Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8570/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8570/2018 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: C.F._2 Parte_3
), tutti quali eredi di C.F. C.F._3 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Gaggiano C.F._4
e dall'Avv. Carolina Rita Scarano, elettivamente domiciliati in Rignano
Garganico alla Via Carducci n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gaggiano
ATTORI contro
(partita IVA ), quale Impresa Designata alla CP_1 P.IVA_1 gestione autonoma del “Fondo di ”, Parte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo RENZULLI, elettivamente domiciliata in Manfredonia (FG), alla Via Tribuna n° 69/E, presso lo Studio
Legale Associato Renzulli
CONVENUTO
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale da sinistro stradale e risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 –applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella –si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione inoltrato per la notifica, a mezzo posta elettronica certificata, in data 13 dicembre 2018, ha convenuto in Persona_1 giudizio l' quale Impresa Designata e quale gestrice ratione CP_1 loci del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, al fine di sentirla condannare a pagare in suo favore la complessiva somma di Euro 128.282,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, a titolo di integrale ristoro di tutti i danni patiti in dipendenza di un sinistro, asseritamente causato da un veicolo estero con targa non corrispondente al telaio, non assicurato, il cui conducente sarebbe rimasto non identificato. A sostegno della propria domanda ha dedotto che: Per_1
• in data 14.01.2017, alle ore 15,30 circa, mentre percorreva la strada comunale in località “ La Marchesa”, agro di San Severo (FG), alla guida della propria autovettura Fiat ND, tg. CC 032RZ, assicurata con la con cintura di sicurezza inserita, era stato Controparte_3 improvvisamente urtato violentemente dall'autovettura Audi A4 con targa bulgara BGE4697KA, non assicurata, proveniente dalla strada provinciale 25, comune di San Severo (FG);
• la responsabilità del sinistro doveva imputarsi esclusivamente al conducente (datosi alla fuga) dell' Audi A4, che a causa della velocita elevata perdeva il controllo dell'auto ed imbatteva la Fiat ND, in
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stato di quiete allo scopo di concedere la precedenza, facendola sbalzare nella cunetta laterale;
• il conducente dell'Audi A4 si era dato alla fuga;
• per i primi soccorsi erano intervenuti i Carabinieri di Rignano
Garganico che si trovavano sul posto, la di lui moglie Parte_3
e , mentre i rilievi venivano successivamente
[...] CP_4
effettuati dai Carabinieri di San Severo;
• a seguito dell'occorso egli aveva patito lesioni per il trattamento delle quali era stato immediatamente tradotto, a mezzo ambulanza del
Servizio “118”, presso il nosocomio “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, ove veniva ricoverato e dimesso in data
20.01.2017 con la diagnosi: “frattura branche ilio ed ischio-pubiche di sinistra, contusioni multiple e focolaio di emorragia cerebrale”;
• successivamente all'evento egli si era sottoposto a visite specialistiche ed accertamenti strumentali e la TAC cranio-encefalo e rachide cervicale eseguita il 26.04.2017 aveva mostrato una “rottura completa del dente dell'epistrofeo”;
• il danno da lesioni patito era stato quantificato in complessivi €
128.282,50;
• con racc. a, r del 20/03/2017 era stato richiesto il risarcimento dei danni alla FGVS, poiché il sinistro era stato Controparte_5 cagionato da veicolo non coperto da assicurazione ma quest'ultima aveva risposto alla richiesta in data 03.05.2017 rilevando che “Il veicolo non assicurato tipo Audi A4 targato BGE4697KA risulta di nazionalità Bulgara. Poiché la Bulgaria rientra fra i paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo, competente alla gestione del danno è l'U.C.I, Ufficio Centrale Fondo di Garanzia”;
• con racc. a.r, del 31.05.2017, a mezzo del proprio difensore, aveva evidenziato che da verbale dei Carabinieri di San Severo era emerso dal numero di telaio che il veicolo era stato immatricolato in Italia e
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poi rottamato per cui competente alla gestione del sinistro era il
FGVS;
• come da richiesta con racc. a.r. del 19.09.2017, era pervenuta ad l'attestazione dell'U.C.I. della non Controparte_5
corrispondenza tra targa e veicolo estero responsabile;
• egli era stato sottoposto ritualmente a visita medico legale e, all'esito, con racc. a.r. del 16.10.2018 era stata invitata alla Parte_5
della convenzione di Negoziazione assistita cui, CP_6 CP_1 aveva comunicato di non aderire poiché “Allo stato degli atti non è possibile formulare offerta risarcitoria in quanto non è stata trasmessa copia integrale del fascicolo penale a seguito dell'apertura
d'ufficio del relativo procedimento. Il medico legale riferisce
'occorrenza di prove in ambito nesso causale evento /lesioni circa
l'effettivo ribaltamento dell'autovettura a bordo della quale si trovava il Sig. ed in ordine all'effettivo utilizzo dei presidi obbligatori di Per_1 protezione”.
ha concluso chiedendo: “Dichiarare responsabile esclusivo della Per_1
collisione per cui è causa, per le ragioni esposte in narrativa, il conducente
(non identificato perché fuggiva) dell'Audi A4 con targa bulgara
BGE4697KA, non assicurata;
Dichiarare tenuta, per i motivi esposti, e Pa quindi condannare la convenuta . A in persona del Controparte_5
legale rapp.te pro tempore, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore in conseguenza della collisione per cui è causa, che si quantificano in Euro
128.282,50 o nella diversa misura che risulterà accertata in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese straordinarie ed accessori di legge, oltre al pagamento delle spese dei consulenti di parte di cui valersi nel corso del giudizio”.
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Con comparsa di costituzione depositata in data 21.03.2019 si è costituita
, impugnando e contestando la domanda attorea sia in Controparte_7
ordine all'an, sia sotto il profilo del quantum debeatur. ha sostenuto CP_5
l'infondatezza della pretesa attorea deducendo:
• l'improcedibilità dell'azionata domanda per difetto di litisconsorzio necessario con il presunto responsabile del danno, individuato in
[...]
; CP_2
• nel merito, la mancata prova da parte dell'attore della dinamica prospettata nell'atto introduttivo, anche in relazione ad un eventuale concorso nella causazione del sinistro da parte dell'attore e al corretto utilizzo dei presidi di sicurezza;
• l'infondatezza della domanda in punto di an per la carenza del necessario nesso di causalità tra le ingenti lesioni asseritamente sofferte dall'attore e il sinistro stradale dedotto in citazione;
• che il Dott. sanitario fiduciario dell' , nella relazione Per_2 CP_5
medico-legale, aveva espresso dubbi in ordine alla compatibilità delle lesioni dedotte con il narrato sinistro, sottolineando che la frattura del dente dell'epistrofeo dedotta da parte attrice è stata diagnosticata solo a distanza di oltre 5 mesi dall'accaduto, ossia in data 27 giugno 2017, nonostante l'attore avesse già effettuato altre TAC cerebro-cervicali in data antecedente;
• che la ricostruzione dei fatti eseguita da parte dei Carabinieri di San
Severo, intervenuti soltanto dopo più di tre ore dal sinistro, non era pacifica, basandosi sulle sole dichiarazioni di Parte_6
dichiaratosi terzo trasportato a bordo del veicolo Audi A4 il quale riferiva di un presunto conducente, tale datosi alla fuga;
Per_3
• che l'attore, pur a fronte dei gravi danni riportati, non aveva sporto formale denuncia-querela contro ignoti presso le competenti Autorità, tanto che il procedimento penale N° 591/2017 R.G.N.R. - mod. 44, instaurato a seguito del sinistro, presso la Procura della Repubblica
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presso il Tribunale di Foggia, era stato archiviato, ai sensi dell'art. 345
c.p.p., per mancanza di querela della persona offesa;
• che l'ammontare delle richieste risarcitorie avanzate a titolo di danno biologico, temporaneo e permanente, nonché a titolo di danno morale ed esistenziale, era del tutto arbitrario, eccessivo, non provato.
L FGVS ha concluso chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE, CP_7
dichiarare la domanda promossa da improcedibile e/o Persona_1
improponibile per difetto di litisconsorzio necessario con il presunto responsabile del danno;
in subordine, ordinare all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti di , il quale è stato indicato CP_2
nel rapporto dei Carabinieri di San Severo come proprietario dell'autovettura AUDI A4, numero di telaio WAUZZZ8DZWA272394, precedentemente targata AY 691 DA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 287, IV comma del Decr. Legisl.vo 7 settembre 2005 n° 209; 2) NEL MERITO, rigettare la domanda risarcitoria promossa dall'attore, Persona_1
perché infondata, pretestuosa, attinta da un evidente difetto del
[...]
nesso causale, sproporzionata nel quantum e non provata;
3) in via gradata, nella denegata eventualità di accoglimento, sia pure parziale, residuale e minimale, della domanda di parte istante, rigettare le pretese di ristoro così come formulate da parte attrice, perché eccessive e non dovute, ed operare la debita riduzione proporzionale del quantum in virtù della corresponsabilità di
ex art. 1227 cod. civ., nella determinazione del Persona_1
sinistro e delle proprie menomazioni, anche per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
4) rigettare, in ogni caso, la richiesta di ristoro del danno morale, o personalizzazione del danno non patrimoniale, quale voce autonoma di danno distinta rispetto al danno biologico, poiché trattasi di posta di nocumento non provata e non dovuta, in quanto ricompresa nell'unitaria categoria del danno non patrimoniale computato sulla scorta delle tabelle ambrosiane che già contemplano all'interno del punto
d'invalidità una componente a titolo di riparazione del danno morale;
ovvero,
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in mero subordine, limitarne la liquidazione secondo criteri minimali, in assenza di adeguata prova;
5) escludere, in ogni caso, la cumulabilità di danno morale e personalizzazione del danno biologico;
6) escludere, in ogni caso, qualsivoglia corresponsione riparatoria a titolo di ristoro del c.d.
“danno esistenziale”, in quanto inammissibile, assolutamente non provato e non dovuto;
7) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, C.N.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
All'udienza di prima comparizione delle parti, rilevato la necessità di integrare il contraddittorio, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio con ordine di rinnovazione della citazione nei confronti
[...]
. All'udienza del 18.12.2019, rilevata poi la mancata indicazione del CP_2
codice fiscale del convenuto non costituito , non desumibile CP_2
neppure dalla nota di iscrizione a ruolo, è stata dichiarato la nullità dell'atto di citazione e la rinnovazione della stessa con relativa notificazione entro il termine perentorio del 30.01.2020. Rilevato il perfezionamento della notifica al convenuto litisconsorte in data 8.01.2020, essendo lo stesso CP_2
non comparso, è stato dichiarato contumace. Ritualmente instaurato il contradittorio all'udienza del 25.11.2020 sono stati richiesti e concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 01.07.2021, ed è stata ammessa prova per testi nelle persone di AR ed IV e disposta CTU medica nominando all'uopo il dott. In data Per_4
28.07.2021 a seguito della morte, in corso di causa, dell'originario attore
(avvenuta addì 26/03/2021), si costituivano in prosecuzione del Persona_1
giudizio unitariamente gli eredi, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
i quali tutti si riportavano alle già formulate richieste risarcitorie
[...]
introduttive. La CTU è stata depositata in data 27.06.2022. Con provvedimento del 17.11.2022 è stata ordinata la rinnovazione delle operazioni di CTU. La perizia in rinnovazione è stata depositata in data
4.05.2023 e all'udienza del 17.05.2023 la causa è stata rinviata per la
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precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, all'udienza del
16.10.2024 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. L'attore ha fondato la propria domanda risarcitoria sull'asserita responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro del conducente del veicolo Audi A4 deducendo che lo stesso, perdendo il controllo del veicolo a causa dell'eccessiva velocità, aveva impattato la Fiat ND, in stato di quiete allo scopo di concedere la precedenza, facendola sbalzare e rovinare nella cunetta laterale.
Dal canto suo la convenuta ha avanzato una serie di contestazioni alla CP_5
ricostruzione del sinistro così come dedotta, in particolare:
• ha ritenuto non pacifica la ricostruzione dei fatti eseguita da parte dei
Carabinieri di San Severo, intervenuti dopo più di tre ore dal sinistro, perché basata sulle sole dichiarazioni di auto Parte_6
dichiaratosi terzo trasportato a bordo del veicolo Audi A4, il quale riferiva di un presunto conducente, tale che, rimasto illeso, Per_3
si sarebbe dato alla fuga, evidenziando la possibilità che a condurre il veicolo fosse proprio Pt_6
• ha rilevato la circostanza che l'istante non aveva sporto denuncia- querela contro ignoti;
• ha evidenziato la carenza di riscontri atti a suffragare la tesi attorea
Con circa l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo AUDI in quanto, l'istante, proveniente da una strada interpoderale sterrata, aveva l'obbligo di concedere la precedenza all' che CP_9
percorreva una Strada Provinciale, evidenziando la mancata prova della tempestività dell'arresto della Fiat ND in corrispondenza del crocevia, quindi ipotizzando una corresponsabilità del ex art. Per_1
1227 cc nella determinazione dell'incidente, e/o sulla base della
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presunzione di concorso di colpa delineata dall'art. 2054, comma II,
c.c.
• ha rilevato che il suo sanitario fiduciario Dr. nella relazione Per_2
medico-legale aveva sottolineato che la frattura del dente dell'epistrofeo dedotta da parte attrice era stata diagnosticata solo a distanza di oltre 5 mesi dall'accaduto, ossia in data 27 giugno 2017, nonostante l'attore avesse già effettuato altre TAC cerebro cervicali in data antecedente;
• ha rilevato l'incompatibilità delle sofferte lesioni con il corretto utilizzo dei presidi di sicurezza imposti dalla legge;
• ha ritenuto il quantum richiesto era eccessivo e non conforme ai parametri;
L'attore ha risposto a tali contestazioni deducendo che:
• la dinamica del sinistro era stata confermata dal verbale dei
Carabinieri di San Severo intervenuti sul posto ad eseguire i rilievi planimetrici nonché dalle dichiarazioni di in esso Parte_6
contenute;
• la Fiat ND era in stato di quiete allo scopo di concedere la precedenza e, infatti, i militari intervenuti non avevano contestato alcuna violazione del codice della strada;
• la circostanza della mancata denuncia-querela contro ignoti da parte sua a nulla rilevava riguardo all'oggetto del giudizio;
• contrariamente a quanto affermato nella relazione medico-legale del perito di , Dott. la frattura del dente dell'epistrofeo CP_5 Per_2
era stata diagnosticata con TAC cranio encefalo e rachide cervicale del
26.4.2017 (e non del 27 giugno2017, a distanza di oltre 5 mesi dall'accaduto) e confermata poi, dalle altre 2 TAC cranio encefalo e rachide cervicale del 19.06.2017 e 21.08.2017,
• l'attore in data antecedente non aveva effettuato TAC cerebro- cervicali, bensì solo cranio-encefaliche nello specifico, in data
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14.01.2017 al Pronto Soccorso dell'Ospedale Casa Sollievo ed in data
17.01.2017 durante la degenza nel reparto di ortopedia traumatologica
1 dello stesso Ospedale;
• il quantum richiesto era aderente ai parametri vigenti in considerazione del danno subito.
2. Dato atto delle rispettive posizioni delle parti deve rilevarsi che il caso in esame deve essere ricondotto, oltre all'invocato codice delle assicurazioni ai fini della legittimazione passiva invocata in capo al FGVS, alla fattispecie di cui all'art. 2054 co 2 c.c. secondo il quale, in tema di circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli.
La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria, che qualora fornita consente il superamento della presunzione a danno dell'altro.
Per cui, ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto.
La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico - esclusivo o assorbente, dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.
Dunque, nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, anche la prova liberatoria a carico dell'altro conducente che dovrà dimostrare di aver adottato tutte le ordinarie cautele
(Cass. n. 10031/06).
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L'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto ad uno o entrambi i conducenti (Cass. n. 4909/96; Cass. n. 2038/94).
Tale presunzione può essere superata ove all'esito della valutazione delle prove sia individuato un comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, invece, che l'altro si sia uniformato alle regole di normale prudenza (Cass. n. 18631/15; Tribunale Salerno, Sez. II, 24/11/2014 n. 5582;
Tribunale di Mantova 17/09/2012).
In sintesi, ove sia accertata la responsabilità di un automobilista nella causazione dell'evento, l'altro non viene esonerato dall'obbligo di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare lo stesso e, quindi, di avere tenuto una condotta tale da consentirgli di attuare le manovre idonee a contrastare l'altrui imprudenza. Da ciò consegue che il Giudice, in caso di sinistro, dovrà prima di tutto valutare se esso sia stato causato in maniera evidente dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti, sicché solo in tal caso l'altro conducente sarà liberato dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ove non sussista un evidente ed accertata colpa escludente di uno dei conducenti, allora il Giudice dovrà valutare se anche l'altro conducente si sia, comunque, uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza. Di conseguenza, per superare la presunzione di responsabilità dell'art. 2054 comma 2 c.c., occorre che ciascuno dei conducenti dimostri di avere osservato tutte le norme di condotta e non abbia potuto far nulla per evitare la collisione.
Sul punto, ossia sulla interpretazione della suddetta disposizione, è opportuno richiamare quanto affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (vedi,
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in particolare, Cass. n. 124/2016) secondo la quale, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, anche nell'ipotesi in cui la valutazione del materiale probatorio porti ad individuare la condotta colposa di uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, per giungere ad attribuirgli la causa determinante ed esclusiva dello stesso, occorre ugualmente accertare che il conducente del veicolo antagonista abbia tenuto un comportamento osservante le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, ravvisandosi la necessità di dimostrare che questi abbia fatto quanto possibile per evitare il danno, in caso contrario dovendo essere presunto il suo colpevole concorso nella causazione dell'evento. Va aggiunto che il Supremo
Collegio ha chiarito che la prova che uno dei conducenti si sia effettivamente uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l'accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con la condotta dell'altro conducente (Cass. VI Sezione Civile, ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020).
Ancora, in caso di sinistro tra due autoveicoli opera la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente dei vettori ove non sia possibile accertare il grado di colpa di ciascuno. Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “In caso di scontro tra veicoli, l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma c.c. è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. n. 15376 del 2022).La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita
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anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. 13672 del 2019). Al contrario, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c.” (cfr. Cass., 13540/2023). Tale presunzione presenta, dunque, natura sussidiaria, operando ove il Giudice non possa accertare la misura delle responsabilità di ciascuno (cfr. Cass.,
18631/2015; Cass., 29883/2008). Inoltre, sebbene sia in concreto accertata la condotta colposa di uno dei conducenti, ciò non è sufficiente ad escludere l'operatività della citata presunzione, occorrendo altresì la prova che l'altro conducente abbia a sua volta tenuto una condotta di guida diligente (cfr.
Cass., 13271/2016). Dunque, ove dall'istruttoria espletata emerga una condotta colposa di uno dei due conducenti, al fine di attribuirgli natura determinante nella produzione del sinistro, incombe sull'altro conducente l'onere di provare di aver osservato le norme sulla circolazione nonché le regole comuni di prudenza, salvo l'inesigibilità di una manovra di emergenza in concreto impossibile (cfr. Cass., 124/2016; Cass., 1365/2014). Invero, in materia di circolazione stradale, il principio dell'affidamento risulta derogato ove la condotta altrui imprudente risulti prevedibile. Pertanto, la giurisprudenza ha chiarito come, nel caso di collisione tra veicoli verificatosi ad un incrocio stradale, il diritto di precedenza non esime il conducente titolare dello stesso dall'obbligo di verificare che il predetto incrocio sia già impegnato, costituendo l'urto la prova dell'impossibilità di evitare il danno salvo manovre di emergenza (cfr. Cass., 1992/2024). Con maggiore impegno esplicativo, nel caso specifico di incrocio, che obbliga uno dei due conducenti ad arrestarsi in prossimità dell'intersezione stradale, costui è tenuto a provare di avere una precedenza cronologica, per essersi immesso nell'area di incrocio con anticipo tale da escludere l'altrui diritto di precedenza formale (cfr. Cass.,
1992/2024). L'avvenuto scontro tra i veicoli antagonisti, invece, prova
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l'errore colposo dei conducenti. Pertanto, nel caso di scontro tra un veicolo che non abbia rispettato l'obbligo di arrestarsi o che avrebbe comunque potuto farlo e un veicolo condotto con velocità non prudenziale, opera la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente dei conducenti ex art. 2054, comma 2, c.c. (cfr. Cass., 27989/2017; Cass. 7669/2017). Dunque, data la natura sussidiaria della presunzione citata, ai fini della sua esclusione, è necessario che l'istante alleghi e provi la propria condotta diligente, oltre la condotta negligente del vettore antagonista.
2.1 Venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che la questio iuris nella presente controversia non involge il fatto storico denunciato, sub specie di danno evento, ma le modalità verificative dello stesso e le conseguenti responsabilità; inoltre, aspetti ampiamente controversi riguardano le problematiche in tema di quantificazione del danno e di accertamento delle lesioni subite dal direttamente conseguenti al sinistro per cui è causa. Per_1
Quanto al primo profilo, sulla scorta dei sovraesposti principi regolatori, può affermarsi che la presunzione di pari responsabilità, al contrario di quanto ritenuto dalla parte convenuta può dirsi vinta alla luce delle risultanze istruttorie che hanno permesso di accertare univocamente il contegno tenuto alla guida da entrambi i conducenti. È possibile, infatti, stabilire, con ragionevole certezza, che la Fiat ND fosse momentaneamente ferma all'incrocio, senza impegnarlo, proprio al fine di concedere la dovuta precedenza ed immettersi nella strada provinciale.
Tale circostanza risulta essere stata confermata dai rilievi effettuati dai CC di
San Severo, dalle dichiarazioni riversate in verbale di terzo Pt_6 trasportato a bordo dell'Audi, coincidenti con quelle del teste AR, e del tutto compatibili con quelle dell'altro teste escusso IV.
Nel dettaglio, dal verbale dei Carabinieri di San Severo, allegato agli atti di causa, si apprende che questi erano stati informati il giorno 14/01/2017, ore
18,15, che “alle ore 15,35 sulla S.P. 25 agro di San Severo, si era verificato un sinistro con feriti e che sul posto si trovava di transito autopattuglia
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personale Stazione CC di Rignano Garganico. Atteso che quest'ultimo personale CC stava accompagnando uno dei feriti presente all'interno di una delle due macchine rimaste coinvolte, l'operatore della centrale operativa chiedeva assistenza al personale della polizia stradale”. La pattuglia aveva raggiunto il luogo del sinistro alle ore 18,45, e aveva appreso dal personale della polizia stradale ivi già presente che il sinistro si era verosimilmente verificato a seguito della perdita di controllo del veicolo da parte del conducente dell'Audi A4, datosi alla fuga, il quale aveva impattato contro l'autovettura fiat AN ferma regolarmente all'incrocio, trascinando entrambi i veicoli nella vicina scarpata. Successivamente, i CC di San Giovanni
Rotondo avevano trasmesso il referto medico rilasciato a Parte_6
con allegato verbale di S.I. rilasciate dal medesimo in cui dichiarava che
“verso le ore 15,00 del 14/01/2017 si trovava nell'autovettura Audi A4 in compagnia e condotta dal proprio amico tale i quali, mentre Per_3
percorrevano la S.P. 25, avvistavano una macchina dei carabinieri, ove, intimoriti, si davano a precipitosa fuga con la macchina. Dopo circa due chilometri, a causa della forte velocità, il conducente, perdeva il controllo del mezzo andando ad impattare violentemente contro un altro veicolo fermo all'incrocio. Dopo che, entrambi i veicoli, terminavano la corsa in una scarpata, il conducente dell'audi A4 tale rimasto illeso, usciva dal Per_3
mezzo e si dava alla fuga, mentre il sig. ed il conducente Parte_6
della ND OR rimasti bloccati venivano trasportati in Persona_1 ospedale”.
Parte convenuta ha ritenuto tale ricostruzione “non pacifica” senza, tuttavia, nulla allegare a conforto di una differente ricostruzione del fatto storico.
Al contrario, le evidenze istruttorie hanno confermato integralmente quanto riversato in verbale dai CC;
infatti, entrambi i testi escussi all'udienza del
16/03/2022, hanno fornito ulteriori riscontri avvaloranti la dinamica dedotta dall'attore. Il teste AR ha riferito: “posso dire che nel gennaio 2017 ero di pattuglia nel comune di Rignano Garganico e percorrevamo la sp47 bis
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denominata la marchesa e all'incrocio abbiamo preso la sp25 e vedemmo un autovettura che ci precedeva che poi abbiamo individuato con l'audi coinvolta nell'incidente di quel giorno : ovvero abbiamo trovato una fiat AN di colore rosso all'interno di una cunetta sul ciglio della strada Sp25 che è una strada asfaltata ma su cui si imbocca una poderale dalla quale veniva la AN e che poi abbiamo rinvenuto insieme all'audi a 4 fuori strada nella cunetta;
in sostanza la AN non è arrivata sulla strada vera e propria proprio perché si è verificato l'incidente; sul luogo dell'incidente erano presenti la moglie del SI FI e poi un cittadino bulgaro che aiutava il SI FI ad uscire dalla macchina e poi un cittadino extracomunitario che era fuori all'audi; preciso che i SIi li conosco da prima Per_1 dell'incidente di vista perché la realtà di Rignano è molto piccola;
il SI FI appariva in condizioni critiche e l'autoambulanza lo ha portato
d'urgenza in ospedale;
io ed il collega portavamo invece in ospedale
l'extracomunitario rimasto ferito nell'incidente; preciso che dal momento che abbiamo avvistato l'audi al momento che abbiamo poi visto quest'ultima coinvolta nell'incidente con la AN sono passati circa 5 massimo 10 minuti”
Ulteriore riscontro alla ricostruzione discende dalle dichiarazioni del teste
IV, la cui attendibilità è stata contestata dall' sulla scorta del fatto CP_5
che la presenza sui luoghi e le generalità di tale teste non fossero state riportate nel rapporto dei carabinieri redatto per il sinistro.
Al riguardo, deve evidenziarsi che l'intervento dei CC verbalizzanti è successivo di tre ore al verificarsi dell'evento, il teste IV, intervenendo nell'immediatezza dei fatti, come confermato dal AR e dalle riproduzioni fotografiche in atti, non era presente al momento dell'arrivo dei
CC di San Severo, come pacificamente ammesso dallo stesso.
Il teste ha dichiarato: “due tre anni fa di pomeriggio Testimone_1
(ma non ricordo giorno e mese né stagione ) ho visto una fiat AN e un audi
A4 nella campagna vicino a san severo, nella cunetta fuori a dove abitavo
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(perché io abitavo dalla sorella della moglie del rocco cioè ero li in affitto); quel pomeriggio ho sentito un forte rumore e sono uscito sulla strada e ho visto le due macchina;
io aiutavo insieme alla moglie del SIe il Per_1
SI ad uscire dalla macchina cioè gli ho slacciato la cintura;
il Per_1 SI era nella Fiat ND e lo abbiamo aiutato ad uscire;
nell'Audi Per_1
c'erano due africani e quello alla guida è scappato mentre l'altro era ferito alla gamba e quindi non si è potuto dare alla fuga;
poco dopo arrivavano i carabinieri di rignano garganico;
io non ho parlato con i carabinieri;
”
Dall'esame congiunto e comparato delle risultanze processuali, la dinamica del sinistro, così come dedotta dall'attore, risulta provvista di riscontri probatori oggettivi idonei ad indirizzare la responsabilità dell'accaduto in misura esclusiva sul conducente del veicolo Audi A4, che di fatto – procedendo ad alta velocità – risulta aver travolto l'altro veicolo in stato di quiete, e poiché vi sono sufficienti elementi per stabilire che la parte attrice si sia uniformata alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, ovvero: la fiat era ferma e non aveva neppure iniziato ad impegnare l'incrocio, tanto è che – una volta travolta – finisce nella cunetta adiacente alla strada secondaria sulla quale ancora si trovava, diversamente dall'Audi che proveniva ad elevata velocità dalla strada provinciale e dalla quale imprudentemente si era immessa nella strada secondaria ove di fatto è avvenuto lo scontro.
Deve, inoltre, essere rigettata perché non provata, l'applicazione dell'art.1227
c.c., richiesta dalla , per corresponsabilità dell'attore nella CP_5
determinazione dell'entità delle lesioni riportate, per non aver indossato le cinture di sicurezza. Il mancato uso delle misure di sicurezza eccepito dalla convenuta andava provato e non semplicemente desunto dalle modalità e dal tipo di lesioni subite, tanto più che, come in seguito si dirà, il CTU nominato ha rilevato la compatibilità delle lesioni subite con la dinamica dedotta in citazione e, per l'effetto, anche con il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza dichiarato dal . In mancanza di prova certa, pertanto, Persona_1
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non si può escludere che l'attore al momento dell'impatto non indossasse le cinture, considerato che sul punto anche le dichiarazioni del teste IV hanno confermato che il indossava le cinture di sicurezza al momento Per_1
del sinistro (in merito Cass.
2.3.2007 n.4954).
Né al fine di provare una differente dinamica avrebbe potuto risultare utile la chiesta ctu ricostruttiva, atteso la distruzione di ambo i veicoli (cfr. allegazioni in atti), e che la stessa avrebbe dovuto svolgersi unicamente sulle riproduzioni fotografiche in atti.
Conclusivamente, dal complesso delle allegazioni di parte e dall'istruttoria effettuata e, di contro, dalla mancata allegazione da parte della convenuta di elementi probatori atti a dimostrare una diversa ricostruzione del sinistro per cui è causa può ritenersi provata la dinamica del sinistro dedotta dal e Per_1
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente dell'Audi poi dileguatosi e, dunque, l'an della pretesa risarcitoria avanzata.
3. Venendo al danno alla persona, precisata, pertanto, la sua piena risarcibilità per le ragioni appena esposte, occorre tuttavia valutare attentamente l'entità delle lesioni riportate dall'attore e direttamente connesse al sinistro per cui è causa, anche in considerazione dell'exitus del . Per_1
Come detto, è stata disposta CTU medica sulla persona di al fine Persona_1 di stabilire la compatibilità delle lesioni subite con l'evento lesivo descritto in atti e di quantificare il danno conseguente.
Di tale CTU è stata ordinata la rinnovazione con ordinanza del 17.11.2022, a seguito alla richiesta della convenuta che ha rilevato alcune criticità in CP_5
merito al mancato rispetto dei principi del contraddittorio nelle operazioni procedurali, condivise dallo scrivente Giudice che, al fine di eliminarle ha disposto la rinnovazione delle operazioni.
All'esito, l' ha eccepito nuovamente la nullità delle operazioni peritali CP_5
per tardività del deposito e per avere il consulente utilizzato materiale istruttorio prodotto non ritualmente dalla parte attrice con ciò riferendosi ai
CD delle tac i cui referti erano stati già allegati agli atti di causa ma che erano
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state prodotte in supporto digitale in cancelleria solo in data 12 febbraio
2021.
Prima di entrare nel merito della valutazione, questo Giudice ritiene opportuno premettere che alcun profilo di nullità investe la relazione atteso che il deposito dei supporti digitali era infatti stato autorizzato dal precedente
Giudice all'atto della concessione dei termini 183 cpc e che non vi è stato ritardo nel deposito della CTU. Inoltre, le considerazioni formulate dalla convenuta sulla completezza della CTU espletata non sono condivisibili ma, al contrario, la stessa si attesta come del tutto coerente con le indagini diagnostiche eseguite ed esauriente e completa nelle risposte ai quesiti formulati, ancor più precisate nelle risposte alle osservazioni delle parti a seguito della rinnovazione.
L , invero, ha contestato globalmente le risultanze della CTU, in CP_5 particolare l'asserita compatibilità delle lesioni lamentate dal con la Per_1 dinamica dell'evento e con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza;
in particolare ha contestato il rapporto causale tra le lesioni ed il sinistro de quo sulla scorta del criterio cronologico, sostenendo che le lesioni lamentate dall'attore, ed in particolare la lamentata frattura del dente dell'epistrofeo, ben avrebbero potuto avere altro antecedente causale.
ha infatti sostenuto che la frattura del dente dell'epistrofeo dedotta da CP_5
parte attrice era stata diagnosticata solo a distanza di oltre 5 mesi dall'accaduto, ossia in data 27 giugno 2017, nonostante l'attore avesse già effettuato altre TAC cerebro-cervicali in data antecedente.
Dal canto suo parte attrice ha sostenuto che la frattura del dente dell'epistrofeo era stata diagnosticata con tac cranio encefalo e rachide cervicale del 26/04/2017 ( non del 27 giugno 2017 come affermato dalla convenuta) e confermata poi, da altre 2 tac cranio encefalo e rachide cervicale del 19.06.2017 e 21.08.2017, come da referti medici allegati all'atto di citazione e che, inoltre, diversamente da quanto dichiarato da , l'attore CP_5
in data antecedente non aveva effettuato tac cerebro-cervicali, bensì solo
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cranio-encefaliche i cui referti erano stati allegati tra gli altri documenti sanitari all'atto di citazione mentre i CD relativi alle menzionate tac erano stati depositati nella cancelleria del tribunale per l'impossibilità di allegarli al fascicolo telematico.
Su tali punti, dibattuti tra le parti, ha fornito chiarimenti l'espletata CTU che ha accertato che “Il nesso di causalità materiale tra gli accadimenti dell'evento come descritto e l'insorgenza di lesioni , quali “Trauma cranico commotivo, frattura completa del dente dell'epistrofeo e frattura della branca ischio ileo-pubica di sinistra, contusioni escoriate multiple” è soddisfatto in quanto raggiunto non solo tramite il soddisfacimento del criterio cronologico
( la frattura del dente dell'epistrofeo, sebbene non refertata nella TC cranio encefalica del 14/01/2017, è ben visibile nella documentazione iconografica
TC, di cui si allega immagine), topografico, dell'efficienza lesiva e della continuità fenomenica ed esclusione di altre possibili cause, ma anche mediante l'analisi controfattuale secondo cui, sulla base di leggi statistiche
e/o scientifiche, se non si fosse cagionato quell'evento, nelle medesime circostanze di luogo e di fatto o quanto meno questo fosse stato di intensità minore, le lesioni stesse non si sarebbero verificate nelle modalità con cui in concreto si realizzarono”.
Dunque, le conclusioni del perito nominato, in quanto coerenti con la documentazione in atti ed esenti da apparenti vizi logici, possono essere fatte proprie da questo Giudicante, e può conclusivamente confermarsi, in primis, la compatibilità dei traumi subiti dall'attore, comprovati dalla documentazione medica e ospedaliera prodotta in sede di perizia (cartella cliniche con i relativi allegati e certificati medici puntualmente indicati nell'elaborato), con la dinamica dell'evento riferita e, inoltre, dalle lesioni fisiche indicate, ritenutone il nesso causale con il sinistro, dimostrato dalla successione cronologica e fenomenologica degli eventi (criteri cronologico e fenomenologico), l'accertamento del danno biologico con postumi permanenti nella misura percentuale del 20%:“ Il fu in seguito Persona_1
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dell'incidente stradale del 14/01/2017 ebbe a riportare “Trauma cranico commotivo, frattura completa del dente dell'epistrofeo, frattura della branca ileo-ischio pubica di sinistra”. Tali lesioni sono compatibili con la dinamica infortunistica riferita. Pienamente soddisfatti risultano i criteri medico-legali in tema di nesso di causalità materiale.”
Il consulente d'ufficio ha inoltre accertato il danno determinando: Inabilità temporanea biologica totale di 30 (trenta) giorni;
Inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 60 (sessanta) giorni;
Inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 30(trenta) giorni Inabilità temporanea biologica parziale al 25% di 30 (trenta) giorni, riconoscendo altresì congrue le spese mediche presenti in atti pari ad 427,00 euro.
Il consulente tecnico ha inoltre accertato che le lesioni riconducibili al trauma sono compatibili con l'uso dei dispositivi di sicurezza obbligatori per legge e che i postumi refertati non erano suscettibili di miglioramento.
Tanto precisato, deve darsi atto che è deceduto in data Persona_1
26/03/2021.
Parte attrice, ha asserito, nella propria comparsa conclusionale, che non sarebbe possibile escludere il nesso causale tra il sinistro e la morte di
[...]
“L'individuazione della sussistenza di un nesso causale tra Persona_1
morte ed evento lesivo originario non è sempre così oggettivamente determinabile ai fini dell'accertamento medico legale del danno. Si tratta, infatti, di valutazioni medico-legali che spesso offrono ben poche sicurezze, per limiti oggettivi loro propri e per la relazione concausale che le patologie preesistenti, coesistenti e concorrenti possono avere con la lesione primaria.
Tutte considerazioni che parrebbero consigliare un trattamento uniforme delle due fattispecie, morte correlata o non, diverse dal punto di vista fenomenologico, ma sovrapponibili sotto il profilo del diritto compromesso alla salute-vita e delle necessità risarcitorie cui danno origine”.
Parte convenuta ha recisamente contestato tale deduzione rilevandone la tardività e l'assoluta infondatezza.
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Ebbene, ritiene il Tribunale che tale deduzione, risulta tardiva e sprovvista di allegazione, e, in considerazione del fatto che l'exitus è sopraggiunto a distanza di molto tempo dall'eventus damni, debba essere escluso qualsiasi collegamento causale tra il decesso del e le conseguenze del sinistro de Per_1
quo.
Appare opportuno in tema di danno da premorienza premettere alcune fondamentali considerazioni.
Il danno biologico, definito dinamico-relazionale, viene in generale liquidato attraverso tabelle che tengono conto, quale parametro di partenza, dell'età della vittima, ritenendosi che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età di chi lo subisce. Si parte dall'assunto che un conto sia convivere con la menomazione conseguente alla lesione per pochi anni, un altro sia, invece, convivere con la menomazione per la maggior parte della vita. Di conseguenza, il valore monetario del punto di invalidità è ricavato da una funzione che tiene conto dell'età della vittima al momento del sinistro e presuppone che essa vivrà per tutta la durata media, convivendo necessariamente con quella menomazione. Pertanto, com'è logico intuire, la differenza che intercorre con l'ipotesi in cui la vittima deceda, in corso di giudizio (o ancor prima dell'istaurazione del medesimo), per cause diverse dalla lesione è profonda: la monetizzazione del danno è effettuata, in un caso, con riferimento a un elemento presuntivo (l'aspettativa di vita), in un altro, invece, è parametrata a un dato certo, consistente nell'esatto lasso di tempo intercorso tra l'evento lesivo e il decesso. Sulla base di tale considerazione, la giurisprudenza ormai consolidata ha affermato il principio secondo il quale nella quantificazione, del danno il giudice deve tener conto – in caso di premorienza – non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta (si vedano sul punto Cass. 489/99; Cass.
147467/03; Cass. 22338/07; Cass. 679/16; Cass. 10897/16; Cass. 12913/20).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il defunto (nato in [...] Persona_1
7.05.1934) all'epoca del sinistro (2017) aveva l'età di 83 anni ed è deceduto
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in data 26/03/2021, vale a dire all'età di 87 anni, ben oltre l'età media stimata dall'Istat per la vita media nella provincia per l'anno specifico.
Si ritiene, in proposito applicare il principio di cui alla pronuncia della Corte di legittimità n. 25157/18 perché di maggiore dettaglio e coerenza al caso che ci occupa, secondo cui “In ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso”.
Infatti, non si registra in tali casi uno “scollamento” tra l'aspettativa di vita meramente ipotetica e potenziale e l'effettiva durata della vita del danneggiato che giustifichi l'applicazione di un coefficente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione del punto base.
Con maggiore impegno esplicativo, per persona, quale il , deceduta ad Per_1
87 anni, e non certo in età precoce, le tabelle meneghine già contengono ogni dovuta considerazione in ordine, in questo caso, alle ben ridotte aspettative di vita dell'originario attore.
Sicchè, in applicazione delle ordinarie tabelle milanesi, possono liquidarsi nel caso che ci occupa, il defunto (nato in data [...]) all'epoca Persona_1 del sinistro (2017) aveva l'età di 83 anni ed è deceduto in data 26/03/202, vale a dire all'età di 87 anni, vanno equitativamente applicate le ultime tabelle di
Milano per macropermanenti da circolazione stradale, ne discende che, per
, siano dunque liquidabili gli importi oltre riportati: Per_1
Danno non patrimoniale risarcibile € 44.955,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
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Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 11.212,50
Totale generale: € 56.167,50
Le allegazioni documentali presenti agli atti non consentono di riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva perché l'attore nulla ha dedotto sul punto;
del pari nulla si riconosce per la personalizzazione del danno in mancanza della prova di circostanze specifiche che abbiano esplicato un'incidenza negativa specifica sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato. Sempre per mancanza della prova rigorosa, non va nemmeno riconosciuto un autonomo risarcimento del danno morale inteso quale sofferenza interiore ulteriore rispetto a quella fisiologicamente ricompresa in casi analoghi. Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n.
26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente
(Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
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Conclusivamente, il risarcimento per danno non patrimoniale ammonta ad euro 56.167,50. Per quanto attiene ai pregiudizi di natura patrimoniale subiti dall'attore e dallo stesso documentati, questi sono relativi alle spese mediche che si liquidano nella somma richiesta, ritenuta congrua dal CTU ovvero in €
427,00 che si somma al predetto importo.
Inoltre, è stato chiesto dall'istante anche il riconoscimento degli interessi sul credito, con decorrenza dalla data del fatto.
La questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla
Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17 febbraio
1995.
Tale sentenza, infatti, da un lato, richiamando il combinato disposto degli artt.
2056 e 1223 c.c., riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia, dovendo calcolarsi gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno ovvero calcolando indici medi di rivalutazione.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2, c.c.
Nel caso di specie appare corretto riconoscere gli interessi compensativi a fronte del tempo atteso per il richiesto risarcimento del danno in via equitativa. Con maggiore impegno esplicativo: in ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e di corresponsione degli
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interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità e, quindi, non è necessario effettuare tale operazione.
In merito agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez.III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998,
n. 605, nonché Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15928), secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio.
Appare congruo, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi nella misura dell'1%. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito così come definitivamente cristallizzatosi,
14/01/2017 (data del sinistro), sull'importo sopra liquidato di Euro €
56.594,50 svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente
ISTAT dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT
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(www.istat.it), e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo luglio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, € 56.594,50 (oltre IVA), maggiorato degli interessi compensativi maturati (come appena calcolati), saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c. Infatti, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi tasso legale.
6. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, in conformità al D.M.
55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in base al decisum ed ai valori medi delle fasi di giudizio effettivamente svolte, non considerando gli aumenti richiesti in nota spesa per mancanza dei presupposti, determinata dalla difesa sostanzialmente unitaria.
6.1 Le spese di c.t.u. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass.
23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di soccombente, con il conseguente diritto degli attori CP_7
di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Simona Iavazzo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
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1. accerta e dichiara esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il conducente dell'Audi A4, così come meglio individuata in atti e con targa bulgara BGE4697KA, non assicurata;
2. per l'effetto, condanna FGVS e in solido CP_7 CP_2 tra loro al pagamento di € 56.594,50 nei confronti di parte attrice, e quindi degli eredi di , a titolo di risarcimento danni non Persona_1 patrimoniali, oltre interessi compensativi, nella misura dell'1% dal momento del sinistro, 14/01/2017, sul predetto importo svalutato a detta epoca, e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo luglio, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro 56.594,50, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
3. condanna a rifondere in favore degli attori, le spese di lite CP_1
qui liquidate in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA se dovute come per legge;
4. pone le spese di c.t.u., liquidate come da Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 7010/2023 del 29/05/2023, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio nei confronti del c.t.u., nei rapporti interni definitivamente a carico dei convenuti, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dal predetto convenuto le somme eventualmente già versate o che saranno versate al c.t.u.
Così deciso in Foggia, il 24/12/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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