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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/06/2024, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 368/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 368/2020
RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce Parte_1
al ricorso, dall' Avv.to Lorenzo Sisti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Milano, Via Cesare Battisti n. 8;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede in Asigliano Veneto Controparte_1 P.IVA_1
(VI), Via Rodolfo Mech n. 80, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Riccardo Rocca e Gabriele Macchietto Pinotto del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Padova, Viale della Navigazione Interna, n. 51;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 3.06.2020 e ritualmente notificato, Parte_1
, premesso di aver stipulato in data 26 aprile 201 7 con la società convenuta un
[...]
contratto di agenzia a tempo indeterminato senza esclusiva (c.d. plurimandatario) con il quale gli era stato conferito l'incarico di agente di commercio per la promozione e vendita di prodotti dietetici prodotti dalla resistente, esponeva: a) di essere agente di commercio operante da tempo nel settore delle vendite dei prodotti in farmacia;
b) che la società convenuta operava nel settore della produzione di prodotti dietetici per le province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena;
c) che il contratto di agenzia sottoscritto in data 26.04.2017 prevedeva la corresponsione di una provvigione variabile a seconda del prodotto (doc. 1 fasc. parte ricorrente); d) che l'attività di promozione del ricorrente aveva comportato un netto incremento del fatturato;
e) che al ricorrente erano state affidate, per disposizione aziendale e per tutto il corso del rapporto di lavoro, oltre alle attività di promozione proprie del rapporto di agenzia, anche le ulteriori attività di formazione del personale delle farmacie clienti e di affiancamento delle c.d. hostess nelle presentazioni periodiche presso i vari punti vendita, attività che, tuttavia, non gli erano state retribuite;
f) di aver ricevuto, in data
12.02.2019, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dalla società datrice, ricevendo, a titolo di pagamento del FIRR, una somma di € 38,39, e, a titolo di indennità suppletiva di clientela, una somma pari ad € 1.272,57 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); g) di aver, dunque, rivendicato, in sede stragiudiziale, il pagamento dei residui importi spettanti in relazione alle indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro nonché delle somme spettanti a titolo provvigionale e dei compensi dovuti per lo svolgimento delle attività accessorie;
h) che la società convenuta, tuttavia, si limitava a riconoscere l'erroneità degli errati importi calcolati a titolo di FIRR e indennità suppletiva di clientela, corrispondendo al sig. e residue somme spettanti Pt_1
a tale titolo (doc. 3 fasc. parte ricorrente). Poste tali premesse fattuali, l'agente rivendicava, dunque, in via principale, il proprio diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto ex art.1751 c.c.
In via subordinata, ove si fosse ritenuto che le indennità di cessazione del rapporto andassero liquidate in base all il ricorrente chiedeva il riconoscimento del Org_1
diritto di percepire l'indennità meritocratica ivi prevista.
Infine, evidenziata la ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 5 dell'Accordo
Economico Collettivo per il pagamento dell'indennità prevista in caso di svolgimento di attività complementari e/o accessorie, stante l'espletamento, da parte del ricorrente, di attività ulteriori rispetto a quelle tipizzate dall'art. 1742 c.c. in tema di contratto di agenzia, ne rivendicava la corresponsione in misura da determinarsi in via equitativa.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa,
In via principale
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 25.576,64 – o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di saldo sull'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o - in subordine - condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo
[...]
di € 16.257,17 a titolo di indennità c.d. meritocratica , o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento di un compenso da determinarsi in via equitativa, per i motivi di cui sopra
In ogni caso
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento dei compensi di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo.”
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 26.10.2020, si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza delle pretese attoree ed Controparte_1
instando per la reiezione del ricorso.
In particolare, assumeva posizione specifica in ordine alla domanda di corresponsione dell'indennità ex art. 1751 c.c. e, in subordine, ex artt. 10 e 11 AEC, con argomenti volti sostanzialmente a confutare l'esistenza dei presupposti per l'erogazione delle stesse, rappresentati dalla permanenza di sostanziali vantaggi in capo al preponente derivati dall'acquisizione di nuovi clienti e dall'incremento degli affari con quelli esistenti ad opera dell'agente e dalla rispondenza dell'indennità ad equità.
Evidenziava, poi, l'infondatezza anche della seconda domanda attorea, essendo le attività accessorie svolte dall'agente – oltreché saltuarie – anche funzionali e complementari rispetto all'attività di promozione, oggetto specifico dell'incarico di agenzia.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 20.02.2024, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – ha deciso dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, con fissazione, ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
2. Le ragioni della decisione
2.1. Le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2. Va, anzitutto, presa in esame la domanda di corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, che il ricorrente ha inteso proporre ai sensi dell'art.1751 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art.10 dell'AEC applicato al rapporto.
2.2.1. Prioritariamente, occorre procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo al cui interno deve essere inquadrato il tema delle indennità derivanti allo scioglimento del contratto di agenzia.
A tale riguardo, risulta agevole affermare l'esistenza di un modello a doppio binario costituito dalle indennità legali e da quelle negoziali.
Le prime trovano, in effetti, la loro fonte regolatrice nell'art. 1751 c.c. e riguardano l'indennità di cessazione del rapporto introdotta nel nostro ordinamento in seguito al recepimento della direttiva europea 86/653.
Nel secondo gruppo, sono, per contro, ricomprese tre tipologie di indennità previste dagli accordi ponte, quali: l'indennità di risoluzione del rapporto (erogata mediante gli accantonamenti eseguiti presso l'apposito fondo gestito da ), l'indennità Org_2
suppletiva di clientela e quella meritocratica.
Dovendo fare opera di sintesi, mentre la prima (FIRR) è dovuta in ogni caso di cessazione del mandato, per le altre due occorre distinguere: l'indennità suppletiva di clientela (ISC) è dovuta quando il contratto si scioglie ad iniziativa dell'agente per O circostanze attribuibili alla casa mandante, mentre quella meritocratica ), aggiuntiva alle precedenti, spetta all'agente allo scioglimento del contratto solo nel caso in cui l'importo complessivo del FIRR e della indennità suppletiva di clientela non superi il massimale stabilito per l'indennità di fonte legale e l'agente, al momento della cessazione, abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Può, dunque, affermarsi che tale indennità condivide, in parte, i presupposti dell'indennità suppletiva e di quella di cui all'art. 1751 cod. civ.
Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 1751 c.c., il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
b) il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. La norma è, pertanto, chiara nella sua volontà di premiare, con l'attribuzione della indennità, l'attività direttamente rivolta alla promozione della clientela, sia nei termini più dinamici di reperimento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento della base degli affari con quelli già acquisiti, ad essa riconnettendosi un particolare ed evidente interesse del soggetto preponente ed un gravoso (e così meritevole di riconoscimento economico) impegno personale dell'agente.
Di conseguenza, non è sufficiente soltanto la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, posto che occorre anche il verificarsi della seconda condizione, ossia che, pure all'esito della cessazione del rapporto con l'agente, il preponente continui a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dai nuovi procurati clienti ovvero dal suddetto incremento di affari con i vecchi.
Né, per come risulta formulata la norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile, invece, soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni.
2.2.2. Ciò chiarito in punto di diritto, la domanda azionata dal ricorrente va rigettata per difetto dei presupposti costituitivi del diritto al riconoscimento della indennità rivendicata.
Difetta, invero, la prova – che spettava al ricorrente fornire – in ordine alle due condizioni cui la legge subordina il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., ossia il requisito della provvista di nuovi clienti ovvero del sensibile incremento degli affari con quelli vecchi nonché la condizione che, alla cessazione del rapporto, il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti.
Anzitutto, alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti, si evince come, negli anni in cui l'agente ha prestato la propria attività a favore della società convenuta, il relativo fatturato, non solo non sia stato incrementato, ma sia addirittura calato. Invero – premesso che, a fronte di un rapporto iniziato il 26.04.2017 e cessato il
12.05.2019, il fatturato annuo deve essere quantificato avendo riguardo ai mesi in cui l'attività di agente è stata prestata dal – ne deriva che: Pt_1
- il fatturato del 2017 risulta pari ad euro 212.261,91 (ovvero 141.863,62/ 8 mesi x 12 mesi);
- il fatturato del 2019 risulta pari ad euro 177.145,83 (ovvero euro 66.429,69/ 4 ½ mesi x 12 mesi).
