TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/05/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 20/05/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al R.G. n. 3013/2022,
pendente tra:
parte appellante: , codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. SILBERNAGL PATRICK, C.F._1
FACCHIN BARBARA.
OGGETTO
Appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Brunico n. 11/2022
del 21/06/2021.
CONCLUSIONI
per parte appellante:
1) “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di Brunico n. 11/2022 del
21.06.2021, depositata in cancelleria in data 21.02.2022, non notificata:
nel merito: accertare e dichiarare che l'incidente del giorno 12.08.2011 in località San Giorgio (BZ) tra la sig. alla Parte_1
guida dell'autovettura Mercedes di proprietà della targata Controparte_2
CS772HX ed assicurata per RCA presso la Controparte_3
con polizza 068244044, e l'autoveicolo Mazda 5 di proprietà del sig.
[...]
di Campo Tures, targato DC181WD, condotto dalla Controparte_4
sig.ra di Campo Tures ed assicurato per RCA Controparte_5
presso la con polizza 65933144, si è Controparte_3
Pag. 2 di 12 verificato per colpa esclusiva della signora , Controparte_5
conduttrice dell'autoveicolo Mazda 5 targato DC181WD, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 149, ultimo comma D.Lgs. 209/2005,
condannare la parte appellata (C.F. e P.IVA ), in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 34123
Trieste (TS), Largo Ugo Irneri n. 1, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte appellante nata a [...]_1
il 21.01.1949, residente in 39032 Campo Tures (BZ), Dr. Daimer n. 14,
C.F. , come esposti in narrativa, e quindi al C.F._1
pagamento in favore di parte appellante, dell'importo residuo di Euro
4.751,69, ovvero dell'importo minore che risulterà di giustizia, con interessi legali dal giorno del sinistro al saldo e rivalutazione monetaria;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato,
per entrambi i gradi del giudizio, con contestuale condanna alla restituzione degli importi pagati alla parte appellata per spese legali come liquidate dalla sentenza impugnata;
3) in via istruttoria … (omissis);
4) qualora il Giudice adito ritenesse di dover pronunciare il difetto di litisconsorzio necessario per mancata citazione del proprietario dell'autoveicolo Mazda 5 targato DC181WD, sig. di Controparte_4
Pag. 3 di 12 Campo Tures, disporsi il rinvio della causa al Giudice di prime cure, il
Giudice di Pace di Brunico, con compensazione integrale delle spese del presente grado avanti al Tribunale di Bolzano, essendosi la giurisprudenza di legittimità formata sul punto a partire dalla pronuncia n. 21896 del
20.09.2017 in poi, mentre la notifica dell'atto di citazione presso il Giudice
di Pace di Brunico (Giudice di primo grado) è avvenuta nel settembre del
2016, quando diversi Tribunali sostenevano l'inesistenza di un litisconsorzio necessario sul punto, e non essendo stata successivamente sollevata tale questione da nessuna delle parti in causa sino all'ordinanza dell'Ill.mo Giudice adito dd. 06.01.2025”;
per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda,
istanza, eccezione e difesa;
respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
confermare la gravata sentenza;
qualora il Tribunale in persona del Giudice monocratico ritenesse di doversi pronunciare con sentenza il difetto di litisconsorzio nei confronti
Pag. 4 di 12 dello porsi le spese legali dell'appellata Controparte_4 CP_1
del presente procedimento d'Appello approdato nella sua fase finale con deposito di comparse conclusionali et repliche a carico di parte appellante per avere la stessa causato la violazione ovvero omesso di Pt_1
esercitare l'azione di risarcimento danno nel procedimento di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La causa, ora approdata davanti al Giudice di secondo grado, riguarda il risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Parte_1
, l'odierna appellante, nell'incidente stradale, verificatosi il
[...]
giorno 12/08/2011 in località San Giorgio (BZ), allorquando la stessa, alla guida della autovettura Mercedes di proprietà della , Controparte_2
targata CS772HX ed assicurata per la RCA presso , fu CP_1
tamponata dall'autovettura Mazda 5 targata DC181WD, di proprietà del signor e condotto dalla signora Controparte_4 CP_5
, anch'essa assicurata per la RCA presso .
[...] CP_1
2. La causa era stata promossa in prima grado davanti al Giudice di Pace di
Brunico dalla sig.ra contro la Parte_1
Pag. 5 di 12 propria assicurazione ai sensi della procedura di CP_1
risarcimento diretto, previsto dall'art. 149 del D.L.vo 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle assicurazioni private). Data per pacifica la responsabilità
esclusiva della sig.ra , si discuteva Controparte_5
unicamente sul quantum debeatur, in quanto l'attrice non si riteneva soddisfatta dai pagamenti effettuati dall ante causam. CP_1
3. Il Giudice di Pace di Brunico, con la sentenza impugnata (sentenza n.
11/2022 del 21.06.2021, depositata in cancelleria in data 21.02.2022), ha respinto la domanda dell'attrice considerando il risarcimento eseguito dall'assicurazione soddisfacente e, di conseguenza, ha condannato l'attrice a sopportare le spese processuali.
4. Contro la detta sentenza, la sig.ra Parte_1
ha citato in appello la chiedendo, in riforma
[...] CP_1
integrale della sentenza, la condanna al pagamento dell'importo residuo risarcitorio di € 4.751,69, già richiesto e negato in primo grado.
5. Il sottoscritto ha rilevato d'ufficio, nella sua ordinanza di data
06/01/2025, “la violazione del litisconsorzio necessario in quanto nel processo di primo grado non è stato citato in giudizio il proprietario dell'autoveicolo Mazda 5 sig. di Campo Tures” e ha Controparte_4
sottoposto la questione al contraddittorio delle due parti. All'udienza per
Pag. 6 di 12 trattazione scritta, fissata per il 12/02/2025, le parti hanno preso posizione sulla questione rilevata, e all'udienza del 14/04/2025, sempre per trattazione scritta, hanno precisato le loro conclusioni come sopra riportate.
Dopodiché, il Giudice ha fissato per il 20/05/2025, ai sensi del combinato disposto degli artt. 352, ultimo comma, e 281sexies c.p.c. (versione pre -
Cartabia), l'udienza per la discussione della causa;
a seguito della stessa,
questa sentenza viene depositata il giorno seguente, 21/05/2025, così come previsto dagli artt. 128 e 127ter, ultimo comma, c.p.c.
6. La Suprema Corte ha sviluppato un orientamento consolidato che prevede la sussistenza del litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo responsabile anche nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 D. L.vo 07/09/2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
La prima pronuncia della Cassazione che si era espressa in questo senso è
la Sezione 6-3, ordinanza n. 21896 del 20/09/20171: “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei
Pag. 7 di 12 confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario,
analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile”. Il principio enunciato è stato accolto e confermato dalle pronunce successive, come dalla Sezione 3, sentenza n. 7755 del 08/04/2020: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149
del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144,
comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”, nonché di recente anche da Cassazione civile, Sez. 3, ordinanza n. 22573 del 09/08/2024 con molti riferimenti giurisprudenziali2, che precisa che il litisconsorzio è necessario anche in fase d'appello in cui si discute soltanto sul quantum debeatur: “Va
pure precisato che, in tema di assicurazione obbligatoria per
Pag. 8 di 12 responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorché
l'assicuratore proponga appello, sia pure limitato al quantum debeatur, nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore, e ciò
anche nel caso in cui il proprietario del veicolo sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato domanda di manleva verso l'assicuratore (Cass. 17-02-2014 n. 3621; v. anche Cass. 23-4-2014 n.
9112; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 24-04-2018 n. 11215 e
Cass. 24-04-2019 n. 11215)”.
7. La violazione del litisconsorzio necessario comporta la nullità dell'intero giudizio, inclusa la sentenza finale. “La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello,
che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, comporta che resta viziato l'intero processo;
pertanto s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al
Pag. 9 di 12 giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3, (Cass., 26
luglio 2013, n. 18127; Cass., Sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3678; Cass., 13
aprile 2007, n. 8825)” (Cassazione civile, Sez. 1, sentenza n. 24482 del
30/10/2013. Ne segue la dichiarazione di nullità dell'intero giudizio, ivi compresa la sentenza appellata, nonché la rimessione, ai sensi dell'art. 354,
comma 1, c.p.c., al primo giudice, davanti al quale “le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza” (art. 354, comma 2, c.p.c.).
8. Si ritiene giusto compensare le spese di lite del grado d'appello ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (per mutamento della giurisprudenza), in quanto - come giustamente rilevato dalla parte appellante nelle sue conclusioni - ai tempi dell'introduzione della causa di primo grado (atto di citazione della sig.ra datato Parte_1
01/09/2016), la giurisprudenza della Cassazione non si era ancora espressa in modo chiaro sul litisconsorzio necessario del proprietario dell'autovettura guidata dal danneggiante nel risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni private;
infatti, come esposto sopra, il chiarimento sul punto era intervenuto, da parte della giurisprudenza di legittimità, soltanto con l'ordinanza n. 21896 del
20/09/2017.
Pag. 10 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa d'appello sub n. RG. 3013/2022 avverso la sentenza del Giudice
di Pace di Brunico n. 11/2022 del 21/06/2021, ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la nullità dell'intero giudizio di primo grado e della relativa sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario sig. proprietario Controparte_4
dell'autovettura Mazda 5 targata DC181WD;
2. Rimette la causa al Giudice di Pace di Brunico ai sensi dell'art. 354,
comma 1, c.p.c.;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado d'appello,
sussistendo i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa che, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, la questione sul litisconsorzio necessario non era ancora stata risolta dalla Corte di
Cassazione.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 21/05/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 20/05/2025.
Pag. 11 di 12 Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. il seguente passaggio, tratto dall'ordinanza: “Il ricorso odierno pone all'esame di questa Corte una questione diversa, sulla quale manca ancora un esplicito pronunciamento, consistente nello stabilire se nella particolare procedura di risarcimento diretto introdotta dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 — che rappresenta, a tutti gli effetti, una novità rispetto al sistema previgente — continui a sussistere il litisconsorzio necessario del danneggiante;
oppure se, come vorrebbe l'odierna società ricorrente, l'unico soggetto legittimato passivo sia l'assicuratore dello stesso danneggiato nei cui confronti quest'ultimo si rivolge”. 2 L'ordinanza cita: “Cass. 20-09-2017 n. 21896; Cass. 13-04-2018 n. 9188; Cass. 8-04-2020 n. 7755; Cass.
9-07-2020 n. 14466; Cass. 16-02-2023 n. 4994”.