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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg12497 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12497 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. VALENTI CRISTIAN presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. VILLANI ROBERTO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/06/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli il 10/05/2003 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 04.11.2008 e il 12.01.2018 entrambi Per_1 Per_2
1 minori, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1- I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale per la qual cosa vivranno separati fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio, con l'obbligo del mutuo rispetto. Qualsiasi variazione afferente la loro residenza e/domicilio, dovrà essere comunicata anche per le vie brevi.
2- Le parti si danno atto di aver già abbandonato la casa coniugale e che i minori e attualmente vivono con la madre e sono collocati presso la stessa in Per_1 Per_2
Napoli alla Via Cupa Fosso del Lupo n. 20 in un'immobile di esclusiva proprietà della sig.ra , madre della sig.ra ; Persona_3 Parte_1
3- I figli minori e continueranno ad essere affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, ai sensi e per gli effetti della L. 54/2006, con residenza privilegiata presso la madre in Napoli alla Via Cupa Fosso del Lupo n. 20.
L'affidamento sarà esercitato in modo da preservare il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, con i nonni e con i parenti dell'una e dell'altra parte.
Gli istanti si dichiarano pronti a cooperare lealmente nell'educazione, nell'istruzione e nel mantenimento dei figli e nell'attuazione di quanto sopra previsto. Tutte le decisioni di maggior interesse per i minori, ivi comprese quelle per scelte terapeutiche, scolastiche e di formazione culturale, saranno adottate di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli.
2 In merito al diritto / dovere di visita del padre, come schema di riferimento, resta stabilito che il padre potrà far visita e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana dalle ore 16 alle ore 20,00, nonché dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica una volta ogni due settimane, nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludiche e sanitarie dei minori.
In ogni caso i ricorrenti stabiliscono sin d'ora le modalità che andranno a regolare, ad anni alterni, le seguenti ricorrenze: - Per le Festività Natalizie, i minori trascorreranno con la madre i giorni 24, 25 e 26 del mese di Dicembre, mentre trascorreranno con il padre il giorno 31 del mese di Dicembre ed i giorni 1 e 6 del nuovo anno;
- Per le Festività Pasquali, e sempre ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre, mentre la Vigilia ed il Lunedì in
Albis li trascorreranno con il padre.
Per quanto riguarda le ferie estive, e previo preavviso da comunicarsi anche per le vie brevi entro il 30 giugno di ogni anno, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto (ovvero due intere settimane) con il padre.
4- Il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo la somma Controparte_1
complessiva di €. 500,00= mensili (cinquecento/00), oltre all'ISTAT annualmente accertato, per il mantenimento dei figli e Detto importo Per_1 Per_2
sarà versato alla moglie il giorno cinque di ogni mese a mezzo vaglia postale, o ricarica postepay, o bonifico bancario o contanti a mani della moglie. Il predetto importo sarà annualmente aggiornato secondo gli indici di svalutazione monetaria rilevata dall' precisandosi che il primo aggiornamento decorrerà ad un CP_2
anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale adito.
5- Inoltre il sig. presta il proprio consenso acchè la sig.ra Controparte_1
continui a percepire per intero dall'INPS il cosiddetto “assegno Parte_1
unico ed universale per i figli” e che tale importo non verrà posto neanche a parziale compensazione delle somme dallo stesso dovute per il mantenimento dei figli.
6- Il sig. si obbliga, altresì, a rimborsare alla moglie, per il Controparte_1
mantenimento dei figli, il 50% di tutte le spese documentate di natura
3 straordinaria, ivi comprese le spese inerenti all'istruzione, l'attività sportiva e le spese mediche non coperte da SSN, previamente concordate ed a seguito di esibizione di idonea documentazione;
7- Le parti si danno atto che la loro situazione economica è equivalente e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di sostentamento;
8- Le parti si autorizzano al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento afferente la propria identità.
9- Le parti concordano che le pattuizioni di cui alla presente convenzione di separazione abbiano effetto dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
10- Per quanto non previsto e regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
11- I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver regolato tra loro ogni altro rapporto e si impegnano ad esercitare i diritti nascenti dall'emananda separazione in modo da non turbare il sereno sviluppo psicofisico dei figli e da non offendere l'altrui dignità.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.31, parte II, s. Parte_2
A Sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2003;
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12497 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. VALENTI CRISTIAN presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. VILLANI ROBERTO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/06/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli il 10/05/2003 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 04.11.2008 e il 12.01.2018 entrambi Per_1 Per_2
1 minori, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1- I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale per la qual cosa vivranno separati fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio, con l'obbligo del mutuo rispetto. Qualsiasi variazione afferente la loro residenza e/domicilio, dovrà essere comunicata anche per le vie brevi.
2- Le parti si danno atto di aver già abbandonato la casa coniugale e che i minori e attualmente vivono con la madre e sono collocati presso la stessa in Per_1 Per_2
Napoli alla Via Cupa Fosso del Lupo n. 20 in un'immobile di esclusiva proprietà della sig.ra , madre della sig.ra ; Persona_3 Parte_1
3- I figli minori e continueranno ad essere affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, ai sensi e per gli effetti della L. 54/2006, con residenza privilegiata presso la madre in Napoli alla Via Cupa Fosso del Lupo n. 20.
L'affidamento sarà esercitato in modo da preservare il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, con i nonni e con i parenti dell'una e dell'altra parte.
Gli istanti si dichiarano pronti a cooperare lealmente nell'educazione, nell'istruzione e nel mantenimento dei figli e nell'attuazione di quanto sopra previsto. Tutte le decisioni di maggior interesse per i minori, ivi comprese quelle per scelte terapeutiche, scolastiche e di formazione culturale, saranno adottate di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli.
2 In merito al diritto / dovere di visita del padre, come schema di riferimento, resta stabilito che il padre potrà far visita e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana dalle ore 16 alle ore 20,00, nonché dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica una volta ogni due settimane, nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludiche e sanitarie dei minori.
In ogni caso i ricorrenti stabiliscono sin d'ora le modalità che andranno a regolare, ad anni alterni, le seguenti ricorrenze: - Per le Festività Natalizie, i minori trascorreranno con la madre i giorni 24, 25 e 26 del mese di Dicembre, mentre trascorreranno con il padre il giorno 31 del mese di Dicembre ed i giorni 1 e 6 del nuovo anno;
- Per le Festività Pasquali, e sempre ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre, mentre la Vigilia ed il Lunedì in
Albis li trascorreranno con il padre.
Per quanto riguarda le ferie estive, e previo preavviso da comunicarsi anche per le vie brevi entro il 30 giugno di ogni anno, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto (ovvero due intere settimane) con il padre.
4- Il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo la somma Controparte_1
complessiva di €. 500,00= mensili (cinquecento/00), oltre all'ISTAT annualmente accertato, per il mantenimento dei figli e Detto importo Per_1 Per_2
sarà versato alla moglie il giorno cinque di ogni mese a mezzo vaglia postale, o ricarica postepay, o bonifico bancario o contanti a mani della moglie. Il predetto importo sarà annualmente aggiornato secondo gli indici di svalutazione monetaria rilevata dall' precisandosi che il primo aggiornamento decorrerà ad un CP_2
anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale adito.
5- Inoltre il sig. presta il proprio consenso acchè la sig.ra Controparte_1
continui a percepire per intero dall'INPS il cosiddetto “assegno Parte_1
unico ed universale per i figli” e che tale importo non verrà posto neanche a parziale compensazione delle somme dallo stesso dovute per il mantenimento dei figli.
6- Il sig. si obbliga, altresì, a rimborsare alla moglie, per il Controparte_1
mantenimento dei figli, il 50% di tutte le spese documentate di natura
3 straordinaria, ivi comprese le spese inerenti all'istruzione, l'attività sportiva e le spese mediche non coperte da SSN, previamente concordate ed a seguito di esibizione di idonea documentazione;
7- Le parti si danno atto che la loro situazione economica è equivalente e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di sostentamento;
8- Le parti si autorizzano al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento afferente la propria identità.
9- Le parti concordano che le pattuizioni di cui alla presente convenzione di separazione abbiano effetto dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
10- Per quanto non previsto e regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
11- I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver regolato tra loro ogni altro rapporto e si impegnano ad esercitare i diritti nascenti dall'emananda separazione in modo da non turbare il sereno sviluppo psicofisico dei figli e da non offendere l'altrui dignità.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.31, parte II, s. Parte_2
A Sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2003;
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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