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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9725 / 2022 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. MARINI ALESSANDRO e avv. Parte_1
CANNOLETTA ANTONIO
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti BRANCACCIO ANTONIO , CP_1
ANDRIULLI ANTONIO e CEROTOMA' FRANCESCO
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 15/12/2022 parte ricorrente ha chiesto la riliquidazione della pensione VO 10096657 (di cui titolare da gennaio 2021) per trasformazione da assegno
IO (di cui già titolare da giugno 2017) con esatto accredito della Numer_1 contribuzione figurativa accreditata nei periodi di malattia e disoccupazione (anteriori e posteriori al 2005) con computo anche degli emolumenti extramensili, con condanna dell' al pagamento delle correlate differenze pensionistiche maturate fino al CP_1 ricorso e maturande nel periodo successivo, oltre accessori e vinte spese e compensi di lite, d distrarsi ex art. 93 cpc. , costituitosi, ha eccepito la decadenza tombale o CP_1 almeno mobile, la prescrizione del credito contributivo e dei ratei differenziali, la carenza di interesse ad agire e la improponibilità per assenza di previa domanda amministrativa e, nel merito, la infondatezza del ricorso, di cui ha pertanto chiesto il rigetto. Espletata ctu contabile, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
L'eccezione di improponibilità del ricorso per carenza di preventiva istanza amministrativa va disattesa (Cass. 22820/2021); del pari quella di decadenza tombale, che invece è d considerarsi mobile e triennale da calcolarsi a ritroso rispetto al deposito del ricorso giudiziale (cfr. Cass. 17450/2021, Cass. 123/2022 ed altre del medesimo tenore) e che dunque assorbe quella di prescrizione dei ratei, che è quinquennale.
Nel merito il ctu dr. , cui è stato formulato il quesito di calcolare le differenze Per_1 pensionistiche in base i criteri stabiliti d Cass. 33202/2021, in base al fatto dei periodi di disoccupazione e malattia che danno diritto ad accredito di contribuzione figurativa, ex art. 40 legge 183/2010, ovvero se anteriori o posteriori al 31-12-1994 (cfr. in dettaglio il prospetto degli stessi a pag. 2 del ricorso introduttivo), ha accertato condivisibilmente che il rateo mensile iniziale del trattamento IO sarebbe dovuto essere pari ad euro 1.069,80 e quello della pensione VO ad euro 1.237,62, leggermente superiori a quelli liquidati da , che pertanto risulta debitore per il periodo dal 1-1- CP_1
2020 al dicembre 2022 della complessiva somma differenziale di euro 440,18, da maggiorare di accessori ex art. 16 comma sesto legge 412/1991. Spese di lite, comprese di ctu, a carico per soccombenza ex art. 91 cpc e da distrarsi ex art. 93 cpc, nonché CP_1 da contenere nei limiti del decisum ex art. 152 disp. att. cpc.
P.T.M.
a)- dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la riliquidazione della pensione IO
n° 15032449 e VO n° 10096657 per le causali di cui in ricorso, sulla base di un rateo pensionistico mensile pari alla decorrenza originaria della pensione, ad euro 1.069,80
e 1.237,62, superiore rispetto al rateo originario erogato da;
CP_1
b)- condanna a pagare alla parte ricorrente, per correlate differenze CP_1 pensionistiche dal gennaio 2021 al dicembre 2022, la somma di euro 440,18 per sorte capitale, oltre accessori ex art. 16 comma 6 L. 412/91, nonché le differenze relative al periodo successivo, da calcolarsi in base al differenziale iniziale di cui sub a) ed ai successivi incrementi perequativi, oltre accessori come sopra;
c)- pone a definitivo carico le spese di ctu;
CP_1
d)- condanna a pagare ex art. 93 cpc all'avv. MARINI ALESSANDRO e CP_1
CANNOLETTA ANTONIO la somma di euro 440,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
e)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 2/04/2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9725 / 2022 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. MARINI ALESSANDRO e avv. Parte_1
CANNOLETTA ANTONIO
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti BRANCACCIO ANTONIO , CP_1
ANDRIULLI ANTONIO e CEROTOMA' FRANCESCO
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 15/12/2022 parte ricorrente ha chiesto la riliquidazione della pensione VO 10096657 (di cui titolare da gennaio 2021) per trasformazione da assegno
IO (di cui già titolare da giugno 2017) con esatto accredito della Numer_1 contribuzione figurativa accreditata nei periodi di malattia e disoccupazione (anteriori e posteriori al 2005) con computo anche degli emolumenti extramensili, con condanna dell' al pagamento delle correlate differenze pensionistiche maturate fino al CP_1 ricorso e maturande nel periodo successivo, oltre accessori e vinte spese e compensi di lite, d distrarsi ex art. 93 cpc. , costituitosi, ha eccepito la decadenza tombale o CP_1 almeno mobile, la prescrizione del credito contributivo e dei ratei differenziali, la carenza di interesse ad agire e la improponibilità per assenza di previa domanda amministrativa e, nel merito, la infondatezza del ricorso, di cui ha pertanto chiesto il rigetto. Espletata ctu contabile, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
L'eccezione di improponibilità del ricorso per carenza di preventiva istanza amministrativa va disattesa (Cass. 22820/2021); del pari quella di decadenza tombale, che invece è d considerarsi mobile e triennale da calcolarsi a ritroso rispetto al deposito del ricorso giudiziale (cfr. Cass. 17450/2021, Cass. 123/2022 ed altre del medesimo tenore) e che dunque assorbe quella di prescrizione dei ratei, che è quinquennale.
Nel merito il ctu dr. , cui è stato formulato il quesito di calcolare le differenze Per_1 pensionistiche in base i criteri stabiliti d Cass. 33202/2021, in base al fatto dei periodi di disoccupazione e malattia che danno diritto ad accredito di contribuzione figurativa, ex art. 40 legge 183/2010, ovvero se anteriori o posteriori al 31-12-1994 (cfr. in dettaglio il prospetto degli stessi a pag. 2 del ricorso introduttivo), ha accertato condivisibilmente che il rateo mensile iniziale del trattamento IO sarebbe dovuto essere pari ad euro 1.069,80 e quello della pensione VO ad euro 1.237,62, leggermente superiori a quelli liquidati da , che pertanto risulta debitore per il periodo dal 1-1- CP_1
2020 al dicembre 2022 della complessiva somma differenziale di euro 440,18, da maggiorare di accessori ex art. 16 comma sesto legge 412/1991. Spese di lite, comprese di ctu, a carico per soccombenza ex art. 91 cpc e da distrarsi ex art. 93 cpc, nonché CP_1 da contenere nei limiti del decisum ex art. 152 disp. att. cpc.
P.T.M.
a)- dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la riliquidazione della pensione IO
n° 15032449 e VO n° 10096657 per le causali di cui in ricorso, sulla base di un rateo pensionistico mensile pari alla decorrenza originaria della pensione, ad euro 1.069,80
e 1.237,62, superiore rispetto al rateo originario erogato da;
CP_1
b)- condanna a pagare alla parte ricorrente, per correlate differenze CP_1 pensionistiche dal gennaio 2021 al dicembre 2022, la somma di euro 440,18 per sorte capitale, oltre accessori ex art. 16 comma 6 L. 412/91, nonché le differenze relative al periodo successivo, da calcolarsi in base al differenziale iniziale di cui sub a) ed ai successivi incrementi perequativi, oltre accessori come sopra;
c)- pone a definitivo carico le spese di ctu;
CP_1
d)- condanna a pagare ex art. 93 cpc all'avv. MARINI ALESSANDRO e CP_1
CANNOLETTA ANTONIO la somma di euro 440,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
e)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 2/04/2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo