Sentenza 18 marzo 1961
Massime • 1
A norma della l.3 dicembre 1931 n.1580, le amministrazioni dei comuni, degli ospedali o dei manicomi pubblici possono agire per rivalsa delle spese di spedalità o manicomiali, contro le persone civilmente responsabili delle lesioni o delle malattie che hanno reso necessaria l'assistenza nell'ospedale o nel manicomio, senza dovere prima agire verso i ricoverati; l'intimato non può loro opporre altre eccezioni se non quelle che egli non è responsabile ovvero che ha già soddisfatto il debito verso il danneggiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1961, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1961 |
Testo completo
A norma della l.3 dicembre 1931 n.1580, le amministrazioni dei comuni, degli ospedali o dei manicomi pubblici possono agire per rivalsa delle spese di spedalità o manicomiali, contro le persone civilmente responsabili delle lesioni o delle malattie che hanno reso necessaria l'assistenza nell'ospedale o nel manicomio, senza dovere prima agire verso i ricoverati;
l'intimato non può loro opporre altre eccezioni se non quelle che egli non è responsabile ovvero che ha già soddisfatto il debito verso il danneggiato.