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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15880/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Marianna POGGI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna Viale Carlo Pepoli n.72/2, RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 18 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 13 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a San lazzaro di Savena il 30 luglio 2011. Dall'unione non sono nati figli. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 3 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 31 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nata a [...] il 6 Parte_1 aprile 1970 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Parte_2
San Lazzaro di Savena il 30 luglio 2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero 32, parte 2 serie A, anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno concordato che il signor esterà nella casa Pt_2 coniugale di cui è proprietario esclusivo e la signora si trasferirà, portando Pt_1 con sé i propri effetti personali, il 16 dicembre 2024 comunicando l'indirizzo di residenza;
le parti saranno sempre libere di trasferire la propria residenza dandone comunicazione all'altro coniuge;
3) prende atto che il signor si è impegnato a corrispondere alla signora Pt_2 che accetta, l'importo di 92.290,00 euro a titolo compensativo e con funzione Pt_1 solutoria di quanto dalla stessa pagato per interventi di ristrutturazione della casa coniugale di proprietà del marito;
detto importo verrà corrisposto mediante bonifici bancari sul conto corrente della signora all'iban Pt_1
[...], in tre rate alle seguenti scadenze: A) 50.000 euro entro e non oltre il 31 dicembre 2024; B) 20.000 euro entro e non oltre il 28 febbraio 2025; C) 22.290 euro entro e non oltre il 6 aprile 2025; 4) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di:
pagina 2 di 3 - essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento;
- con i pagamenti di cui al punto n.3 che precede avere definito ogni rapporto economico e patrimoniale inerente e conseguente lo stato coniugale;
- per quanto sopra riconoscere di non aver null'altro più a pretendere, reciprocamente, per qualsiasi motivo e/o ragione presente o sopravvenuta, ancorché qui non dedotto;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 19 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Marianna POGGI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna Viale Carlo Pepoli n.72/2, RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 18 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 13 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a San lazzaro di Savena il 30 luglio 2011. Dall'unione non sono nati figli. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 3 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 31 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nata a [...] il 6 Parte_1 aprile 1970 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Parte_2
San Lazzaro di Savena il 30 luglio 2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero 32, parte 2 serie A, anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno concordato che il signor esterà nella casa Pt_2 coniugale di cui è proprietario esclusivo e la signora si trasferirà, portando Pt_1 con sé i propri effetti personali, il 16 dicembre 2024 comunicando l'indirizzo di residenza;
le parti saranno sempre libere di trasferire la propria residenza dandone comunicazione all'altro coniuge;
3) prende atto che il signor si è impegnato a corrispondere alla signora Pt_2 che accetta, l'importo di 92.290,00 euro a titolo compensativo e con funzione Pt_1 solutoria di quanto dalla stessa pagato per interventi di ristrutturazione della casa coniugale di proprietà del marito;
detto importo verrà corrisposto mediante bonifici bancari sul conto corrente della signora all'iban Pt_1
[...], in tre rate alle seguenti scadenze: A) 50.000 euro entro e non oltre il 31 dicembre 2024; B) 20.000 euro entro e non oltre il 28 febbraio 2025; C) 22.290 euro entro e non oltre il 6 aprile 2025; 4) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di:
pagina 2 di 3 - essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento;
- con i pagamenti di cui al punto n.3 che precede avere definito ogni rapporto economico e patrimoniale inerente e conseguente lo stato coniugale;
- per quanto sopra riconoscere di non aver null'altro più a pretendere, reciprocamente, per qualsiasi motivo e/o ragione presente o sopravvenuta, ancorché qui non dedotto;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 19 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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