Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1961, n. 618
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Sentenza 18 marzo 1961

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A norma della l.3 dicembre 1931 n.1580, le amministrazioni dei comuni, degli ospedali o dei manicomi pubblici possono agire per rivalsa delle spese di spedalità o manicomiali, contro le persone civilmente responsabili delle lesioni o delle malattie che hanno reso necessaria l'assistenza nell'ospedale o nel manicomio, senza dovere prima agire verso i ricoverati; l'intimato non può loro opporre altre eccezioni se non quelle che egli non è responsabile ovvero che ha già soddisfatto il debito verso il danneggiato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1961, n. 618
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 618
    Data del deposito : 18 marzo 1961

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