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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2040 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONDIPODERO Parte_1 P.IVA_1
RC IU, dell'avv. ZANGARA IU, dell'avv. ZANGARA
IA MA e dell'avv. SCHIAVON ELENA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AN MA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata e appellante incidentale
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLIZZARI Controparte_2 P.IVA_3
ANDREA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 , già Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCALDI MICHELE e dell'avv. ZAGO P.IVA_4
GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
21 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCALDI MICHELE, Controparte_5 P.IVA_5 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato difensivo in atti;
Parte intervenuta
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1621/2022 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
27/09/2022 e notificata in data 10 ottobre 2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa,
NEL MERITO
- Riformare l'avversata sentenza e per l'effetto ritenere e dichiarare la responsabilità precontrattuale della per la violazione degli obblighi di cui all'art. Controparte_1
1337 c.c.
- Condannare la al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_1 Parte_1 che si quantificano in € 250.000,00 ed € 250.000,00 per danno all'immagine, o in quella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte riterrà equa.
SUI MEZZI ISTRUTTORI
- Si insiste nell'ammissione della prova per testi articolata nelle memorie 183, co. 6, c.p.c., nonché nella CTU.
- Con vittoria di spese compensi e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata e appellante incidentale Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia rigettare l'appello proposto da , siccome Pt_1
infondato in fatto e diritto, emendando la sentenza di primo grado nei seguenti termini:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Per tutte le ragioni di cui in atti rigettarsi i petita attorei
2 siccome infondati.
IN VIA RICONVENZIONALE: Per tutte le ragioni di cui in atti, condannarsi l'attrice Pt_1 al risarcimento in favore della convenuta ella misura
[...] Controparte_1 di Euro 250.000,00 o a quella diversa somma che risulterà di giustizia anche ex art. 2059 –
1226 c.c. Condannarsi altresì l'attrice ex art. 2599 e 2600 c.c.: Parte_1
a) all'immediato ritiro dal mercato di tutte le scarpe a marchio della collezione CP_6
SS18 e successive rientranti nel perimetro di esclusiva di reperibili nei magazzini e sugli CP_7 scaffali di anche presso i negozi all'insegna ; Pt_1 CP_8
b) al pagamento ex art. 614bis c.p.c. di una somma di danaro da a S.C.I. pari a Parte_1
Euro 75.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di cui sub. a) piuttosto che reiterazione delle medesime condotte di concorrenza sleale;
c) alla pubblicazione per almeno 6 mesi, anche a cura della convenuta ed a spese CP_7 dell'attrice per il caso di inadempimento di dell'ordinanza piuttosto che della Parte_1 sentenza conclusiva del presente procedimento sia sulla home page del sito istituzionale di reperibile alla URL http://killin.vendita-on-line.eu che sui profili social di essa Parte_1
(Facebook, Instagram, Linkedin etc.), oltre che sulla home page del sito istituzionale di Pt_1 all'insegna reperibile alla URL https://www.scarpinando.it, che Parte_1 CP_8 sui profili social di essa (Facebook, Instagram, Linkedin etc.). CP_8
IN OGNI CASO: Spese, competenze di lite, accessori e contributo forfettario al 15% integralmente rifuse per ambo i gradi di giudizio onerando le terze chiamate/appellate
[...]
e di restituire a Controparte_2 Controparte_9 [...]
quanto dalle stesse percetto in forza della sentenza di primo grado. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Darsi ingresso ai mezzi di prova diretta articolati dalla convenuta con memoria del 08.01.2020 qui di seguito ritrascritti, con la precisazione che i documenti citati nel sottostante capitolato fanno rimando quanto a numerazione ai fascicoli di primo grado. A) Essere abilitati alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi. B) Ammettersi prova per testi ed interpello sia del legale rappresentante di che di Parte_1
3 sulle seguenti circostanze con anteposta la locuzione “Vero è che”: Controparte_4
1) nel mese di marzo 2017 comunicò ai distributori italiani di calzature, Controparte_4 ivi compresa la che era divenuta licenziataria Parte_1 Controparte_1 esclusiva per la vendita di calzature a marchio dalla collezione Primavera /Estate CP_6
2018; 2) Nel mese di luglio 2017 e entrarono in contatto poiché Controparte_1 Parte_1 interessata quest'ultima alla stipula di un contratto di distribuzione in sud Italia di calzature a marchio per la stagione Autunno/Inverno 2018; CP_6
3) Nel mese di luglio 2017 informò di aver concesso alla Controparte_1 Parte_1 di NO (Na) la distribuzione in esclusiva della collezione S.S.18 a Controparte_10 marchio in Sicilia;
CP_6
4) Per stagione Autunno/Inverno 2018, in ambito calzaturiero, s'intende quella che inizia ad Ottobre 2018 per terminare con il mese di Febbraio 2019;
5) Nell'ambito delle calzature è in uso tra i produttori contraddistinguere ogni nuova collezione inserendo nei primi due numeri del codice prodotto l'anno (primo numero) e la collezione semestrale di riferimento (secondo numero);
6) Nell'ambito delle calzature un codice prodotto che inizi per 81 sta ad indicare una calzatura appartenente alla collezione primavera/estate del 2018 (“8” per il 2018 ed “1” a significare la prima collezione dell'anno di riferimento, vale a dire la primavera/estate 2018);
7) In occasione dei colloqui di cui al superiore capitolo 2 riferì a Parte_1 Controparte_1 di aver reperito da altro fornitore le calzature a marchio per la
[...] CP_6 collezione Primavera/Estate 2018; 8) Il catalogo che si rammostra al teste (DOC. 11a-g) rappresenta la collezione Primavera/Estate 2018 disegnato, prodotto e distribuito da su Controparte_1 licenza di Controparte_4
9) Le sei calzature di cui al documento che si rammostra al teste (DOC. 4) appartengono alla collezione Primavera/Estate 2018 disegnata, prodotta e commercializzata da Controparte_1
e di cui al catalogo che si rammostra parimenti al teste (DOC. 11a-g;
[...]
10) Le sei calzature di cui al documento che si rammostra al teste (DOC. 4) sono presenti nel listino di cui al documento che si rammostra (DOC. 6 ; Parte_1
11) I 20 modelli di calzatura di cui al listino che si rammostra al teste (DOC. 6 Parte_1 appartengono alla collezione Primavera/Estate 2018 disegnata, prodotta e commercializzata da e di cui al catalogo che si rammostra parimenti al teste (DOC. 11a- Controparte_1
g); 12) Le sei calzature di cui al documento che si rammostra al teste (DOC. 4) risultavano in vendita nel mese di luglio 2018 nei negozi ad insegna “ ” in Sicilia, nonché sul sito CP_8 di e-commerce di Parte_1
4 13) Le calzature a marchio della collezione Primavera/Estate 2018 prodotte da CP_6 venivano distribuite nelle scatole di cui alle fotografie che si CP_1 Controparte_1 rammostrano al teste (DOC. 12);
14) Le calzature a marchio della collezione Primavera/Estate 2018 poste in vendita CP_6 da nei propri negozi ad insegna “ ” in Sicilia erano contenute nelle Parte_1 CP_8 scatole di cui alle fotografie che si rammostrano al teste (DOC. 13);
15) Il documento che si rammostra al teste (DOC. 5) è il catalogo Primavera/Estate 2018 della catena siciliana di negozi ad insegna “ ”; CP_8
16) Le fotografie che si rammostrano al teste (DOCC. 6, 8, 9, 10, 14-41) rappresentano calzature e packaging a marchio , in esposizione per la vendita all'interno dei CP_6 negozi ad insegna “ ” di Marsala e Trapani nel mese di luglio 2018; CP_8
17) Gli screenshot che si rammostrano al teste (DOC. 7) rappresentano calzature a marchio
in vendita sul sito di e-commerce di nel mese di febbraio 2019; CP_6 Parte_1
18) Tra Marzo 2017 e Settembre 2017 ha ordinato, tramite il distributore Parte_1 [...] di NO (Na), calzature della collezione S.S.18 a marchio;
Controparte_10 CP_6
19) Tra Marzo 2017 e Settembre 2017 la di NO (Na), quale distributore Controparte_10 in esclusiva della collezione di calzature S.S.18 a marchio , ha ricevuto ordini per CP_6 tale linea di prodotti da dettaglianti siciliani;
20) Tra Marzo 2017 e settembre 2017 ha venduto in Sicilia a dettaglianti locali Parte_1 calzature della collezione S.S.18 a marchio . CP_6
Si indicano quali testimoni: 1) di TE (Tv); 2) di ON (Vr); 3) di Testimone_1 Tes_2 Controparte_11
NA (Ra); 4) di MO (Pa); 5) di AP (Na); 6) Controparte_12 CP_13
di MO (Vi); 7) di AN AC (Vr); 8) CP_14 Controparte_15 CP_16
di MO (Vi); 9) di NO (Na) in persona del l.r. o suo
[...] Controparte_10 delegato;
10) di Modena (Mo)” CP_17
Per parte appellata Controparte_2
“VOGLIA l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa istanza reietta:
1) dichiarare passata in giudicato per mancata impugnazione la sentenza n°1621/2022 nella parte in cui respinge la domanda riconvenzionale proposta da e per Controparte_1
l'effetto respinge la domanda di manleva avanzata da verso ai sensi Parte_1 CP_2 degli art. 329 e 346 cpc;
2) per l'effetto dichiarare improcedibile/inammissibile l'appello nei confronti di CP_2
3) nelle denegata ipotesi in cui fosse ritenuto ammissibile e/o proposto in sede di costituzione
5 l'appello incidentale nei confronti della parte di sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di e fosse ritenuta riproposta la domanda di manleva CP_1
CP_ presentata da nei confronti di rigettare l'appello e confermare la sentenza Pt_1 impugnata e in ogni caso rigettare ogni domanda avanzata nei confronti di CP_2
4) in ogni caso confermare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna e Pt_1 [...] in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite nei confronti di CP_1 CP_2
5) Con vittoria di spese ed onorari di lite anche del presente giudizio.”
Per parte appellata , già Controparte_3 Controparte_4
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, respinte tutte le istanze, eccezioni e domande avverse:
- nel merito: rimettendosi a giustizia sui primi 4 motivi di appello, per quanto concerne il 5° motivo respingere l'appello proposto da con conseguente conferma dell'impugnata Parte_1 sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1621/2022 (rep. 2579/2022) pubblicata il 27.09.2022, a definizione della causa civile n. 8463/2018 R.G., nella parte in cui condanna e Parte_1
a rifondere alla terza chiamata le spese Controparte_1 Controparte_4 tutte del giudizio di primo grado;
- nel caso in cui l'appellata dovesse proporre appello incidentale Controparte_1 chiedendo la riforma del capo della sentenza di primo grado che dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta nei confronti dell'attrice e Parte_1 quest'ultima dovesse conseguentemente reiterare la domanda di manleva proposta contro la terza chiamata , nell'eventualità di tale ipotesi respingere Controparte_3
integralmente detta eventuale domanda di manleva.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.”
Per parte intervenuta Controparte_18
“Come da comparsa di costituzione e risposta di (già Controparte_3 MA .” CP_4
6 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.03.2019 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo che: Controparte_1
a. per gli anni 2015-2016-2017 aveva stipulato un accordo commerciale con Parte_1 [...] per la vendita in esclusiva dei prodotti a marchio per la AL, Controparte_2 CP_6
Sicilia e AL;
b. Da tale attività la ricavava utili per € 175.000,00 all'anno ed € 75.000,00 Parte_1 all'anno per i negozi a marchio ” che facevano (e fanno) parte del gruppo CP_8 Pt_1
[...]
c. aveva cessato di rappresentare il marchio e dal mese di Controparte_2 CP_6 luglio 2017 la rappresentanza e distribuzione dei prodotti a marchio era stata CP_6 assegnata alla Controparte_1
d. La società a mezzo del Sig. aveva contattato al Controparte_1 CP_14 Parte_1 fine di rinnovare il rapporto commerciale per la vendita in esclusiva dei prodotti a marchio per la Sicilia, AL e AL;
CP_6
e. Alla fiera campionaria tenutasi nel mese di settembre 2017 a Milano, previe le precedenti intese e diversi contatti telefonici, si erano incontrati il legale rappresentante della Pt_1
ed il legale rappresentante della
[...] Per_1 Controparte_1 CP_16 siglando l'accordo per la futura collaborazione per l'anno 2018; aveva convocato presso la propria sede per sottoporre la collezione Controparte_19 Pt_1
2018 e in detta occasione il legale rappresentante della aveva visionato tutto il Pt_1 campionario e concordato i campioni da ricevere per la campagna 2018 per la AL, Sicilia
e AL, campionari e listini prezzi inviati;
g. Nonostante le intese raggiunte, con nota del 29-01-2018 aveva comunicato CP_1 di non poter dar corso ai rapporti commerciali convenuti e pertanto revocava tutte le intese raggiunte, limitando l'accordo in esclusiva alla AL e AL (doc. 1);
h. Il sig. dipendente della società , con diverse e-mail nel mese CP_11 Controparte_1
7 di febbraio aveva confermato le superiori intese (doc. 1);
i. Nel febbraio 2018 riceveva il campionario e per il tramite del Pt_1 Controparte_1 dipendente inoltrava anche il listino prezzi e foto (doc. 1, pag. 13- 17); CP_11
j. Inspiegabilmente con comunicazione datata 08.03.2018 , per il tramite Controparte_1 del proprio collaboratore comunicava di non poter confermare gli accordi CP_11 commerciali fatti a suo tempo affermando quanto segue: “… nostro malgrado non riusciamo
a mantenere in vita l'accordo” (doc. 1 pag. 18);
k. La società , a mezzo pec datata 27-04-2018, aveva contestato a la Pt_1 CP_1 condotta illecita posta in essere e aveva richiesto i danni patiti (doc. 2);
l. Riconoscendo la propria illegittima condotta e i gravi danni arrecati alla , Pt_1 [...] con pec datata 04-05-2018, volendo rimediare e limitare i danni, garantiva Controparte_1 che il contratto di distribuzione in esclusiva che si era formalizzato per il 2018 sarebbe stato procrastinato al 2019, riservandosi di inviare il contratto (doc. 3);
m. Con pec del 16-05-2018 la società aveva contestato la violazione degli accordi Pt_1 commerciali, quantificato i danni subiti e si era resa disponibile ad un incontro per definire transattivamente i danni subiti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della
[...] per la violazione degli obblighi di cui all'art. 1337 c.c. e per l'effetto di Controparte_1 condannare la al risarcimento dei danni patiti dalla che Controparte_1 Parte_1 quantificava in € 250.000,00 per mancato guadagno ed € 250.000,00 per danno all'immagine, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'incompetenza per territorio e materia del Tribunale di Vicenza (a favore del Tribunale delle
Imprese di Venezia), negava la sussistenza di una propria responsabilità precontrattuale, contestava anche il quantum della pretesa risarcitoria attorea e deduceva, in via riconvenzionale,
l'illecita attività concorrenziale svolta a suo danno dall'attrice mediante la commercializzazione di prodotti 'Navigare' contraffatti. Chiedeva, pertanto, nel merito, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e alle cautele ex artt. 2599 e 2600 cod. civ.
8 3. In relazione alla domanda riconvenzionale della convenuta, all'udienza dell'8 marzo
2019 chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa Parte_1 CP_4
e per esserne manlevata in caso di accoglimento della domanda
[...] Controparte_2 proposta nei propri confronti da Controparte_1
4. Si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza del Tribunale Controparte_4 di Vicenza a favore della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Venezia, sostenendo la propria assoluta estraneità riguardo ai fatti contestati all'attrice da
[...]
e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda proposta nei propri confronti. Controparte_1
5. Si costituiva in giudizio anche sostenendo la legittimità delle vendite Controparte_2 effettuate dalla medesima a (essendo conformi alla licenza concessale da Parte_1
e chiedendo il rigetto sia della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_4 sia della domanda di manleva proposta nei propri confronti dalla Controparte_1 Pt_1
[...]
6. In corso di causa veniva svolta l'istruttoria con acquisizioni documentali e assunzione di prove orali.
7. Con la sentenza n. 1621/2022 il Tribunale di Vicenza, previa declaratoria della propria competenza non involgendo la decisione questioni di utilizzo dei marchi, rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di
[...] non essendo dipendente dal titolo dedotto in giudizio (fondandosi su fatti – Controparte_1 contraffazione di marchi - estranei al contenzioso introdotto dall'attrice e non avendo la convenuta neppure formulato una richiesta di compensazione del proprio credito risarcitorio con quello eventualmente riconosciuto alla controparte), dichiarava assorbita la domanda di manleva formulata da verso le terze chiamate, essendo formulata per l'ipotesi di accoglimento della Pt_1 domanda riconvenzionale, compensava le spese di lite tra attrice e convenuta e poneva a carico delle stesse, in via solidale, le spese di lite delle terze chiamate.
Il Tribunale motivava il rigetto della domanda attorea sostenendo che il comportamento
(dapprima ondivago e successivamente non ben valutato nei suoi riflessi con gli obblighi assunti verso il licenziatario di poteva in effetti aver fatto sorgere in Pt_2 Controparte_1 concrete aspettative di collaborazione e, tuttavia, non vi era prova né che queste Parte_1
9 aspettative e trattative avessero impedito a di rivolgersi utilmente ad altri fornitori, Parte_1 né che l'attività economica della stessa ne avesse risentito. Non vi era, in sostanza, la prova del danno allegato e, in tesi, patito.
Il giudizio di appello
8. Con atto di appello tempestivamente notificato ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
8.1 Con il primo motivo ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c per omessa e/o errata valutazione di prove documentali (cfr doc. 1 e le pag. da 9 a 11 dell'impugnata sentenza). L'appellante ha eccepito che le trattative intercorse tra e Parte_1 Controparte_1 non avevano riguardato solamente la stagione autunno-inverno 2018, come ritenuto
[...] dal Tribunale, ma altresì quella primavera-estate 2018 e che la presunzione del Tribunale, secondo la quale per quest'ultima stagione si sarebbe rivolta ad altri fornitori, non Parte_1 trovando riscontro negli atti di causa, sarebbe sfornita di prova.
8.2 Con il secondo motivo ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c per errata valutazione di prove documentali (mail da gennaio 2018 a marzo 2018 prodotte in giudizio di cui al doc.1 e motivazione della sentenza da pag. 11 a 12). Nello specifico, ha lamentato che
[...] aveva receduto dalle trattative con riguardo all'intera area commerciale Controparte_1 della Sicilia, della AL e di AL ad inizio marzo 2018, quando ormai era troppo tardi per l'appellante poter avviare trattative con altro fornitore, di talché aveva errato il Tribunale nel ritenere che avesse rinunciato affrettatamente ad altre opzioni, anche considerata la Parte_1 mancata formalizzazione di un accordo nonostante mesi di trattative. Sul punto, ha evidenziato che la prassi negoziale riguardo a tali attività commerciali prevede la conclusione del contratto con l'invio del campionario e non con la sottoscrizione di un accordo scritto.
8.3 Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c per omessa e/o errata valutazione di prove documentali (cfr doc. 7 e pag. 12 della sentenza impugnata) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto carente sotto il profilo probatorio la prospettazione attorea.
La C.T.P. prodotta in giudizio, secondo parte appellante, sarebbe probatoria del danno patrimoniale subito da tanto sotto il profilo del lucro cessante (calcolato Parte_1 considerando gli utili conseguiti negli anni precedenti), quanto del danno da perdita di chance
10 (stimato nei mancati volumi di affari di tre anni).
8.4 Con il quarto motivo ha censurato l'omessa motivazione e mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado ed in particolare la CTU e la prova per testi, che gli avrebbero consentito di dimostrare il danno patito.
8.5 Con il quinto motivo ha lamentato la falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle terze chiamate. Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe dovuto porre tali spese a carico di in quanto la chiamata in Controparte_1 causa delle terze da parte di è stata provocata dalla domanda riconvenzionale Parte_1 formulata dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta.
9. Si è costituita in giudizio la parte appellata la Controparte_1 quale ha contestato l'impugnazione, ne ha chiesto l'inammissibilità ed il rigetto e, in via di appello incidentale, ha censurato a propria volta la predetta sentenza per tre ordini di motivi.
9.1 Con il primo motivo ha censurato la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, evidenziando che la parziale coincidenza del titolo e dell'accertamento fattuale tra causa principale e causa riconvenzionale avrebbe imposto la celebrazione del simultaneus processus ed insistendo per l'accoglimento della domanda.
9.2 Con il secondo motivo ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto che il comportamento di potesse aver ingenerato Controparte_1 legittime aspettative di collaborazione in capo a non avendo tenuto in Parte_1 considerazione il Tribunale, da un lato, che le trattative si erano protratte per un lasso di tempo di circa un mese senza aver definito la durata dell'accordo, il prezzo e l'ambito territoriale e, dall'altro lato, i giusti motivi a base dell'interruzione delle trattative.
9.3 Con il terzo motivo ha censurato la regolamentazione delle spese di lite del primo grado, sia nella parte in cui il Tribunale le ha compensate tra attrice e convenuta in ragione della particolarità della fattispecie, sia laddove ha condannato solidalmente Controparte_1
e alla rifusione delle spese in favore delle terze chiamate. L'appellante
[...] Parte_1 incidentale ha eccepito che solo poteva ritenersi soccombente in senso sostanziale, Parte_1 considerato, da un lato, che la domanda riconvenzionale della convenuta era stata dichiarata
11 inammissibile senza alcuna pronuncia nel merito e, dall'altro lato, che la chiamata in causa delle terze era stata frutto di una scelta arbitraria dell'attrice e non conseguenza immediata e diretta della domanda riconvenzionale dispiegata dalla convenuta.
10. Si è costituita in giudizio anche la terza chiamata del giudizio di primo grado
[...] chiedendo il rigetto dell'appello incidentale e, in ogni caso, di ogni CP_20 domanda avanzata nei suoi confronti.
11. Si è costituita, infine, l'altra terza chiamata (divenuta Controparte_4 nelle more ), chiedendo la conferma della sentenza di Controparte_3 primo grado in punto di rifusione delle spese di lite in suo favore ed il rigetto dell'eventuale domanda di manleva formulata a suo carico.
12. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza dell'11 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
13. Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 24/07/2024 ed espletate alcune prove orali, con comparsa di costituzione e risposta del 24/06/2025 si è costituita la 21 quale Controparte_5 successore della , richiamandosi a quanto già dedotto ed Controparte_3 eccepito dalla stessa e all'udienza del 30/06/2025 la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione dal Collegio, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. La causa è entrata, quindi, in decisione il 22 ottobre 2025.
Esame dei motivi di impugnazione
14. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione dell'appello principale.
14.1. I primi due motivi di appello, che per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate possono trovare una congiunta trattazione, sono privi di fondamento. Che le trattative intercorse tra e avessero ad oggetto la stagione Fall- Parte_1 Controparte_1
Winter 2018 e non la Spring-Summer 2018 emerge dagli atti depositati in giudizio dalle parti.
Dal documento n. 1 allegato all'atto di citazione di primo grado, del quale non si condivide la lettura offerta dall'appellante, emerge che sino al 29/01/2018 non Controparte_1
12 aveva ancora deciso a chi affidare la distribuzione in Sicilia dei prodotti relativi alla CP_6 stagione FW 2018, ossia se confermare o se iniziare la collaborazione con Pt_2 Parte_1
Tale lettura risulta confermata dall'e-mail di del 29/01/2018, nella Controparte_1 quale si legge che “ ha dato fiducia a fin dalla sua prima stagione con la nuova CP_13 CP_14 azienda per la stagione FW 2017, ha preso un ottimo impegno per la stagione SS 2018
(ragionevolmente da intendersi che si era impegnato a raccogliere un elevato numero di ordini) ma soprattutto ha presentato a un piano di ristrutturazione e organizzazione completo CP_14
[…] La proposta che le faccio […] è quella di attendere gli eventi di questa stagione FW 2018 in modo da poter noi stessi prendere una decisione futura diversa da quella attuale”. E alla richiesta di di spedizione dei campioni e del listino prezzi – essendo ancora attiva la Parte_1 trattativa per la concessione a dell'esclusiva per la distribuzione dei prodotti in Parte_1
AL e AL - Sport Commerce Italia s.r.l. inviava, in data 8/02/2018, il “Listino selezione
NAVIGARE FW 2018”. Con e-mail del 7/02/2018, avente come oggetto Parte_3
2018” rappresentava di aver preparato “una bella
[...] Controparte_1 selezione per i marchi in oggetto (e non “per la stagione SS 2018” come indicato nell'atto di appello)”. Ancora, il 23/02/2018, scriveva “…spero di riuscire Controparte_1 finalmente ad impostare il lavoro con fin da questa stagione FW 2018”. Parte_1
Che la trattativa tra le parti avesse ad oggetto la stagione FW 2018 emerge, altresì, dalla documentazione prodotta dalla terza chiamata la quale, secondo la Controparte_2 prospettazione dell'appellante e della chiamata, avrebbe provveduto alla fornitura delle giacenze di magazzino dei prodotti a nel marzo 2018. Nelle fatture n. 33 del CP_6 Parte_1
8/02/2018 e n. 60 del 6/03/2018 (allegate all'atto di costituzione della terza chiamata sub doc. 5 e
6) intestate a si legge rispettivamente . DATED Parte_1 Parte_4
09/11/2017”, “PROFORMA INVOICES N…. DATED 14/11/2017” e Parte_4
N…. DATED 09/11/2017”, a conferma del fatto che le trattative tra e
[...] Parte_1 avevano ad oggetto solo la stagione autunno-inverno, in quanto la Controparte_1 prima aveva già ordinato a la fornitura di merci necessarie per il periodo Controparte_2 antecedente nel novembre 2017, fornitura peraltro presa in carico dal vettore per la spedizione in data 28/01/2018.
13 Deve ritenersi, pertanto, assorbita la censura relativa alla presunzione che si fosse Parte_1 rivolta ad altri fornitori, da parte appellante ritenuta non provata, in quanto tale presunzione faceva riferimento alla stagione SS 2018 la quale, per quanto sopra esposto, non era oggetto della trattativa in discussione tra le parti.
Per quanto concerne, invece, l'opportunità che si rivolgesse ad altri produttori non Parte_1 appena venuta a conoscenza, con la summenzionata e-mail del 29/01/2018, che Controparte_1 aveva assegnato a la distribuzione in Sicilia dei prodotti nella
[...] Pt_2 CP_6 stagione FW 2018, si osserva che nel giudizio di primo grado l'attore afferma che “la Pt_1 facendo affidamento sugli accordi intercorsi con la convenuta, rifiutava la gestione di altri
[...] marchi” (pag. 6 atto di citazione), laddove invece nel grado d'appello sostiene che “era troppo tardi per avviare le trattative con altro fornitore (pag. 9 atto di citazione in appello)”. Nemmeno
l'istruttoria espletata nei due gradi di giudizio, per la parte ritenuta rilevante e ammissibile, si è rivelata utile a chiarire in che termini l'interruzione delle trattative con Controparte_1 abbia impedito a di “intrattenere nuovi rapporti commerciali con i marchi
[...] Parte_1
Marina MI e PI Cardin” (pag. 9 memoria attrice ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.). Invero, i capitoli di prova formulati dall'attore nella prima memoria istruttoria – pur non essendo stati oggetto di pronuncia, come da separato motivo di impugnazione – erano volti a dimostrare che i fornitori dei marchi “PI CA e IN MI” avevano contattato nel Parte_1 settembre 2017 per proporne la distribuzione e da quest'ultima respinti perché in fase di trattative con Quand'anche fossero stati ammessi tali capitoli di Controparte_1 prova e confermate le circostanze ivi dedotte, sarebbe emerso che il rifiuto nella gestione di altri marchi da parte era avvenuto a settembre 2017, quando le trattative con Parte_1 [...] non potevano ritenersi in stato avanzato, non essendo ancora stati inviati Controparte_1 alla prima i campionari ed il listino prezzi dei prodotti.
Si aggiunga che dagli atti depositati in giudizio e dalle prove orali raccolte non è neppure emerso se, interrotte le trattative con tra gennaio e marzo 2018, Controparte_1 Parte_1 abbia provato ad instaurare trattative con altri fornitori, tuttavia senza riuscirci a causa delle limitate tempistiche a disposizione.
Tali circostanze, pur non incidendo sotto il profilo dell'an della responsabilità precontrattuale di
14 risultano determinanti per l'individuazione del danno da perdita di Controparte_1 chance lamentato da correttamente ritenuto dal Tribunale non provato, né sotto il Parte_1 profilo dell'an, né su quello del quantum.
14.2. Il terzo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Parte appellante ha dedotto di aver fornito documentalmente la prova del danno subito dalla condotta illecita di
[...]
costituito per un verso dal lucro cessante e, per altro verso, dal danno Controparte_1 emergente per perdita di chance. Quanto al primo, l'appellante sostiene che possa desumersi dalle fatture emesse da negli anni 2016, 2017, 2018 (documenti nn. 8, 9, 10 Controparte_2 allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) e dalle risultanze della consulenza di parte, mentre il danno da perdita di chance sarebbe stato determinato in via probabilistica adottando come criterio “quello usato dall'Amministrazione finanziaria per determinare il valore dell'avviamento”.
Vanno richiamati, preliminarmente, i principi di diritto in materia di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. più volte affermati dalla Suprema Corte, secondo la quale “la responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente contenuto diverso, rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse” (cfr., ex multis, Cass. 19202/2023, Cass. 15172/2003 e Cass.
4718/2016)” ed ancora il danno risarcibile per responsabilità precontrattuale consiste "nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate [...] sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte" (così, ex multis, Cass. 19202/2023, Cass. 24625/2015,
15 Cass. 19883/2005).
Dalla lettura degli atti di non sempre coerenti e/o di facile interpretazione, nonché Parte_1 della consulenza tecnica di parte prodotta in primo grado, emerge che l'appellante chiede il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso. Danni che vengono identificati dall'appellante sia nel mancato utile che la società avrebbe potuto realizzare se le trattative non fossero state interrotte, sia nella perdita di chance “costituita dall'impedito sviluppo di conseguire utili abbastanza elevati, basati su prezzi di vendita molto competitivi, ancorché con percentuali di ricarico consistenti” (pag. 8 consulenza di parte).
Applicando i principi di diritto richiamati al caso di specie, va ritenuto non risarcibile il lucro cessante, considerato che, oltre a non riuscire a provarlo, parte appellante lo quantifica in termini di profitto che sarebbe derivato dalla mancata stipula del contratto, così confondendo l'inammissibile risarcibilità dell'interesse positivo all'adempimento del contratto con il risarcimento dell'interesse negativo, che mira a porre la parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non avesse fatto affidamento sulla conclusione del contratto. Nella consulenza tecnica di parte viene, infatti, preso a riferimento l'utile generato dalle vendite all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti negli anni 2016, 2017, 2018 ed il danno viene calcolato, per CP_6
l'anno 2019, nel maggior utile conseguito nel 2017 pari ad € 375.039,00 e per la stagione FW dell'anno 2018 nella metà di tale ultima somma, per € 187.519,00 (pag. 9 CTP). In disparte il metodo di calcolo utilizzato e l'inclusione dei danni asseritamente subiti nell'intero 2019 laddove invece le trattative hanno riguardato la stagione FW del 2018, si condivide l'osservazione del Tribunale secondo la quale, in ogni caso, la relazione tecnica “non precisa con quale criterio siano stati calcolati gli utili (i quali non possono identificarsi, tout court, con la percentuale di ricarico sul venduto)” e, inoltre, “avendo limitato l'analisi contabile ai soli dati relativi ai prodotti con marchio ' se e in quale misura, a CP_6 Parte_5 causa dell'interruzione delle trattative, si sia trovata nell'impossibilità di (e di fatto non Pt_1 abbia potuto) stringere rapporti con altri fornitori”, non avendo depositato i bilanci né degli anni successivi, né degli anni precedenti. Non sono idonei a conferire maggior chiarezza neppure i documenti nn. 8, 9 e 10 richiamati dall'appellante, riportanti le fatture emesse da Nice
16 Footwear s.r.l. negli anni 2016, 2017 e 2018 a fronte degli ordini effettuati da delle Parte_1 calzature “ , che rivelano unicamente il volume degli ordini che l'appellante avrebbe CP_6 presumibilmente inviato a ma nulla indicano in merito alle Controparte_1 alternative occasioni contrattuali perdute.
Va respinta anche la richiesta risarcitoria relativa alla voce di danno espressa in termini di perdita di chance “per il venir meno negli esercizi successivi del relativo consistente cash-flow” (pag. 9
CTP), in quanto le conseguenze immediate e dirette derivanti dall'interruzione delle trattative può tutt'al più averle subite nel periodo di riferimento della stagione FW 2018, unica Parte_1 interessata dalle trattative, ma non negli anni successivi.
Alla luce di quanto sopra, per poter riportare l'appellante nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se non avesse fatto affidamento sulla conclusione del contratto, avrebbe Parte_1 dovuto dimostrare, per un verso, il rifiuto di occasioni contrattuali alternative all'epoca in cui le trattative con si trovavano in tale stato avanzato da aver fatto Controparte_1 maturare un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto e (nei limiti del possibile)
l'utile che le occasioni perse avrebbero consentito di ricavare e, per altro verso, l'impossibilità di reperire altri fornitori in seguito alla rottura delle trattative e le perdite economiche che ciò ha comportato. Le prove documentali offerte e le prove orali assunte non hanno, invece, fornito un adeguato supporto probatorio, in quanto, seppur il teste ha confermato che in Testimone_3 ragione delle trattative in corso rinunciò ad intraprendere trattative con altri fornitori, Parte_1 non è dato conoscere né quando ciò sia avvenuto, né se sia riuscita a trovare altri fornitori dopo il recesso dalle stesse da parte di E non avrebbe consentito di far luce Controparte_1 sul punto neppure l'ammissione dei capitoli di prova formulati dall'attore nella prima memoria istruttoria, che avrebbero in ipotesi provato solamente i contatti con i fornitori di IN
MI” e “PI CA nel settembre 2017, quando le trattative tra e Parte_1 [...] come sopra esposto, non potevano ritenersi in uno stadio avanzato tale da Controparte_1 far maturare un legittimo affidamento.
Quanto, invece, alla doglianza relativa alla mancata ammissione di CTU contabile volta alla quantificazione del danno subito da si evidenzia che la CTU non può essere Parte_1 utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa la parte o per alleggerirne l'onere
17 probatorio, nel caso di specie gravante su Inoltre, il mancato deposito dei bilanci Parte_1 societari avrebbe reso la consulenza tecnica meramente esplorativa.
Si osserva, infine, che la consulenza tecnica di parte ha quantificato il danno subito in €
2.250.232,00, mentre parte appellante ha chiesto il risarcimento della somma di € 500.000,00, dei quali € 250.000,00 per danno all'immagine, senza allegare compiutamente le tipologie di danno ritenute dal medesimo pertinenti tra quelle contemplate nella CTP.
Va respinta, perché del tutto generica e non provata, anche la richiesta risarcitoria per danno all'immagine, non avendo dimostrato né l'esistenza del danno, né tantomeno il nesso Parte_1 di causa tra la condotta colposa di ed il danno asseritamente subito. Controparte_1
14.3. Il quarto motivo va respinto per le ragioni sopra evidenziate. Nello specifico, quanto alla richiesta di CTU, si evidenzia che tale mezzo di prova non può essere utilizzato per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa la parte o per alleggerirne l'onere probatorio, nel caso di specie gravante su Quanto, invece, ai capitoli di prova formulati nella prima Parte_1 memoria istruttoria di parte attrice, quand'anche fossero stati ammessi e confermate le circostanze ivi indicate, non avrebbero influito sull'esito del giudizio, non essendo sufficienti a colmare le lacune probatorie già rilevate.
14.4. Il quinto motivo relativo alle spese di lite è infondato. Il riparto delle stesse è regolato non solo dal principio di causazione ma altresì dal principio di soccombenza. Alla luce del primo, nel caso di specie è stata tramite la domanda riconvenzionale formulata Controparte_1
e dichiarata inammissibile, a provocare la chiamata in causa delle terze e Controparte_2 da parte di la quale, tuttavia, ha formulato domande di Controparte_4 Parte_1 manleva generiche, giustificandosi in tal modo la pronuncia resa dal Tribunale.
15. Vanno ora esaminati i motivi di impugnazione proposti dall'appellante incidentale.
15.1. Il primo motivo è fondato in punto di rito, ma infondato nel merito.
15.1.1. Non si ritiene condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta da relativa alla condanna di Controparte_1 al risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale, sia inammissibile per Parte_1 mancanza di un collegamento obiettivo idoneo a giustificare il simultaneus processus, fondandosi su fatti estranei al contenzioso introdotto dall'attrice e non avendo la convenuta
18 proposto domanda di compensazione dei crediti risarcitori. Secondo il Tribunale, l'art. 36 c.p.c. andrebbe interpretato restrittivamente “riconoscendo natura riconvenzionale solo a quelle domande la cui definizione va ad influire sulla definizione delle domande o delle eccezioni ritualmente versate in causa o che da tale definizione dipendono”.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito il perimetro di ammissibilità delle domande riconvenzionali, affermando che “L'ammissibilità delle domande riconvenzionali, avanzate dal convenuto nel giudizio introdotto in via principale dall'attore, è subordinata alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., solo al fine di ritenerle devolute al medesimo in quanto rientrino nella sua competenza per materia o per valore;
mentre, ove la domanda riconvenzionale non comporti lo spostamento di competenza, si richiede un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito cui è richiesto di motivare al riguardo” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/03/2024, n. 5484). In altri termini, la lettura della norma offerta dalla Corte di Cassazione impone di distinguere le domande riconvenzionali per le quali non sarebbe competente il giudice della domanda principale, che richiedono comunanza del titolo per giustificare l'attrazione della cognizione al medesimo giudice, dalle domande riconvenzionali che non determinerebbero uno spostamento di competenza, per le quali
è sufficiente qualunque collegamento oggettivo tra le due domande idoneo a giustificare il simultaneus processus.
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale formulata da non Controparte_1 determina uno spostamento di competenza, vertendosi in materia di concorrenza sleale non interferente appartenente alla cognizione del Tribunale ordinario, e pertanto va ritenuta ammissibile, sussistendo un collegamento obiettivo tra le due domande. La richiesta di risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale formulata dalla convenuta mira infatti, per un verso, a giustificare l'interruzione delle trattative con l'attrice (fondamento della domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale formulata da e, per altro verso, a veder Parte_1 ristorata la perdita patrimoniale conseguente alla vendita di calzature idonee a creare confusione
19 con i prodotti della concorrente.
15.1.2. Il Collegio ritiene che la domanda riconvenzionale, pur ammissibile, sia tuttavia infondata nel merito. ha attribuito a la responsabilità di atti di concorrenza Controparte_1 Parte_1 sleale perché durante la stagione SS 2018 avrebbe posto in vendita, sia nel proprio store online che nei punti vendita fisici ”, calzature a marchio “ aventi codice CP_8 CP_6 identificativo “81”, che secondo la classificazione utilizzata dall'appellata corrisponderebbe proprio alla stagione primavera-estate 2018 (durante la quale unica licenziataria del marchio era
, non facenti però parte della collezione ufficiale commercializzata da CP_1 [...]
Ne discenderebbe, secondo l'appellante incidentale, la vendita da parte di Controparte_1 di prodotti contraffatti in quanto non disegnati e non realizzati da Parte_1 Controparte_1
[...]
La condotta contestata a va circoscritta non tanto nel perimetro della contraffazione Parte_1
– non essendo in discussione la violazione di diritti di proprietà industriale, alla cui tutela avrebbe potuto agire unicamente ai sensi dell'art. 8 (“ solo il Concedente Controparte_4 avrà il diritto, ma non l'obbligo, di perseguire legalmente ogni violazione dei Marchi commerciali autorizzati”) del contratto di licenza stipulato tra le parti (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione e risposta del primo grado) – ma in quello degli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. Nello specifico, potrebbe essere ricondotta tra gli “atti idonei a creare confusione con l'attività, i prodotti o l'impresa di un concorrente”, laddove provato che l'utilizzo del codice identificativo “81” sui prodotti messi in vendita da fosse idoneo Parte_1
a far ritenere che trattavasi (erratamente) di prodotti appartenenti alla stagione primavera-estate
2018, realizzati da Controparte_1
Va preliminarmente analizzato il profilo relativo alla provenienza di tali prodotti. Dai documenti offerti dalle parti emerge che:
(i) In forza del contratto di licensing in vigore tra e Controparte_2 Controparte_4 la prima, alla scadenza del contratto in data 31/12/2017, avrebbe potuto commercializzare sino al 31/03/2018 i prodotti con il marchio licenziato al solo fine di esaurire le eventuali scorte e/o rimanenze di magazzino, sulla base di previo inventario (artt. 10.1 e 10.2 - doc. 1
20 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di primo grado); Controparte_2
(ii) Con missiva del 4 giugno 2018, chiariva che la scadenza del Controparte_4
31/03/2018 era da intendersi come data di partenza delle rimanenze dal magazzino cinese in cui erano stoccate (doc. 7 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di Controparte_2 primo grado);
(iii) Con ordinativi del 9/11/2017 e del 14/11/2017, acquistava da Parte_1 CP_2 numerose calzature a marchio , come emerge dalle fatture n. 33
[...] CP_6 dell'8/02/2018 e n. 60 del 6/03/2018 depositate (doc. 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di primo grado); Controparte_2
(iv) I codici degli articoli ordinati da corrispondono a quelli indicati da Parte_1 [...]
a quali giacenze di magazzino alla scadenza del Controparte_2 Controparte_4 contratto (doc. 9 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di primo Controparte_2 grado), in disparte la sostituzione del numero 81 con la lettera “X”.
L'appellante incidentale sostiene che in realtà non siano state vendute rimanenze di magazzino, ma nuove calzature dichiarate appartenenti alla stagione SS 2018. Ciò risulterebbe dimostrato, per quanto riguarda la vendita dei prodotti da a dall'utilizzo Controparte_2 Parte_1 tanto del codice “81” quanto del riferimento “SS 2018” nelle fatture summenzionate. Invece, per quanto concerne la vendita al pubblico da parte di emergerebbe dall'utilizzo del Parte_1 codice “81” sia negli scontrini fiscali rilasciati dai negozi ” all'atto CP_8 dell'acquisto delle calzature nella stagione primavera-estate 2018, sia nel catalogo CP_6 prodotti SS 2018 dei medesimi negozi, sia nella descrizione prodotto delle calzature reperibile sull'e-commerce di Parte_1
Quanto alla commercializzazione dei prodotti da parte di va osservato che, Controparte_2 come eccepito dalla stessa nella comparsa di costituzione e risposta del Controparte_4 primo grado (pag. 8), l'unico soggetto legittimato alla tutela del marchio è la società CP_6 proprietaria del medesimo e non la licenziante, che in virtù del contratto di licensing sottoscritto, aveva l'obbligo di informare la Concedente nel caso in cui fosse venuta a conoscenza di qualsiasi violazione o minacciata violazione o contraffazione del marchio e di coadiuvarla nel perseguimento della violazione su richiesta della Concedente stessa. Nel caso di specie, non
21 risulta che abbia segnalato a alcuna Controparte_1 Controparte_4 anomalia relativa ai prodotti venduti da a e, in ogni caso, è la CP_2 Controparte_2 Parte_1 stessa Concedente ad affermare che “Tutte le calzature di cui la licenziante Controparte_4 ha autorizzato la produzione e commercializzazione in favore di non
[...] Controparte_2 potevano appartenere e non appartenevano alla collazione Primavera/Estate 2018” (pag. 7). Va, pertanto, ritenuta lecita la vendita dei prodotti operata da a Controparte_2 Parte_1 considerata in particolar modo la corrispondenza tra i prodotti venduti e quelli indicati dalla prima come giacenze di magazzino a la quale non ha opposto alcuna Controparte_4 eccezione relativamente alla vendita di tali prodotti, pur essendo pienamente a conoscenza delle collezioni prodotte e commercializzate sino alla scadenza del contratto. È, inoltre, la stessa
Manifattura ad allegare che “nell'ambito delle sneakers la distinzione tra calzatura invernale ed estiva può essere molto labile” (pag. 7). Del resto, non può ritenersi sufficiente ad identificare i prodotti venduti come contraffatti o oggetto di imitazione servile l'utilizzo della sigla SS2018 o del codice “81”, che, come si dirà in seguito, ha valenza classificatoria interna, ma non è idoneo a rendere il prodotto riconoscibile dal consumatore finale.
Con riferimento, invece, alla vendita al pubblico delle calzature acquistate da CP_2 da parte di è necessario distinguere i prodotti per i quali l'appartenenza alla
[...] Parte_1 collezione SS 2018 era desumibile unicamente dall'utilizzo del numero “81” nel codice identificativo, da quelli che, in disparte il codice, erano dichiaratamente venduti come collezione primavera-estate 2018.
Quanto ai primi, va evidenziato, da un lato, che il contratto di licenza stipulato con CP_4
prima da e poi da non imponeva
[...] Controparte_2 CP_1 Controparte_1
l'utilizzo di particolari codici vendita per identificare i prodotti a marchio e, CP_6 dall'altro, che dalle prove acquisite in giudizio – in particolare, dalle prove orali assunte nel corso del giudizio di secondo grado – è emerso che l'utilizzo di un codice prodotto in cui la prima cifra indica l'anno e la seconda la collezione “è stata creata da (teste CP_16
, cioè da pur essendo stato poi mutuato anche da altre Tes_2 Controparte_1 società (“tale metodo di classificazione lo abbiamo sempre usato … posso dire che alcune altre società utilizzano questo metodo di classificazione … anche la - teste Controparte_2 Tes_1
22 . Si ricava, pertanto, che tale codice non assume valore identificativo del prodotto per il Tes_1 consumatore finale, ma ha solamente una valenza classificatoria interna e che, nato all'interno dell'organizzazione aziendale di si è poi diffuso in altre realtà Controparte_1 aziendali concorrenti. In altri termini, quand'anche nei prodotti in vendita online sul sito di Pt_1 fosse indicato il codice “81”, si ritiene che al consumatore-acquirente non fosse noto il
[...] riferimento corrispondente, avendo infatti valenza convenzionale, non universale. Va osservato, peraltro, che aveva sostituito nelle scatole dei prodotti venduti nei negozi fisici tale Parte_1 codice con la lettera “X”, di talché il codice non era idoneo ad influenzare gli acquisti, palesandosi solamente sullo scontrino completata la vendita.
Quanto, invece, all'inclusione di prodotti con codice “81” nel catalogo SS 2018 del punto vendita ”, va osservato che, in disparte il codice in questione, CP_8 Parte_1 include in suddetto catalogo, rappresentandola come appartenente alla nuova collezione SS2018, una calzatura a marchio facente parte delle giacenze di magazzino acquistate da CP_6
Tale prodotto, potenzialmente idoneo a creare confusione con i prodotti Controparte_2 legittimamente distribuiti da si ritiene che avrebbe dovuto essere Controparte_1 eliminato dal catalogo “ ” relativo alla stagione SS 2018, tuttavia tale domanda CP_8 non è stata formulata dalla parte CP_1
Sotto il profilo risarcitorio, va inoltre ritenuto non provato il danno allegato da Controparte_1 per effetto di tale atto di concorrenza sleale, in ogni caso di modesta rilevanza essendo
[...] stato incluso nel catalogo in questione un unico modello di calzatura a marchio . CP_6
Come chiarito anche dalla Suprema Corte “In tema di concorrenza sleale, posto che il danno non
è in re ipsa, può farsi ricorso, ai fini della liquidazione, al criterio equitativo solo allorché il suo effettivo verificarsi sia stato autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito” (Cass. civ., Sez. I, 23/12/2015, n. 25921). Nel caso di specie l'appellante incidentale identifica il danno subito con l'importo corrisposto da a Parte_1 [...] per l'acquisto delle rimanenze di magazzino, laddove invece avrebbe dovuto Controparte_2 dimostrare i guadagni non realizzati (ossia il calo del fatturato), a causa dell'illecita vendita di una calzatura appartenente a una stagione passata come nuova collezione. In altri termini, il danno potenzialmente subito dall'appellante incidentale non coincide con le vendite realizzate da
23 ma con il mancato guadagno di dovuto alla perdita di Parte_1 Controparte_1 vendite a favore del concorrente sleale. tuttavia, non ha prodotto Controparte_1 alcuna scrittura contabile dalla quale poter ricavare tale calo del fatturato, così impedendo di valutare la sussistenza di un danno, né ha fornito indici da cui ricavare difficoltà di prova o criteri valutativi determinanti per la sua eventuale quantificazione in via equitativa.
15.2. Il secondo motivo è infondato.
Come già evidenziato in precedenza, le trattative tra e Controparte_1 Parte_1 avevano ad oggetto la fornitura di calzature a marchio “ per la stagione FW 2018 e non CP_6 per la stagione SS 2018, considerati tanto gli scambi e-mail tra le parti, quanto l'ordine delle giacenze di magazzino a effettuato da contestualmente all'avvio Controparte_2 Parte_1 delle trattative con nell'autunno dell'anno 2017. Controparte_1
Non si condivide l'allegazione dell'appellante incidentale secondo la quale tra Controparte_1
e non erano in corso trattative in tale stadio avanzato da poter far sorgere
[...] Parte_1 un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto. Si pongono, infatti, in senso contrario numerose circostanze emerse nel corso del giudizio, in particolare dall'escussione dei testi:
- È pacifico che alla fiera campionaria svoltasi a Milano nel mese di settembre 2017 c'è stato un contatto tra il legale rappresentante della e Parte_1 Controparte_21
il quale, seppure non investito della carica di legale rappresentante, “era il
[...] deus ex machina della società grazie alla sua esperienza in materia di calzature e del mercato di riferimento” (teste ex responsabile commerciale di Controparte_11 Controparte_1
. La presenza di alla suddetta fiera era, inoltre, volta proprio a
[...] CP_1 Controparte_1
“sondare la possibilità di affidare ad altri la distribuzione degli articoli di cui era licenziataria”
legale rappresentante di;
CP_14 Controparte_1
- Tutti i testi (ad eccezione di , non a conoscenza del fatto) hanno altresì CP_13 confermato che nel gennaio 2018 si è tenuto un ulteriore incontro tra le parti, in questo caso presso la sede di di Creazzo (VI), volto a presentare a la Controparte_1 Parte_1 collezione autunno-inverno 2018;
- Visionata la collezione e indicate le linee di interesse per (“abbiamo indicato, Parte_1 all'interno della collezione che ci venne presentata, le linee che ci interessavano” – Tes_3
24 collaboratore di , comunicava, con e-mail del Tes_3 Parte_1 Controparte_1
29 gennaio 2018, che aveva preso accordi con per la distribuzione dei prodotti di CP_13 interesse in Sicilia e Campania;
- manifestava la disponibilità a gestire in esclusiva la distribuzione dei prodotti Parte_1 in AL e a AL, che confermava non essere ricompresi negli Controparte_1 accordi con oltre che l'esclusiva di piazza per i negozi “ ”; CP_13 CP_8
- inviava, quindi, a foto, listini e campioni dei Controparte_1 Parte_1 prodotti relativi alla stagione FW 2018;
- Con e-mail dell'8 marzo 2018, comunicava di non poter Controparte_1
“confermare le promesse commerciali fatte a suo tempo”, chiedendo di interrompere la campagna vendite e di non procedere alla raccolta degli ordini, oltre che di restituire i campionari inviati;
- Con pec del 27 aprile 2018, diffidava al risarcimento dei danni patiti Parte_1 [...]
la quale dava riscontro in data 4 maggio 2018 proponendo una proposta Controparte_1 commerciale per l'intero 2019, al fine di “eliminare le incomprensioni del passato”, riservandosi di inviare il contratto.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ritiene che aveva ragionevolmente maturato Parte_1 un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto con Controparte_1 considerato che (ed è documentale) le parti si erano accordate sull'ambito territoriale di riferimento (AL, AL e i negozi all'insegna ), sul periodo di CP_8 distribuzione (stagione autunno-inverno 2018), nonché sul prodotto di interesse (calzature a marchio ). Il fatto che le parti non avessero ancora raggiunto un accordo sul prezzo CP_6 dei prodotti non rileva, essendo agli atti che il 1 marzo 2018 aveva Controparte_1 trasmesso a i listini di una selezione di prodotti che “erano già stati inviati a suo Parte_1 tempo con con tutte le foto singole, ma sono passate diverse settimane e non CP_22 avevamo ancora accordi precisi”). Invero, ove fossero stati individuati i prodotti di interesse e definito il relativo prezzo, con trasmissione dell'ordine, il contratto sarebbe stato effettivamente concluso e non più in fase di trattative.
L'appellante incidentale allega che, in ogni caso, il recesso era da ritenersi CP_1
25 giustificato alla luce dei sospetti atti di concorrenza sleale posti in essere da nel Parte_1 medesimo periodo. Si evidenzia, sul punto, che è la stessa ad Controparte_1 allegare, nell'atto di citazione in appello, che “per avere le calzature nel periodo di riferimento
(da aprile di ciascun anno), le trattative e gli ordini tra il licenziatario ed i vari distributori di zona iniziano nel mese dell'anno precedente a quello di commercializzazione della linea di calzature” (pag. 5), di talché l'eventuale calo di ordini, oltre che l'assenza di ordini da parte di per la stagione SS2018 era circostanza già nota a prima Parte_1 Controparte_1 dell'avvio delle trattative con questa. Anche il fatto che abbia continuato ad Parte_1 utilizzare le calzature a marchio è fatto intervenuto e verificato successivamente (cfr. CP_6 testimonianza di all'udienza del 21 ottobre 2024, il quale dichiara di aver Testimone_4 verificato la presenza delle calzature nei negozi ” nel luglio 2018) e, quindi, CP_8 non è cronologicamente idonea a giustificare il recesso dalle trattative che era avvenuto almeno tre/quattro mesi prima.
15.3. Il terzo motivo è infondato. Non si condivide la deduzione dell'appellante incidentale secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto condannare alla refusione delle spese Parte_1 di lite nei confronti di in quanto la prima era risultata soccombente Controparte_1 nel merito, mentre la seconda era stata destinataria di una mera pronuncia in rito. In disparte l'erroneità della pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale, già evidenziata, il giudizio di primo grado si è concluso con una soccombenza reciproca di ambe le parti, di talché risulta corretta la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 31/10/2022, n. 32061).
Parimenti il Collegio ritiene corretta la condanna solidale di parte attrice e di parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore delle terze chiamate, considerato, come già evidenziato in precedenza, che per un verso la chiamata in causa di e di Controparte_2 Controparte_4
è stata provocata dalla domanda riconvenzionale formulata da
[...] Controparte_1
e, per altro verso, le parti sono risultate all'esito del giudizio entrambe soccombenti. La relazione causale tra la domanda riconvenzionale e la chiamata in causa delle terze si giustifica alla luce delle allegazioni formulate da in merito all'esistenza di un sodalizio Controparte_1 tra e ai danni tanto di quanto di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
26 Seppure le domande di manleva formulate da nei confronti Controparte_4 Parte_1 delle terze chiamate fossero affette da genericità, cionondimeno non si può ritenere, in particolar modo per quanto riguarda la posizione di che non fossero giustificate alla Controparte_2 luce della domanda riconvenzionale formulata.
Conclusioni e spese di lite
16. Va, dunque, rigettato l'appello principale e va, altresì rigettato, con diversa motivazione,
l'appello incidentale proposto.
17. L'esito del giudizio di appello, caratterizzato dal rigetto dell'appello principale e dal rigetto dell'appello incidentale proposto, con conseguente soccombenza reciproca delle parti appellante principale e appellante incidentale, giustifica la compensazione delle spese di lite di secondo grado. Le spese di lite vanno compensate anche nei confronti delle terze chiamate e dell'intervenuta, non essendo state in questo grado formulate impugnazioni nei loro confronti in via di appello principale o incidentale.
18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto dei rispettivi gravami.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale.
2) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado tra tutte le parti.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale Parte_1 Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto dei rispettivi gravami.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
27 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Raffaella Marzocca
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2040 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONDIPODERO Parte_1 P.IVA_1
RC IU, dell'avv. ZANGARA IU, dell'avv. ZANGARA
IA MA e dell'avv. SCHIAVON ELENA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AN MA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata e appellante incidentale
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLIZZARI Controparte_2 P.IVA_3
ANDREA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 , già Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCALDI MICHELE e dell'avv. ZAGO P.IVA_4
GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
21 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCALDI MICHELE, Controparte_5 P.IVA_5 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato difensivo in atti;
Parte intervenuta
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1621/2022 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
27/09/2022 e notificata in data 10 ottobre 2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa,
NEL MERITO
- Riformare l'avversata sentenza e per l'effetto ritenere e dichiarare la responsabilità precontrattuale della per la violazione degli obblighi di cui all'art. Controparte_1
1337 c.c.
- Condannare la al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_1 Parte_1 che si quantificano in € 250.000,00 ed € 250.000,00 per danno all'immagine, o in quella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte riterrà equa.
SUI MEZZI ISTRUTTORI
- Si insiste nell'ammissione della prova per testi articolata nelle memorie 183, co. 6, c.p.c., nonché nella CTU.
- Con vittoria di spese compensi e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata e appellante incidentale Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia rigettare l'appello proposto da , siccome Pt_1
infondato in fatto e diritto, emendando la sentenza di primo grado nei seguenti termini:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Per tutte le ragioni di cui in atti rigettarsi i petita attorei
2 siccome infondati.
IN VIA RICONVENZIONALE: Per tutte le ragioni di cui in atti, condannarsi l'attrice Pt_1 al risarcimento in favore della convenuta ella misura
[...] Controparte_1 di Euro 250.000,00 o a quella diversa somma che risulterà di giustizia anche ex art. 2059 –
1226 c.c. Condannarsi altresì l'attrice ex art. 2599 e 2600 c.c.: Parte_1
a) all'immediato ritiro dal mercato di tutte le scarpe a marchio della collezione CP_6
SS18 e successive rientranti nel perimetro di esclusiva di reperibili nei magazzini e sugli CP_7 scaffali di anche presso i negozi all'insegna ; Pt_1 CP_8
b) al pagamento ex art. 614bis c.p.c. di una somma di danaro da a S.C.I. pari a Parte_1
Euro 75.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di cui sub. a) piuttosto che reiterazione delle medesime condotte di concorrenza sleale;
c) alla pubblicazione per almeno 6 mesi, anche a cura della convenuta ed a spese CP_7 dell'attrice per il caso di inadempimento di dell'ordinanza piuttosto che della Parte_1 sentenza conclusiva del presente procedimento sia sulla home page del sito istituzionale di reperibile alla URL http://killin.vendita-on-line.eu che sui profili social di essa Parte_1
(Facebook, Instagram, Linkedin etc.), oltre che sulla home page del sito istituzionale di Pt_1 all'insegna reperibile alla URL https://www.scarpinando.it, che Parte_1 CP_8 sui profili social di essa (Facebook, Instagram, Linkedin etc.). CP_8
IN OGNI CASO: Spese, competenze di lite, accessori e contributo forfettario al 15% integralmente rifuse per ambo i gradi di giudizio onerando le terze chiamate/appellate
[...]
e di restituire a Controparte_2 Controparte_9 [...]
quanto dalle stesse percetto in forza della sentenza di primo grado. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Darsi ingresso ai mezzi di prova diretta articolati dalla convenuta con memoria del 08.01.2020 qui di seguito ritrascritti, con la precisazione che i documenti citati nel sottostante capitolato fanno rimando quanto a numerazione ai fascicoli di primo grado. A) Essere abilitati alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi. B) Ammettersi prova per testi ed interpello sia del legale rappresentante di che di Parte_1
3 sulle seguenti circostanze con anteposta la locuzione “Vero è che”: Controparte_4
1) nel mese di marzo 2017 comunicò ai distributori italiani di calzature, Controparte_4 ivi compresa la che era divenuta licenziataria Parte_1 Controparte_1 esclusiva per la vendita di calzature a marchio dalla collezione Primavera /Estate CP_6
2018; 2) Nel mese di luglio 2017 e entrarono in contatto poiché Controparte_1 Parte_1 interessata quest'ultima alla stipula di un contratto di distribuzione in sud Italia di calzature a marchio per la stagione Autunno/Inverno 2018; CP_6
3) Nel mese di luglio 2017 informò di aver concesso alla Controparte_1 Parte_1 di NO (Na) la distribuzione in esclusiva della collezione S.S.18 a Controparte_10 marchio in Sicilia;
CP_6
4) Per stagione Autunno/Inverno 2018, in ambito calzaturiero, s'intende quella che inizia ad Ottobre 2018 per terminare con il mese di Febbraio 2019;
5) Nell'ambito delle calzature è in uso tra i produttori contraddistinguere ogni nuova collezione inserendo nei primi due numeri del codice prodotto l'anno (primo numero) e la collezione semestrale di riferimento (secondo numero);
6) Nell'ambito delle calzature un codice prodotto che inizi per 81 sta ad indicare una calzatura appartenente alla collezione primavera/estate del 2018 (“8” per il 2018 ed “1” a significare la prima collezione dell'anno di riferimento, vale a dire la primavera/estate 2018);
7) In occasione dei colloqui di cui al superiore capitolo 2 riferì a Parte_1 Controparte_1 di aver reperito da altro fornitore le calzature a marchio per la
[...] CP_6 collezione Primavera/Estate 2018; 8) Il catalogo che si rammostra al teste (DOC. 11a-g) rappresenta la collezione Primavera/Estate 2018 disegnato, prodotto e distribuito da su Controparte_1 licenza di Controparte_4
9) Le sei calzature di cui al documento che si rammostra al teste (DOC. 4) appartengono alla collezione Primavera/Estate 2018 disegnata, prodotta e commercializzata da Controparte_1
e di cui al catalogo che si rammostra parimenti al teste (DOC. 11a-g;
[...]
10) Le sei calzature di cui al documento che si rammostra al teste (DOC. 4) sono presenti nel listino di cui al documento che si rammostra (DOC. 6 ; Parte_1
11) I 20 modelli di calzatura di cui al listino che si rammostra al teste (DOC. 6 Parte_1 appartengono alla collezione Primavera/Estate 2018 disegnata, prodotta e commercializzata da e di cui al catalogo che si rammostra parimenti al teste (DOC. 11a- Controparte_1
g); 12) Le sei calzature di cui al documento che si rammostra al teste (DOC. 4) risultavano in vendita nel mese di luglio 2018 nei negozi ad insegna “ ” in Sicilia, nonché sul sito CP_8 di e-commerce di Parte_1
4 13) Le calzature a marchio della collezione Primavera/Estate 2018 prodotte da CP_6 venivano distribuite nelle scatole di cui alle fotografie che si CP_1 Controparte_1 rammostrano al teste (DOC. 12);
14) Le calzature a marchio della collezione Primavera/Estate 2018 poste in vendita CP_6 da nei propri negozi ad insegna “ ” in Sicilia erano contenute nelle Parte_1 CP_8 scatole di cui alle fotografie che si rammostrano al teste (DOC. 13);
15) Il documento che si rammostra al teste (DOC. 5) è il catalogo Primavera/Estate 2018 della catena siciliana di negozi ad insegna “ ”; CP_8
16) Le fotografie che si rammostrano al teste (DOCC. 6, 8, 9, 10, 14-41) rappresentano calzature e packaging a marchio , in esposizione per la vendita all'interno dei CP_6 negozi ad insegna “ ” di Marsala e Trapani nel mese di luglio 2018; CP_8
17) Gli screenshot che si rammostrano al teste (DOC. 7) rappresentano calzature a marchio
in vendita sul sito di e-commerce di nel mese di febbraio 2019; CP_6 Parte_1
18) Tra Marzo 2017 e Settembre 2017 ha ordinato, tramite il distributore Parte_1 [...] di NO (Na), calzature della collezione S.S.18 a marchio;
Controparte_10 CP_6
19) Tra Marzo 2017 e Settembre 2017 la di NO (Na), quale distributore Controparte_10 in esclusiva della collezione di calzature S.S.18 a marchio , ha ricevuto ordini per CP_6 tale linea di prodotti da dettaglianti siciliani;
20) Tra Marzo 2017 e settembre 2017 ha venduto in Sicilia a dettaglianti locali Parte_1 calzature della collezione S.S.18 a marchio . CP_6
Si indicano quali testimoni: 1) di TE (Tv); 2) di ON (Vr); 3) di Testimone_1 Tes_2 Controparte_11
NA (Ra); 4) di MO (Pa); 5) di AP (Na); 6) Controparte_12 CP_13
di MO (Vi); 7) di AN AC (Vr); 8) CP_14 Controparte_15 CP_16
di MO (Vi); 9) di NO (Na) in persona del l.r. o suo
[...] Controparte_10 delegato;
10) di Modena (Mo)” CP_17
Per parte appellata Controparte_2
“VOGLIA l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa istanza reietta:
1) dichiarare passata in giudicato per mancata impugnazione la sentenza n°1621/2022 nella parte in cui respinge la domanda riconvenzionale proposta da e per Controparte_1
l'effetto respinge la domanda di manleva avanzata da verso ai sensi Parte_1 CP_2 degli art. 329 e 346 cpc;
2) per l'effetto dichiarare improcedibile/inammissibile l'appello nei confronti di CP_2
3) nelle denegata ipotesi in cui fosse ritenuto ammissibile e/o proposto in sede di costituzione
5 l'appello incidentale nei confronti della parte di sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di e fosse ritenuta riproposta la domanda di manleva CP_1
CP_ presentata da nei confronti di rigettare l'appello e confermare la sentenza Pt_1 impugnata e in ogni caso rigettare ogni domanda avanzata nei confronti di CP_2
4) in ogni caso confermare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna e Pt_1 [...] in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite nei confronti di CP_1 CP_2
5) Con vittoria di spese ed onorari di lite anche del presente giudizio.”
Per parte appellata , già Controparte_3 Controparte_4
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, respinte tutte le istanze, eccezioni e domande avverse:
- nel merito: rimettendosi a giustizia sui primi 4 motivi di appello, per quanto concerne il 5° motivo respingere l'appello proposto da con conseguente conferma dell'impugnata Parte_1 sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1621/2022 (rep. 2579/2022) pubblicata il 27.09.2022, a definizione della causa civile n. 8463/2018 R.G., nella parte in cui condanna e Parte_1
a rifondere alla terza chiamata le spese Controparte_1 Controparte_4 tutte del giudizio di primo grado;
- nel caso in cui l'appellata dovesse proporre appello incidentale Controparte_1 chiedendo la riforma del capo della sentenza di primo grado che dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta nei confronti dell'attrice e Parte_1 quest'ultima dovesse conseguentemente reiterare la domanda di manleva proposta contro la terza chiamata , nell'eventualità di tale ipotesi respingere Controparte_3
integralmente detta eventuale domanda di manleva.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.”
Per parte intervenuta Controparte_18
“Come da comparsa di costituzione e risposta di (già Controparte_3 MA .” CP_4
6 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.03.2019 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo che: Controparte_1
a. per gli anni 2015-2016-2017 aveva stipulato un accordo commerciale con Parte_1 [...] per la vendita in esclusiva dei prodotti a marchio per la AL, Controparte_2 CP_6
Sicilia e AL;
b. Da tale attività la ricavava utili per € 175.000,00 all'anno ed € 75.000,00 Parte_1 all'anno per i negozi a marchio ” che facevano (e fanno) parte del gruppo CP_8 Pt_1
[...]
c. aveva cessato di rappresentare il marchio e dal mese di Controparte_2 CP_6 luglio 2017 la rappresentanza e distribuzione dei prodotti a marchio era stata CP_6 assegnata alla Controparte_1
d. La società a mezzo del Sig. aveva contattato al Controparte_1 CP_14 Parte_1 fine di rinnovare il rapporto commerciale per la vendita in esclusiva dei prodotti a marchio per la Sicilia, AL e AL;
CP_6
e. Alla fiera campionaria tenutasi nel mese di settembre 2017 a Milano, previe le precedenti intese e diversi contatti telefonici, si erano incontrati il legale rappresentante della Pt_1
ed il legale rappresentante della
[...] Per_1 Controparte_1 CP_16 siglando l'accordo per la futura collaborazione per l'anno 2018; aveva convocato presso la propria sede per sottoporre la collezione Controparte_19 Pt_1
2018 e in detta occasione il legale rappresentante della aveva visionato tutto il Pt_1 campionario e concordato i campioni da ricevere per la campagna 2018 per la AL, Sicilia
e AL, campionari e listini prezzi inviati;
g. Nonostante le intese raggiunte, con nota del 29-01-2018 aveva comunicato CP_1 di non poter dar corso ai rapporti commerciali convenuti e pertanto revocava tutte le intese raggiunte, limitando l'accordo in esclusiva alla AL e AL (doc. 1);
h. Il sig. dipendente della società , con diverse e-mail nel mese CP_11 Controparte_1
7 di febbraio aveva confermato le superiori intese (doc. 1);
i. Nel febbraio 2018 riceveva il campionario e per il tramite del Pt_1 Controparte_1 dipendente inoltrava anche il listino prezzi e foto (doc. 1, pag. 13- 17); CP_11
j. Inspiegabilmente con comunicazione datata 08.03.2018 , per il tramite Controparte_1 del proprio collaboratore comunicava di non poter confermare gli accordi CP_11 commerciali fatti a suo tempo affermando quanto segue: “… nostro malgrado non riusciamo
a mantenere in vita l'accordo” (doc. 1 pag. 18);
k. La società , a mezzo pec datata 27-04-2018, aveva contestato a la Pt_1 CP_1 condotta illecita posta in essere e aveva richiesto i danni patiti (doc. 2);
l. Riconoscendo la propria illegittima condotta e i gravi danni arrecati alla , Pt_1 [...] con pec datata 04-05-2018, volendo rimediare e limitare i danni, garantiva Controparte_1 che il contratto di distribuzione in esclusiva che si era formalizzato per il 2018 sarebbe stato procrastinato al 2019, riservandosi di inviare il contratto (doc. 3);
m. Con pec del 16-05-2018 la società aveva contestato la violazione degli accordi Pt_1 commerciali, quantificato i danni subiti e si era resa disponibile ad un incontro per definire transattivamente i danni subiti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della
[...] per la violazione degli obblighi di cui all'art. 1337 c.c. e per l'effetto di Controparte_1 condannare la al risarcimento dei danni patiti dalla che Controparte_1 Parte_1 quantificava in € 250.000,00 per mancato guadagno ed € 250.000,00 per danno all'immagine, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'incompetenza per territorio e materia del Tribunale di Vicenza (a favore del Tribunale delle
Imprese di Venezia), negava la sussistenza di una propria responsabilità precontrattuale, contestava anche il quantum della pretesa risarcitoria attorea e deduceva, in via riconvenzionale,
l'illecita attività concorrenziale svolta a suo danno dall'attrice mediante la commercializzazione di prodotti 'Navigare' contraffatti. Chiedeva, pertanto, nel merito, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e alle cautele ex artt. 2599 e 2600 cod. civ.
8 3. In relazione alla domanda riconvenzionale della convenuta, all'udienza dell'8 marzo
2019 chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa Parte_1 CP_4
e per esserne manlevata in caso di accoglimento della domanda
[...] Controparte_2 proposta nei propri confronti da Controparte_1
4. Si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza del Tribunale Controparte_4 di Vicenza a favore della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Venezia, sostenendo la propria assoluta estraneità riguardo ai fatti contestati all'attrice da
[...]
e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda proposta nei propri confronti. Controparte_1
5. Si costituiva in giudizio anche sostenendo la legittimità delle vendite Controparte_2 effettuate dalla medesima a (essendo conformi alla licenza concessale da Parte_1
e chiedendo il rigetto sia della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_4 sia della domanda di manleva proposta nei propri confronti dalla Controparte_1 Pt_1
[...]
6. In corso di causa veniva svolta l'istruttoria con acquisizioni documentali e assunzione di prove orali.
7. Con la sentenza n. 1621/2022 il Tribunale di Vicenza, previa declaratoria della propria competenza non involgendo la decisione questioni di utilizzo dei marchi, rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di
[...] non essendo dipendente dal titolo dedotto in giudizio (fondandosi su fatti – Controparte_1 contraffazione di marchi - estranei al contenzioso introdotto dall'attrice e non avendo la convenuta neppure formulato una richiesta di compensazione del proprio credito risarcitorio con quello eventualmente riconosciuto alla controparte), dichiarava assorbita la domanda di manleva formulata da verso le terze chiamate, essendo formulata per l'ipotesi di accoglimento della Pt_1 domanda riconvenzionale, compensava le spese di lite tra attrice e convenuta e poneva a carico delle stesse, in via solidale, le spese di lite delle terze chiamate.
Il Tribunale motivava il rigetto della domanda attorea sostenendo che il comportamento
(dapprima ondivago e successivamente non ben valutato nei suoi riflessi con gli obblighi assunti verso il licenziatario di poteva in effetti aver fatto sorgere in Pt_2 Controparte_1 concrete aspettative di collaborazione e, tuttavia, non vi era prova né che queste Parte_1
9 aspettative e trattative avessero impedito a di rivolgersi utilmente ad altri fornitori, Parte_1 né che l'attività economica della stessa ne avesse risentito. Non vi era, in sostanza, la prova del danno allegato e, in tesi, patito.
Il giudizio di appello
8. Con atto di appello tempestivamente notificato ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
8.1 Con il primo motivo ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c per omessa e/o errata valutazione di prove documentali (cfr doc. 1 e le pag. da 9 a 11 dell'impugnata sentenza). L'appellante ha eccepito che le trattative intercorse tra e Parte_1 Controparte_1 non avevano riguardato solamente la stagione autunno-inverno 2018, come ritenuto
[...] dal Tribunale, ma altresì quella primavera-estate 2018 e che la presunzione del Tribunale, secondo la quale per quest'ultima stagione si sarebbe rivolta ad altri fornitori, non Parte_1 trovando riscontro negli atti di causa, sarebbe sfornita di prova.
8.2 Con il secondo motivo ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c per errata valutazione di prove documentali (mail da gennaio 2018 a marzo 2018 prodotte in giudizio di cui al doc.1 e motivazione della sentenza da pag. 11 a 12). Nello specifico, ha lamentato che
[...] aveva receduto dalle trattative con riguardo all'intera area commerciale Controparte_1 della Sicilia, della AL e di AL ad inizio marzo 2018, quando ormai era troppo tardi per l'appellante poter avviare trattative con altro fornitore, di talché aveva errato il Tribunale nel ritenere che avesse rinunciato affrettatamente ad altre opzioni, anche considerata la Parte_1 mancata formalizzazione di un accordo nonostante mesi di trattative. Sul punto, ha evidenziato che la prassi negoziale riguardo a tali attività commerciali prevede la conclusione del contratto con l'invio del campionario e non con la sottoscrizione di un accordo scritto.
8.3 Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c per omessa e/o errata valutazione di prove documentali (cfr doc. 7 e pag. 12 della sentenza impugnata) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto carente sotto il profilo probatorio la prospettazione attorea.
La C.T.P. prodotta in giudizio, secondo parte appellante, sarebbe probatoria del danno patrimoniale subito da tanto sotto il profilo del lucro cessante (calcolato Parte_1 considerando gli utili conseguiti negli anni precedenti), quanto del danno da perdita di chance
10 (stimato nei mancati volumi di affari di tre anni).
8.4 Con il quarto motivo ha censurato l'omessa motivazione e mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado ed in particolare la CTU e la prova per testi, che gli avrebbero consentito di dimostrare il danno patito.
8.5 Con il quinto motivo ha lamentato la falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle terze chiamate. Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe dovuto porre tali spese a carico di in quanto la chiamata in Controparte_1 causa delle terze da parte di è stata provocata dalla domanda riconvenzionale Parte_1 formulata dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta.
9. Si è costituita in giudizio la parte appellata la Controparte_1 quale ha contestato l'impugnazione, ne ha chiesto l'inammissibilità ed il rigetto e, in via di appello incidentale, ha censurato a propria volta la predetta sentenza per tre ordini di motivi.
9.1 Con il primo motivo ha censurato la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, evidenziando che la parziale coincidenza del titolo e dell'accertamento fattuale tra causa principale e causa riconvenzionale avrebbe imposto la celebrazione del simultaneus processus ed insistendo per l'accoglimento della domanda.
9.2 Con il secondo motivo ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto che il comportamento di potesse aver ingenerato Controparte_1 legittime aspettative di collaborazione in capo a non avendo tenuto in Parte_1 considerazione il Tribunale, da un lato, che le trattative si erano protratte per un lasso di tempo di circa un mese senza aver definito la durata dell'accordo, il prezzo e l'ambito territoriale e, dall'altro lato, i giusti motivi a base dell'interruzione delle trattative.
9.3 Con il terzo motivo ha censurato la regolamentazione delle spese di lite del primo grado, sia nella parte in cui il Tribunale le ha compensate tra attrice e convenuta in ragione della particolarità della fattispecie, sia laddove ha condannato solidalmente Controparte_1
e alla rifusione delle spese in favore delle terze chiamate. L'appellante
[...] Parte_1 incidentale ha eccepito che solo poteva ritenersi soccombente in senso sostanziale, Parte_1 considerato, da un lato, che la domanda riconvenzionale della convenuta era stata dichiarata
11 inammissibile senza alcuna pronuncia nel merito e, dall'altro lato, che la chiamata in causa delle terze era stata frutto di una scelta arbitraria dell'attrice e non conseguenza immediata e diretta della domanda riconvenzionale dispiegata dalla convenuta.
10. Si è costituita in giudizio anche la terza chiamata del giudizio di primo grado
[...] chiedendo il rigetto dell'appello incidentale e, in ogni caso, di ogni CP_20 domanda avanzata nei suoi confronti.
11. Si è costituita, infine, l'altra terza chiamata (divenuta Controparte_4 nelle more ), chiedendo la conferma della sentenza di Controparte_3 primo grado in punto di rifusione delle spese di lite in suo favore ed il rigetto dell'eventuale domanda di manleva formulata a suo carico.
12. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza dell'11 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
13. Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 24/07/2024 ed espletate alcune prove orali, con comparsa di costituzione e risposta del 24/06/2025 si è costituita la 21 quale Controparte_5 successore della , richiamandosi a quanto già dedotto ed Controparte_3 eccepito dalla stessa e all'udienza del 30/06/2025 la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione dal Collegio, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. La causa è entrata, quindi, in decisione il 22 ottobre 2025.
Esame dei motivi di impugnazione
14. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione dell'appello principale.
14.1. I primi due motivi di appello, che per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate possono trovare una congiunta trattazione, sono privi di fondamento. Che le trattative intercorse tra e avessero ad oggetto la stagione Fall- Parte_1 Controparte_1
Winter 2018 e non la Spring-Summer 2018 emerge dagli atti depositati in giudizio dalle parti.
Dal documento n. 1 allegato all'atto di citazione di primo grado, del quale non si condivide la lettura offerta dall'appellante, emerge che sino al 29/01/2018 non Controparte_1
12 aveva ancora deciso a chi affidare la distribuzione in Sicilia dei prodotti relativi alla CP_6 stagione FW 2018, ossia se confermare o se iniziare la collaborazione con Pt_2 Parte_1
Tale lettura risulta confermata dall'e-mail di del 29/01/2018, nella Controparte_1 quale si legge che “ ha dato fiducia a fin dalla sua prima stagione con la nuova CP_13 CP_14 azienda per la stagione FW 2017, ha preso un ottimo impegno per la stagione SS 2018
(ragionevolmente da intendersi che si era impegnato a raccogliere un elevato numero di ordini) ma soprattutto ha presentato a un piano di ristrutturazione e organizzazione completo CP_14
[…] La proposta che le faccio […] è quella di attendere gli eventi di questa stagione FW 2018 in modo da poter noi stessi prendere una decisione futura diversa da quella attuale”. E alla richiesta di di spedizione dei campioni e del listino prezzi – essendo ancora attiva la Parte_1 trattativa per la concessione a dell'esclusiva per la distribuzione dei prodotti in Parte_1
AL e AL - Sport Commerce Italia s.r.l. inviava, in data 8/02/2018, il “Listino selezione
NAVIGARE FW 2018”. Con e-mail del 7/02/2018, avente come oggetto Parte_3
2018” rappresentava di aver preparato “una bella
[...] Controparte_1 selezione per i marchi in oggetto (e non “per la stagione SS 2018” come indicato nell'atto di appello)”. Ancora, il 23/02/2018, scriveva “…spero di riuscire Controparte_1 finalmente ad impostare il lavoro con fin da questa stagione FW 2018”. Parte_1
Che la trattativa tra le parti avesse ad oggetto la stagione FW 2018 emerge, altresì, dalla documentazione prodotta dalla terza chiamata la quale, secondo la Controparte_2 prospettazione dell'appellante e della chiamata, avrebbe provveduto alla fornitura delle giacenze di magazzino dei prodotti a nel marzo 2018. Nelle fatture n. 33 del CP_6 Parte_1
8/02/2018 e n. 60 del 6/03/2018 (allegate all'atto di costituzione della terza chiamata sub doc. 5 e
6) intestate a si legge rispettivamente . DATED Parte_1 Parte_4
09/11/2017”, “PROFORMA INVOICES N…. DATED 14/11/2017” e Parte_4
N…. DATED 09/11/2017”, a conferma del fatto che le trattative tra e
[...] Parte_1 avevano ad oggetto solo la stagione autunno-inverno, in quanto la Controparte_1 prima aveva già ordinato a la fornitura di merci necessarie per il periodo Controparte_2 antecedente nel novembre 2017, fornitura peraltro presa in carico dal vettore per la spedizione in data 28/01/2018.
13 Deve ritenersi, pertanto, assorbita la censura relativa alla presunzione che si fosse Parte_1 rivolta ad altri fornitori, da parte appellante ritenuta non provata, in quanto tale presunzione faceva riferimento alla stagione SS 2018 la quale, per quanto sopra esposto, non era oggetto della trattativa in discussione tra le parti.
Per quanto concerne, invece, l'opportunità che si rivolgesse ad altri produttori non Parte_1 appena venuta a conoscenza, con la summenzionata e-mail del 29/01/2018, che Controparte_1 aveva assegnato a la distribuzione in Sicilia dei prodotti nella
[...] Pt_2 CP_6 stagione FW 2018, si osserva che nel giudizio di primo grado l'attore afferma che “la Pt_1 facendo affidamento sugli accordi intercorsi con la convenuta, rifiutava la gestione di altri
[...] marchi” (pag. 6 atto di citazione), laddove invece nel grado d'appello sostiene che “era troppo tardi per avviare le trattative con altro fornitore (pag. 9 atto di citazione in appello)”. Nemmeno
l'istruttoria espletata nei due gradi di giudizio, per la parte ritenuta rilevante e ammissibile, si è rivelata utile a chiarire in che termini l'interruzione delle trattative con Controparte_1 abbia impedito a di “intrattenere nuovi rapporti commerciali con i marchi
[...] Parte_1
Marina MI e PI Cardin” (pag. 9 memoria attrice ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.). Invero, i capitoli di prova formulati dall'attore nella prima memoria istruttoria – pur non essendo stati oggetto di pronuncia, come da separato motivo di impugnazione – erano volti a dimostrare che i fornitori dei marchi “PI CA e IN MI” avevano contattato nel Parte_1 settembre 2017 per proporne la distribuzione e da quest'ultima respinti perché in fase di trattative con Quand'anche fossero stati ammessi tali capitoli di Controparte_1 prova e confermate le circostanze ivi dedotte, sarebbe emerso che il rifiuto nella gestione di altri marchi da parte era avvenuto a settembre 2017, quando le trattative con Parte_1 [...] non potevano ritenersi in stato avanzato, non essendo ancora stati inviati Controparte_1 alla prima i campionari ed il listino prezzi dei prodotti.
Si aggiunga che dagli atti depositati in giudizio e dalle prove orali raccolte non è neppure emerso se, interrotte le trattative con tra gennaio e marzo 2018, Controparte_1 Parte_1 abbia provato ad instaurare trattative con altri fornitori, tuttavia senza riuscirci a causa delle limitate tempistiche a disposizione.
Tali circostanze, pur non incidendo sotto il profilo dell'an della responsabilità precontrattuale di
14 risultano determinanti per l'individuazione del danno da perdita di Controparte_1 chance lamentato da correttamente ritenuto dal Tribunale non provato, né sotto il Parte_1 profilo dell'an, né su quello del quantum.
14.2. Il terzo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Parte appellante ha dedotto di aver fornito documentalmente la prova del danno subito dalla condotta illecita di
[...]
costituito per un verso dal lucro cessante e, per altro verso, dal danno Controparte_1 emergente per perdita di chance. Quanto al primo, l'appellante sostiene che possa desumersi dalle fatture emesse da negli anni 2016, 2017, 2018 (documenti nn. 8, 9, 10 Controparte_2 allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) e dalle risultanze della consulenza di parte, mentre il danno da perdita di chance sarebbe stato determinato in via probabilistica adottando come criterio “quello usato dall'Amministrazione finanziaria per determinare il valore dell'avviamento”.
Vanno richiamati, preliminarmente, i principi di diritto in materia di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. più volte affermati dalla Suprema Corte, secondo la quale “la responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente contenuto diverso, rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse” (cfr., ex multis, Cass. 19202/2023, Cass. 15172/2003 e Cass.
4718/2016)” ed ancora il danno risarcibile per responsabilità precontrattuale consiste "nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate [...] sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte" (così, ex multis, Cass. 19202/2023, Cass. 24625/2015,
15 Cass. 19883/2005).
Dalla lettura degli atti di non sempre coerenti e/o di facile interpretazione, nonché Parte_1 della consulenza tecnica di parte prodotta in primo grado, emerge che l'appellante chiede il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso. Danni che vengono identificati dall'appellante sia nel mancato utile che la società avrebbe potuto realizzare se le trattative non fossero state interrotte, sia nella perdita di chance “costituita dall'impedito sviluppo di conseguire utili abbastanza elevati, basati su prezzi di vendita molto competitivi, ancorché con percentuali di ricarico consistenti” (pag. 8 consulenza di parte).
Applicando i principi di diritto richiamati al caso di specie, va ritenuto non risarcibile il lucro cessante, considerato che, oltre a non riuscire a provarlo, parte appellante lo quantifica in termini di profitto che sarebbe derivato dalla mancata stipula del contratto, così confondendo l'inammissibile risarcibilità dell'interesse positivo all'adempimento del contratto con il risarcimento dell'interesse negativo, che mira a porre la parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non avesse fatto affidamento sulla conclusione del contratto. Nella consulenza tecnica di parte viene, infatti, preso a riferimento l'utile generato dalle vendite all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti negli anni 2016, 2017, 2018 ed il danno viene calcolato, per CP_6
l'anno 2019, nel maggior utile conseguito nel 2017 pari ad € 375.039,00 e per la stagione FW dell'anno 2018 nella metà di tale ultima somma, per € 187.519,00 (pag. 9 CTP). In disparte il metodo di calcolo utilizzato e l'inclusione dei danni asseritamente subiti nell'intero 2019 laddove invece le trattative hanno riguardato la stagione FW del 2018, si condivide l'osservazione del Tribunale secondo la quale, in ogni caso, la relazione tecnica “non precisa con quale criterio siano stati calcolati gli utili (i quali non possono identificarsi, tout court, con la percentuale di ricarico sul venduto)” e, inoltre, “avendo limitato l'analisi contabile ai soli dati relativi ai prodotti con marchio ' se e in quale misura, a CP_6 Parte_5 causa dell'interruzione delle trattative, si sia trovata nell'impossibilità di (e di fatto non Pt_1 abbia potuto) stringere rapporti con altri fornitori”, non avendo depositato i bilanci né degli anni successivi, né degli anni precedenti. Non sono idonei a conferire maggior chiarezza neppure i documenti nn. 8, 9 e 10 richiamati dall'appellante, riportanti le fatture emesse da Nice
16 Footwear s.r.l. negli anni 2016, 2017 e 2018 a fronte degli ordini effettuati da delle Parte_1 calzature “ , che rivelano unicamente il volume degli ordini che l'appellante avrebbe CP_6 presumibilmente inviato a ma nulla indicano in merito alle Controparte_1 alternative occasioni contrattuali perdute.
Va respinta anche la richiesta risarcitoria relativa alla voce di danno espressa in termini di perdita di chance “per il venir meno negli esercizi successivi del relativo consistente cash-flow” (pag. 9
CTP), in quanto le conseguenze immediate e dirette derivanti dall'interruzione delle trattative può tutt'al più averle subite nel periodo di riferimento della stagione FW 2018, unica Parte_1 interessata dalle trattative, ma non negli anni successivi.
Alla luce di quanto sopra, per poter riportare l'appellante nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se non avesse fatto affidamento sulla conclusione del contratto, avrebbe Parte_1 dovuto dimostrare, per un verso, il rifiuto di occasioni contrattuali alternative all'epoca in cui le trattative con si trovavano in tale stato avanzato da aver fatto Controparte_1 maturare un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto e (nei limiti del possibile)
l'utile che le occasioni perse avrebbero consentito di ricavare e, per altro verso, l'impossibilità di reperire altri fornitori in seguito alla rottura delle trattative e le perdite economiche che ciò ha comportato. Le prove documentali offerte e le prove orali assunte non hanno, invece, fornito un adeguato supporto probatorio, in quanto, seppur il teste ha confermato che in Testimone_3 ragione delle trattative in corso rinunciò ad intraprendere trattative con altri fornitori, Parte_1 non è dato conoscere né quando ciò sia avvenuto, né se sia riuscita a trovare altri fornitori dopo il recesso dalle stesse da parte di E non avrebbe consentito di far luce Controparte_1 sul punto neppure l'ammissione dei capitoli di prova formulati dall'attore nella prima memoria istruttoria, che avrebbero in ipotesi provato solamente i contatti con i fornitori di IN
MI” e “PI CA nel settembre 2017, quando le trattative tra e Parte_1 [...] come sopra esposto, non potevano ritenersi in uno stadio avanzato tale da Controparte_1 far maturare un legittimo affidamento.
Quanto, invece, alla doglianza relativa alla mancata ammissione di CTU contabile volta alla quantificazione del danno subito da si evidenzia che la CTU non può essere Parte_1 utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa la parte o per alleggerirne l'onere
17 probatorio, nel caso di specie gravante su Inoltre, il mancato deposito dei bilanci Parte_1 societari avrebbe reso la consulenza tecnica meramente esplorativa.
Si osserva, infine, che la consulenza tecnica di parte ha quantificato il danno subito in €
2.250.232,00, mentre parte appellante ha chiesto il risarcimento della somma di € 500.000,00, dei quali € 250.000,00 per danno all'immagine, senza allegare compiutamente le tipologie di danno ritenute dal medesimo pertinenti tra quelle contemplate nella CTP.
Va respinta, perché del tutto generica e non provata, anche la richiesta risarcitoria per danno all'immagine, non avendo dimostrato né l'esistenza del danno, né tantomeno il nesso Parte_1 di causa tra la condotta colposa di ed il danno asseritamente subito. Controparte_1
14.3. Il quarto motivo va respinto per le ragioni sopra evidenziate. Nello specifico, quanto alla richiesta di CTU, si evidenzia che tale mezzo di prova non può essere utilizzato per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa la parte o per alleggerirne l'onere probatorio, nel caso di specie gravante su Quanto, invece, ai capitoli di prova formulati nella prima Parte_1 memoria istruttoria di parte attrice, quand'anche fossero stati ammessi e confermate le circostanze ivi indicate, non avrebbero influito sull'esito del giudizio, non essendo sufficienti a colmare le lacune probatorie già rilevate.
14.4. Il quinto motivo relativo alle spese di lite è infondato. Il riparto delle stesse è regolato non solo dal principio di causazione ma altresì dal principio di soccombenza. Alla luce del primo, nel caso di specie è stata tramite la domanda riconvenzionale formulata Controparte_1
e dichiarata inammissibile, a provocare la chiamata in causa delle terze e Controparte_2 da parte di la quale, tuttavia, ha formulato domande di Controparte_4 Parte_1 manleva generiche, giustificandosi in tal modo la pronuncia resa dal Tribunale.
15. Vanno ora esaminati i motivi di impugnazione proposti dall'appellante incidentale.
15.1. Il primo motivo è fondato in punto di rito, ma infondato nel merito.
15.1.1. Non si ritiene condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta da relativa alla condanna di Controparte_1 al risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale, sia inammissibile per Parte_1 mancanza di un collegamento obiettivo idoneo a giustificare il simultaneus processus, fondandosi su fatti estranei al contenzioso introdotto dall'attrice e non avendo la convenuta
18 proposto domanda di compensazione dei crediti risarcitori. Secondo il Tribunale, l'art. 36 c.p.c. andrebbe interpretato restrittivamente “riconoscendo natura riconvenzionale solo a quelle domande la cui definizione va ad influire sulla definizione delle domande o delle eccezioni ritualmente versate in causa o che da tale definizione dipendono”.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito il perimetro di ammissibilità delle domande riconvenzionali, affermando che “L'ammissibilità delle domande riconvenzionali, avanzate dal convenuto nel giudizio introdotto in via principale dall'attore, è subordinata alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., solo al fine di ritenerle devolute al medesimo in quanto rientrino nella sua competenza per materia o per valore;
mentre, ove la domanda riconvenzionale non comporti lo spostamento di competenza, si richiede un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito cui è richiesto di motivare al riguardo” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/03/2024, n. 5484). In altri termini, la lettura della norma offerta dalla Corte di Cassazione impone di distinguere le domande riconvenzionali per le quali non sarebbe competente il giudice della domanda principale, che richiedono comunanza del titolo per giustificare l'attrazione della cognizione al medesimo giudice, dalle domande riconvenzionali che non determinerebbero uno spostamento di competenza, per le quali
è sufficiente qualunque collegamento oggettivo tra le due domande idoneo a giustificare il simultaneus processus.
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale formulata da non Controparte_1 determina uno spostamento di competenza, vertendosi in materia di concorrenza sleale non interferente appartenente alla cognizione del Tribunale ordinario, e pertanto va ritenuta ammissibile, sussistendo un collegamento obiettivo tra le due domande. La richiesta di risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale formulata dalla convenuta mira infatti, per un verso, a giustificare l'interruzione delle trattative con l'attrice (fondamento della domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale formulata da e, per altro verso, a veder Parte_1 ristorata la perdita patrimoniale conseguente alla vendita di calzature idonee a creare confusione
19 con i prodotti della concorrente.
15.1.2. Il Collegio ritiene che la domanda riconvenzionale, pur ammissibile, sia tuttavia infondata nel merito. ha attribuito a la responsabilità di atti di concorrenza Controparte_1 Parte_1 sleale perché durante la stagione SS 2018 avrebbe posto in vendita, sia nel proprio store online che nei punti vendita fisici ”, calzature a marchio “ aventi codice CP_8 CP_6 identificativo “81”, che secondo la classificazione utilizzata dall'appellata corrisponderebbe proprio alla stagione primavera-estate 2018 (durante la quale unica licenziataria del marchio era
, non facenti però parte della collezione ufficiale commercializzata da CP_1 [...]
Ne discenderebbe, secondo l'appellante incidentale, la vendita da parte di Controparte_1 di prodotti contraffatti in quanto non disegnati e non realizzati da Parte_1 Controparte_1
[...]
La condotta contestata a va circoscritta non tanto nel perimetro della contraffazione Parte_1
– non essendo in discussione la violazione di diritti di proprietà industriale, alla cui tutela avrebbe potuto agire unicamente ai sensi dell'art. 8 (“ solo il Concedente Controparte_4 avrà il diritto, ma non l'obbligo, di perseguire legalmente ogni violazione dei Marchi commerciali autorizzati”) del contratto di licenza stipulato tra le parti (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione e risposta del primo grado) – ma in quello degli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. Nello specifico, potrebbe essere ricondotta tra gli “atti idonei a creare confusione con l'attività, i prodotti o l'impresa di un concorrente”, laddove provato che l'utilizzo del codice identificativo “81” sui prodotti messi in vendita da fosse idoneo Parte_1
a far ritenere che trattavasi (erratamente) di prodotti appartenenti alla stagione primavera-estate
2018, realizzati da Controparte_1
Va preliminarmente analizzato il profilo relativo alla provenienza di tali prodotti. Dai documenti offerti dalle parti emerge che:
(i) In forza del contratto di licensing in vigore tra e Controparte_2 Controparte_4 la prima, alla scadenza del contratto in data 31/12/2017, avrebbe potuto commercializzare sino al 31/03/2018 i prodotti con il marchio licenziato al solo fine di esaurire le eventuali scorte e/o rimanenze di magazzino, sulla base di previo inventario (artt. 10.1 e 10.2 - doc. 1
20 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di primo grado); Controparte_2
(ii) Con missiva del 4 giugno 2018, chiariva che la scadenza del Controparte_4
31/03/2018 era da intendersi come data di partenza delle rimanenze dal magazzino cinese in cui erano stoccate (doc. 7 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di Controparte_2 primo grado);
(iii) Con ordinativi del 9/11/2017 e del 14/11/2017, acquistava da Parte_1 CP_2 numerose calzature a marchio , come emerge dalle fatture n. 33
[...] CP_6 dell'8/02/2018 e n. 60 del 6/03/2018 depositate (doc. 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di primo grado); Controparte_2
(iv) I codici degli articoli ordinati da corrispondono a quelli indicati da Parte_1 [...]
a quali giacenze di magazzino alla scadenza del Controparte_2 Controparte_4 contratto (doc. 9 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di primo Controparte_2 grado), in disparte la sostituzione del numero 81 con la lettera “X”.
L'appellante incidentale sostiene che in realtà non siano state vendute rimanenze di magazzino, ma nuove calzature dichiarate appartenenti alla stagione SS 2018. Ciò risulterebbe dimostrato, per quanto riguarda la vendita dei prodotti da a dall'utilizzo Controparte_2 Parte_1 tanto del codice “81” quanto del riferimento “SS 2018” nelle fatture summenzionate. Invece, per quanto concerne la vendita al pubblico da parte di emergerebbe dall'utilizzo del Parte_1 codice “81” sia negli scontrini fiscali rilasciati dai negozi ” all'atto CP_8 dell'acquisto delle calzature nella stagione primavera-estate 2018, sia nel catalogo CP_6 prodotti SS 2018 dei medesimi negozi, sia nella descrizione prodotto delle calzature reperibile sull'e-commerce di Parte_1
Quanto alla commercializzazione dei prodotti da parte di va osservato che, Controparte_2 come eccepito dalla stessa nella comparsa di costituzione e risposta del Controparte_4 primo grado (pag. 8), l'unico soggetto legittimato alla tutela del marchio è la società CP_6 proprietaria del medesimo e non la licenziante, che in virtù del contratto di licensing sottoscritto, aveva l'obbligo di informare la Concedente nel caso in cui fosse venuta a conoscenza di qualsiasi violazione o minacciata violazione o contraffazione del marchio e di coadiuvarla nel perseguimento della violazione su richiesta della Concedente stessa. Nel caso di specie, non
21 risulta che abbia segnalato a alcuna Controparte_1 Controparte_4 anomalia relativa ai prodotti venduti da a e, in ogni caso, è la CP_2 Controparte_2 Parte_1 stessa Concedente ad affermare che “Tutte le calzature di cui la licenziante Controparte_4 ha autorizzato la produzione e commercializzazione in favore di non
[...] Controparte_2 potevano appartenere e non appartenevano alla collazione Primavera/Estate 2018” (pag. 7). Va, pertanto, ritenuta lecita la vendita dei prodotti operata da a Controparte_2 Parte_1 considerata in particolar modo la corrispondenza tra i prodotti venduti e quelli indicati dalla prima come giacenze di magazzino a la quale non ha opposto alcuna Controparte_4 eccezione relativamente alla vendita di tali prodotti, pur essendo pienamente a conoscenza delle collezioni prodotte e commercializzate sino alla scadenza del contratto. È, inoltre, la stessa
Manifattura ad allegare che “nell'ambito delle sneakers la distinzione tra calzatura invernale ed estiva può essere molto labile” (pag. 7). Del resto, non può ritenersi sufficiente ad identificare i prodotti venduti come contraffatti o oggetto di imitazione servile l'utilizzo della sigla SS2018 o del codice “81”, che, come si dirà in seguito, ha valenza classificatoria interna, ma non è idoneo a rendere il prodotto riconoscibile dal consumatore finale.
Con riferimento, invece, alla vendita al pubblico delle calzature acquistate da CP_2 da parte di è necessario distinguere i prodotti per i quali l'appartenenza alla
[...] Parte_1 collezione SS 2018 era desumibile unicamente dall'utilizzo del numero “81” nel codice identificativo, da quelli che, in disparte il codice, erano dichiaratamente venduti come collezione primavera-estate 2018.
Quanto ai primi, va evidenziato, da un lato, che il contratto di licenza stipulato con CP_4
prima da e poi da non imponeva
[...] Controparte_2 CP_1 Controparte_1
l'utilizzo di particolari codici vendita per identificare i prodotti a marchio e, CP_6 dall'altro, che dalle prove acquisite in giudizio – in particolare, dalle prove orali assunte nel corso del giudizio di secondo grado – è emerso che l'utilizzo di un codice prodotto in cui la prima cifra indica l'anno e la seconda la collezione “è stata creata da (teste CP_16
, cioè da pur essendo stato poi mutuato anche da altre Tes_2 Controparte_1 società (“tale metodo di classificazione lo abbiamo sempre usato … posso dire che alcune altre società utilizzano questo metodo di classificazione … anche la - teste Controparte_2 Tes_1
22 . Si ricava, pertanto, che tale codice non assume valore identificativo del prodotto per il Tes_1 consumatore finale, ma ha solamente una valenza classificatoria interna e che, nato all'interno dell'organizzazione aziendale di si è poi diffuso in altre realtà Controparte_1 aziendali concorrenti. In altri termini, quand'anche nei prodotti in vendita online sul sito di Pt_1 fosse indicato il codice “81”, si ritiene che al consumatore-acquirente non fosse noto il
[...] riferimento corrispondente, avendo infatti valenza convenzionale, non universale. Va osservato, peraltro, che aveva sostituito nelle scatole dei prodotti venduti nei negozi fisici tale Parte_1 codice con la lettera “X”, di talché il codice non era idoneo ad influenzare gli acquisti, palesandosi solamente sullo scontrino completata la vendita.
Quanto, invece, all'inclusione di prodotti con codice “81” nel catalogo SS 2018 del punto vendita ”, va osservato che, in disparte il codice in questione, CP_8 Parte_1 include in suddetto catalogo, rappresentandola come appartenente alla nuova collezione SS2018, una calzatura a marchio facente parte delle giacenze di magazzino acquistate da CP_6
Tale prodotto, potenzialmente idoneo a creare confusione con i prodotti Controparte_2 legittimamente distribuiti da si ritiene che avrebbe dovuto essere Controparte_1 eliminato dal catalogo “ ” relativo alla stagione SS 2018, tuttavia tale domanda CP_8 non è stata formulata dalla parte CP_1
Sotto il profilo risarcitorio, va inoltre ritenuto non provato il danno allegato da Controparte_1 per effetto di tale atto di concorrenza sleale, in ogni caso di modesta rilevanza essendo
[...] stato incluso nel catalogo in questione un unico modello di calzatura a marchio . CP_6
Come chiarito anche dalla Suprema Corte “In tema di concorrenza sleale, posto che il danno non
è in re ipsa, può farsi ricorso, ai fini della liquidazione, al criterio equitativo solo allorché il suo effettivo verificarsi sia stato autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito” (Cass. civ., Sez. I, 23/12/2015, n. 25921). Nel caso di specie l'appellante incidentale identifica il danno subito con l'importo corrisposto da a Parte_1 [...] per l'acquisto delle rimanenze di magazzino, laddove invece avrebbe dovuto Controparte_2 dimostrare i guadagni non realizzati (ossia il calo del fatturato), a causa dell'illecita vendita di una calzatura appartenente a una stagione passata come nuova collezione. In altri termini, il danno potenzialmente subito dall'appellante incidentale non coincide con le vendite realizzate da
23 ma con il mancato guadagno di dovuto alla perdita di Parte_1 Controparte_1 vendite a favore del concorrente sleale. tuttavia, non ha prodotto Controparte_1 alcuna scrittura contabile dalla quale poter ricavare tale calo del fatturato, così impedendo di valutare la sussistenza di un danno, né ha fornito indici da cui ricavare difficoltà di prova o criteri valutativi determinanti per la sua eventuale quantificazione in via equitativa.
15.2. Il secondo motivo è infondato.
Come già evidenziato in precedenza, le trattative tra e Controparte_1 Parte_1 avevano ad oggetto la fornitura di calzature a marchio “ per la stagione FW 2018 e non CP_6 per la stagione SS 2018, considerati tanto gli scambi e-mail tra le parti, quanto l'ordine delle giacenze di magazzino a effettuato da contestualmente all'avvio Controparte_2 Parte_1 delle trattative con nell'autunno dell'anno 2017. Controparte_1
Non si condivide l'allegazione dell'appellante incidentale secondo la quale tra Controparte_1
e non erano in corso trattative in tale stadio avanzato da poter far sorgere
[...] Parte_1 un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto. Si pongono, infatti, in senso contrario numerose circostanze emerse nel corso del giudizio, in particolare dall'escussione dei testi:
- È pacifico che alla fiera campionaria svoltasi a Milano nel mese di settembre 2017 c'è stato un contatto tra il legale rappresentante della e Parte_1 Controparte_21
il quale, seppure non investito della carica di legale rappresentante, “era il
[...] deus ex machina della società grazie alla sua esperienza in materia di calzature e del mercato di riferimento” (teste ex responsabile commerciale di Controparte_11 Controparte_1
. La presenza di alla suddetta fiera era, inoltre, volta proprio a
[...] CP_1 Controparte_1
“sondare la possibilità di affidare ad altri la distribuzione degli articoli di cui era licenziataria”
legale rappresentante di;
CP_14 Controparte_1
- Tutti i testi (ad eccezione di , non a conoscenza del fatto) hanno altresì CP_13 confermato che nel gennaio 2018 si è tenuto un ulteriore incontro tra le parti, in questo caso presso la sede di di Creazzo (VI), volto a presentare a la Controparte_1 Parte_1 collezione autunno-inverno 2018;
- Visionata la collezione e indicate le linee di interesse per (“abbiamo indicato, Parte_1 all'interno della collezione che ci venne presentata, le linee che ci interessavano” – Tes_3
24 collaboratore di , comunicava, con e-mail del Tes_3 Parte_1 Controparte_1
29 gennaio 2018, che aveva preso accordi con per la distribuzione dei prodotti di CP_13 interesse in Sicilia e Campania;
- manifestava la disponibilità a gestire in esclusiva la distribuzione dei prodotti Parte_1 in AL e a AL, che confermava non essere ricompresi negli Controparte_1 accordi con oltre che l'esclusiva di piazza per i negozi “ ”; CP_13 CP_8
- inviava, quindi, a foto, listini e campioni dei Controparte_1 Parte_1 prodotti relativi alla stagione FW 2018;
- Con e-mail dell'8 marzo 2018, comunicava di non poter Controparte_1
“confermare le promesse commerciali fatte a suo tempo”, chiedendo di interrompere la campagna vendite e di non procedere alla raccolta degli ordini, oltre che di restituire i campionari inviati;
- Con pec del 27 aprile 2018, diffidava al risarcimento dei danni patiti Parte_1 [...]
la quale dava riscontro in data 4 maggio 2018 proponendo una proposta Controparte_1 commerciale per l'intero 2019, al fine di “eliminare le incomprensioni del passato”, riservandosi di inviare il contratto.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ritiene che aveva ragionevolmente maturato Parte_1 un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto con Controparte_1 considerato che (ed è documentale) le parti si erano accordate sull'ambito territoriale di riferimento (AL, AL e i negozi all'insegna ), sul periodo di CP_8 distribuzione (stagione autunno-inverno 2018), nonché sul prodotto di interesse (calzature a marchio ). Il fatto che le parti non avessero ancora raggiunto un accordo sul prezzo CP_6 dei prodotti non rileva, essendo agli atti che il 1 marzo 2018 aveva Controparte_1 trasmesso a i listini di una selezione di prodotti che “erano già stati inviati a suo Parte_1 tempo con con tutte le foto singole, ma sono passate diverse settimane e non CP_22 avevamo ancora accordi precisi”). Invero, ove fossero stati individuati i prodotti di interesse e definito il relativo prezzo, con trasmissione dell'ordine, il contratto sarebbe stato effettivamente concluso e non più in fase di trattative.
L'appellante incidentale allega che, in ogni caso, il recesso era da ritenersi CP_1
25 giustificato alla luce dei sospetti atti di concorrenza sleale posti in essere da nel Parte_1 medesimo periodo. Si evidenzia, sul punto, che è la stessa ad Controparte_1 allegare, nell'atto di citazione in appello, che “per avere le calzature nel periodo di riferimento
(da aprile di ciascun anno), le trattative e gli ordini tra il licenziatario ed i vari distributori di zona iniziano nel mese dell'anno precedente a quello di commercializzazione della linea di calzature” (pag. 5), di talché l'eventuale calo di ordini, oltre che l'assenza di ordini da parte di per la stagione SS2018 era circostanza già nota a prima Parte_1 Controparte_1 dell'avvio delle trattative con questa. Anche il fatto che abbia continuato ad Parte_1 utilizzare le calzature a marchio è fatto intervenuto e verificato successivamente (cfr. CP_6 testimonianza di all'udienza del 21 ottobre 2024, il quale dichiara di aver Testimone_4 verificato la presenza delle calzature nei negozi ” nel luglio 2018) e, quindi, CP_8 non è cronologicamente idonea a giustificare il recesso dalle trattative che era avvenuto almeno tre/quattro mesi prima.
15.3. Il terzo motivo è infondato. Non si condivide la deduzione dell'appellante incidentale secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto condannare alla refusione delle spese Parte_1 di lite nei confronti di in quanto la prima era risultata soccombente Controparte_1 nel merito, mentre la seconda era stata destinataria di una mera pronuncia in rito. In disparte l'erroneità della pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale, già evidenziata, il giudizio di primo grado si è concluso con una soccombenza reciproca di ambe le parti, di talché risulta corretta la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 31/10/2022, n. 32061).
Parimenti il Collegio ritiene corretta la condanna solidale di parte attrice e di parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore delle terze chiamate, considerato, come già evidenziato in precedenza, che per un verso la chiamata in causa di e di Controparte_2 Controparte_4
è stata provocata dalla domanda riconvenzionale formulata da
[...] Controparte_1
e, per altro verso, le parti sono risultate all'esito del giudizio entrambe soccombenti. La relazione causale tra la domanda riconvenzionale e la chiamata in causa delle terze si giustifica alla luce delle allegazioni formulate da in merito all'esistenza di un sodalizio Controparte_1 tra e ai danni tanto di quanto di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
26 Seppure le domande di manleva formulate da nei confronti Controparte_4 Parte_1 delle terze chiamate fossero affette da genericità, cionondimeno non si può ritenere, in particolar modo per quanto riguarda la posizione di che non fossero giustificate alla Controparte_2 luce della domanda riconvenzionale formulata.
Conclusioni e spese di lite
16. Va, dunque, rigettato l'appello principale e va, altresì rigettato, con diversa motivazione,
l'appello incidentale proposto.
17. L'esito del giudizio di appello, caratterizzato dal rigetto dell'appello principale e dal rigetto dell'appello incidentale proposto, con conseguente soccombenza reciproca delle parti appellante principale e appellante incidentale, giustifica la compensazione delle spese di lite di secondo grado. Le spese di lite vanno compensate anche nei confronti delle terze chiamate e dell'intervenuta, non essendo state in questo grado formulate impugnazioni nei loro confronti in via di appello principale o incidentale.
18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto dei rispettivi gravami.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale.
2) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado tra tutte le parti.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale Parte_1 Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto dei rispettivi gravami.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
27 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Raffaella Marzocca
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
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