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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2221/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 2221 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Rosati
Parte appellante
E
, in persona del sindaco p.t., C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Alessandra Rondelli
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte appellante ha impugnato la sentenza n. 75/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di all'esito del procedimento avente r.g.n. 505/2020, con cui era CP_1
stata respinta la domanda di risarcimento dei danni patiti dall'appellante in data 11.3.2019,
alle ore 15.00 circa, allorché l'autocarro fiat Iveco, tg AY998FN, di proprietà dell'appellante e pagina 1 di 8 in transito in , via Meccanica, era finito fuori dalla sede stradale a causa della CP_1
collisione, lungo la carreggiata di percorrenza, con un tombino aperto.
L'appellante ha censurato il rigetto della domanda garanzia adducendo la falsa applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 2051 c.c., avendo il giudice interpretato erroneamente l'obbligo di custodia gravante sull'appellato come dovere di ripristino della strada, anziché come dovere di compiere le attività manutentive idonee a scongiurare il pericolo;
la violazione dell'onere probatorio previsto dall'art. 2051 c.c., avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto configurabile il caso fortuito, nonostante il difetto di prova da parte dell'appellato circa la diligente manutenzione della strada e, nello specifico, circa l'ancoraggio della copertura metallica del tombino alla relativa base;
la violazione dei principi in materia di ripartizione delle spese di lite, non essendo stata valorizzata la soccombenza dell'appellato quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di riformare la sentenza di primo grado e di accogliere la domanda di risarcimento, quantificato in € 5.000,00, con vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato, costituitosi in giudizio, ha eccepito la correttezza dell'impianto motivazionale della sentenza di primo grado: sarebbe stato dall'appellato dimostrato il caso fortuito, consistito nella specie nell'imprevedibile ribaltamento della copertura del tombino e nel breve intervallo temporale intercorso tra il predetto ribaltamento e l'incidente occorso al mezzo dell'appellante, che non avrebbe consentito all'appellato il ripristino dello stato dei luoghi;
il conducente del mezzo dell'appellate si sarebbe, in ogni caso, potuto avvedere delle condizioni di apertura del tombino e avrebbe potuto evitare il pericolo attraverso una condotta diligente.
L'appellato ha, poi, contestato l'avversa domanda risarcitoria in punto di quantum del danno, in tesi non dimostrato dal mero preventivo di riparazione del mezzo incidentato, e ha ribadito la corretta regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice di prime cure.
pagina 2 di 8 La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di respingere l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
di confermare la sentenza di primo grado, con rigetto dell'appello e con vittoria delle spese di lite relative al giudizio d'appello.
*****
1. La fattispecie prospettata dall'appellante è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Sul punto giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Avendo la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia carattere oggettivo, ne deriva infatti che, affinché la stessa possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: sul piano processuale, ciò
comporta che grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero che "l'evento si è prodotto come conseguenza
normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (Cass. n.
7963/2012), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo. (In questo senso, si fa riferimento a tutto il filone interpretativo a partire da Cass. n. 5031/1998 secondo cui “l'art. 2051 c.c., nel
qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio
di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al
danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; e ancora
“la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune
prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la
deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a
sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”).
pagina 3 di 8 Ne consegue che la parte convenuta, per esimersi dalla responsabilità, deve provare che l'evento lesivo si produce a seguito del verificarsi del caso fortuito, o che il comportamento del danneggiato determina l'effettiva possibilità del verificarsi del danno.
Sullo specifico tema della condotta del danneggiato, si è pronunciata la Suprema Corte
assumendo che “nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da
cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda
del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa - dell'art. 1227 cc
comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente
ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso
danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
dannoso”. E ancora “quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc sia
indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di
un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale,
come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per
altra ragione” (Cfr. Cass., sent. n. 6034/2018; ord. n. 2480/2018).
2. Il giudice di prime cure non ha fatto buon governo dei suddetti principi.
Risulta dimostrato, tramite la relazione predisposta dalle autorità intervenute per la rilevazione dell'incidente e la prova orale assunta in giudizio, che l'incidente controverso si è
verificato secondo le modalità descritte dall'appellante: in data 11.3.2019, alle ore 15.00 circa,
l'autocarro fiat Iveco, tg AY998FN, di proprietà dell'appellante e in transito in , via CP_1
Meccanica, è finito fuori dalla sede stradale a causa della collisione, lungo la carreggiata di percorrenza, con un tombino aperto, siccome scoperchiato dal transito di una trattrice stradale, avvenuto pochi minuti prima del transito del mezzo dell'appellante.
