Art. 1.
L' articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33 , e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati".
L' articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33 , e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati".