttura plurima, un'associazione riconosciuta di persone fisiche e giuridiche che agiscono autonomamente in raggruppamenti denominati CP 8 che operano singolarmente ed in concorrenza tra loro, pur essendo riconducibili alla medesima organizzazione. Ne consegue che gli CP 2 che hanno assunto il rischio con il contratto n.A 1201743906 non potrebbero mai essere chiamati a rispondere in base alle condizioni di cui al certificato 1056461L.
Controparte_2Oltre a ciò, anche gli titolari del certificato n. 1056461L hanno dedotto che, sebbene i contratti assicurativi siano stati sottoscritti dall'unico Rappresentante Legale Generale, essi sono riferibili ad Assicuratori o Gruppi di assicuratori che mantengono la propria totale ed assoluta autonomia giuridica e soggettiva. Pertanto, solo questi ultimi, ossia i Sindacati che hanno sottoscritto le diverse polizze assicurative a denominazione CP_2 sono i legittimati passivi rispetto alla domanda di manleva svolta dall'assicurato.
Infine, nel presente giudizio, la Controparte_3 ha compiuto due distinti atti di intervento con due differenti procuratori (si veda la parte in fatto), uno per la polizza n. A1201743906 l'altro per la n. 1056461L, dichiarando che le predette polizze sono state trasferite dagli assicuratori Parte 3 alla Controparte_3 Quest'ultima, quindi, risulta l'unica legittimata passiva rispetto ai rapporti assicurativi dedotti in giudizio, dal momento che la stessa è subentrata nei contratti di cui alle polizze n. A 1201743906 e n. 1056461L, assumendo la titolarità dei diritti controversi riferibili a detti contratti.
Tanto premesso, si deve quindi ritenere che nel caso di specie, attesa la particolare natura giuridica degli Controparte 2 -come da essi dedotto e documentato nelle distinte comparse- appaiono legittime le due distinte costituzioni delle compagnie assicurative nel presente giudizio, essendo riconducibili ai differenti rapporti contrattuali di cui alle polizze assicurative n. A1201743906 e n. 1056461L, stipulate dall'Ente in qualità di assicurato.
Controparte_3A ciò si deve aggiungere che, a causa dei suddetti trasferimenti, la CP_2 risulta essere l'unica legittimata passiva in ordine ai rapporti assicurativi dedotti in giudizio. Ne consegue che le compagnie Assicurative CP 2 di cui alle polizze n. A1201743906 e n. 1056461L dovranno essere estromesse dal presente giudizio.
Sulla copertura assicurativa di cui al certificato n. A 1201743906
وControparte_3 titolare del certificato n. A1201743906 ha eccepito La
l'inoperatività della polizza ritenendo che l'oggetto del contratto fosse estraneo alle richieste di parte attrice. Tale eccezione deve ritenersi infondata.
Occorre infatti evidenziare che la polizza sopracitata, all'art. A.1 (oggetto dell'assicurazione) lett. b) dispone che l'assicurazione terrà indenne l' Parte 6 , quale organo della Pubblica Amministrazione, nel caso in cui "l' Parte_6 sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei propri dipendenti". Alla luce di tale disposto, si ritiene che il contratto di assicurazione in esame debba senz'altro operare nel caso di specie, atteso che il pregiudizio patrimoniale subito dall'attrice, consistente nella svalutazione economica dell'immobile di via Pedemonte, rappresenta la conseguenza di una non corretta gestione della cosa pubblica da parte del Controparte 1 contraddistinta da “atti" e "omissioni", identificabili nell'eccessivo rilascio di autorizzazioni a costruire in una zona a rischio idrico (come attestato dal CTU) e nella mancata realizzazione di adeguati interventi di manutenzione volti a prevenire il rischio di allagamenti, a nulla rilevando che non siano state individuate precise condotte addebitabili a singoli dipendenti.
Peraltro, si deve precisare che il pregiudizio economico subito da Parte 1 non risulta essere conseguenza di danni materiali, come asserisce la compagnia assicurativa, ma si identifica in un danno "indiretto" corrispondente -si ribadisce ad un deprezzamento dell'immobile di proprietà dell'attrice.
Inoltre, la Controparte_3 ha asserito che il Controparte_1 fosse pacificamente a conoscenza dei fatti di causa prima della sottoscrizione della polizza n. A 1201743906. Pertanto in tali ipotesi dovrebbe operare l'art. A.3 n.1 di detta polizza secondo il quale “sono inoltre escluse dall'Assicurazione le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l' Parte_6 abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto."
Sul punto si deve segnalare che la prima richiesta di risarcimento da parte dell'attrice risulta pervenuta al Controparte 1 come documentato dallo stesso Ente, nell'anno 2019, ossia nel periodo di vigenza della polizza assicurativa, avente decorrenza, in regime di claims made, dalle ore 24:00 del 30.09.2017 alle ore 24:00 del 30.90.2020. Ne consegue che nel caso di specie non può operare la causa di esclusione della polizza di cui all'art. A.3 n.1.
A ciò si deve aggiungere che neppure l'art. 1 delle condizioni generali di polizza (le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.) possa trovare applicazione, come preteso dalla Compagnia Assicurativa viste le numerosi segnalazioni e solleciti inviati dall'attrice al Controparte_1 prima della sottoscrizione della polizza (si veda la parte in fatto). Giova infatti evidenziare che, nel caso di specie, il soggetto assicurato corrisponde ad un Ente Pubblico, nello specifico un CP 1 il cui territorio, peraltro, ricomprende una zona a rischio idrico;
lo stesso, pertanto, è quotidianamente esposto a segnalazioni, avvisi e richieste di intervento da parte dei cittadini, inerenti alla gestione del territorio comunale, quale sua competenza amministrativa. Appare evidente che, nel caso in esame, attesa la natura giuridica dell'assicurato, non possa ravvisarsi la presenza di dichiarazioni false e reticenti di cui all'art. 1 delle condizioni generali di polizza, non essendo stata formulata dall'attrice alcuna formale richiesta di risarcimento del danno in data anteriore a quella di stipulazione del contratto di assicurazione. Infatti, si deve ritenere che le lettere inviate da Parte 1 al Controparte_1 -prima che questi stipulasse la polizza- non possano in alcun modo rilevare ai fini della sussistenza della fattispecie di cui al predetto art. 1, non contendo le stesse -si ribadisce una formale richiesta di risarcimento danni.
Infine, la Controparte_3 ha ribadito l'inoperatività della polizza n. A1201743906 dal momento che gli eventi di inondazione, da cui scaturisce l'avversa richiesta risarcitoria, sarebbero avvenuti in epoca anteriore alla data di retroattività della polizza. Anche tale assunto deve ritenersi infondato.
Occorre infatti evidenziare che il danno di cui l'attrice ha preteso il risarcimento non costituisce una conseguenza diretta di specifici allagamenti, ma si identifica nella svalutazione economica del proprio immobile quale conseguenza “indiretta” di una scorretta gestione della cosa pubblica -nello specifico della rete pubblica di smaltimento delle acque piovane- messa in atto dal CP_1
[...] da cui sono derivati (e continuano a prodursi tuttora), nel corso dell'ultimo ventennio, svariati eventi di allagamento (come attestato dalla CTU). Ne consegue che, nel caso de quo, ricorrendo una fattispecie di illecito permanente, la data rilevante ai fini del riconoscimento dell'operatività della polizza deve individuarsi in quella in cui l'attrice ha accertato la correlazione causale tra la non corretta gestione comunale delle acque piovane e la svalutazione economica del proprio immobile, ossia l'anno 2019 (doc. dossier 2), da cui è scaturita la richiesta di risarcimento del danno, formulata nel medesimo anno. Non vi è dubbio, dunque, che in tale ipotesi debba ritenersi operante la polizza n. A 1201743906 avente decorrenza, in regime di claims made, dalle ore 24:00 del 30.09.2017 alle ore 24:00 del 30.90.2020.
Per ultimo, si deve segnalare la palese vessatorietà della clausola di cui all'art. A.1 della polizza in esame, invocata dalla Compagnia Assicurativa. Essa infatti stabilendo che "gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stato accertato con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della responsabilità civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più dipendenti con sentenza definitiva", determina un significativo squilibrio a carico dell'assicurato, in palese contrasto la disciplina sulla assicurazione della responsabilità civile ex art.1917 C.C. secondo cui l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare l'assicurato sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi. La clausola in esame dovrà pertanto essere dichiarata nulla, in ogni caso - stante la vessatorietà della medesima – neppure sarebbe stata applicabile in quanto non specificamente sottoscritta. Alla luce di quanto esposto, attesa l'operatività della polizza n. A1201743906, la Controparte_3
[...] sarà tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne il Controparte_1 da quanto quest'ultimo dovrà corrispondere a Parte 1 a titolo risarcitorio in virtù della sentenza di condanna che verrà pronunciata all'esito del presente giudizio.
Sulla copertura assicurativa di cui al certificato n.1056461L
In merito alla copertura assicurativa della polizza n. 1056461L -accertata la legittimità dell'intervento della Controparte_3 titolare della predetta polizza (di cui ai punti che precedono) occorre evidenziare come la stessa non possa operare nel caso di specie. Sul punto si deve segnalare che l'art. 24 della polizza in esame, in riferimento all'oggetto dell'assicurazione, dichiara che “la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi per un rischio in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
Alla luce del disposto dell'art.24 risulta evidente che l'oggetto della polizza n. 1056461L non ricomprende l'ipotesi di cui alla fattispecie oggetto di giudizio, atteso che i danni lamentati da Parte 1 -come già esposto ai punti che precedono- devono qualificarsi come “indiretti”, essendo identificabili nella svalutazione economica dell'immobile di via Pedemonte, conseguente alla scorretta gestione, da parte del Controparte_1 della rete pubblica di smaltimento delle acque piovane.
Si ritiene pertanto che l'eccezione di inoperatività del contratto di assicurazione, sollevata dalla
Controparte_3 titolare della polizza n. 1056461L, debba essere accolta.
Sulla copertura assicurativa della Controparte 4
Il Controparte_1 ha documentato l'esistenza del contratto di assicurazione n. IFLE001918 stipulato con la Controparte_4 (doc. 3) avente ad oggetto l'onere dell'assicuratore, con decorrenza dalle 24:00 del 30.09.2017 alle 24:00 del 30.09.2020, di tenere indenne l'assicurato dagli oneri che "quest'ultimo debba sostenere per la tutela dei propri diritti e interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali. "
Pertanto, attesa l'operatività della suddetta polizza, la Controparte_4 dovrà tenere indenne il CP 1 CP 1 dalle spese legali per l'intervento del difensore di quest'ultimo entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza, dal pagamento e/o rimborso spese di CTU sostenute dal Controparte_1 dalle spese relative al contributo unificato e delle spese di registrazione della sentenza, compreso altresì il pagamento in manleva delle spese legali di parte attrice.
Tuttavia si deve segnalare che il rischio concernente le spese legali risulta altresì assicurato dalla polizza n.A 1201743906.
Pertanto anche la CP 2 Controparte_3 titolare di tale certificato, dovrà essere condannata a mantenere indenne il Controparte 1 in ordine alle spese in esame nei limiti dell'art. 9 della predetta polizza, secondo cui, fermi restando i massimali e i limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
Alla luce di quanto sin qui delineato, attesa la responsabilità del Controparte 1 in ordine al pregiudizio subito da consistente nella svalutazione dell'immobile di proprietà di Parte 1 quest'ultima, l'Ente deve essere condannato a corrispondere all'attrice euro 210.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'accertamento della svalutazione all'attualità effettuata dal CTU (7/12/2022) al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno. Controparte_3 titolare della polizza di cui al certificato n.A1201743906, La
, dovrà essere condannata a mantenere indenne il Controparte_1 della somme che dovrà corrispondere in virtù della presente pronuncia, entro il limite del massimale e con le franchigie previste. Controparte_3La Controparte_4 e la quest'ultima entro i limiti di cui all'art. 9 delle condizioni della polizza n.A1201743906, dovranno tenere indenne il CP 1
[...] dalle spese legali, dal pagamento o rimborso delle spese di CTU ( se effettivamente sostenute dal Controparte_1 ), dalle spese relative al contributo unificato e delle spese di registrazione della sentenza, compreso il rimborso delle spese legali sostenute da parte attrice (solo per AIG), secondo quanto stabilito dalle condizioni di polizza.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza tra la parte attrice ed il Controparte 1 convenuto e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi, con spese di CTU definitivamente poste a carico della parte soccombente.
Controparte_3Stante la sussistenza e l'operatività delle polizze AIG e della titolare della polizza di cui al certificato n.A 1201743906 queste saranno condannate in solido ed entro i limiti previsti dall'art 9 delle condizioni polizza di cui ai punti che precedono, a tenere indenne il CP 1 convenuto delle spese dallo stesso sostenute per la sua difesa e per quelle che dovrà corrispondere a causa della soccombenza in relazione al certificato n. 10506461L. dovrà essere Stante la soccombenza per accertata inoperatività della polizza, il Controparte_1 condannato al pagamento delle spese legali a favore titolare del Controparte_3 certificato n. 10506461L, dette spese saranno liquidate nei valori minimi in considerazione delle difese svolte.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta e dichiara la legittimità degli interventi volontari della Controparte_3 titolare del certificato n.A1201743906 e della
[...] Controparte_3 titolare del certificato n. 10506461L
[...]
E per l'effetto
-dichiara l'estromissione degli Controparte_2 già titolari del certificato già titolari del certificato n.10506461L NumeroDica 1 e Controparte_2
-rigetta l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere da Parte 1
Controparte_1 per i danni subiti
-accerta e dichiara la sussistenza della responsabilità del dall'immobile di proprietà di Parte 1
corrispondente alla svalutazione-accerta e dichiara che il danno patito da Parte 1 economica dell'immobile di proprietà di quest'ultima, sito in CP_1 alla via Pedemonte, risulta pari ad euro 210.000,00;
per l'effetto -condanna il Parte 1Controparte 1 al pagamento, a favore di della somma di euro 210.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 7/12/2022, a titolo di risarcimento del danno;
-accerta e dichiara la non operatività della polizza n. 10506461L di cui è titolare la
[...]
Controparte 3 ;
-accerta e dichiara l'operatività della polizza n.A1201743906 di cui è titolare la
[...]
Controparte_3
per l'effetto titolare del certificato n.A1201743906 a
-condanna la CP 3 Controparte_3 da quanto quest'ultimo è stato condannato a tenere indenne il Controparte_1
Parte 1 a titolo di risarcimento del danno, entro il limite del massimale ecorrispondere a con la franchigia prevista;
Controparte 1 al pagamento, a favore di Parte 1-condanna il delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale ed € 1241,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario e spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
CP 3-accerta e dichiara l'operatività delle polizze AIG n.IFLE001918 e LLOYD'
[...] certificato n. A 1201743906 in ordine al rischio relativo alle spese legali con ripartizione indicata in parte motiva;
per l'effetto
-condanna in solido la Controparte 3 titolare del certificato n.A1201743906, nei limiti di cui all'art. 9 delle condizioni di detta polizza e la CP 4
[...] a tenere indenne il da quanto questi dovrà versare a titolo di Controparte_1 spese legali e CTU;
alla refusione delle spese per assistenza legale sostenute dal
-condanna Controparte 4
Controparte 1 entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza;
[...]al pagamento delle spese legali in favore di
-condanna il Controparte 1 titolare del certificato n. 10506461L, che liquida in complessivi € Controparte 3
7052,00 oltre accessori di legge.
La Spezia, 29/1/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi