Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2901/2023
promossa da
, C.F..: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MARTINA FERRO, giusta procura in atti
-ricorrente-
Contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29.11.2023, parte ricorrente, Dirigente medico del presidio di
Ravanusa, rappresentava di avere prestato lavoro straordinario, in pronta disponibilità,
feriale, notturno e festivo, dal 01.12.2015 al 31.12.2017 nonché di avere svolto prestazioni aggiuntive per profilassi vaccinale da aprile 2021 al settembre 2021, chiedendo il pagamento per tali differenze retributive pari, rispettivamente, ad euro 645,24 e ad euro 19.705,20. In
corso di causa, parte ricorrente precisava di aver ricevuto, successivamente all'incardinazione del giudizio, il pagamento delle prestazioni per profilassi vaccinale
pertanto, di condannare l' al pagamento delle Controparte_1
predette somme, con vittoria delle spese del giudizio.
Part Seppur regolarmente citata in giudizio, l' non si costituiva.
Essendo stata disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte
*****
Il ricorso è fondato.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' in quanto, seppur Controparte_2
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
Va premesso che, con il presente giudizio, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi il suo diritto alla corresponsione di differenze retributive afferenti sia lo svolgimento di lavoro straordinario in regime di pronta disponibilità dal 01.12.2015 al 31.12.2017, sia prestazioni aggiuntive per profilassi vaccinale relative ad agosto 2021 (al netto di quanto già ricevuto ed allegato alle note del 20.11.2024).
Orbene, con riguardo alla prima richiesta giudiziale, l'art. 19 del CCNL del 5 dicembre 1996,
rubricato “Pronta disponibilità” dispone che “
1. Il servizio di pronta disponibilita' e'
caratterizzato dalla immediata reperibilita' del Dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il
presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui agli artt. 6 e 7, nell'ambito del piano annuale
adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione
organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono
tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i Dirigenti in servizio presso unita'
operative con attivita' continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali. Con le procedure degli artt. 6 e 7, in sede aziendale, possono essere individuate altre unita'
operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze di cui al comma 1, sia opportuno prevedere
il servizio di pronta disponibilita'.
3. Il servizio di pronta disponibilita' va limitato ai soli periodi
notturni e festivi ed e' organizzato utilizzando di norma Dirigenti della stessa unita' operativa.
4. Il
servizio di pronta disponibilita' ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun Dirigente
piu' di dieci pronte disponibilita' nel mese.
5. La pronta disponibilita' da' diritto ad una indennita'
per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non
possono essere inferiori a quattro ore - l'indennita' e' corrisposta proporzionalmente alla durata
stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attivita' prestata viene computata come lavoro
straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in
un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 60”.
L'art. 10 del Cccl del personale addetto alla dirigenza medico veterinaria, biennio economico
2008- 2009, dispone, ai fini della quantificazione del dovuto, che “
1. Il fondo previsto dall'art.
25 del CCNL del 17 ottobre 2008, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è
confermato sia per le modalità del suo utilizzo, che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello
consolidato al 31 dicembre 2007, tenuto anche conto degli incrementi effettuati ai sensi dell'art. 25,
comma 2, secondo alinea del CCNL del 17/10/2008. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata
in € 26,61. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a € 30,08 ed in
caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a € 34,70”.
In assenza di allegazioni di contrario tenore, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla retribuzione per l'attività, in pronta disponibilità, svolta in favore dell'azienda, dal
01.12.2015 al 31.12.2017 con condanna della stessa al pagamento di euro 645,24 oltre interessi come per legge fino al reale soddisfo.
Con riferimento poi alla richiesta relativa alle differenze retributive per prestazioni relative alla profilassi vaccinale, va ricordato, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 1, comma 464,
della legge 30 dicembre 2020 n. 178, “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche
in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla
concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono
ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19
dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga
alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti
sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo
nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50
euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme
le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di
prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi
operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai
commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Appurata la normativa applicabile al caso di specie, giova evidenziarsi come la disposizione appena richiamata non possa essere derogata - oltretutto in peius - dalla nota n. 16070 del
23.03.2021, con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha previsto che “la suddetta
attività, svolta al di fuori dell'orario di servizio, è disciplinata dalle disposizioni previste dal CCNL
dell'area sanità- triennio 2016-18 per i dirigenti medici e dal CCNL relativo al personale del comparto
per il triennio 2016- 18 per gli infermieri, secondo le tariffe orarie previste per le prestazioni
aggiuntive rispettivamente dall'art. 24 comma 6 pari ad € 60,00 lordi omnicomprensivi per i dirigenti
medici e dall'art. 6 comma 1 lett. d) pari ad € 30,00 lordi omnicomprensivi per gli infermieri”.
Alla luce di tali considerazioni, va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione anche della somma dovuta per prestazioni aggiuntive profilassi vaccinale relativamente al mese di agosto 2021 pari a 1.476,60 euro, rispetto alla quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748), con conseguente condanna dell' convenuta al relativo pagamento. CP_1
Il ricorso, quindi, va accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
PQ.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore di parte ricorrente, a titolo di lavoro straordinario in regime di pronta disponibilità al pagamento della somma pari ad euro 645,24 con riferimento al periodo
01.12.2015 al 31.12.2017 oltre interessi come per legge fino al reale soddisfo;
condanna altresì l' al pagamento delle Controparte_1
prestazioni aggiuntive profilassi vaccinale relative ad agosto 2021 pari ad euro 1.476,60 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità fino al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte Controparte_1
ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Agrigento, 28/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo