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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/11/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1158/2023 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 18/11/2025, alle ore 9.25, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per l'Avv. Gallo. CP_1
È presente per l'Avv. Riolo. CP_2
Entrambi danno atto che la sentenza di appello depositata il 29.7.2025 ha confermato la sentenza di primo grado e sulla scorta del nuovo titolo è stato rinnovato il precetto.
Pertanto, l'Avv. Gallo desiste dall'opposizione dichiarando espressamente di rinunciare agli atti.
L'Avv. Riolo prende atto e accetta la rinuncia insistendo nella condanna alle spese.
Il Giudice,
visto l'art.306 CPC, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA AG La TA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1158/2023 R.G. promossa da:
c.f. , CP_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Cirino Gallo;
-parte opponente -
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_1 col patrocinio dell'Avv. Giuseppe Riolo;
- parte opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 26/09/2023 ha proposto opposizione avverso CP_1 il precetto notificato in data 06/09/2023, con cui è stato intimato alla predetta società in virtù ed in esecuzione della sentenza n. 863/2022 emessa in data 06/12/2022 da questo Tribunale, il pagamento in favore di della somma di 25.018,45 euro, oltre interessi e ulteriori Controparte_3 spese, nonché il rilascio di un appezzamento di terreno sito in Galati Mamertino (ME), località
GI AM.
Con comparsa dell'11.12.2023 si è costituito in giudizio , contestando il Controparte_3 contenuto dell'atto di citazione, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'odierna udienza il procuratore della parte opponente ha dichiarato di rinunciare agli atti.
Rinuncia espressamente accettata da parte opposta, sicché ai sensi dell'art. 306 C.P.C. deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio.
Le spese del presente procedimento vanno poste ex art. 306, 4° comma, C.P.C. a carico della parte rinunciante e vanno liquidate, in considerazione dell'attività svolta nel presente giudizio, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (ossia da 5.200 a 26.000 euro), con esclusione della fase decisionale, siccome non espletata.
va pertanto condannata a rifondere al , a titolo di spese di CP_1 Controparte_3 lite, la somma di 1.689,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:
• DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO;
• CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI CP_1
, CHE LIQUIDA IN 1.689,00 EURO PER COMPENSI, OLTRE Controparte_3
SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (OVE DOVUTA). Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso il 18 Novembre 2025
Il Giudice
LA AG La TA
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 18/11/2025, alle ore 9.25, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per l'Avv. Gallo. CP_1
È presente per l'Avv. Riolo. CP_2
Entrambi danno atto che la sentenza di appello depositata il 29.7.2025 ha confermato la sentenza di primo grado e sulla scorta del nuovo titolo è stato rinnovato il precetto.
Pertanto, l'Avv. Gallo desiste dall'opposizione dichiarando espressamente di rinunciare agli atti.
L'Avv. Riolo prende atto e accetta la rinuncia insistendo nella condanna alle spese.
Il Giudice,
visto l'art.306 CPC, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA AG La TA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1158/2023 R.G. promossa da:
c.f. , CP_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Cirino Gallo;
-parte opponente -
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_1 col patrocinio dell'Avv. Giuseppe Riolo;
- parte opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 26/09/2023 ha proposto opposizione avverso CP_1 il precetto notificato in data 06/09/2023, con cui è stato intimato alla predetta società in virtù ed in esecuzione della sentenza n. 863/2022 emessa in data 06/12/2022 da questo Tribunale, il pagamento in favore di della somma di 25.018,45 euro, oltre interessi e ulteriori Controparte_3 spese, nonché il rilascio di un appezzamento di terreno sito in Galati Mamertino (ME), località
GI AM.
Con comparsa dell'11.12.2023 si è costituito in giudizio , contestando il Controparte_3 contenuto dell'atto di citazione, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'odierna udienza il procuratore della parte opponente ha dichiarato di rinunciare agli atti.
Rinuncia espressamente accettata da parte opposta, sicché ai sensi dell'art. 306 C.P.C. deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio.
Le spese del presente procedimento vanno poste ex art. 306, 4° comma, C.P.C. a carico della parte rinunciante e vanno liquidate, in considerazione dell'attività svolta nel presente giudizio, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (ossia da 5.200 a 26.000 euro), con esclusione della fase decisionale, siccome non espletata.
va pertanto condannata a rifondere al , a titolo di spese di CP_1 Controparte_3 lite, la somma di 1.689,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:
• DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO;
• CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI CP_1
, CHE LIQUIDA IN 1.689,00 EURO PER COMPENSI, OLTRE Controparte_3
SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (OVE DOVUTA). Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso il 18 Novembre 2025
Il Giudice
LA AG La TA