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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4900 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Luce Greco, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Mina Celestini, come CP_1 C.F._2 da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dei contributi economici nei confronti dei figli.
Per l'udienza del 26 febbraio 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente l'accoglimento delle domande in ricorso. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 20.12.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 19.11.2024 le parti indicate in epigrafe, dato atto della cessazione della loro convivenza, hanno chiesto regolamentarsi, nei termini tra loro concordati, l'esercizio della responsabilità genitoriale e il contributo economico di ciascuno in favore del figlio di minore età.
La regolamentazione concordata e indicata in ricorso è adeguata agli interessi del figlio delle parti,
, nato il [...], sicché può essere posta a base della presente decisione, come Persona_1 specificato in dispositivo.
Nulla va disposto in ordine all'onere delle spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e CP_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1
a) dispone che i rapporti tra i genitori siano regolati dalle seguenti condizioni, tra loro concordate:
a) Affidamento e collocamento del figlio minore:
Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ex artt. 337 e ss. c.c. e continuerà a Per_1 vivere con la madre presso l'abitazione sita in Copertino Via Pirro del Balzo, fabb. 4, scala B, ove avrà il collocamento prevalente.
I genitori assumeranno di comune accordo fra loro le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, assicurando al figlio di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé, il figlio, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori saranno, corresponsabili dell'andamento scolastico, educazione, salute, cura e custodia, di obbligandosi reciprocamente a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni Per_1 relative al figlio (es. scolastiche, sanitarie etc.).
b) Diritto di visita:
Salvo diverso accordo tra le parti, il diritto di visita del padre verrà esercitato con le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio in modo libero, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio. In caso di mancato accordo, il padre potrà esercitare il diritto di visita:
- ogni martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 21:00 nonché a fine settimana alterni dal sabato alle ore 16:00 sino alle ore 21:00 della domenica;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, il bambino trascorrerà il Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il primo dell'anno con l'altro; durante le festività pasquali ad anni alterni o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; in estate due settimane non consecutive da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno e che, in difetto di accordo, si fissano nella prima settimana di luglio e agosto negli anni dispari e nella seconda settimana di luglio e agosto negli anni pari;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
c) Assegno di mantenimento a favore del figlio.
Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 150,00, a decorrere dal mese di agosto 2024, da versare sul conto corrente CP_ della SI.ra .
L'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla SI.ra con espressa autorizzazione in tal senso CP_1 da parte del SI. Parte_1
La somma dovuta dal SI. , a titolo di mantenimento del figlio, sarà rivalutata annualmente ed automaticamente Pt_1 secondo la variazione degli indici ISTAT, a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio così come indicate nel protocollo adottato dal Tribunale di Lecce del cui contenuto le parti dichiarano di esserne a conoscenza e specificatamente entrambi i genitori convengono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante sia presso strutture pubbliche che private;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
b) nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella camera di conSIlio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore