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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2199/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2199/2022
Oggi 10 giugno 2025, alle ore 10:10, innanzi al dott. Beatrice Ruperto, sono comparsi:
l'avv. STANISCIA NICOLA per parte attrice Parte_1
l'avv. VOCI ANTONIO per QUALE TRUSTEE DEL TRUST CP_1 Per_1
.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
I procuratori delle parti discutono quindi oralmente la causa, riportandosi integralmente ai rispettivi atti.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni chiedendo di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di a presentare opposizione ex art. 619 c.p.c. in forza dell'art. 7 dell'atto istitutivo del CP_1 trust, essendo questo cessato nel 2011, allorché l'ultimo dei beneficiari ha superato il venticinquesimo anno di età; chiede altresì la pronuncia di revocatoria ex 2901 c.c. trattandosi di trust autodichiarato e sussistendo il proprio interesse ad agire;
insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Il procuratore di parte convenuta precisa le conclusioni eccependo l'inammissibilità e tardività dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva che andava semmai sollevata in sede di opposizione ex art. 619 c.p.c.; si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, precisando che l'oggetto del presente giudizio è limitato alla richiesta di sostituzione dell'ordinanza con sentenza di inammissibilità e sulla regolamentazione delle spese di lite della fase sommaria;
viceversa sono precluse le questioni di merito.
Chiede la conferma della pronuncia del G.E. in punto di spese di lite, il quale ha correttamente rimarcato l'assenza di attività processuale.
Il procuratore di parte ricorrente rileva che l'eccezione di legittimazione attiva è rilevabile d'ufficio; richiama inoltre la pronuncia Cass. 25170/2018 per cui se l'opposizione dinanzi al GE è inammissibile non è possibile ottenere sentenza di merito;
anche la successiva Cass. 3019/2021 per cui sussiste sempre interesse ad ottenere pronuncia di merito.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione e la redazione del provvedimento.
Esaurita la camera di consiglio, il Giudice dà quindi lettura del provvedimento che segue.
pagina1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.ssa Beatrice Ruperto, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 2199 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 pendente
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Staniscia Parte_1
attrice
E
quale Trustee del “Trust TO NO rappresentata e difesa dall' avv. Antonio CP_1
VOCI;
convenuta
FATTO E DIRITTO ha introdotto il presente giudizio di merito a seguito dell'ordinanza con cui il G.E., in data Parte_1
10/03/2022, ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta da in CP_1 data 22/10/2021, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di
Tivoli R.G.E. 299/2019, per mancata notifica della stessa, compensando le spese di lite.
Al riguardo, l'attrice ha dedotto di aver interesse a introdurre la presente fase di merito per “la riformulazione delle spese di lite sia per fare acclarare l'inammissibilità dell'opposizione svolta da CP_1 in data 22/10/21, nonché l'infondatezza della stessa e per introdurre una domanda di nullità / simulazione assoluta dell'atto istitutivo del “Trust TO NO sull'immobile subastato, e ciò anche al fine di consentire la prosecuzione dell'esecuzione”, precisando che, ancorché il G.E. non avesse fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, questo poteva essere introdotto nello stesso termine entro il quale il provvedimento sarebbe stato integrabile ai sensi dell'art. 289 c.p.c.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione di terzo svolta in data 22/10/21 da oiché Controparte_2
pagina2 di 5 mia notificata e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento delle spese di lite sia della fase cautelare che di merito. In ogni caso dichiarare la nullità del “Trust TO NO poiché lo stesso integra un atto di donazione nel quale non sono stati indicati i testimoni. Dichiarare, altresì, la nullità del “Trust TO NO per simulazione assoluta in favore dei creditori e perché lo stesso risulta essere stato stipulato in ispreto di norme cogenti ed imperative”.
Si è costituita in giudizio , quale Trustee del “Trust TO NO chiedendo di CP_1 dichiarare la domanda inammissibile o comunque infondata, allegando che l'opposizione ex art. 619 c.p.c. rubricata RGE. 299-2/2019 era stata dichiarata inammissibile per omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, entro il termine perentorio, avendo ciò comportato il mancato svolgimento della fase sommaria, innanzi al G.E. Da ciò discendeva l'improponibilità della domanda di merito e la improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena, potendo la parte solamente ottenere sentenza dichiarativa dell'inammissibilità della fase sommaria dell'opposizione “sub-2”, – nella specie, priva di rilievo - ed una eventuale diversa regolamentazione delle spese processuali, non sussistendone però i presupposti, in quanto le spese erano state dichiarate correttamente irripetibili, non essendo stata espletata alcuna attività processuale, stante l'omessa notifica del ricorso. Nel merito, la domanda era in ogni caso infondata, difettando tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e in ordine alla disciplina del
Trust, nonché essendo ormai prescritta e in ogni caso inammissibile per carenza di interesse.
3. NO TO e non si sono invece costituiti e ne è stata dichiarata la Controparte_3 contumacia.
4. Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dell'udienza del 18/3/2025 - ove era concesso termine per note sulla questione relativa alla legittimazione attiva sollevata dalla convenuta - è stato revocato l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal precedente giudice, in supplenza temporanea sul ruolo, e la causa, ritenuta matura per la decisione sulla scorta della documentazione in atti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
5. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente in ragione della sopravvenuta ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale Parte_1 di Roma in data 03/07/2022, in favore di Controparte_4
L'eccezione di cui sopra è difatti da ritenersi preclusa al terzo, posto che egli può solo contrastare l'azione esecutiva sotto lo specifico aspetto della lesione di un proprio diritto leso a seguito dell'esecuzione, ma non per far valere vizi del processo esecutivo (cfr. Cass. 15030/2008, Cass. 28552/2014).
Ciò posto, si osserva che nel caso di specie è incontestato che il presente giudizio abbia ad oggetto la fase di merito, introdotta a seguito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. RGE. 299-2/2019 proposta da
[...]
, dichiarata inammissibile con provvedimento del G.E. del 10/03/2022, per violazione del CP_1 termine perentorio assegnato con decreto del 25/10/2021, non essendovi prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (cfr. all. 3 atto di citazione).
pagina3 di 5 Deve osservarsi, secondo quanto chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione
(ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cass. n. 25170/2018).
In altri termini, dalla natura necessariamente bifasica dell'opposizione consegue che i motivi spiegati solo nella fase del merito non possano essere esaminati, in quanto non preceduti dalla necessaria fase cautelare.
Per la sicura inammissibilità del giudizio di merito di una opposizione all'esecuzione a seguito di tardiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza si è esplicitamente espressa anche la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11291 del 2020).
Nel medesimo senso si è pronunciata la Suprema Corte anche nella sentenza n. 3019/2021, citata dalla stessa parte attrice, ove nell'affermare che “sia la parte opponente che la parte opposta possono, anche in mancanza di fissazione del relativo termine da parte del giudice dell'esecuzione, instaurare comunque il giudizio di merito”, si precisa che “In tale sede esse potranno ottenere, tra l'altro, una nuova e definitiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nella fase sommaria (regolarità da ritenersi necessaria ai fini della procedibilità della domanda di merito) e, anche in relazione a ciò, una decisione a cognizione piena in ordine all'opposizione proposta, nonché il riesame delle statuizioni (adottate od omesse) relative alle spese della stessa fase sommaria”.
In nessun caso il giudice istruttore potrebbe quindi pronunciarsi sulla fondatezza della domanda, allorché non via stata regolare instaurazione del contraddittorio nella fase sommaria, pena la sanzione della nullità del provvedimento decisorio.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, essendo nella specie incontestata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., per mancata notifica dell'opposizione e del decreto di fissazione udienza, ciò non può che avere effetti caducatori nei confronti dell'opposizione nel suo complesso, tali da precludere l'esame sul merito, risultando altresì irrilevante, stante l'oggetto del presente giudizio, l'eccezione sollevata all'odierna udienza circa la carenza di legittimazione attiva di CP_1
a proporre opposizione ex art. 619 c.p.c.
Neppure sussistono i presupposti per una diversa regolamentazione delle spese di lite della fase sommaria
– unico profilo esaminabile nel presente giudizio - dichiarate irripetibili dal G.E., in assenza di notificazione dell'opposizione e di attività difensiva alcuna, atteso che presupposto indefettibile per la pagina4 di 5 condanna alle spese di lite è quello che la parte a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio (Cass. n. 2994/1987).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte convenuta costituita;
sono invece dichiarate irripetibili nei confronti di NO TO e CP_3
rimasti contumaci.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2199 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena;
- rigetta la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite della fase cautelare;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in favore di parte convenuta costituita in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti di NO TO e Controparte_3
Verbale chiuso alle ore 13:56
Tivoli, 10/06/2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2199/2022
Oggi 10 giugno 2025, alle ore 10:10, innanzi al dott. Beatrice Ruperto, sono comparsi:
l'avv. STANISCIA NICOLA per parte attrice Parte_1
l'avv. VOCI ANTONIO per QUALE TRUSTEE DEL TRUST CP_1 Per_1
.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
I procuratori delle parti discutono quindi oralmente la causa, riportandosi integralmente ai rispettivi atti.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni chiedendo di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di a presentare opposizione ex art. 619 c.p.c. in forza dell'art. 7 dell'atto istitutivo del CP_1 trust, essendo questo cessato nel 2011, allorché l'ultimo dei beneficiari ha superato il venticinquesimo anno di età; chiede altresì la pronuncia di revocatoria ex 2901 c.c. trattandosi di trust autodichiarato e sussistendo il proprio interesse ad agire;
insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Il procuratore di parte convenuta precisa le conclusioni eccependo l'inammissibilità e tardività dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva che andava semmai sollevata in sede di opposizione ex art. 619 c.p.c.; si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, precisando che l'oggetto del presente giudizio è limitato alla richiesta di sostituzione dell'ordinanza con sentenza di inammissibilità e sulla regolamentazione delle spese di lite della fase sommaria;
viceversa sono precluse le questioni di merito.
Chiede la conferma della pronuncia del G.E. in punto di spese di lite, il quale ha correttamente rimarcato l'assenza di attività processuale.
Il procuratore di parte ricorrente rileva che l'eccezione di legittimazione attiva è rilevabile d'ufficio; richiama inoltre la pronuncia Cass. 25170/2018 per cui se l'opposizione dinanzi al GE è inammissibile non è possibile ottenere sentenza di merito;
anche la successiva Cass. 3019/2021 per cui sussiste sempre interesse ad ottenere pronuncia di merito.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione e la redazione del provvedimento.
Esaurita la camera di consiglio, il Giudice dà quindi lettura del provvedimento che segue.
pagina1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.ssa Beatrice Ruperto, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 2199 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 pendente
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Staniscia Parte_1
attrice
E
quale Trustee del “Trust TO NO rappresentata e difesa dall' avv. Antonio CP_1
VOCI;
convenuta
FATTO E DIRITTO ha introdotto il presente giudizio di merito a seguito dell'ordinanza con cui il G.E., in data Parte_1
10/03/2022, ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta da in CP_1 data 22/10/2021, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di
Tivoli R.G.E. 299/2019, per mancata notifica della stessa, compensando le spese di lite.
Al riguardo, l'attrice ha dedotto di aver interesse a introdurre la presente fase di merito per “la riformulazione delle spese di lite sia per fare acclarare l'inammissibilità dell'opposizione svolta da CP_1 in data 22/10/21, nonché l'infondatezza della stessa e per introdurre una domanda di nullità / simulazione assoluta dell'atto istitutivo del “Trust TO NO sull'immobile subastato, e ciò anche al fine di consentire la prosecuzione dell'esecuzione”, precisando che, ancorché il G.E. non avesse fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, questo poteva essere introdotto nello stesso termine entro il quale il provvedimento sarebbe stato integrabile ai sensi dell'art. 289 c.p.c.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione di terzo svolta in data 22/10/21 da oiché Controparte_2
pagina2 di 5 mia notificata e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento delle spese di lite sia della fase cautelare che di merito. In ogni caso dichiarare la nullità del “Trust TO NO poiché lo stesso integra un atto di donazione nel quale non sono stati indicati i testimoni. Dichiarare, altresì, la nullità del “Trust TO NO per simulazione assoluta in favore dei creditori e perché lo stesso risulta essere stato stipulato in ispreto di norme cogenti ed imperative”.
Si è costituita in giudizio , quale Trustee del “Trust TO NO chiedendo di CP_1 dichiarare la domanda inammissibile o comunque infondata, allegando che l'opposizione ex art. 619 c.p.c. rubricata RGE. 299-2/2019 era stata dichiarata inammissibile per omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, entro il termine perentorio, avendo ciò comportato il mancato svolgimento della fase sommaria, innanzi al G.E. Da ciò discendeva l'improponibilità della domanda di merito e la improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena, potendo la parte solamente ottenere sentenza dichiarativa dell'inammissibilità della fase sommaria dell'opposizione “sub-2”, – nella specie, priva di rilievo - ed una eventuale diversa regolamentazione delle spese processuali, non sussistendone però i presupposti, in quanto le spese erano state dichiarate correttamente irripetibili, non essendo stata espletata alcuna attività processuale, stante l'omessa notifica del ricorso. Nel merito, la domanda era in ogni caso infondata, difettando tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e in ordine alla disciplina del
Trust, nonché essendo ormai prescritta e in ogni caso inammissibile per carenza di interesse.
