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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 442/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1158/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Immedia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500003656 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1825/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/06/2025 RGR N. 1158/2025, la ricorrente Ricorrente_1, assistita e difesa dal dott. Difensore_1 nel cui studio in Siracusa ha eletto domicilio, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe del complessivo importo di euro 347,07, notificata il 24/04/2025, per omesso pagamento IMU anno 2016, contenuto nell'avviso di accertamento IMU notificato dal Comune di
Canicattini Bagni.
Con il presente ricorso, il ricorrente deduce: inesistenza giuridica della notificazione della intimazione di pagamento;
omessa notifica atto presupposto;
intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato;
La IMMEDIA SPA concessionaria riscossione tributi locali del Comune di Canicattini Bagni, contesta gli addebiti mossi deal contribuente e produce l'avviso di accertamento IMU 2016 notificato dal Comune in data
9/07/2021.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia la nullità della notifica della intimazione di pagamento eseguita a mezzo posta ordinaria dal Concessionario alla riscossione tributi del Comune di Canicattini Bagni, in quanto priva di data certa e di omessa compilazione della relata di notifica. Le doglianze del contribuente sono infondate.
La notifica dell'atto impugnato può avvenire anche mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto l'art. 26 del DPR 602/73, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista nella prima parte di detto art. 26, di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di compilazione di apposita relata di notifica, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato.
La ricorrente censura l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e la maturata prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 codice civile, stante che sono trascorsi più di cinque anni dalla data di pagamento del tributo (anno 2016) e non risulta notificato alcun avviso di accertamento. Le doglianze del contribuente non meritano censura e sono infondate.
Il Concessionario alla riscossione tributi del Comune di Canicattini Bagni, ha prodotto l'avviso di accertamento
IMU anno 2016 che risulta notificato alla ricorrente a mezzo servizio postale in data 9/07/2021, per cui il termine quinquennale eccepito non è maturato, stante la regolare notifica dell'avviso di accertamento eseguito entro il termine previsto dalla Legge 296/2006 art. 1 comma 162). Pertanto, il credito tributario è divenuto definitivo ed è irretrattabile e la prescrizione, cui fa leva il contribuente, non è maturata giacché i termini di prescrizione decorrono da quando l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con condanna al pagamento in favore dell'agente della riscossione, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sez. 3^, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 293, in favore dell'agente della riscossione.
Così deciso a Siracusa il 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1158/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Immedia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500003656 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1825/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/06/2025 RGR N. 1158/2025, la ricorrente Ricorrente_1, assistita e difesa dal dott. Difensore_1 nel cui studio in Siracusa ha eletto domicilio, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe del complessivo importo di euro 347,07, notificata il 24/04/2025, per omesso pagamento IMU anno 2016, contenuto nell'avviso di accertamento IMU notificato dal Comune di
Canicattini Bagni.
Con il presente ricorso, il ricorrente deduce: inesistenza giuridica della notificazione della intimazione di pagamento;
omessa notifica atto presupposto;
intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato;
La IMMEDIA SPA concessionaria riscossione tributi locali del Comune di Canicattini Bagni, contesta gli addebiti mossi deal contribuente e produce l'avviso di accertamento IMU 2016 notificato dal Comune in data
9/07/2021.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia la nullità della notifica della intimazione di pagamento eseguita a mezzo posta ordinaria dal Concessionario alla riscossione tributi del Comune di Canicattini Bagni, in quanto priva di data certa e di omessa compilazione della relata di notifica. Le doglianze del contribuente sono infondate.
La notifica dell'atto impugnato può avvenire anche mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto l'art. 26 del DPR 602/73, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista nella prima parte di detto art. 26, di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di compilazione di apposita relata di notifica, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato.
La ricorrente censura l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e la maturata prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 codice civile, stante che sono trascorsi più di cinque anni dalla data di pagamento del tributo (anno 2016) e non risulta notificato alcun avviso di accertamento. Le doglianze del contribuente non meritano censura e sono infondate.
Il Concessionario alla riscossione tributi del Comune di Canicattini Bagni, ha prodotto l'avviso di accertamento
IMU anno 2016 che risulta notificato alla ricorrente a mezzo servizio postale in data 9/07/2021, per cui il termine quinquennale eccepito non è maturato, stante la regolare notifica dell'avviso di accertamento eseguito entro il termine previsto dalla Legge 296/2006 art. 1 comma 162). Pertanto, il credito tributario è divenuto definitivo ed è irretrattabile e la prescrizione, cui fa leva il contribuente, non è maturata giacché i termini di prescrizione decorrono da quando l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con condanna al pagamento in favore dell'agente della riscossione, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sez. 3^, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 293, in favore dell'agente della riscossione.
Così deciso a Siracusa il 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO