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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/12/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.TO MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1759 /2024 R.G. promossa da
( , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. ELIA VALERIA GAUDENZIA, ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico;
(C.F. ), di seguito Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv.VIANO PAOLA, elettivamente domiciliato in CP_3
indirizzo telematico;
-resistente-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 6/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 18/10/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio ed proponendo opposizione avverso un sollecito di CP_1 CP_3
pagamento n. 299 20249010973369000, ricevuto in data 11.9.2024, relativamente ai contributi oggetto dell' avviso di addebito 59920160002722802000, contestando CP_1
la notficia dell'atto presupposto, eccependo la prescrizione del credito nonché la decadenza ex art 25 d.lgs 46/99.
L e l' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1 CP_3
1 contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto infra.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui al sollecito di pagamento (atto con cui si avverte della possibilità di procedere in via esecutiva per il caso di mancato pagamento delle somme di cui ai titoli esecutivi riportati), va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Tanto premesso, si osserva che, l'avviso di addebito n.59920160002722802000 dell' risulta notificato il 18/11/2016. CP_1
L'agente della riscossione ha documentato una ulteriore attività, ossia notifica del preavviso di fermo amministrativo in data 14/1/2020 che tuttavia non è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione quinquennale ex art 3 comma 9, L.
335/95 in materia contributiva.
Invero, va richiamato il recente orientamento di legittimità di cui a Cass n. 3703 del 13 febbraio 2025, che ha affermato “In tema di notifica dell'atto impositivo a mezzo pec, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, poiché tale formalità è riservata alla sola ipotesi della casella risultata satura al primo tentativo.”.
Quindi, in difetto di qualsiasi attività ulteriore successiva al ricevimento della ricevuta di mancata consegna, deve ritenersi che la notifica sia affetta da nullità.
2 Pertanto, i crediti di cui all'aviso di addebito n. 59920160002722802/000 vanno dichiarati prescritti.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite possono compensarsi nei confronti dell' stante la prescrizione maturata in corso di CP_1
procedura di riscossione e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1.dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n.
59920160002722802000;
2 condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte CP_3
ricorrente, che liquida in euro 400,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, con distrazione al procuratore;
3.compensa le spese del giudizio tra la parte ricorrente e l . CP_1
Trapani, 03/12/2025
Il Giudice del lavoro
TO MA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.TO MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1759 /2024 R.G. promossa da
( , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. ELIA VALERIA GAUDENZIA, ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico;
(C.F. ), di seguito Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv.VIANO PAOLA, elettivamente domiciliato in CP_3
indirizzo telematico;
-resistente-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 6/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 18/10/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio ed proponendo opposizione avverso un sollecito di CP_1 CP_3
pagamento n. 299 20249010973369000, ricevuto in data 11.9.2024, relativamente ai contributi oggetto dell' avviso di addebito 59920160002722802000, contestando CP_1
la notficia dell'atto presupposto, eccependo la prescrizione del credito nonché la decadenza ex art 25 d.lgs 46/99.
L e l' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1 CP_3
1 contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto infra.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui al sollecito di pagamento (atto con cui si avverte della possibilità di procedere in via esecutiva per il caso di mancato pagamento delle somme di cui ai titoli esecutivi riportati), va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Tanto premesso, si osserva che, l'avviso di addebito n.59920160002722802000 dell' risulta notificato il 18/11/2016. CP_1
L'agente della riscossione ha documentato una ulteriore attività, ossia notifica del preavviso di fermo amministrativo in data 14/1/2020 che tuttavia non è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione quinquennale ex art 3 comma 9, L.
335/95 in materia contributiva.
Invero, va richiamato il recente orientamento di legittimità di cui a Cass n. 3703 del 13 febbraio 2025, che ha affermato “In tema di notifica dell'atto impositivo a mezzo pec, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, poiché tale formalità è riservata alla sola ipotesi della casella risultata satura al primo tentativo.”.
Quindi, in difetto di qualsiasi attività ulteriore successiva al ricevimento della ricevuta di mancata consegna, deve ritenersi che la notifica sia affetta da nullità.
2 Pertanto, i crediti di cui all'aviso di addebito n. 59920160002722802/000 vanno dichiarati prescritti.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite possono compensarsi nei confronti dell' stante la prescrizione maturata in corso di CP_1
procedura di riscossione e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1.dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n.
59920160002722802000;
2 condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte CP_3
ricorrente, che liquida in euro 400,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, con distrazione al procuratore;
3.compensa le spese del giudizio tra la parte ricorrente e l . CP_1
Trapani, 03/12/2025
Il Giudice del lavoro
TO MA
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