3. NO TO e non si sono invece costituiti e ne è stata dichiarata la Controparte_3 contumacia.
4. Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dell'udienza del 18/3/2025 - ove era concesso termine per note sulla questione relativa alla legittimazione attiva sollevata dalla convenuta - è stato revocato l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal precedente giudice, in supplenza temporanea sul ruolo, e la causa, ritenuta matura per la decisione sulla scorta della documentazione in atti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
5. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente in ragione della sopravvenuta ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale Parte_1 di Roma in data 03/07/2022, in favore di Controparte_4
L'eccezione di cui sopra è difatti da ritenersi preclusa al terzo, posto che egli può solo contrastare l'azione esecutiva sotto lo specifico aspetto della lesione di un proprio diritto leso a seguito dell'esecuzione, ma non per far valere vizi del processo esecutivo (cfr. Cass. 15030/2008, Cass. 28552/2014).
Ciò posto, si osserva che nel caso di specie è incontestato che il presente giudizio abbia ad oggetto la fase di merito, introdotta a seguito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. RGE. 299-2/2019 proposta da
[...]
, dichiarata inammissibile con provvedimento del G.E. del 10/03/2022, per violazione del CP_1 termine perentorio assegnato con decreto del 25/10/2021, non essendovi prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (cfr. all. 3 atto di citazione).
pagina3 di 5 Deve osservarsi, secondo quanto chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione
(ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cass. n. 25170/2018).
In altri termini, dalla natura necessariamente bifasica dell'opposizione consegue che i motivi spiegati solo nella fase del merito non possano essere esaminati, in quanto non preceduti dalla necessaria fase cautelare.
Per la sicura inammissibilità del giudizio di merito di una opposizione all'esecuzione a seguito di tardiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza si è esplicitamente espressa anche la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11291 del 2020).
Nel medesimo senso si è pronunciata la Suprema Corte anche nella sentenza n. 3019/2021, citata dalla stessa parte attrice, ove nell'affermare che “sia la parte opponente che la parte opposta possono, anche in mancanza di fissazione del relativo termine da parte del giudice dell'esecuzione, instaurare comunque il giudizio di merito”, si precisa che “In tale sede esse potranno ottenere, tra l'altro, una nuova e definitiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nella fase sommaria (regolarità da ritenersi necessaria ai fini della procedibilità della domanda di merito) e, anche in relazione a ciò, una decisione a cognizione piena in ordine all'opposizione proposta, nonché il riesame delle statuizioni (adottate od omesse) relative alle spese della stessa fase sommaria”.
In nessun caso il giudice istruttore potrebbe quindi pronunciarsi sulla fondatezza della domanda, allorché non via stata regolare instaurazione del contraddittorio nella fase sommaria, pena la sanzione della nullità del provvedimento decisorio.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, essendo nella specie incontestata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., per mancata notifica dell'opposizione e del decreto di fissazione udienza, ciò non può che avere effetti caducatori nei confronti dell'opposizione nel suo complesso, tali da precludere l'esame sul merito, risultando altresì irrilevante, stante l'oggetto del presente giudizio, l'eccezione sollevata all'odierna udienza circa la carenza di legittimazione attiva di CP_1
a proporre opposizione ex art. 619 c.p.c.
Neppure sussistono i presupposti per una diversa regolamentazione delle spese di lite della fase sommaria
– unico profilo esaminabile nel presente giudizio - dichiarate irripetibili dal G.E., in assenza di notificazione dell'opposizione e di attività difensiva alcuna, atteso che presupposto indefettibile per la pagina4 di 5 condanna alle spese di lite è quello che la parte a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio (Cass. n. 2994/1987).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte convenuta costituita;
sono invece dichiarate irripetibili nei confronti di NO TO e CP_3
rimasti contumaci.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2199 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena;
- rigetta la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite della fase cautelare;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in favore di parte convenuta costituita in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti di NO TO e Controparte_3
Verbale chiuso alle ore 13:56
Tivoli, 10/06/2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
pagina5 di 5