Vi è, quindi, la prova che l'incidente sia riconducibile, sul versante causale, alla mancanza di copertura del tombino in contestazione.
pagina 4 di 8 Essendo stato accertato in capo all'appellato l'obbligo di custodia della strada ove si è
verificato il sinistro e vertendosi in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.,
l'appellato avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, come un fatto connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata).
Orbene nella specie detta prova è mancata: il passaggio della trattrice, al quale è
conseguito lo scoperchiamento del tombino, non rappresenta un fatto eccezionale e imprevedibile, essendosi il sinistro verificato lungo una strada soggetta al pubblico transito anche da parte di mezzi pesanti;
allo stesso modo lo scoperchiamento del tombino si configura come un evento prevedibile ed evitabile tramite il corretto ancoraggio della copertura del tombino alla relativa base.
Nessun rilievo, ai fini della configurabilità del caso fortuito -rilevante per l'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c.-, assume il breve intervallo temporale tra lo scoperchiamento del tombino e il verificarsi dell'incidente controverso, posto che sull'appellato non è gravante un dovere di ripristino immediato delle condizioni di sicurezza della strada in seguito alla verificazione di un incidente, ma, piuttosto, un più generale dovere di custodia della strada, che avrebbe richiesto, come anzidetto, il corretto ancoraggio della copertura del tombino alla relativa base.
Non è neppure ravvisabile il caso fortuito nella condotta del conducente del mezzo dell'appellante, in tesi in grado di avvedersi delle condizioni di apertura del tombino e di evitare il pericolo attraverso una condotta diligente: è pacifico che la condizione di scopertura del tombino non fosse, al momento dell'incidente, in alcun modo segnalata;
la percepibilità
dell'apertura del tombino da parte del conducente del mezzo non può ricavarsi dalla circostanza che la testimone in transito sulla medesima strada, abbia evitato il tombino, Tes_1
potendosi ritenere che la medesima abbia evitato il tombino perché si è avveduta del suo scoperchiamento da parte della trattrice, essendo la trattrice il veicolo che precedeva il veicolo condotto dalla testimone (cfr. relazione in atti); il coperchio del tombino non era avvistabile dal suddetto conducente, posto che il coperchio, al momento della rilevazione delle modalità
pagina 5 di 8 di verificazione dell'incidente, è risultato posizionato al fuori dal margine opposto di marcia rispetto al senso percorso dal conducente del mezzo dell'appellante (cfr. relazione in atti); il predetto conducente, escusso come testimone, non ha confermato la visibilità dell'apertura del tombino, avendo in senso contrario riferito che il tombino non era ben visibile, sembrando piuttosto una buca rattoppata.
Queste circostanze fattuali escludono che il conducente del veicolo incidentato potesse avvedersi dell'apertura del tombino, che costituisce un'insidia non segnalata né evitabile.
3. Ritenuto configurabile l'an della responsabilità dell'appellato per le esposte ragioni, la domanda dell'appellante viene parzialmente ritenuta fondata in punto di quantum.
L'appellante ha prodotto un preventivo di € 6.996,29 a dimostrazione delle spese necessarie al ripristino del mezzo rimasto danneggiato nell'incidente (doc. n. 1); l'appellato ha affermato che mancherebbe la prova del quantum richiesto, comunque eccessivo, e che il preventivo di spesa sarebbe inidoneo a fondare qualsiasi pretesa risarcitoria.
Circa la portata probatoria del preventivo viene osservato che i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cassazione civile sez. III, 26/06/2024, n. 17670); che il solo preventivo non riveste valenza probatoria, se non accompagnato da altri elementi, in quanto documento di parte. Tuttavia, in caso di richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal sinistro il medesimo preventivo può
essere valutato e art. 2729 c.c. unitamente agli altri elementi di prova forniti anche aliunde, di cui costituisca riscontro (Tribunale Torre Annunziata, 19/04/2022, n. 819).
Posti questi principi, nella specie rappresentano elementi di prova valutabili unitamente al preventivo le foto versate in atti dall'appellante, pacificamente rappresentative del veicolo incidentato.
Confrontando le foto con il suddetto preventivo, vengono esclusi, dal pregiudizio risarcibile, unicamente i costi per la sostituzione del convogliatore dell'aria, del radiatore dell'acqua e dello scambiatore di calore, complessivamente pari ad € 1.433,75 inclusa iva,
pagina 6 di 8 atteso che dei menzionati elementi non risulta dalle foto visibile il danneggiamento;
sono,
invece, danneggiati gli ulteriori elementi di cui è stata preventivata come necessaria la sostituzione.
Essendo, inoltre, nel preventivo indicati il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, non vi sono ragioni per dubitare della congruità del medesimo.
4. Tirando le fila del ragionamento svolto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, l'appellato viene condannato in favore dell'appellante al risarcimento del danno, circoscritto dall'appellante all'importo € 5.000,00, oltre a rivalutazione e interessi, somma per la quale il pregiudizio risulta dimostrato tramite le foto e il preventivo in atti.
5. Essendo il gravame accolto, nella specie è ravvisabile la soccombenza dell'appellato; la riforma in appello impone, per il principio di soccombenza, anche la liquidazione delle spese di primo grado (Cass., n. 8869/2018; Cass. 14.2.2014 n. 3724, Cass. 13.11. 2011 n. 15413).
In proposito va, infatti, ribadito che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione,
modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado;
il medesimo, allorché
riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio a un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata e alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile , sez. lav., 23 agosto 2003, n.
12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Le spese di lite si liquidano tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino a €
5.200,00), della sua semplicità e dell'attività svolta dall'appellante con riguardo alle fasi dei giudizi (in primo grado e in appello fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
in appello fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
così provvede:
[...]
1) in accoglimento dell'appello, condanna il , in persona del sindaco Controparte_1
p.t., al risarcimento del danno in favore di quantificato in € 5.000,00, oltre a Parte_1
rivalutazione e interessi;
2) condanna il , in persona del sindaco p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € Parte_1
250,00 per esborsi ed € 1.485,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 9.1.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 2221 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Rosati
Parte appellante
E
, in persona del sindaco p.t., C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Alessandra Rondelli
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte appellante ha impugnato la sentenza n. 75/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di all'esito del procedimento avente r.g.n. 505/2020, con cui era CP_1
stata respinta la domanda di risarcimento dei danni patiti dall'appellante in data 11.3.2019,
alle ore 15.00 circa, allorché l'autocarro fiat Iveco, tg AY998FN, di proprietà dell'appellante e pagina 1 di 8 in transito in , via Meccanica, era finito fuori dalla sede stradale a causa della CP_1
collisione, lungo la carreggiata di percorrenza, con un tombino aperto.
L'appellante ha censurato il rigetto della domanda garanzia adducendo la falsa applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 2051 c.c., avendo il giudice interpretato erroneamente l'obbligo di custodia gravante sull'appellato come dovere di ripristino della strada, anziché come dovere di compiere le attività manutentive idonee a scongiurare il pericolo;
la violazione dell'onere probatorio previsto dall'art. 2051 c.c., avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto configurabile il caso fortuito, nonostante il difetto di prova da parte dell'appellato circa la diligente manutenzione della strada e, nello specifico, circa l'ancoraggio della copertura metallica del tombino alla relativa base;
la violazione dei principi in materia di ripartizione delle spese di lite, non essendo stata valorizzata la soccombenza dell'appellato quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di riformare la sentenza di primo grado e di accogliere la domanda di risarcimento, quantificato in € 5.000,00, con vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato, costituitosi in giudizio, ha eccepito la correttezza dell'impianto motivazionale della sentenza di primo grado: sarebbe stato dall'appellato dimostrato il caso fortuito, consistito nella specie nell'imprevedibile ribaltamento della copertura del tombino e nel breve intervallo temporale intercorso tra il predetto ribaltamento e l'incidente occorso al mezzo dell'appellante, che non avrebbe consentito all'appellato il ripristino dello stato dei luoghi;
il conducente del mezzo dell'appellate si sarebbe, in ogni caso, potuto avvedere delle condizioni di apertura del tombino e avrebbe potuto evitare il pericolo attraverso una condotta diligente.
L'appellato ha, poi, contestato l'avversa domanda risarcitoria in punto di quantum del danno, in tesi non dimostrato dal mero preventivo di riparazione del mezzo incidentato, e ha ribadito la corretta regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice di prime cure.
pagina 2 di 8 La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di respingere l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
di confermare la sentenza di primo grado, con rigetto dell'appello e con vittoria delle spese di lite relative al giudizio d'appello.
*****
1. La fattispecie prospettata dall'appellante è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Sul punto giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Avendo la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia carattere oggettivo, ne deriva infatti che, affinché la stessa possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: sul piano processuale, ciò
comporta che grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero che "l'evento si è prodotto come conseguenza
normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (Cass. n.
7963/2012), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo. (In questo senso, si fa riferimento a tutto il filone interpretativo a partire da Cass. n. 5031/1998 secondo cui “l'art. 2051 c.c., nel
qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio
di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al
danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; e ancora
“la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune
prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la
deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a
sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”).
pagina 3 di 8 Ne consegue che la parte convenuta, per esimersi dalla responsabilità, deve provare che l'evento lesivo si produce a seguito del verificarsi del caso fortuito, o che il comportamento del danneggiato determina l'effettiva possibilità del verificarsi del danno.
Sullo specifico tema della condotta del danneggiato, si è pronunciata la Suprema Corte
assumendo che “nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da
cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda
del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa - dell'art. 1227 cc
comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente
ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso
danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
dannoso”. E ancora “quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc sia
indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di
un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale,
come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per
altra ragione” (Cfr. Cass., sent. n. 6034/2018; ord. n. 2480/2018).
2. Il giudice di prime cure non ha fatto buon governo dei suddetti principi.
Risulta dimostrato, tramite la relazione predisposta dalle autorità intervenute per la rilevazione dell'incidente e la prova orale assunta in giudizio, che l'incidente controverso si è
verificato secondo le modalità descritte dall'appellante: in data 11.3.2019, alle ore 15.00 circa,
l'autocarro fiat Iveco, tg AY998FN, di proprietà dell'appellante e in transito in , via CP_1
Meccanica, è finito fuori dalla sede stradale a causa della collisione, lungo la carreggiata di percorrenza, con un tombino aperto, siccome scoperchiato dal transito di una trattrice stradale, avvenuto pochi minuti prima del transito del mezzo dell'appellante.
Vi è, quindi, la prova che l'incidente sia riconducibile, sul versante causale, alla mancanza di copertura del tombino in contestazione.
pagina 4 di 8 Essendo stato accertato in capo all'appellato l'obbligo di custodia della strada ove si è
verificato il sinistro e vertendosi in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.,
l'appellato avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, come un fatto connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata).
Orbene nella specie detta prova è mancata: il passaggio della trattrice, al quale è
conseguito lo scoperchiamento del tombino, non rappresenta un fatto eccezionale e imprevedibile, essendosi il sinistro verificato lungo una strada soggetta al pubblico transito anche da parte di mezzi pesanti;
allo stesso modo lo scoperchiamento del tombino si configura come un evento prevedibile ed evitabile tramite il corretto ancoraggio della copertura del tombino alla relativa base.
Nessun rilievo, ai fini della configurabilità del caso fortuito -rilevante per l'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c.-, assume il breve intervallo temporale tra lo scoperchiamento del tombino e il verificarsi dell'incidente controverso, posto che sull'appellato non è gravante un dovere di ripristino immediato delle condizioni di sicurezza della strada in seguito alla verificazione di un incidente, ma, piuttosto, un più generale dovere di custodia della strada, che avrebbe richiesto, come anzidetto, il corretto ancoraggio della copertura del tombino alla relativa base.
Non è neppure ravvisabile il caso fortuito nella condotta del conducente del mezzo dell'appellante, in tesi in grado di avvedersi delle condizioni di apertura del tombino e di evitare il pericolo attraverso una condotta diligente: è pacifico che la condizione di scopertura del tombino non fosse, al momento dell'incidente, in alcun modo segnalata;
la percepibilità
dell'apertura del tombino da parte del conducente del mezzo non può ricavarsi dalla circostanza che la testimone in transito sulla medesima strada, abbia evitato il tombino, Tes_1
potendosi ritenere che la medesima abbia evitato il tombino perché si è avveduta del suo scoperchiamento da parte della trattrice, essendo la trattrice il veicolo che precedeva il veicolo condotto dalla testimone (cfr. relazione in atti); il coperchio del tombino non era avvistabile dal suddetto conducente, posto che il coperchio, al momento della rilevazione delle modalità
pagina 5 di 8 di verificazione dell'incidente, è risultato posizionato al fuori dal margine opposto di marcia rispetto al senso percorso dal conducente del mezzo dell'appellante (cfr. relazione in atti); il predetto conducente, escusso come testimone, non ha confermato la visibilità dell'apertura del tombino, avendo in senso contrario riferito che il tombino non era ben visibile, sembrando piuttosto una buca rattoppata.
Queste circostanze fattuali escludono che il conducente del veicolo incidentato potesse avvedersi dell'apertura del tombino, che costituisce un'insidia non segnalata né evitabile.
3. Ritenuto configurabile l'an della responsabilità dell'appellato per le esposte ragioni, la domanda dell'appellante viene parzialmente ritenuta fondata in punto di quantum.
L'appellante ha prodotto un preventivo di € 6.996,29 a dimostrazione delle spese necessarie al ripristino del mezzo rimasto danneggiato nell'incidente (doc. n. 1); l'appellato ha affermato che mancherebbe la prova del quantum richiesto, comunque eccessivo, e che il preventivo di spesa sarebbe inidoneo a fondare qualsiasi pretesa risarcitoria.
Circa la portata probatoria del preventivo viene osservato che i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cassazione civile sez. III, 26/06/2024, n. 17670); che il solo preventivo non riveste valenza probatoria, se non accompagnato da altri elementi, in quanto documento di parte. Tuttavia, in caso di richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal sinistro il medesimo preventivo può
essere valutato e art. 2729 c.c. unitamente agli altri elementi di prova forniti anche aliunde, di cui costituisca riscontro (Tribunale Torre Annunziata, 19/04/2022, n. 819).
Posti questi principi, nella specie rappresentano elementi di prova valutabili unitamente al preventivo le foto versate in atti dall'appellante, pacificamente rappresentative del veicolo incidentato.
Confrontando le foto con il suddetto preventivo, vengono esclusi, dal pregiudizio risarcibile, unicamente i costi per la sostituzione del convogliatore dell'aria, del radiatore dell'acqua e dello scambiatore di calore, complessivamente pari ad € 1.433,75 inclusa iva,
pagina 6 di 8 atteso che dei menzionati elementi non risulta dalle foto visibile il danneggiamento;
sono,
invece, danneggiati gli ulteriori elementi di cui è stata preventivata come necessaria la sostituzione.
Essendo, inoltre, nel preventivo indicati il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, non vi sono ragioni per dubitare della congruità del medesimo.
4. Tirando le fila del ragionamento svolto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, l'appellato viene condannato in favore dell'appellante al risarcimento del danno, circoscritto dall'appellante all'importo € 5.000,00, oltre a rivalutazione e interessi, somma per la quale il pregiudizio risulta dimostrato tramite le foto e il preventivo in atti.
5. Essendo il gravame accolto, nella specie è ravvisabile la soccombenza dell'appellato; la riforma in appello impone, per il principio di soccombenza, anche la liquidazione delle spese di primo grado (Cass., n. 8869/2018; Cass. 14.2.2014 n. 3724, Cass. 13.11. 2011 n. 15413).
In proposito va, infatti, ribadito che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione,
modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado;
il medesimo, allorché
riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio a un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata e alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile , sez. lav., 23 agosto 2003, n.
12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Le spese di lite si liquidano tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino a €
5.200,00), della sua semplicità e dell'attività svolta dall'appellante con riguardo alle fasi dei giudizi (in primo grado e in appello fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
in appello fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
così provvede:
[...]
1) in accoglimento dell'appello, condanna il , in persona del sindaco Controparte_1
p.t., al risarcimento del danno in favore di quantificato in € 5.000,00, oltre a Parte_1
rivalutazione e interessi;
2) condanna il , in persona del sindaco p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € Parte_1
250,00 per esborsi ed € 1.485,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 9.1.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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