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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1885/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dall'Acqua Parte_1 C.F._1
Enrico e avv. Cangini Federico ed elettivamente domiciliato in Pesaro (PU), presso lo studio dell'avv. Dall'Acqua Enrico
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Sagliocca Controparte_1 C.F._2
Luigia ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Flaminia, n. 187/H, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28/11/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...], il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
NA ZO DI OT (ME) il 23/05/1964, contraevano matrimonio concordatario in data 21/05/2022 a RIMINI, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2022,
n.10, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla moglie per reiterate violenze psicologiche ed abbandono della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale rappresentava di aver provveduto all'iscrizione a ruolo di ricorso per separazione giudiziale di cui chiedeva la riunione, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma formulando condizioni differenti da quelle della controparte.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., le parti comparivano davanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento all'udienza del 28/11/2024 ed insistevano nelle rispettive conclusioni, unitamente all'emissione di sentenza parziale sul vincolo;
sentite le parti ed i rispettivi difensori, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione tra i coniugi e all'esito, si riservava ordinanza.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 17/12/2024, il Giudice relatore, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “in via temporanea e urgente, pone a carico di un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili a Parte_1
favore di con decorrenza dalla domanda, da versare entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT”, riservandosi di riferire al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
*** La separazione personale tra e deve essere Parte_1 Controparte_1 senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice delegato, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(RN) il 24/05/1966, e nata a [...] Controparte_1
(ME), il 23/05/1964, unitisi in matrimonio a RIMINI in data 21/05/2022, trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune all'anno 2022, n. 10, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1885/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dall'Acqua Parte_1 C.F._1
Enrico e avv. Cangini Federico ed elettivamente domiciliato in Pesaro (PU), presso lo studio dell'avv. Dall'Acqua Enrico
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Sagliocca Controparte_1 C.F._2
Luigia ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Flaminia, n. 187/H, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28/11/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...], il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
NA ZO DI OT (ME) il 23/05/1964, contraevano matrimonio concordatario in data 21/05/2022 a RIMINI, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2022,
n.10, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla moglie per reiterate violenze psicologiche ed abbandono della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale rappresentava di aver provveduto all'iscrizione a ruolo di ricorso per separazione giudiziale di cui chiedeva la riunione, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma formulando condizioni differenti da quelle della controparte.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., le parti comparivano davanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento all'udienza del 28/11/2024 ed insistevano nelle rispettive conclusioni, unitamente all'emissione di sentenza parziale sul vincolo;
sentite le parti ed i rispettivi difensori, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione tra i coniugi e all'esito, si riservava ordinanza.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 17/12/2024, il Giudice relatore, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “in via temporanea e urgente, pone a carico di un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili a Parte_1
favore di con decorrenza dalla domanda, da versare entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT”, riservandosi di riferire al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
*** La separazione personale tra e deve essere Parte_1 Controparte_1 senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice delegato, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(RN) il 24/05/1966, e nata a [...] Controparte_1
(ME), il 23/05/1964, unitisi in matrimonio a RIMINI in data 21/05/2022, trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune all'anno 2022, n. 10, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi