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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1685/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione agli atti esecutivi, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, ivi residente nel Corso Kennedy n. 83, rappresentato e C.F._1 difeso, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Rosario Calabrese, nel cui studio in Chiaramonte Gulfi, nella Via Ascenzo n. 3, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
società a responsabilità limitata con socio unico, con Controparte_1 sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Verona n. , società costituita ai sensi P.IVA_1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, e per essa società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale CP_2
dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale n. – partita IVA in persona del Legale P.IVA_2 P.IVA_3
Rappresentante elettivamente domiciliata in Agrigento, via Mazzini n.205, presso lo studio dell'avvocato Antonio Contrino, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale in notar di Persona_1
Velletri del 12.12.2023 3
OPPOSTA
E
in persona del l.r.p.t., con sede in Ragusa nella Zona CP_3
Industriale III fase (p.iva ) P.IVA_4
OPPOSTA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di pignoramento presso terzi, per il soddisfacimento del credito di euro 123.065,23, derivante dal presunto mancato pagamento delle somme di cui al d.i. n. 485/1995, emesso dal Tribunale di Ragusa, nell'ambito del proc. iscritto al n. 1357/1995 RG, notificato all'odierno opponente in qualità di fideiussore del debitore principale “ ; Parte_2 dal suddetto atto di pignoramento presso terzi originava la procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n. 743/2020 RG es. mob. Tribunale di Ragusa. L'opponente contestava l'ordinanza emessa dal G.E. in data 4
19.04.2023, di rigetto dell'istanza di sospensione proposta dal medesimo, e chiedeva, nell'ambito dell'odierno giudizio di cognizione, all'esito della concessione del termine da parte del G.E. per l'introduzione appunto della successiva fase di merito, “- accertare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla presunta creditrice procedente e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità dell'azione di recupero del credito suddetto, per tutti i motivi sopra esposti. - Inoltre, accertare, ritenere e dichiarare, l'usurarietà del credito portato dal d.i. …di cui alla procedura esecutiva n. 743/2020 RG es. mob. Tribunale di Ragusa, per come eccepito nella perizia in atti (all.9 cit.) in forza delle tabelle dei tassi di interesse allegati (all. 10 cit.)”.
Si costituiva la quale chiedeva: “Disattesa ogni Controparte_1
contraria domanda eccezione e difesa: Preliminarmente rigettare la richiesta sospensione dell'esecuzione; Nel merito Rigettare l'opposizione dichiarando il diritto dell'opposto a procedere esecutivamente per le somme recate dall'atto di pignoramento opposto Con vittoria di spese”.
di contro, sebbene regolarmente citata, non compariva CP_3 in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'opposizione in esame deve essere dichiarata inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, l'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva
(sia che si tratti di opposizione all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli esecutivi o di opposizione di terzo all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al giudice del rinvio, deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella quale 5
deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c.; di conseguenza, se il giudizio di merito dell'opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell'applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 392, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3 n.
38232/2021)
A norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 31694 del 7 dicembre 2018)
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine, assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito, non decorre dal deposito del provvedimento sommario, ma dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza legale o di fatto;
né assume rilevanza, ai fini del rispetto del predetto termine, il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del 6
giudizio di opposizione (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17306 del 31 agosto 2015).
Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 c.p.c. e 185 disp. att. c.p.c. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo (Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 7997 del 20 aprile
2015).
A norma dell'art. 618 c.p.c. (nel testo attualmente vigente),
l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena (cfr. Cass. civ. n. 27527/2014;
Cass. civ. n. 4957/2007).
In tema di opposizione agli atti esecutivi, ove il giudice dell'esecuzione abbia fissato l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 618 c.p.c., la notificazione del ricorso e del relativo decreto avvenuta dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo stabilito comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, dovendo i provvedimenti giurisdizionali adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4957 del 2 marzo 2007; Cass. n. 11583/2009).
Nella specie, all'esito dell'introduzione della fase sommaria dinanzi al
G.E., quest'ultimo con ordinanza del 19.04.2023, comunicata in pari data, 7
aveva rigettato l'istanza di sospensione, disponendo contestualmente:
“Fissa termine perentorio di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito”.
Ne consegue che la fase successiva a cognizione piena, susseguente a quella sommaria dinanzi al G.E., da intendersi non già come un giudizio autonomo di cognizione, come tale assoggettabile al nuovo rito Cartabia, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dalla parte opponente, bensì come fase posteriore, appunto a cognizione piena, rispetto a quella antecedente, caratterizzata dalla sommarietà, stante la natura bifasica del giudizio de quo, il quale mantiene comunque la sua unitarietà – lo stesso opponente peraltro, in sede di richieste conclusive, nel proprio atto di ricorso, chiedeva al Tribunale adìto “la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito” -, andava instaurata entro il termine perentorio statuito in seno all'ordinanza predetta, a mezzo della notifica di apposito atto di citazione, come richiesto dalla procedura nella specie applicabile (opposizione agli atti esecutivi), e laddove, come nella specie, fosse stata adottata la forma del ricorso, quale atto introduttivo della successiva fase di merito, e non già della citazione, la relativa irregolarità sarebbe stata sanabile solo a mezzo della notifica entro lo stesso termine perentorio sia del ricorso che del decreto di fissazione dell'udienza.
Nel caso concreto, di contro, l'ordinanza del G.E. è stata comunicata in data 19.04.2023, mentre il ricorso è stato depositato il 19.05.2023, e la notifica sia del ricorso che del decreto è stata effettuata soltanto in data
05.03.2024, ovvero ben al di là del termine perentorio di cui alla suddetta ordinanza.
Nessun dubbio sussiste poi in merito alla rilevabilità anche d'ufficio della suddetta inammissibilità.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame andrà dichiarata inammissibile per inosservanza del termine perentorio statuito 8
nell'ordinanza del G.E. ai fini della successiva instaurazione della fase di merito.
Ogni altra questione ed eccezione attinente al merito del giudizio de quo deve intendersi assorbita nel tenore della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Nella contumacia di CP_3
Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte costituita, da liquidarsi in euro 1.600,00 a Controparte_1 titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese di lite nei riguardi di CP_3
Così deciso, in Ragusa il 04 aprile 2025. 9
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo