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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15536/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Ida GURZILLO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Corte de' Galluzzi n. 13
RICORRENTI
*****
Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 4 dicembre 2024.
Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Anzola dell'Emilia il 15 giugno 2014. Dall'unione sono nati , il 20 dicembre 2010 e , il 25 agosto 2015. Per_1 Per_2
La cessazione effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la pagina 1 di 4 separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta l'8 novembre 2022 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 29 novembre 2022. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio
2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2
16 luglio 1984, unitisi in matrimonio in data 15 giugno 2014 a Anzola dell'Emilia, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.4 p. 2 s. A anno 2014; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune Per_1 Per_2 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che ciascun genitore possa modificare la residenza dei figli minori solo previa autorizzazione dell'altro e fa obbligo a entrambi di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza nel termine perentorio di trenta giorni al fine di poter pagina 2 di 4 salvaguardare l'interesse dei figli a mantenere in essere il rapporto di frequentazione con l'altro genitore;
4) dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori e in relazione ai rispettivi impegni e a quelli scolastici dei minori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
- nelle settimane con weekend di competenza materna, dal mercoledì dopo la scuola o dopo il lavoro al venerdì mattina, quando li porterà direttamente a scuola o a casa della madre;
- nelle altre dal lunedì dopo la scuola (o il lavoro) al mercoledì mattina, quando li porterà direttamente a scuola o presso l'abitazione materna;
5) sancisce che i figli trascorrano:
- nelle festività natalizie ad anni alterni con il padre e la madre i periodi dal 24 al 30 dicembre (compreso) oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio (compreso);
- nelle vacanze pasquali con i genitori ad anni alterni i giorni dalla mattina del Venerdì Santo fino alla sera di Pasqua oppure dal Lunedì dell'Angelo fino alla sera di mercoledì;
- in estate con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in date da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno;
- l'intera giornata del 19 marzo col papà e della festa della mamma con la madre;
- i giorni dei compleanni e le cerimonie scolastiche, sportive e religiose a pranzo e con un genitore e a cena con l'altro;
6) prevede che ciascun genitore possa sentire telefonicamente i figli una o due volte al giorno nei giorni che questi ultimi trascorreranno con l'altro genitore;
7) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Pt_2 ordinario dei minori versando alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la Pt_1 somma di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori e in particolare: spese straordinarie da concordare preventivamente: (in caso di visita privata specialistica, lo specialista dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori), comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
le spese scolastiche;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dell'attività sportiva, (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi (ad eccezione della babysitter che rimane a carico del genitore che ne usufruisce), pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc..) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento pagina 3 di 4 ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza, verranno suddivise tra i genitori al 50% a carico di ciascun genitore;
tutte le altre spese straordinarie verranno concordate preventivamente secondo quanto stabilito nel Protocollo n.7367 del 9 agosto 2017: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax, mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre i 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai minori vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50%;
9) prende atto che le parti si impegnano a consultarsi prima di affrontare qualsiasi spesa straordinaria, verificando la disponibilità economica a sostenerla;
10) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà incassato al 100% dalla madre e il signor si impegna a sottoscrivere i relativi documenti Pt_2 affinché la stessa possa percepirlo direttamente;
11) prende atto che i ricorrenti si impegnano:
- a mantenere reciprocamente un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
- a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli e di terzi, a non utilizzare un linguaggio scurrile e offensivo davanti ai minori e di non valersi di e quali tramite per le comunicazioni tra di loro;
Per_1 Per_2
12) prende atto che le parti dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto economico, e di non aver più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, l'uno dall'altra;
13) prende atto che i ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio dei passaporti, consentendo l'inserimento dei minori negli stessi e della carta d'identità valida anche per l'espatrio; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 26 febbraio 2025
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Ida GURZILLO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Corte de' Galluzzi n. 13
RICORRENTI
*****
Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 4 dicembre 2024.
Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Anzola dell'Emilia il 15 giugno 2014. Dall'unione sono nati , il 20 dicembre 2010 e , il 25 agosto 2015. Per_1 Per_2
La cessazione effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la pagina 1 di 4 separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta l'8 novembre 2022 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 29 novembre 2022. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio
2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2
16 luglio 1984, unitisi in matrimonio in data 15 giugno 2014 a Anzola dell'Emilia, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.4 p. 2 s. A anno 2014; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune Per_1 Per_2 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che ciascun genitore possa modificare la residenza dei figli minori solo previa autorizzazione dell'altro e fa obbligo a entrambi di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza nel termine perentorio di trenta giorni al fine di poter pagina 2 di 4 salvaguardare l'interesse dei figli a mantenere in essere il rapporto di frequentazione con l'altro genitore;
4) dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori e in relazione ai rispettivi impegni e a quelli scolastici dei minori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
- nelle settimane con weekend di competenza materna, dal mercoledì dopo la scuola o dopo il lavoro al venerdì mattina, quando li porterà direttamente a scuola o a casa della madre;
- nelle altre dal lunedì dopo la scuola (o il lavoro) al mercoledì mattina, quando li porterà direttamente a scuola o presso l'abitazione materna;
5) sancisce che i figli trascorrano:
- nelle festività natalizie ad anni alterni con il padre e la madre i periodi dal 24 al 30 dicembre (compreso) oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio (compreso);
- nelle vacanze pasquali con i genitori ad anni alterni i giorni dalla mattina del Venerdì Santo fino alla sera di Pasqua oppure dal Lunedì dell'Angelo fino alla sera di mercoledì;
- in estate con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in date da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno;
- l'intera giornata del 19 marzo col papà e della festa della mamma con la madre;
- i giorni dei compleanni e le cerimonie scolastiche, sportive e religiose a pranzo e con un genitore e a cena con l'altro;
6) prevede che ciascun genitore possa sentire telefonicamente i figli una o due volte al giorno nei giorni che questi ultimi trascorreranno con l'altro genitore;
7) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Pt_2 ordinario dei minori versando alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la Pt_1 somma di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori e in particolare: spese straordinarie da concordare preventivamente: (in caso di visita privata specialistica, lo specialista dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori), comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
le spese scolastiche;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dell'attività sportiva, (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi (ad eccezione della babysitter che rimane a carico del genitore che ne usufruisce), pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc..) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento pagina 3 di 4 ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza, verranno suddivise tra i genitori al 50% a carico di ciascun genitore;
tutte le altre spese straordinarie verranno concordate preventivamente secondo quanto stabilito nel Protocollo n.7367 del 9 agosto 2017: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax, mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre i 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai minori vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50%;
9) prende atto che le parti si impegnano a consultarsi prima di affrontare qualsiasi spesa straordinaria, verificando la disponibilità economica a sostenerla;
10) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà incassato al 100% dalla madre e il signor si impegna a sottoscrivere i relativi documenti Pt_2 affinché la stessa possa percepirlo direttamente;
11) prende atto che i ricorrenti si impegnano:
- a mantenere reciprocamente un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
- a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli e di terzi, a non utilizzare un linguaggio scurrile e offensivo davanti ai minori e di non valersi di e quali tramite per le comunicazioni tra di loro;
Per_1 Per_2
12) prende atto che le parti dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto economico, e di non aver più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, l'uno dall'altra;
13) prende atto che i ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio dei passaporti, consentendo l'inserimento dei minori negli stessi e della carta d'identità valida anche per l'espatrio; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 26 febbraio 2025
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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