Articolo 10 septies della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 10 sexiesArticolo 10 octies
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30 marzo 2024
Art. 10-septies. (( (Circolari). )) (( 1. L'amministrazione finanziaria pubblica circolari per fornire:
a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti;
b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali;
c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessita';
d) istruzioni operative ai suoi uffici.
2. Nella elaborazione delle circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione finanziaria, nei casi di maggiore interesse, puo' effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonche' farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nominato, il suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, adotta su proposta dell'Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c). ))
Entrata in vigore il 30 marzo 2024
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