Di talché, avendo riguardo al fatturato realizzato dal nel 2018, pari ad euro Pt_1
200.555,89, risulta che:
- rispetto al fatturato realizzato nel 2017, nel 2018 si è verificato un decremento pari al
5,5%;
- rispetto al fatturato realizzato nel 2018, nel 2019 si è verificato un decremento pari all'11,5%.
Ciò posto, alla stregua delle risultanze istruttorie, è stata poi smentita la veridicità della prospettazione attorea secondo cui, nella zona di riferimento, la preponente non avesse, in precedenza, alcun cliente.
L'agente di riferimento era, infatti, la società del sig. Org_4 Persona_1
(cfr. doc. 5 fasc. parte resistente), e, prima ancora, il sig. quale persona
[...] Per_1
fisica; tale rapporto è cessato in data 26.04.2017 (cfr. doc. 6 fasc. parte resistente), ossia lo stesso giorno dell'inizio del rapporto della preponente con l'agente Pt_1
Orbene, risulta provato per tabulas che l'agente abbia Controparte_2
[. prodotto - nelle province oggetto del mandato di agenzia poi attribuito a Parm Pt_1
) -il seguente fatturato (cfr. docc. 10 e 11 fasc. parte Organizzazione_5
resistente):
- anno 2014: euro 114.278,64;
- anno 2015: euro 126.165,19;
- anno 2016: euro 143.124,34;
- anno 2017 (4 mesi): euro 76.711,79 in relazione ai quattro mesi di attività prestata, e, dunque, euro 230.135,37 su base annua. La circostanza risulta, peraltro, provata, non solo sulla base della documentazione in atti, ma, altresì, alla stregua delle dichiarazioni rese dallo stesso sig. che, Per_1
all'udienza del 20.09.2022, ha confermato le circostanze dedotte dalla resistente sub capitolo 1 della memoria difensiva (“Vero che l'agente sig. (prima Persona_1
personalmente e poi attraverso la società ,) ha prodotto nelle province Org_4
di Parma, Piacenza, per conto di - negli Organizzazione_5 Controparte_1
anni dal 2014 sino ad aprile 2017 - i fatturati di cui al documento doc. 10 che si esibisce al teste”), così riferendo: “Preciso che ho fatturato anche per Bologna città e parte este della città. L'altra parte veniva effettuata da altro collega. Presumo che il documento che mi viene mostrato sia veritiero ma al momento non posso confermarlo”.
Anche la teste , impiegata amministrativa di nel Testimone_1 CP_1
confermare le circostanze richiamate, ha riferito: “Conosco il sig. in quanto Per_1
agente presso la resistente. Vero quanto al capitolo. Riconosco il doc. 10 che mi viene esibito e faccio presente che si riferisce solo alle altre province di cui al capitolo tranne
Bologna. Non sono a conoscenza dell'importo relativo alla provincia di Piacenza nel
2016 ma non era assolutamente scoperta. Preciso che trattavasi di province coperta anche per Parma ma non ricordo il fatturato preciso. Quanto detto si riferisce anche alle province di Reggio Emilia e Modena. Trattasi di tabelle aziendale che vengono predisposte anche da me o da altri colleghi tecnici aziendali anche sotto mia richiesta”.
Analoghe dichiarazioni sono state, infine, rese anche dal teste il teste , Testimone_2
operatore del centro elaborazione dati presso che, con riguardo a tali circostanze, CP_1
ha così dichiarato: “Riconosco i rilievi che personalmente ho effettuato e si riferiscono ai fatturati relativi alle province nel capitolo. Non vi è compresa Bologna. I fatturati sono relativi ai clienti fisicamente localizzati in quelle province, esclusi i clienti direzionali. Non occupandomi di contrattualistica non posso dire con precisione se i clienti siano stati poi assegnati al sig. . Pt_1
I predetti testimoni hanno, altresì, confermato il fatturato annuo realizzato dal sig. nelle province oggetto del rapporto di agenzia poi instaurato con il Per_1 Pt_1 ovvero quelle di Reggio Emilia, Piacenza, Parma e Modena, con riguardo agli anni
2014, 2015, 2016 e 2017:
- anno 2014: euro 114.278,64;
- anno 2015: euro 126.165,19;
- anno 2016: euro 143.124,34;
- anno 2017: euro 76.711,79 con riguardo ai quattro mesi, e, dunque, euro 230.135,37 su base annua.
Ciò posto, manca, poi, in atti documentazione1 che consenta di valutare se l'agente abbia procurato o meno nuovi clienti alla preponente.
Né, infine, il ricorrente ha dimostrato il conseguimento da parte della società resistente di “sostanziali vantaggi” dall'incremento della clientela o del giro d'affari da parte del ricorrente.
In definitiva, per tutte le argomentazioni sopra esposte, la domanda è infondata e va, pertanto, integralmente rigettata.
2.3. Parte ricorrente ha, poi, rivendicato un ulteriore compenso, da determinarsi in via equitativa, per avere eseguito attività diverse da quelle di promozione dei prodotti oggetto di contratto, e, segnatamente, le attività di formazione dei clienti e di affiancamento delle promoter presso le farmacie.
Anche tale domanda è infondata.
L'art. 5 dell'A.E.C. del settore Commercio (doc. 7 fasc. parte ricorrente), sul punto, così prevede: “nel caso in cui si affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo…di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito un compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale”.
Orbene, non essendo state le attività asseritamente svolte dall'agente espressamente contemplate e specificate nel contratto individuale di lavoro (doc. 2 fasc. parte resistente), nulla spetta all'odierno ricorrente a tale titolo, difettando la condizione prevista dalla disposizione contrattuale richiamata.
Al più, l'agente avrebbe potuto avanzare una domanda di indennizzo per arricchimento senza causa invocando la disposizione di cui all'art. 2041 c.c.
Ma, avendo il ricorrente avanzato soltanto una domanda di adempimento contrattuale ed essendo oggetto delle due domande un bene giuridico diverso (indennizzo/ corrispettivo pattuito), al giudice è preclusa la delibazione d'ufficio di tale domanda;
dette domande non sono, invero, intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti “eterodeterminati” per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.629,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore della Parte_1
società spese che si liquidano in euro 4.629,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Parma, il 20 febbraio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Né l'agente ha provato la ricorrenza delle predette condizioni a mezzo di istruttoria orale, non avendo deposto, in ordine alle circostanze dedotte ai capitoli 7 e 8 del ricorso, alcun testimone.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 368/2020
RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce Parte_1
al ricorso, dall' Avv.to Lorenzo Sisti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Milano, Via Cesare Battisti n. 8;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede in Asigliano Veneto Controparte_1 P.IVA_1
(VI), Via Rodolfo Mech n. 80, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Riccardo Rocca e Gabriele Macchietto Pinotto del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Padova, Viale della Navigazione Interna, n. 51;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 3.06.2020 e ritualmente notificato, Parte_1
, premesso di aver stipulato in data 26 aprile 201 7 con la società convenuta un
[...]
contratto di agenzia a tempo indeterminato senza esclusiva (c.d. plurimandatario) con il quale gli era stato conferito l'incarico di agente di commercio per la promozione e vendita di prodotti dietetici prodotti dalla resistente, esponeva: a) di essere agente di commercio operante da tempo nel settore delle vendite dei prodotti in farmacia;
b) che la società convenuta operava nel settore della produzione di prodotti dietetici per le province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena;
c) che il contratto di agenzia sottoscritto in data 26.04.2017 prevedeva la corresponsione di una provvigione variabile a seconda del prodotto (doc. 1 fasc. parte ricorrente); d) che l'attività di promozione del ricorrente aveva comportato un netto incremento del fatturato;
e) che al ricorrente erano state affidate, per disposizione aziendale e per tutto il corso del rapporto di lavoro, oltre alle attività di promozione proprie del rapporto di agenzia, anche le ulteriori attività di formazione del personale delle farmacie clienti e di affiancamento delle c.d. hostess nelle presentazioni periodiche presso i vari punti vendita, attività che, tuttavia, non gli erano state retribuite;
f) di aver ricevuto, in data
12.02.2019, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dalla società datrice, ricevendo, a titolo di pagamento del FIRR, una somma di € 38,39, e, a titolo di indennità suppletiva di clientela, una somma pari ad € 1.272,57 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); g) di aver, dunque, rivendicato, in sede stragiudiziale, il pagamento dei residui importi spettanti in relazione alle indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro nonché delle somme spettanti a titolo provvigionale e dei compensi dovuti per lo svolgimento delle attività accessorie;
h) che la società convenuta, tuttavia, si limitava a riconoscere l'erroneità degli errati importi calcolati a titolo di FIRR e indennità suppletiva di clientela, corrispondendo al sig. e residue somme spettanti Pt_1
a tale titolo (doc. 3 fasc. parte ricorrente). Poste tali premesse fattuali, l'agente rivendicava, dunque, in via principale, il proprio diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto ex art.1751 c.c.
In via subordinata, ove si fosse ritenuto che le indennità di cessazione del rapporto andassero liquidate in base all il ricorrente chiedeva il riconoscimento del Org_1
diritto di percepire l'indennità meritocratica ivi prevista.
Infine, evidenziata la ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 5 dell'Accordo
Economico Collettivo per il pagamento dell'indennità prevista in caso di svolgimento di attività complementari e/o accessorie, stante l'espletamento, da parte del ricorrente, di attività ulteriori rispetto a quelle tipizzate dall'art. 1742 c.c. in tema di contratto di agenzia, ne rivendicava la corresponsione in misura da determinarsi in via equitativa.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa,
In via principale
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 25.576,64 – o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di saldo sull'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o - in subordine - condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo
[...]
di € 16.257,17 a titolo di indennità c.d. meritocratica , o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento di un compenso da determinarsi in via equitativa, per i motivi di cui sopra
In ogni caso
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento dei compensi di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo.”
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 26.10.2020, si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza delle pretese attoree ed Controparte_1
instando per la reiezione del ricorso.
In particolare, assumeva posizione specifica in ordine alla domanda di corresponsione dell'indennità ex art. 1751 c.c. e, in subordine, ex artt. 10 e 11 AEC, con argomenti volti sostanzialmente a confutare l'esistenza dei presupposti per l'erogazione delle stesse, rappresentati dalla permanenza di sostanziali vantaggi in capo al preponente derivati dall'acquisizione di nuovi clienti e dall'incremento degli affari con quelli esistenti ad opera dell'agente e dalla rispondenza dell'indennità ad equità.
Evidenziava, poi, l'infondatezza anche della seconda domanda attorea, essendo le attività accessorie svolte dall'agente – oltreché saltuarie – anche funzionali e complementari rispetto all'attività di promozione, oggetto specifico dell'incarico di agenzia.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 20.02.2024, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – ha deciso dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, con fissazione, ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
2. Le ragioni della decisione
2.1. Le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2. Va, anzitutto, presa in esame la domanda di corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, che il ricorrente ha inteso proporre ai sensi dell'art.1751 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art.10 dell'AEC applicato al rapporto.
2.2.1. Prioritariamente, occorre procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo al cui interno deve essere inquadrato il tema delle indennità derivanti allo scioglimento del contratto di agenzia.
A tale riguardo, risulta agevole affermare l'esistenza di un modello a doppio binario costituito dalle indennità legali e da quelle negoziali.
Le prime trovano, in effetti, la loro fonte regolatrice nell'art. 1751 c.c. e riguardano l'indennità di cessazione del rapporto introdotta nel nostro ordinamento in seguito al recepimento della direttiva europea 86/653.
Nel secondo gruppo, sono, per contro, ricomprese tre tipologie di indennità previste dagli accordi ponte, quali: l'indennità di risoluzione del rapporto (erogata mediante gli accantonamenti eseguiti presso l'apposito fondo gestito da ), l'indennità Org_2
suppletiva di clientela e quella meritocratica.
Dovendo fare opera di sintesi, mentre la prima (FIRR) è dovuta in ogni caso di cessazione del mandato, per le altre due occorre distinguere: l'indennità suppletiva di clientela (ISC) è dovuta quando il contratto si scioglie ad iniziativa dell'agente per O circostanze attribuibili alla casa mandante, mentre quella meritocratica ), aggiuntiva alle precedenti, spetta all'agente allo scioglimento del contratto solo nel caso in cui l'importo complessivo del FIRR e della indennità suppletiva di clientela non superi il massimale stabilito per l'indennità di fonte legale e l'agente, al momento della cessazione, abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Può, dunque, affermarsi che tale indennità condivide, in parte, i presupposti dell'indennità suppletiva e di quella di cui all'art. 1751 cod. civ.
Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 1751 c.c., il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
b) il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. La norma è, pertanto, chiara nella sua volontà di premiare, con l'attribuzione della indennità, l'attività direttamente rivolta alla promozione della clientela, sia nei termini più dinamici di reperimento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento della base degli affari con quelli già acquisiti, ad essa riconnettendosi un particolare ed evidente interesse del soggetto preponente ed un gravoso (e così meritevole di riconoscimento economico) impegno personale dell'agente.
Di conseguenza, non è sufficiente soltanto la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, posto che occorre anche il verificarsi della seconda condizione, ossia che, pure all'esito della cessazione del rapporto con l'agente, il preponente continui a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dai nuovi procurati clienti ovvero dal suddetto incremento di affari con i vecchi.
Né, per come risulta formulata la norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile, invece, soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni.
2.2.2. Ciò chiarito in punto di diritto, la domanda azionata dal ricorrente va rigettata per difetto dei presupposti costituitivi del diritto al riconoscimento della indennità rivendicata.
Difetta, invero, la prova – che spettava al ricorrente fornire – in ordine alle due condizioni cui la legge subordina il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., ossia il requisito della provvista di nuovi clienti ovvero del sensibile incremento degli affari con quelli vecchi nonché la condizione che, alla cessazione del rapporto, il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti.
Anzitutto, alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti, si evince come, negli anni in cui l'agente ha prestato la propria attività a favore della società convenuta, il relativo fatturato, non solo non sia stato incrementato, ma sia addirittura calato. Invero – premesso che, a fronte di un rapporto iniziato il 26.04.2017 e cessato il
12.05.2019, il fatturato annuo deve essere quantificato avendo riguardo ai mesi in cui l'attività di agente è stata prestata dal – ne deriva che: Pt_1
- il fatturato del 2017 risulta pari ad euro 212.261,91 (ovvero 141.863,62/ 8 mesi x 12 mesi);
- il fatturato del 2019 risulta pari ad euro 177.145,83 (ovvero euro 66.429,69/ 4 ½ mesi x 12 mesi).
Di talché, avendo riguardo al fatturato realizzato dal nel 2018, pari ad euro Pt_1
200.555,89, risulta che:
- rispetto al fatturato realizzato nel 2017, nel 2018 si è verificato un decremento pari al
5,5%;
- rispetto al fatturato realizzato nel 2018, nel 2019 si è verificato un decremento pari all'11,5%.
Ciò posto, alla stregua delle risultanze istruttorie, è stata poi smentita la veridicità della prospettazione attorea secondo cui, nella zona di riferimento, la preponente non avesse, in precedenza, alcun cliente.
L'agente di riferimento era, infatti, la società del sig. Org_4 Persona_1
(cfr. doc. 5 fasc. parte resistente), e, prima ancora, il sig. quale persona
[...] Per_1
fisica; tale rapporto è cessato in data 26.04.2017 (cfr. doc. 6 fasc. parte resistente), ossia lo stesso giorno dell'inizio del rapporto della preponente con l'agente Pt_1
Orbene, risulta provato per tabulas che l'agente abbia Controparte_2
[. prodotto - nelle province oggetto del mandato di agenzia poi attribuito a Parm Pt_1
) -il seguente fatturato (cfr. docc. 10 e 11 fasc. parte Organizzazione_5
resistente):
- anno 2014: euro 114.278,64;
- anno 2015: euro 126.165,19;
- anno 2016: euro 143.124,34;
- anno 2017 (4 mesi): euro 76.711,79 in relazione ai quattro mesi di attività prestata, e, dunque, euro 230.135,37 su base annua. La circostanza risulta, peraltro, provata, non solo sulla base della documentazione in atti, ma, altresì, alla stregua delle dichiarazioni rese dallo stesso sig. che, Per_1
all'udienza del 20.09.2022, ha confermato le circostanze dedotte dalla resistente sub capitolo 1 della memoria difensiva (“Vero che l'agente sig. (prima Persona_1
personalmente e poi attraverso la società ,) ha prodotto nelle province Org_4
di Parma, Piacenza, per conto di - negli Organizzazione_5 Controparte_1
anni dal 2014 sino ad aprile 2017 - i fatturati di cui al documento doc. 10 che si esibisce al teste”), così riferendo: “Preciso che ho fatturato anche per Bologna città e parte este della città. L'altra parte veniva effettuata da altro collega. Presumo che il documento che mi viene mostrato sia veritiero ma al momento non posso confermarlo”.
Anche la teste , impiegata amministrativa di nel Testimone_1 CP_1
confermare le circostanze richiamate, ha riferito: “Conosco il sig. in quanto Per_1
agente presso la resistente. Vero quanto al capitolo. Riconosco il doc. 10 che mi viene esibito e faccio presente che si riferisce solo alle altre province di cui al capitolo tranne
Bologna. Non sono a conoscenza dell'importo relativo alla provincia di Piacenza nel
2016 ma non era assolutamente scoperta. Preciso che trattavasi di province coperta anche per Parma ma non ricordo il fatturato preciso. Quanto detto si riferisce anche alle province di Reggio Emilia e Modena. Trattasi di tabelle aziendale che vengono predisposte anche da me o da altri colleghi tecnici aziendali anche sotto mia richiesta”.
Analoghe dichiarazioni sono state, infine, rese anche dal teste il teste , Testimone_2
operatore del centro elaborazione dati presso che, con riguardo a tali circostanze, CP_1
ha così dichiarato: “Riconosco i rilievi che personalmente ho effettuato e si riferiscono ai fatturati relativi alle province nel capitolo. Non vi è compresa Bologna. I fatturati sono relativi ai clienti fisicamente localizzati in quelle province, esclusi i clienti direzionali. Non occupandomi di contrattualistica non posso dire con precisione se i clienti siano stati poi assegnati al sig. . Pt_1
I predetti testimoni hanno, altresì, confermato il fatturato annuo realizzato dal sig. nelle province oggetto del rapporto di agenzia poi instaurato con il Per_1 Pt_1 ovvero quelle di Reggio Emilia, Piacenza, Parma e Modena, con riguardo agli anni
2014, 2015, 2016 e 2017:
- anno 2014: euro 114.278,64;
- anno 2015: euro 126.165,19;
- anno 2016: euro 143.124,34;
- anno 2017: euro 76.711,79 con riguardo ai quattro mesi, e, dunque, euro 230.135,37 su base annua.
Ciò posto, manca, poi, in atti documentazione1 che consenta di valutare se l'agente abbia procurato o meno nuovi clienti alla preponente.
Né, infine, il ricorrente ha dimostrato il conseguimento da parte della società resistente di “sostanziali vantaggi” dall'incremento della clientela o del giro d'affari da parte del ricorrente.
In definitiva, per tutte le argomentazioni sopra esposte, la domanda è infondata e va, pertanto, integralmente rigettata.
2.3. Parte ricorrente ha, poi, rivendicato un ulteriore compenso, da determinarsi in via equitativa, per avere eseguito attività diverse da quelle di promozione dei prodotti oggetto di contratto, e, segnatamente, le attività di formazione dei clienti e di affiancamento delle promoter presso le farmacie.
Anche tale domanda è infondata.
L'art. 5 dell'A.E.C. del settore Commercio (doc. 7 fasc. parte ricorrente), sul punto, così prevede: “nel caso in cui si affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo…di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito un compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale”.
Orbene, non essendo state le attività asseritamente svolte dall'agente espressamente contemplate e specificate nel contratto individuale di lavoro (doc. 2 fasc. parte resistente), nulla spetta all'odierno ricorrente a tale titolo, difettando la condizione prevista dalla disposizione contrattuale richiamata.
Al più, l'agente avrebbe potuto avanzare una domanda di indennizzo per arricchimento senza causa invocando la disposizione di cui all'art. 2041 c.c.
Ma, avendo il ricorrente avanzato soltanto una domanda di adempimento contrattuale ed essendo oggetto delle due domande un bene giuridico diverso (indennizzo/ corrispettivo pattuito), al giudice è preclusa la delibazione d'ufficio di tale domanda;
dette domande non sono, invero, intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti “eterodeterminati” per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.629,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore della Parte_1
società spese che si liquidano in euro 4.629,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Parma, il 20 febbraio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Né l'agente ha provato la ricorrenza delle predette condizioni a mezzo di istruttoria orale, non avendo deposto, in ordine alle circostanze dedotte ai capitoli 7 e 8 del ricorso, alcun testimone.