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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5183/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2197/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 03/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200013809026 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dal Dott. Difensore_1 propone appello avverso la sentenza n. 2197/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina, relativa alla cartella di pagamento per tassa automobilistica anno 2017, convenendo in giudizio l'agenzia delle Entrate – Riscossione di Messina, non costituita.
Il giudizio riguarda il ruolo n.2020/002867 reso esecutivo in data 30/07/2020, ruolo ordinario, per tassa auto 2017, targa Targa_1, pretesa comprensiva di interessi e sanzioni indicata in € 292,88;contenuto nella cartella n..295 2020 00138090 26 000
La corte di primo grado aveva rilevato che il ruolo era stato consegnato nell'ottobre 2020, rientrando nel periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 co.
4-bis DL 18/2020).
La notifica dell'atto impugnato è avvenuta entro il termine prorogato del 31/12/2023, quindi non è maturata la prescrizione.
.L'appello è stato proposto per contestare la validità della cartella di pagamento notificata il 16/01/2023, eccependo la prescrizione triennale del diritto alla riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale.
2. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento.
Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2017, la decadenza maturava al 31 dicembre 2020 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta). Ciò nonostante, la notifica della cartella- avventa il 16.2.23 -
è tempestiva.
Devesi infatti farsi richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica. Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd.
Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal
08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Inoltre, l'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
In buona sostanza, l'art. 68 co 4 bis DL 18/2020 ha disposto la ulteriore proroga di 24 mesi per i carichi affidati all'agente della Riscossione tra il 08.03.2020 ed il 31.12.2021 . Nel caso in esame il ruolo è stato consegnato nell'ottobre del 2020. Pertanto - come ha giustamente rilevato il giudice di prio grado - la prescrizione , tenuto conto degli altri periodi di sospensione previsti dalla legislazione emergenziale per in Covid, non è maturata in quanto l'atto impugnato è stato notificato in data 16.01.2023 , entro il termine del 31.12.2023.
Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio di ADER
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata n. 2197/2023. Nulla sulle spese.
Palermo 14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5183/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2197/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 03/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200013809026 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dal Dott. Difensore_1 propone appello avverso la sentenza n. 2197/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina, relativa alla cartella di pagamento per tassa automobilistica anno 2017, convenendo in giudizio l'agenzia delle Entrate – Riscossione di Messina, non costituita.
Il giudizio riguarda il ruolo n.2020/002867 reso esecutivo in data 30/07/2020, ruolo ordinario, per tassa auto 2017, targa Targa_1, pretesa comprensiva di interessi e sanzioni indicata in € 292,88;contenuto nella cartella n..295 2020 00138090 26 000
La corte di primo grado aveva rilevato che il ruolo era stato consegnato nell'ottobre 2020, rientrando nel periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 co.
4-bis DL 18/2020).
La notifica dell'atto impugnato è avvenuta entro il termine prorogato del 31/12/2023, quindi non è maturata la prescrizione.
.L'appello è stato proposto per contestare la validità della cartella di pagamento notificata il 16/01/2023, eccependo la prescrizione triennale del diritto alla riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale.
2. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento.
Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2017, la decadenza maturava al 31 dicembre 2020 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta). Ciò nonostante, la notifica della cartella- avventa il 16.2.23 -
è tempestiva.
Devesi infatti farsi richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica. Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd.
Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal
08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Inoltre, l'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
In buona sostanza, l'art. 68 co 4 bis DL 18/2020 ha disposto la ulteriore proroga di 24 mesi per i carichi affidati all'agente della Riscossione tra il 08.03.2020 ed il 31.12.2021 . Nel caso in esame il ruolo è stato consegnato nell'ottobre del 2020. Pertanto - come ha giustamente rilevato il giudice di prio grado - la prescrizione , tenuto conto degli altri periodi di sospensione previsti dalla legislazione emergenziale per in Covid, non è maturata in quanto l'atto impugnato è stato notificato in data 16.01.2023 , entro il termine del 31.12.2023.
Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio di ADER
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata n. 2197/2023. Nulla sulle spese.
Palermo 14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE