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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1817/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1817/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per l'avv. FERRETTI PIERFRANCO Parte_1 Per l'avv. GUIDO MARIO, oggi sostituito dall'avv. Guido Lorenzo Controparte_1 E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Luca Miconi
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti.
I difensori delle parti assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti precisano come da note conclusive.
Dopo discussione orale, le parti sono esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento e il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 18.00
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1817/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI Parte_1 C.F._1 PIERFRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CAVALLOTTI, 70 15100 ALESSANDRIApresso il difensore avv. FERRETTI PIERFRANCO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUIDO MARIO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA, 342/B ROMApresso il difensore avv. GUIDO MARIO
CONVENUTO/I sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Piaccia all'Ill.mo Tribunale previa, occorrendo, ammissione delle prove dedotte per testi nelle memorie ex art. 171 ter
c.p.c. del 13.11.2023 e 21.11.2023 e non ammesse con i testi ivi indicati e previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto nella memoria del 13.11.2023, voglia condannare il
in persona del suo Sindaco pro tempore, ex art. 2051 c.c. o, in mero Controparte_1 subordine, ex art. 2043 c.c., a risarcire tutti i danni subiti dalla OR , Parte_1 patrimoniali e non (biologico, morale, esistenziale) per le lesioni dalla stessa riportate in data
11.11.2022 per esclusiva responsabilità del convenuto. CP_1 Danni che parte attrice quantifica in € 14.805,50 rimettendosi alla diversa determinazione del Giudice, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Interessi che, dalla data di avvio del presente giudizio, dovranno essere calcolati ex art. 1284 co. 4 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di causa e della precedente fase di attivazione di pagina 2 di 9 negoziazione assistita con rimborso forfetario ex lege, CPA ed IVA su parcella.
Ponendo definitivamente a carico del convenuto le spese e competenze di CTU. Salvis juribus”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito In via principale:
- rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha introdotto il presente giudizio, deducendo che:
in data 11/11/2022 alle ore 11.30 mentre stava camminando, in compagnia della figlia Per_1
sotto i portici di Piazza Garibaldi in per recarsi nel negozio della Wind (ubicato in CP_1
Piazza Garibaldi al civico n. 10) quando, giunta in prossimità dell'edicola, a causa della pavimentazione sconnessa e non visibile anche per la presenza di numerosi pedoni, inciampava e cadeva a terra (docc. 1-3);
- aiutata a rialzarsi dalla figlia e da due passanti (una coppia di ragazzi giovani), , Per_1
accompagnata dai ragazzi, raggiungeva il negozio della Wind ove i commessi la facevano accomodare su di una sedia;
- la figlia si allontanava per andare a prendere la propria autovettura e la attrice Per_1
procedeva nel frattempo con la richiesta di attivazione del contratto telefonico con la Wind;
- usciva quindi dal negozio della Wind e saliva sul l'automobile della figlia chiedendole di accompagnarla dal proprio medico;
- ivi giunta raccontava i fatti e mostrava il ginocchio al medico di base, la quale, vedendo il gonfiore, consigliava all'odierna parte attrice di farsi accompagnare al Pronto Soccorso;
- preoccupata per la lunga attesa che le si prospettava, decise di attendere il giorno successivo per comprendere se la visita al Pronto Soccorso fosse o meno necessaria;
-il giorno successivo 12.11.2022, constatato che il gonfiore al ginocchio era aumentato e non pagina 3 di 9 riuscendo neanche più a camminare, decideva di farsi accompagnare al Pronto Soccorso sempre dalla figlia Per_1
- ivi veniva diagnosticato quanto documentato in atti.
Chiede il risarcimento dei danni quantificati secondo la valutazione del proprio medico – legale.
Si è costituita la parte convenuta eccependo e deducendo la mancata prova che il fatto sia avvenuto secondo la ricostruzione attorea, ma anche, qualora venga constatato che lo stesso si sia verificato per come narrato in citazione, l'estraneità del per il danno subito dalla CP_1
attrice, poiché, seppure possa aver subito un infortunio, non ha provato in alcun modo che lo stesso sia la conseguenza di quanto descritto e non avvalora in alcun modo che l'attrice sia caduta sotto i portici di Piazza Garibaldi.
In ogni caso eccepisce il caso fortuito, per cui avuto riguardo allo stato dei luoghi e alla dinamica del sinistro, in occasione dello stesso, la , adottando le normali cautele Parte_1
avrebbe potuto evitare il fatto, per cui la responsabilità deve essere esclusa.
Il fascicolo veniva, quindi, assegnato al presente giudicante.
*
Venendo all'esame della domanda, la fattispecie va inquadrata nella previsione dell'art. 2051 c.c.; ne consegue, che, una volta accertata la custodia della strada da parte del convenuto,
l'attore è tenuto a provare il fatto costitutivo della sua domanda, consistente nell'esistenza di un rapporto causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso di cui il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è tenuto a dare la prova (Cass.
n. 20757/2010).
Una volta raggiunta tale prova, il convenuto, per liberarsi da responsabilità, dovrà dimostrare l'intervento di un caso fortuito.
Quanto alla dinamica dei fatti, i testi hanno confermato i fatti allegati;
in particolare la teste , figlia della attrice presente al momento dell'evento, ha riferito che la Testimone_1
attrice inciampava su una lastra della pavimentazione non a livello con quella adiacente e cadeva a terra;
nel punto in cui è avvenuta la caduta lvi è un dislivello dei lastroni in pietra di pagina 4 di 9 “anche di più di 4 cm” come risulta dalle foto del luogo della caduta;
ha riferito , inoltre: “ sono a conoscenza del fatto che sono cadute altre persone perché ne aveva parlato l'edicolante e altre persone mi hanno riferito che non era la prima mia madre a cadere in quel punto” ; inoltre, “è vero il tratto di strada in quel momento era affollato”.
La teste ha poi confermato, quanto allegato in memoria istruttoria, ovvero che, a causa del colore della pavimentazione e della presenza dei numerosi pedoni, il dislivello dei lastroni in pietra non era visibile.
Il teste titolare dell'edicola in zona ha riferito: ricordo di avere fornito un appoggio per sedersi alla signora;
non so dire in che punto è caduta , ma so vi sono due punti critici intorno alla mia edicola dove in genere si verificano questi episodi;
si tratta di lastre disconnesse per cui vi è un leggero gradino;
in particolare in un punto alla sinistra della mia edicola e in un altro vicino al negozio della wind che mi risulta riparato un mese fa circa.
La foro rammostrata n. 3 rappresenta la situazione alla sinistra della mia edicola;
le altre foto indicano il dislivello ma non sono in grado di dire se si riferiscono alla situazione a sinistra o a destra del chiosco Nel punto alla sinistra della mia edicola è successo varie volte che persone siano cadute;
non ho la visuale su quel punto;
lo so perché qualcuno cade e mi viene riferito e ho visto qualcuno essere soccorso;
ho visto qualche volta arrivare una ambulanza;
le persone che cadono sono tutte anziane;
sono li da 13 anni;
….. solitamente alle 11,30 c'è un flusso di pedoni consistente…. il dislivello è quello visibile dalle foto rammostrate”
Sempre la teste ha poi confermato che ha accompagnato la attrice dal medico Tes_1
di famiglia in macchina che consigliava a parte attrice di farsi accompagnare al Pronto
Soccorso; successivamente “per tutta la giornata dell'11.11.2022 la OR Parte_1
accantonava le faccende domestiche e si faceva aiutare dalla figlia rimanendo seduta Per_1 pressoché tutta la giornata;
….. il giorno della caduta sono rimasta a casa sua.…. il giorno successivo 12.11.2022 la OR , constatato che il gonfiore al ginocchio era Parte_1 aumentato e non riuscendo neanche più a camminare, chiedeva …. di accompagnarla al Pronto
Soccorso “
Il medico di base, sentita come teste, ha confermato l'accesso al suo studio con i disturbi indicati.
Dalle testimonianze sopra riportate risulta provato che la attrice è caduta in pagina 5 di 9 corrispondenza di una lastra sconnessa sul marciapiede;
vi è, infatti, la testimonianza della figlia, e dell'edicolante che ha riferito di avere aiutato la signora fornendo una seduta.
La consulenza medico legale d'ufficio ha confermato che la lesione patita dall'attrice era di natura traumatica e compatibile con la caduta sulla pavimentazione del transito pedonale” modalità di attraversamento di un tratto in pendenza.
Per la prova del fatto del resto è sufficiente la sussistenza di molteplici indizi concordanti, precisi e gravi circa le modalità di accadimento del sinistro.
Le condizioni del marciapiede sono quelle rappresentate nelle fotografie in atti.
Quanto i principi applicabili per valutare la fattispecie si osserva che, acclarata l'applicazione dell'art. 2051 c.c. nei confronti dell'Ente Pubblico nel caso di danni cagionati da strada pubblica, secondo la giurisprudenza la prova del nesso causale si presenta particolarmente delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sè statica ed inerte ( Cass. 29.11.2006, n. 25243); pertanto, lo stato del marciapiede non manifesta di per sè soli il collegamento causale, ma occorre valutare il comportamento del danneggiato che può, secondo un ordine variabile di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode.
Il principio è stato ben espresso con la ordinanza n.16568/2022 della Suprema Corte di
Cassazione che ha ribadito l'orientamento secondo cui in tema di responsabilità ex art. 2051
c.c. per danni da cose in custodia, “ la condotta del danneggiato, che entri in relazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
pagina 6 di 9 rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. “
Ribadito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito che
è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass.
2094/13, Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) occorre, pertanto, ai fini dell'accertamento causale, stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, ritenuto che la norma di cui all'art. 2051 cod, civ. sia da coordinare con l'art. 1227 comma 1, cod. civ.
Per quanto sopra risulta necessario valutare l'evento alla luce di ulteriori accertamenti sulle condizioni dei luoghi sussistenti al momento del sinistro.
Alla luce degli elementi acquisiti attraverso l'esame dei testi e delle foto in atti , risulta che vi era un dislivello visibile tra le lastre del marciapiede e il tipo di pavimentazione presente, all'interno del centro storico, deve indurre ad maggiore prudenza chi vi transita (cfr.
Cass., sez. VI Civile – 3, sentenza 16 aprile – 28 maggio 2015, n. 11107).
La danneggiata, quindi, poteva essere indotta a una maggiore cautela.
Tuttavia, la condizione del luogo al momento dell'evento, non si presentava in maniera assolutamente chiara e visibile, stante la riferita condizione di affollamento della strada alle ore
11.30 della mattina.
Inoltre, nel valutare la condotta della parte attrice, non si può non tenere in considerazione l'età della danneggiata, poichè il grado di attenzione e abilità nell'evitare ostacoli richiesti ad una persona giovane o di media età, non può essere il medesimo esigibile nei confronti di una persona anziana.
Pertanto, l'efficienza causale nella produzione del sinistro del comportamento della danneggiata nel dinamismo di produzione del danno, pur sussistente, non è stata esclusiva e, quindi, tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Si può , quindi, concludere, in applicazione dell'art. 1227 c.c. il quale, come detto, integra l'art. 2051 c.c., che il comportamento della danneggiata abbia inciso nell'apporto causale dell'evento in misura non superiore al 50%.
pagina 7 di 9 Quanto al danno, occorre determinarlo nella misura determinata dal Ctu con relazione adeguatamente argomentata;
a fronte di una proposta da parte del Ctp di parte attrice di una percentuale di invalidità permanente del 7% e da parte del Ctp di parte convenuta del 3%, il
Ctu ha accertato postumi invalidanti stabilizzati come danno biologico pari al 5%, indicandone i motivi, anche in replica alle osservazioni del Ctp, a pag. 17 della relazione.
Il Ctp di parte attrice ha concordato con la valutazione del Ctp.
E' stata ritenuta condivisibile da entrambe le parti la temporanea proposta individuata come segue: danno biologico temporaneo parziale al 75% giorni quindici (15) danno biologico temporaneo parziale al 50% giorni trenta (30) danno biologico temporaneo parziale al 25% giorni quindici (15) con spese congrue per € 228,00,
Per quanto sopra, avuto riguardo, altresì, all'età della danneggiata al momento del fatto (
84 anni), la misura del risarcimento spettante per il danno biologico si determina il risarcimento calcolato su tabelle del Tribunale di Milano e senza personalizzazione in assenza di elementi allegati rilevanti in tal senso, come segue:
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.094,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25 Totale danno biologico temporaneo € 3.450,00
Spese mediche € 228,00
Totale generale: € 8.772,00
Complessivamente, quindi, il danno ammonta, a seguito della riduzione del 50% per concorso, ad € 4.386,00.
Non risultano risarcibili nella fattispecie altre voci di danno in quanto il danneggiato non ha provato circostanze idonee a incidere in termini di sofferenza o turbamento o altre che valgano a dimostrare conseguenze ulteriori rispetto a quelle ordinarie già previste e compensate pagina 8 di 9 dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari.
La somma spettante viene determinata sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano del gennaio 2024 vigenti per cui l'importo va rivalutato da tale periodo.
Per il calcolo degli interessi occorre applicare il criterio di cui alla sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite 17/02/1995 n.1712 e dalla data della domanda giudiziale decorrono gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
Quanto alle spese vengono liquidate sulla base del decisum come in dispositivo.
Risultano congrue le spese di consulenza tecnica di parte nella misura di € 488,00 i.i..
Le spese stragiudiziali, nella fattispecie richieste per la negoziazione assistita, hanno natura di danno emergente, pertanto, non possono essere liquidate in assenza di prova dell'utilità in concreto a evitare il giudizio (Cass.553/23) e di documentazione che ne attesti il pagamento.
Vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta le spese di Ctu.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa:
- dichiara il parzialmente responsabile del sinistro per cui è causa Controparte_1
nella misura del 50% e per l'effetto:
- dichiara tenuto e condanna il convenuto a versare a parte attrice a titolo di CP_1
risarcimento per danno come in motivazione € 4.386,00 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, oltre € 488,00 per spese documentate di Ctp.
Pone il costo della Ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della attrice, che si liquidano nell'importo di € 2.500,00 per compenso, oltre spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 10 aprile 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1817/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per l'avv. FERRETTI PIERFRANCO Parte_1 Per l'avv. GUIDO MARIO, oggi sostituito dall'avv. Guido Lorenzo Controparte_1 E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Luca Miconi
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti.
I difensori delle parti assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti precisano come da note conclusive.
Dopo discussione orale, le parti sono esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento e il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 18.00
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1817/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI Parte_1 C.F._1 PIERFRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CAVALLOTTI, 70 15100 ALESSANDRIApresso il difensore avv. FERRETTI PIERFRANCO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUIDO MARIO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA, 342/B ROMApresso il difensore avv. GUIDO MARIO
CONVENUTO/I sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Piaccia all'Ill.mo Tribunale previa, occorrendo, ammissione delle prove dedotte per testi nelle memorie ex art. 171 ter
c.p.c. del 13.11.2023 e 21.11.2023 e non ammesse con i testi ivi indicati e previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto nella memoria del 13.11.2023, voglia condannare il
in persona del suo Sindaco pro tempore, ex art. 2051 c.c. o, in mero Controparte_1 subordine, ex art. 2043 c.c., a risarcire tutti i danni subiti dalla OR , Parte_1 patrimoniali e non (biologico, morale, esistenziale) per le lesioni dalla stessa riportate in data
11.11.2022 per esclusiva responsabilità del convenuto. CP_1 Danni che parte attrice quantifica in € 14.805,50 rimettendosi alla diversa determinazione del Giudice, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Interessi che, dalla data di avvio del presente giudizio, dovranno essere calcolati ex art. 1284 co. 4 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di causa e della precedente fase di attivazione di pagina 2 di 9 negoziazione assistita con rimborso forfetario ex lege, CPA ed IVA su parcella.
Ponendo definitivamente a carico del convenuto le spese e competenze di CTU. Salvis juribus”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito In via principale:
- rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha introdotto il presente giudizio, deducendo che:
in data 11/11/2022 alle ore 11.30 mentre stava camminando, in compagnia della figlia Per_1
sotto i portici di Piazza Garibaldi in per recarsi nel negozio della Wind (ubicato in CP_1
Piazza Garibaldi al civico n. 10) quando, giunta in prossimità dell'edicola, a causa della pavimentazione sconnessa e non visibile anche per la presenza di numerosi pedoni, inciampava e cadeva a terra (docc. 1-3);
- aiutata a rialzarsi dalla figlia e da due passanti (una coppia di ragazzi giovani), , Per_1
accompagnata dai ragazzi, raggiungeva il negozio della Wind ove i commessi la facevano accomodare su di una sedia;
- la figlia si allontanava per andare a prendere la propria autovettura e la attrice Per_1
procedeva nel frattempo con la richiesta di attivazione del contratto telefonico con la Wind;
- usciva quindi dal negozio della Wind e saliva sul l'automobile della figlia chiedendole di accompagnarla dal proprio medico;
- ivi giunta raccontava i fatti e mostrava il ginocchio al medico di base, la quale, vedendo il gonfiore, consigliava all'odierna parte attrice di farsi accompagnare al Pronto Soccorso;
- preoccupata per la lunga attesa che le si prospettava, decise di attendere il giorno successivo per comprendere se la visita al Pronto Soccorso fosse o meno necessaria;
-il giorno successivo 12.11.2022, constatato che il gonfiore al ginocchio era aumentato e non pagina 3 di 9 riuscendo neanche più a camminare, decideva di farsi accompagnare al Pronto Soccorso sempre dalla figlia Per_1
- ivi veniva diagnosticato quanto documentato in atti.
Chiede il risarcimento dei danni quantificati secondo la valutazione del proprio medico – legale.
Si è costituita la parte convenuta eccependo e deducendo la mancata prova che il fatto sia avvenuto secondo la ricostruzione attorea, ma anche, qualora venga constatato che lo stesso si sia verificato per come narrato in citazione, l'estraneità del per il danno subito dalla CP_1
attrice, poiché, seppure possa aver subito un infortunio, non ha provato in alcun modo che lo stesso sia la conseguenza di quanto descritto e non avvalora in alcun modo che l'attrice sia caduta sotto i portici di Piazza Garibaldi.
In ogni caso eccepisce il caso fortuito, per cui avuto riguardo allo stato dei luoghi e alla dinamica del sinistro, in occasione dello stesso, la , adottando le normali cautele Parte_1
avrebbe potuto evitare il fatto, per cui la responsabilità deve essere esclusa.
Il fascicolo veniva, quindi, assegnato al presente giudicante.
*
Venendo all'esame della domanda, la fattispecie va inquadrata nella previsione dell'art. 2051 c.c.; ne consegue, che, una volta accertata la custodia della strada da parte del convenuto,
l'attore è tenuto a provare il fatto costitutivo della sua domanda, consistente nell'esistenza di un rapporto causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso di cui il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è tenuto a dare la prova (Cass.
n. 20757/2010).
Una volta raggiunta tale prova, il convenuto, per liberarsi da responsabilità, dovrà dimostrare l'intervento di un caso fortuito.
Quanto alla dinamica dei fatti, i testi hanno confermato i fatti allegati;
in particolare la teste , figlia della attrice presente al momento dell'evento, ha riferito che la Testimone_1
attrice inciampava su una lastra della pavimentazione non a livello con quella adiacente e cadeva a terra;
nel punto in cui è avvenuta la caduta lvi è un dislivello dei lastroni in pietra di pagina 4 di 9 “anche di più di 4 cm” come risulta dalle foto del luogo della caduta;
ha riferito , inoltre: “ sono a conoscenza del fatto che sono cadute altre persone perché ne aveva parlato l'edicolante e altre persone mi hanno riferito che non era la prima mia madre a cadere in quel punto” ; inoltre, “è vero il tratto di strada in quel momento era affollato”.
La teste ha poi confermato, quanto allegato in memoria istruttoria, ovvero che, a causa del colore della pavimentazione e della presenza dei numerosi pedoni, il dislivello dei lastroni in pietra non era visibile.
Il teste titolare dell'edicola in zona ha riferito: ricordo di avere fornito un appoggio per sedersi alla signora;
non so dire in che punto è caduta , ma so vi sono due punti critici intorno alla mia edicola dove in genere si verificano questi episodi;
si tratta di lastre disconnesse per cui vi è un leggero gradino;
in particolare in un punto alla sinistra della mia edicola e in un altro vicino al negozio della wind che mi risulta riparato un mese fa circa.
La foro rammostrata n. 3 rappresenta la situazione alla sinistra della mia edicola;
le altre foto indicano il dislivello ma non sono in grado di dire se si riferiscono alla situazione a sinistra o a destra del chiosco Nel punto alla sinistra della mia edicola è successo varie volte che persone siano cadute;
non ho la visuale su quel punto;
lo so perché qualcuno cade e mi viene riferito e ho visto qualcuno essere soccorso;
ho visto qualche volta arrivare una ambulanza;
le persone che cadono sono tutte anziane;
sono li da 13 anni;
….. solitamente alle 11,30 c'è un flusso di pedoni consistente…. il dislivello è quello visibile dalle foto rammostrate”
Sempre la teste ha poi confermato che ha accompagnato la attrice dal medico Tes_1
di famiglia in macchina che consigliava a parte attrice di farsi accompagnare al Pronto
Soccorso; successivamente “per tutta la giornata dell'11.11.2022 la OR Parte_1
accantonava le faccende domestiche e si faceva aiutare dalla figlia rimanendo seduta Per_1 pressoché tutta la giornata;
….. il giorno della caduta sono rimasta a casa sua.…. il giorno successivo 12.11.2022 la OR , constatato che il gonfiore al ginocchio era Parte_1 aumentato e non riuscendo neanche più a camminare, chiedeva …. di accompagnarla al Pronto
Soccorso “
Il medico di base, sentita come teste, ha confermato l'accesso al suo studio con i disturbi indicati.
Dalle testimonianze sopra riportate risulta provato che la attrice è caduta in pagina 5 di 9 corrispondenza di una lastra sconnessa sul marciapiede;
vi è, infatti, la testimonianza della figlia, e dell'edicolante che ha riferito di avere aiutato la signora fornendo una seduta.
La consulenza medico legale d'ufficio ha confermato che la lesione patita dall'attrice era di natura traumatica e compatibile con la caduta sulla pavimentazione del transito pedonale” modalità di attraversamento di un tratto in pendenza.
Per la prova del fatto del resto è sufficiente la sussistenza di molteplici indizi concordanti, precisi e gravi circa le modalità di accadimento del sinistro.
Le condizioni del marciapiede sono quelle rappresentate nelle fotografie in atti.
Quanto i principi applicabili per valutare la fattispecie si osserva che, acclarata l'applicazione dell'art. 2051 c.c. nei confronti dell'Ente Pubblico nel caso di danni cagionati da strada pubblica, secondo la giurisprudenza la prova del nesso causale si presenta particolarmente delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sè statica ed inerte ( Cass. 29.11.2006, n. 25243); pertanto, lo stato del marciapiede non manifesta di per sè soli il collegamento causale, ma occorre valutare il comportamento del danneggiato che può, secondo un ordine variabile di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode.
Il principio è stato ben espresso con la ordinanza n.16568/2022 della Suprema Corte di
Cassazione che ha ribadito l'orientamento secondo cui in tema di responsabilità ex art. 2051
c.c. per danni da cose in custodia, “ la condotta del danneggiato, che entri in relazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
pagina 6 di 9 rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. “
Ribadito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito che
è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass.
2094/13, Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) occorre, pertanto, ai fini dell'accertamento causale, stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, ritenuto che la norma di cui all'art. 2051 cod, civ. sia da coordinare con l'art. 1227 comma 1, cod. civ.
Per quanto sopra risulta necessario valutare l'evento alla luce di ulteriori accertamenti sulle condizioni dei luoghi sussistenti al momento del sinistro.
Alla luce degli elementi acquisiti attraverso l'esame dei testi e delle foto in atti , risulta che vi era un dislivello visibile tra le lastre del marciapiede e il tipo di pavimentazione presente, all'interno del centro storico, deve indurre ad maggiore prudenza chi vi transita (cfr.
Cass., sez. VI Civile – 3, sentenza 16 aprile – 28 maggio 2015, n. 11107).
La danneggiata, quindi, poteva essere indotta a una maggiore cautela.
Tuttavia, la condizione del luogo al momento dell'evento, non si presentava in maniera assolutamente chiara e visibile, stante la riferita condizione di affollamento della strada alle ore
11.30 della mattina.
Inoltre, nel valutare la condotta della parte attrice, non si può non tenere in considerazione l'età della danneggiata, poichè il grado di attenzione e abilità nell'evitare ostacoli richiesti ad una persona giovane o di media età, non può essere il medesimo esigibile nei confronti di una persona anziana.
Pertanto, l'efficienza causale nella produzione del sinistro del comportamento della danneggiata nel dinamismo di produzione del danno, pur sussistente, non è stata esclusiva e, quindi, tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Si può , quindi, concludere, in applicazione dell'art. 1227 c.c. il quale, come detto, integra l'art. 2051 c.c., che il comportamento della danneggiata abbia inciso nell'apporto causale dell'evento in misura non superiore al 50%.
pagina 7 di 9 Quanto al danno, occorre determinarlo nella misura determinata dal Ctu con relazione adeguatamente argomentata;
a fronte di una proposta da parte del Ctp di parte attrice di una percentuale di invalidità permanente del 7% e da parte del Ctp di parte convenuta del 3%, il
Ctu ha accertato postumi invalidanti stabilizzati come danno biologico pari al 5%, indicandone i motivi, anche in replica alle osservazioni del Ctp, a pag. 17 della relazione.
Il Ctp di parte attrice ha concordato con la valutazione del Ctp.
E' stata ritenuta condivisibile da entrambe le parti la temporanea proposta individuata come segue: danno biologico temporaneo parziale al 75% giorni quindici (15) danno biologico temporaneo parziale al 50% giorni trenta (30) danno biologico temporaneo parziale al 25% giorni quindici (15) con spese congrue per € 228,00,
Per quanto sopra, avuto riguardo, altresì, all'età della danneggiata al momento del fatto (
84 anni), la misura del risarcimento spettante per il danno biologico si determina il risarcimento calcolato su tabelle del Tribunale di Milano e senza personalizzazione in assenza di elementi allegati rilevanti in tal senso, come segue:
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.094,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25 Totale danno biologico temporaneo € 3.450,00
Spese mediche € 228,00
Totale generale: € 8.772,00
Complessivamente, quindi, il danno ammonta, a seguito della riduzione del 50% per concorso, ad € 4.386,00.
Non risultano risarcibili nella fattispecie altre voci di danno in quanto il danneggiato non ha provato circostanze idonee a incidere in termini di sofferenza o turbamento o altre che valgano a dimostrare conseguenze ulteriori rispetto a quelle ordinarie già previste e compensate pagina 8 di 9 dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari.
La somma spettante viene determinata sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano del gennaio 2024 vigenti per cui l'importo va rivalutato da tale periodo.
Per il calcolo degli interessi occorre applicare il criterio di cui alla sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite 17/02/1995 n.1712 e dalla data della domanda giudiziale decorrono gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
Quanto alle spese vengono liquidate sulla base del decisum come in dispositivo.
Risultano congrue le spese di consulenza tecnica di parte nella misura di € 488,00 i.i..
Le spese stragiudiziali, nella fattispecie richieste per la negoziazione assistita, hanno natura di danno emergente, pertanto, non possono essere liquidate in assenza di prova dell'utilità in concreto a evitare il giudizio (Cass.553/23) e di documentazione che ne attesti il pagamento.
Vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta le spese di Ctu.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa:
- dichiara il parzialmente responsabile del sinistro per cui è causa Controparte_1
nella misura del 50% e per l'effetto:
- dichiara tenuto e condanna il convenuto a versare a parte attrice a titolo di CP_1
risarcimento per danno come in motivazione € 4.386,00 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, oltre € 488,00 per spese documentate di Ctp.
Pone il costo della Ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della attrice, che si liquidano nell'importo di € 2.500,00 per compenso, oltre spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 10 aprile 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
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