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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IO AB, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Angela Giunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1920 /2008 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore (P. I. – C.F. ), nonché , (C.F. P.IVA_1 Parte_1
) e (C.F. ) rappresentati e C.F._1 Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. Antonio Marino e dall'avv. Saccomanno Giacomo Francesco ed elettivamente domiciliati in IO AB alla Via G. Battaglia n.35, presso lo studio dell'Avv. Antonio
MARINO, giusta procura in atti;
- Attore –
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. e P. IVA n° CP_1
elettivamente domiciliata in IO AB alla Via Demetrio Tripepi n° 64, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Giovanni Domenico Travia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Convenuto –
Motivi della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1 ed i sig.ri Francesco e citavano in giudizio la Parte_2 Controparte_2
e la ed esponevano
[...] Controparte_3
quanto segue.
La intratteneva con Parte_1 Controparte_4
(ex credito ) – Filiale di IO AB, un rapporto bancario
[...] CP_5
consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario, oltre i secondari confluenti, originariamente finalizzata, secondo la natura tipica del contratto, a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa;
2. in particolare l'apercredito con scoperto di c/c bancario usufruiva delle seguenti agevolazioni:
conto corrente numero 4685077 tenuto da agenzia di Controparte_4
IO AB (RC) intestato a (ordinario); Controparte_6
conto corrente numero 3786132 tenuto da agenzia di Controparte_4
IO AB (RC) intestato a (collegato); Controparte_6
Detto rapporto bancario di affidamento sul c/c ordinario aveva inizio il 7 ottobre 1986 con numero di conto corrente 20002 – 00 tenuto da Credito Italiano Spa, agenzia di IO AB
(cfr. contratto consegnato al cliente – Doc. 1). Successivamente, veniva indicato come conto corrente numero 2000200 tenuto da agenzia di IO AB (Rc) ed, Controparte_4
infine, veniva indicato come conto corrente numero 4685077 tenuto da Controparte_4
agenzia di IO AB (RC).
[...]
Alla data del 31.01.2008, il corrente numero 4685077 presentava un presunto saldo passivo
(come da estratto conto bancario) di euro 78.521,88 a debito per il correntista (cfr. perizia econometria in atti – Doc.
2 - con documenti allegati: contratto di apertura di credito del
07.10.1986; estratti conto con riassunto scalare e lista movimenti, dal 07.10.1986 al
31.01.2008).
Al conto corrente numero 4685077 risultava collegato il conto corrente numero 3786132 (in origine conto corrente numero 413157 tenuto da agenzia di IO Controparte_4
AB) tenuto da , agenzia di IO AB (RC) intestato Controparte_4
a Controparte_6 Alla data del 31.01.2008, il conto corrente numero 3786132 presentava un presunto saldo (come da estratto conto bancario) di euro 100.000,00 a debito per il correntista [cfr. perizia econometria – Doc.
2 - in atti con documenti allegati: estratti conto (riassunto scalare e lista movimenti) dal 31.07.2002 al 31.01.2008].
Inoltre, la banca pretendeva il rilascio di fideiussione omnibus da parte dei fratelli , CP_6 garantendo così l'operazione ed azzerando così ogni rischio di perdita.
La intratteneva, altresì, con Parte_1 [...]
(ex – Controparte_3 Controparte_3 [...]
– Filiale di IO AB, un rapporto bancario consistente in apertura Controparte_7
di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario, oltre i secondari confluenti, originariamente finalizzata, secondo la natura tipica del contratto, a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa.
In particolare, l'apercredito con scoperto di c/c bancario usufruiva delle seguenti agevolazioni:
conto corrente numero 65619156 tenuto da agenzia di IO AB Controparte_3
(RC) intestato a (ordinario); Controparte_6
conto corrente numero 657211-98 tenuto da agenzia di IO Controparte_3
AB (RC) intestato a (collegato); Controparte_6
conto corrente numero 65803593 tenuto da agenzia di IO AB Controparte_3
(RC) intestato a (collegato). Controparte_6
Tale rapporto bancario di affidamento sul c/c ordinario aveva inizio in data 23 giugno
1999, con numero di conto corrente 65619156 tenuto da agenzia di Controparte_3
IO AB (cfr. contratto consegnato al cliente – Doc. 3).
Alla data del 29 febbraio 2008, il conto corrente numero 65619156 presentava un presunto saldo (come da estratto conto bancario) di euro 194.245,39 a debito per il correntista (cfr. perizia econometria in atti – Doc.
4 - con documenti allegati: estratti conto - riassunto scalare e lista movimenti - dal 23.06.1999 al 29.02.2008);
Al conto corrente numero 65619156 risultavano collegati:
conto corrente numero 657211-98 tenuto da agenzia di IO AB Controparte_3
(RC) intestato a alla data del 21.10.2002 il conto Controparte_6 corrente numero 657211-98 presentava un presunto saldo pari a zero per chiusura (cfr. perizia econometria in atti – Doc.
4 - con documenti allegati: estratti conto - riassunto scalare e lista movimenti - dal 11.04.2001 al 21.10.2002);
conto corrente numero 65803593 tenuto da agenzia di IO AB Controparte_3
(RC) intestato a alla data del 31.12.2007 il conto Controparte_6
corrente numero 65803593 presentava un presunto saldo (come da estratto conto bancario) di euro 618.284,00 a debito per il correntista (cfr. perizia econometria in atti – