Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2022, proposto da
SINERGIE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Francesca Canta, Marco Napoli, Vanessa Mayer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione FIS 1194006-2022/2022, del 7 aprile 2022, ricevuto dalla Società il 14 aprile 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot.4900.15/03/2022.0205533 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa CO PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, operante nel settore del commercio (svolgendo essa, come dichiarato in ricorso, “ attività di organizzazione e gestione convegni e fiere ”) ha impugnato dinanzi a questo T.A.R. il provvedimento n. 4900.15/03/2022.0205533 emanato dall’INPS disponente la reiezione dell’istanza di accesso all’Assegno di integrazione salariale per i Fondi di solidarietà ex art. 29 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per il periodo 1° gennaio 2022 e per un massimo di 26 settimane nel biennio mobile, con causale “ Crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto ”, dalla stessa presentata in data 15 marzo 2022.
2. La motivazione del provvedimento reiettivo è stata così enunciata dall’Amministrazione emanante: “- Integrabilità della causale e verifica consultazione sindacale: Dimensione azienda è maggiore di 15, non compatibile con la causale straordinaria richiesta (ex: DDL Bilancio 2022) - Rispetto dei termini di presentazione della domanda: Richiesta n.1194006 su UP 0 con i seguenti errori: Data di presentazione della domanda 15/03/2022 successiva a quella di decadenza 23/02/2022 ”.
3. Il ricorso è affidato a due ordini di censure che contestano entrambi i profili motivazionali del provvedimento:
“ I. SULLA “CAUSALE” DELLA DOMANDA: VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 10 ED 11 DEL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAZIONALITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA ” per aver l’Amministrazione laconicamente contestato alla ricorrente l’erronea indicazione di una causale “straordinaria” per richiedere un trattamento “ordinario”, in ragione di un numero di dipendenti superiore a 15 unità, attribuendo un’ingiusta prevalenza alla forma sulla sostanza;
“II. SULLA ASSERITA TARDIVITÀ DELLA DOMANDA: VIOLAZIONE DELL’ART. 15 COMMA 2 DEL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAZIONALITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA” per non aver l’Amministrazione considerato che il carattere oggettivamente non evitabile dell’evento connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (nonché la proroga delle misure di contenimento alla diffusione della pandemia) consentisse la presentazione della domanda entro il termine del mese successivo all’inizio della sospensione.
4. Si è costituita in causa l’I.N.P.S., chiedendo il rigetto nel merito del ricorso, essendo il provvedimento impugnato conforme alle disposizioni di legge citate.
5. All’udienza del 23 ottobre 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. In riferimento alle censure dedotte con il primo motivo di ricorso vanno svolte le seguenti considerazioni.
7.1. La ricorrente ha un organico superiore alle 15 unità e non aderisce ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 148/2015.
In ragione di ciò essa è destinataria della disciplina relativa al Fondo di solidarietà denominato Fondo di Integrazione Salariale (di seguito anche solo FIS) la quale prevede il previo raggiungimento di un accordo sindacale finalizzato alla richiesta dell’ammortizzatore sociale.
7.2. La legge 30 dicembre 2021 n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022; articolo 1; commi da 191 a 216) ha previsto la possibilità per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione FIS, che occupano mediamente più di 15 dipendenti, di accedere oltreché a detto fondo, anche alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
In virtù di tale novella, sussiste quindi oggi un ‘doppio binario’ per i datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti e rientrano nel campo di applicazione del FIS, in virtù del quale le stesse possono, a seconda delle causali integrabili (ordinarie o straordinarie), presentare domanda di ammissione rispettivamente al trattamento di integrazione salariale ordinario (Assegno di Integrazione Salariale del FIS) o straordinario (CIGS).
I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (ossia non aderenti ai fondi di solidarietà bilaterale) ma che impieghino meno di 15 dipendenti, non hanno invece accesso alle prestazioni della CIGS ma solo a quelle del FIS, a prescindere dalla causale.
7.3. L’odierna ricorrente, avendo un organico superiore alle 15 unità, ha raggiunto un accordo sindacale per la richiesta di applicazione dell’Assegno di Integrazione Salariale per causale ordinaria in relazione alla causale di cui all’articolo 11, comma 1 lett. a) D.lgs.148/2015 (“ situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti ”). E ciò in considerazione della situazione contingente e transitoria di mercato connotata dagli effetti che la pandemia ha prodotto sul suo specifico settore di attività, in cui suo malgrado si venuta a trovare.
A fronte del raggiungimento del predetto accordo sindacale, ha pertanto proceduto, tramite il proprio intermediario abilitato, al deposito telematico della relativa domanda, tramite il portale INPS.
7.4. In punto di fatto, la società ha dedotto che, all’atto del “caricamento” dell’istanza e della documentazione ad essa allegata (comprensiva, dell’accordo sindacale proprio dell’istanza di FIS), il professionista incaricato ha selezionato la sezione “ Fondi di solidarietà” , quindi la sezione “ Assegno di Integrazione Salariale ” e poi quella denominata “ Fondo di Integrazione Salariale’ (cfr. screenshots esplicativi riportati nel testo del ricorso).
All’interno del menu a tendina, che non indirizzava il richiedente verso sezioni distinte in ragione del numero di dipendenti impiegati nel periodo di riferimento, l’intermediario, ha per un mero errore nella compilazione, indicato come causale del richiesto intervento, “ crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto ” ritenendo che le causali alternative proposte fossero comunque riferite solo al trattamento ordinario di integrazione salariale che la società intendeva chiedere senza avvedersi che, stante la causale individuata ed evidenziata nell’accordo sindacale, avrebbe dovuto invece selezionare la causale “ crisi temporanea di mercato ” o “ mancanza di commesse ”.
All’istanza, tuttavia, era allegata documentazione dalla quale era agevolmente rinvenibile l’intenzione della ricorrente di invocare la concessione dell’intervento di integrazione ordinario; in particolare ciò traspare dall’accordi sindacale con il quale era stato concordato di richiedere un Assegno di Integrazione Salariale (cfr. doc. n.3 ricorrente).
7.5. Come sopra riportato, la domanda di assegno di integrazione salariale per Fondo di solidarietà presentata dalla società ricorrente è stata respinta in ragione dell’erroneità della causale (prevista per i trattamenti straordinari di integrazione salariale) ivi dedotta, ritenuta dall’INPS incompatibile con la prestazione (di trattamento ordinario di integrazione) oggetto di richiesta sul piano dei requisiti soggettivi ed oggettivi della richiedente.
7.6. Emerge tuttavia che, nella valutazione della domanda di accesso all’ammortizzatore sociale, l’Istituto non ha tenuto conto del mero errore di compilazione occorso nella predisposizione dell’istanza, agevolmente emendabile mediante la valutazione degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata alla domanda.
Del resto, deve darsi atto di come la stessa Amministrazione, con messaggio INPS n.2089/2022 pubblicato in data 17 maggio 2022 (e dunque successivamente alla data della reiezione qui impugnata) ha evidenziato di essere a conoscenza della presenza di una serie di errori avvenuti nella compilazione, in merito all’individuazione delle causali, delle domande presentate dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, derivante dalla prima fase di applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla legge 30 dicembre 2021 n. 234 nonché delle novità normative introdotte nelle tutele del Fondo di Integrazione salariale.
In ragione di ciò, la stessa Amministrazione ha fornito istruzioni operative comportanti che “ Ipotesi C) Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia: • allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) (…) gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui “sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria - erogata dal FIS - in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali””.
7.7. Tale supplemento di istruttoria - da reputarsi doveroso soprattutto in considerazione dello stillicidio continuo di norme che hanno involto la tematica in esame in un particolare momento storico quale quello pandemico - è venuto a mancare nel caso di specie pur nell’evidente dissonanza tra il contenuto dell’accordo sindacale allegato dal quale risulta come la domanda sia inequivocabilmente proposta in relazione agli effetti sulla economia della azienda.
La motivazione estremamente sintetica, appare quindi certamente derivante da un travisamento nella ricostruzione dei fatti per inadeguatezza dell’istruttoria.
8. Il provvedimento impugnato, inoltre, non resiste alla prospettata censura di difetto di motivazione l’aver ritenuto non rispettati i termini di presentazione della domanda.
Ai fini dell’accesso ai trattamenti previsti dall’articolo 7 del decreto-legge n. 4/2022 in relazione alle sospensioni/riduzioni di attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, i datori di lavoro destinatari è previsto dovessero trasmettere domanda per la concessione dell’ammortizzatore sociale di riferimento secondo le consuete modalità, indicando la causale che determinava la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, in base alla disciplina di cui al d.lgs. n. 148/2015 che, al secondo comma, stabilisce che la richiesta “deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento”.
Come da messaggio INPS n. 606/2022, in ragione della mancata predisposizione per tempo della nuova procedura di gestione, per le sospensioni e riduzioni intervenute tra il 1° gennaio 2022 e il 7 febbraio 2022, le domande potevano essere inoltrate entro il 23 febbraio cioè entro 15 giorni dalla pubblicazione del messaggio in questione.
Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di istanza inoltrata per evento oggettivamente non evitabile (come agevolmente si ricava dal testo, pag.1, dell’accordo sindacale), ai fini della valutazione della tempestività della domanda andava considerato quanto previsto del comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. 148/2015.
Il riferimento ai soli termini ordinari , pertanto, rende la motivazione del provvedimento anche sotto questo profilo inadeguata e carente.
9. In definitiva, sulla base delle superiori complessive considerazioni il ricorso va, accolto e, assorbita ogni altra censura o deduzione, annullato il provvedimento oggetto di gravame.
10. Il Collegio ravvisa, comunque, i giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT NI, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
CO PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO PP | AT NI |
IL SEGRETARIO