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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 971/2025 RG promossa da:
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, Parte_1 dall' avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, Controparte_2 dall'avv. MINGRONE ELEONORA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. volto al riconoscimento, in favore del ricorrente, dello status di cieco parziale ex art 1 l. 382/1970.
L'opposto, nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza dell'operato del CTU ed insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non dover disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, la causa è così decisa.
***
Nel merito, l'opposizione è fondata.
La l. 382 del 1970 prevede le prestazioni economiche per i ciechi civili assoluti e per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (cc.dd. ciechi parziali ventesimisti).
L'art. 11 della l. 382/1970 dispone che “Per cecita' assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce”.
1 La l. 138/2001 prevede, poi, all'art. 2 che “si definiscono ciechi totali: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento”.
L'art. 3 prevede, invece, che “si definiscono ciechi parziali: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore
a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per cento”.
Tanto premesso, il CTU nominato nella fase sommaria ha accertato la sussistenza in capo al sig dello status di cieco parziale ventesimista, ai sensi dell'art. 3 lett. a) della l. CP_2
138/2001, sulla scorta delle conclusioni che di seguito di riportano “Soffre di ipertensione oculare da circa 30 anni, sfociata in glaucoma cronico che ha determinato cecità dell'occhio sinistro per atrofia della papilla ottica. La ipertensione oculare ha progressivamente interessato anche l'occhio destro come dimostrato in occasione delle visite specialistiche effettuate durante gli ultimi anni.In particolare,il 2 novembre 2022 che confermò la cecità
a sinistra e la capacità visiva a destra ridotta ad 8 decimi. Il 24 maggio 2023 in occasione di nuova visita oculistica gli fu riscontrata una diminuzione della capacità visiva a 7 decimi, con subatrofia ottica a destra con atrofia a sinistra.Come complicanza presentò una forma di dacriocistite con diversi episodi infettivi che cronicizzarono il processo.In alcune occasioni fu prospettata l'ipotesi di enucleazione dell'occhio per evitare
l'eventuale interessamento dell'occhio controlaterale.Tale eventualità non è stata ancora scartata.E' stato recentemente controllato in data 25 giugno 2024 presso l'ambulatorio di Cirò Marina ed era in attesa di controllo della pressione oculare dell'occhio destro con nuova risoluzione medica o chirurgica.” ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 22.01.2025 nel procedimento iscritto al n. 2192/2024 RG).
E' quindi evidente l'errore di valutazione in cui è incorso il CTU, in quanto lo stesso pur avendo accertato, come peraltro comprovato dai numerosi certificati oculistici prodotti in atti (cfr. certificati del 21.9.2022 e del 24.5.2023),che il si presenti un residuo visivo, CP_2 nell'occhio destro, superiore a 1/20 – pari nel caso di specie a 7/10 naturali senza correzione- ha erroneamente concluso per il riconoscimento dello status di cieco ventisimista (che, si rammenta, in base alla normativa sopra richiamata, può essere riconosciuto solo allorquando il residuo visivo non sia superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione).
L'opposizione, pertanto, deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili e, per le medesime argomentazioni, le spese della CTU vanno poste a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c, sul ricorso n. RG 971 /2025 così provvede:
2 - accoglie il ricorso e per l'effetto accerta che il sig. NON ha diritto al CP_2 riconoscimento dello status di cieco parziale;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate. CP_3
Crotone, 04/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 971/2025 RG promossa da:
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, Parte_1 dall' avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, Controparte_2 dall'avv. MINGRONE ELEONORA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. volto al riconoscimento, in favore del ricorrente, dello status di cieco parziale ex art 1 l. 382/1970.
L'opposto, nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza dell'operato del CTU ed insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non dover disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, la causa è così decisa.
***
Nel merito, l'opposizione è fondata.
La l. 382 del 1970 prevede le prestazioni economiche per i ciechi civili assoluti e per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (cc.dd. ciechi parziali ventesimisti).
L'art. 11 della l. 382/1970 dispone che “Per cecita' assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce”.
1 La l. 138/2001 prevede, poi, all'art. 2 che “si definiscono ciechi totali: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento”.
L'art. 3 prevede, invece, che “si definiscono ciechi parziali: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore
a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per cento”.
Tanto premesso, il CTU nominato nella fase sommaria ha accertato la sussistenza in capo al sig dello status di cieco parziale ventesimista, ai sensi dell'art. 3 lett. a) della l. CP_2
138/2001, sulla scorta delle conclusioni che di seguito di riportano “Soffre di ipertensione oculare da circa 30 anni, sfociata in glaucoma cronico che ha determinato cecità dell'occhio sinistro per atrofia della papilla ottica. La ipertensione oculare ha progressivamente interessato anche l'occhio destro come dimostrato in occasione delle visite specialistiche effettuate durante gli ultimi anni.In particolare,il 2 novembre 2022 che confermò la cecità
a sinistra e la capacità visiva a destra ridotta ad 8 decimi. Il 24 maggio 2023 in occasione di nuova visita oculistica gli fu riscontrata una diminuzione della capacità visiva a 7 decimi, con subatrofia ottica a destra con atrofia a sinistra.Come complicanza presentò una forma di dacriocistite con diversi episodi infettivi che cronicizzarono il processo.In alcune occasioni fu prospettata l'ipotesi di enucleazione dell'occhio per evitare
l'eventuale interessamento dell'occhio controlaterale.Tale eventualità non è stata ancora scartata.E' stato recentemente controllato in data 25 giugno 2024 presso l'ambulatorio di Cirò Marina ed era in attesa di controllo della pressione oculare dell'occhio destro con nuova risoluzione medica o chirurgica.” ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 22.01.2025 nel procedimento iscritto al n. 2192/2024 RG).
E' quindi evidente l'errore di valutazione in cui è incorso il CTU, in quanto lo stesso pur avendo accertato, come peraltro comprovato dai numerosi certificati oculistici prodotti in atti (cfr. certificati del 21.9.2022 e del 24.5.2023),che il si presenti un residuo visivo, CP_2 nell'occhio destro, superiore a 1/20 – pari nel caso di specie a 7/10 naturali senza correzione- ha erroneamente concluso per il riconoscimento dello status di cieco ventisimista (che, si rammenta, in base alla normativa sopra richiamata, può essere riconosciuto solo allorquando il residuo visivo non sia superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione).
L'opposizione, pertanto, deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili e, per le medesime argomentazioni, le spese della CTU vanno poste a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c, sul ricorso n. RG 971 /2025 così provvede:
2 - accoglie il ricorso e per l'effetto accerta che il sig. NON ha diritto al CP_2 riconoscimento dello status di cieco parziale;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate. CP_3
Crotone, 04/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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