Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'11 dicembre 1948, conformemente a quanto stabilito dall'art. 14 dell'Accordo.
Le presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 24 luglio 1951
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - PETRILLI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'11 dicembre 1948, conformemente a quanto stabilito dall'art. 14 dell'Accordo.
Le presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 24 luglio 1951
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - PETRILLI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI