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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Alessandra Aragno Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2343/2024 promossa da:
(C.F.: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Barbato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA non costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 2.11.2023, notificato il 16.1.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa il rilascio del relativo permesso di soggiorno in suo favore”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.2.24, il sig. ha impugnato il provvedimento indicato Parte_1 in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI allegando che, in ragione del fatto che il Questore di Torino si fosse pronunciato sull'istanza, rigettandola previo parere negativo della CT, aveva necessariamente emesso l'invito a presentarsi per formalizzare la domanda prima dell'entrata in vigore del DL 20/2023, che aveva eliminato la possibilità di presentare l'istanza direttamente al Questore. Il ricorrente ha argomentato la sua richiesta, elencando le varie attività lavorative svolte e sottolineando il suo processo di integrazione in Italia.
Con provvedimento del 23.2.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto del Questore oggetto di impugnazione.
Nonostante la ritualità della notifica, la parte convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 14.3.2025, la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di che CP_1
Contr ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1. ha considerato la documentazione lavorativa depositata inidonea a comprovare un effettivo e positivo inserimento economico sociale del ricorrente nel territorio nazionale.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente in data 27.4.2023 (cfr. provvedimento opposto). Sul punto la difesa del ricorrente ha sostenuto che la Questura di aveva necessariamente emesso l'invito a presentarsi per CP_1 formalizzare la domanda in data antecedente all'11.3.2023, entrata in vigore del DL 20/2023, con la conseguenza che, nel caso de quo, trovava applicazione la disciplina del DL 130/2020. La stessa difesa ha ritenuto che costituisse fatto notorio la circostanza che la Questura di interpretava il CP_1
divieto di presentare istanze direttamente alla Questura fin dal 11.3.2023, salva la sussistenza di un invito a presentarsi, rilasciato precedentemente all'entrata in vigore del DL 20/2023.
Il Tribunale non ritiene condivisibile tale conclusione. Va, infatti, osservato che il ricorrente non ha comprovato che la manifestazione di volontà relativa alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale fosse stata esternata prima dell'11.3.2023 (ad esempio mediante l'invito a presentarsi o altra documentazione). Fermo restando ciò, si osserva che la domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del DL 20/2023 che ha introdotto, tra l'altro, due modifiche all'art 7 DL 20 del 2023 e, in particolare: la soppressione dell'art 6 comma
1 bis lett a TUI, che consentiva la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
la soppressione dell'art 19 c.
1.2 secondo periodo, relativo alla possibilità di presentare direttamente la domanda al Questore.
Di conseguenza, la situazione oggetto di giudizio si inserisce in un periodo di tempo successivo all'entrata in vigore del DL 20 /2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo del c.
1.1. dell'art
19 TUI, e antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione 50/2023 (5.5.2023). In altri termini la domanda del ricorrente si colloca nel periodo tra l'11.3.2023 e il 5.5.2023.
La circostanza che il ricorrente ha presentato la domanda dopo l'entrata in vigore del DL 20/2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art 19 TUI, non esclude la possibilità di tutelare, ove esistente, il diritto alla vita privata e familiare dello straniero per le seguenti ragioni.
La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferiva a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emergeva chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, aveva superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini,
l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari...) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determinava per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr.
Cass. 8400/2023).
Il legislatore, con l'art. 7 del DL 20/2023 ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c. 1.1.
TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento.
La novella legislativa ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5 c. 6 TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano (i quali, ovviamente, avrebbero comunque avuto cogenza, trovando la propria fonte in norme sovraordinate). Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciali, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore, ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (cfr. Cass. 8400/2023)
Il richiamo diretto all'art 5 cit. permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa contro )” ove afferma “che Pt_2 CP_4
l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass.
8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali
l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte
Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23).
L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19
TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione: ”Da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art.
7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto
Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez.
U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr,Cass. 28162/2023).
Come evidenziato all'inizio, la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22).
Con la novella del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1 TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nella medesima art 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla
Giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e esigenze dello
Stato, dall'altro, relativi alla sicurezza e all'ordine pubblico, al benessere economico del paese, alla protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui. Fatta queste premesse, si osserva che il ricorrente ha depositato: plurima documentazione lavorativa, comprensiva di due contratti di lavoro a tempo indeterminato, il primo cessato per dimissioni, e il secondo concluso in data 3.9.2024, tuttora efficace;
le relative buste paga;
due CU 2024, relative all'anno 2023, riferibili ai due datori di lavoro con un reddito rispettivamente di euro 10.634,73 e
11.833,99 (cfr docc.
3-11 depositata con ricorso e docc.
3-8 depositati il 10.3.2025).
Il ricorrente, pertanto, ha dimostrato un'effettiva e solida integrazione nel tessuto sociale/economico italiano, con la conseguenza che un eventuale allontanamento dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata, meritevole di protezione. Non sono inoltre emersi elementi relativi alla sicurezza e all'ordine pubblico, al benessere economico del paese, alla protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui, ostativi al riconoscimento della protezione complementare.
Come già evidenziato, la domanda del ricorrente è stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione che, modificando l'art 7 DL 20/2023, ha escluso la convertibilità del permesso di protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (abrogazione art. 6 c. 1 bis lett.
a TUI). Di conseguenza tale disciplina, di natura sostanziale e idonea ad incidere sul diritto soggettivo del ricorrente, non può trovare applicazione nel caso de quo.
Nulla va disposto in punto spese, atteso che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Nulla in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 17.3.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ALESSANDRA ARAGNO
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Alessandra Aragno Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2343/2024 promossa da:
(C.F.: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Barbato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA non costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 2.11.2023, notificato il 16.1.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa il rilascio del relativo permesso di soggiorno in suo favore”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.2.24, il sig. ha impugnato il provvedimento indicato Parte_1 in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI allegando che, in ragione del fatto che il Questore di Torino si fosse pronunciato sull'istanza, rigettandola previo parere negativo della CT, aveva necessariamente emesso l'invito a presentarsi per formalizzare la domanda prima dell'entrata in vigore del DL 20/2023, che aveva eliminato la possibilità di presentare l'istanza direttamente al Questore. Il ricorrente ha argomentato la sua richiesta, elencando le varie attività lavorative svolte e sottolineando il suo processo di integrazione in Italia.
Con provvedimento del 23.2.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto del Questore oggetto di impugnazione.
Nonostante la ritualità della notifica, la parte convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 14.3.2025, la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di che CP_1
Contr ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1. ha considerato la documentazione lavorativa depositata inidonea a comprovare un effettivo e positivo inserimento economico sociale del ricorrente nel territorio nazionale.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente in data 27.4.2023 (cfr. provvedimento opposto). Sul punto la difesa del ricorrente ha sostenuto che la Questura di aveva necessariamente emesso l'invito a presentarsi per CP_1 formalizzare la domanda in data antecedente all'11.3.2023, entrata in vigore del DL 20/2023, con la conseguenza che, nel caso de quo, trovava applicazione la disciplina del DL 130/2020. La stessa difesa ha ritenuto che costituisse fatto notorio la circostanza che la Questura di interpretava il CP_1
divieto di presentare istanze direttamente alla Questura fin dal 11.3.2023, salva la sussistenza di un invito a presentarsi, rilasciato precedentemente all'entrata in vigore del DL 20/2023.
Il Tribunale non ritiene condivisibile tale conclusione. Va, infatti, osservato che il ricorrente non ha comprovato che la manifestazione di volontà relativa alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale fosse stata esternata prima dell'11.3.2023 (ad esempio mediante l'invito a presentarsi o altra documentazione). Fermo restando ciò, si osserva che la domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del DL 20/2023 che ha introdotto, tra l'altro, due modifiche all'art 7 DL 20 del 2023 e, in particolare: la soppressione dell'art 6 comma
1 bis lett a TUI, che consentiva la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
la soppressione dell'art 19 c.
1.2 secondo periodo, relativo alla possibilità di presentare direttamente la domanda al Questore.
Di conseguenza, la situazione oggetto di giudizio si inserisce in un periodo di tempo successivo all'entrata in vigore del DL 20 /2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo del c.
1.1. dell'art
19 TUI, e antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione 50/2023 (5.5.2023). In altri termini la domanda del ricorrente si colloca nel periodo tra l'11.3.2023 e il 5.5.2023.
La circostanza che il ricorrente ha presentato la domanda dopo l'entrata in vigore del DL 20/2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art 19 TUI, non esclude la possibilità di tutelare, ove esistente, il diritto alla vita privata e familiare dello straniero per le seguenti ragioni.
La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferiva a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emergeva chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, aveva superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini,
l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari...) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determinava per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr.
Cass. 8400/2023).
Il legislatore, con l'art. 7 del DL 20/2023 ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c. 1.1.
TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento.
La novella legislativa ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5 c. 6 TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano (i quali, ovviamente, avrebbero comunque avuto cogenza, trovando la propria fonte in norme sovraordinate). Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciali, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore, ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (cfr. Cass. 8400/2023)
Il richiamo diretto all'art 5 cit. permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa contro )” ove afferma “che Pt_2 CP_4
l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass.
8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali
l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte
Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23).
L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19
TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione: ”Da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art.
7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto
Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez.
U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr,Cass. 28162/2023).
Come evidenziato all'inizio, la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22).
Con la novella del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1 TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nella medesima art 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla
Giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e esigenze dello
Stato, dall'altro, relativi alla sicurezza e all'ordine pubblico, al benessere economico del paese, alla protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui. Fatta queste premesse, si osserva che il ricorrente ha depositato: plurima documentazione lavorativa, comprensiva di due contratti di lavoro a tempo indeterminato, il primo cessato per dimissioni, e il secondo concluso in data 3.9.2024, tuttora efficace;
le relative buste paga;
due CU 2024, relative all'anno 2023, riferibili ai due datori di lavoro con un reddito rispettivamente di euro 10.634,73 e
11.833,99 (cfr docc.
3-11 depositata con ricorso e docc.
3-8 depositati il 10.3.2025).
Il ricorrente, pertanto, ha dimostrato un'effettiva e solida integrazione nel tessuto sociale/economico italiano, con la conseguenza che un eventuale allontanamento dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata, meritevole di protezione. Non sono inoltre emersi elementi relativi alla sicurezza e all'ordine pubblico, al benessere economico del paese, alla protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui, ostativi al riconoscimento della protezione complementare.
Come già evidenziato, la domanda del ricorrente è stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione che, modificando l'art 7 DL 20/2023, ha escluso la convertibilità del permesso di protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (abrogazione art. 6 c. 1 bis lett.
a TUI). Di conseguenza tale disciplina, di natura sostanziale e idonea ad incidere sul diritto soggettivo del ricorrente, non può trovare applicazione nel caso de quo.
Nulla va disposto in punto spese, atteso che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Nulla in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 17.3.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ALESSANDRA ARAGNO
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio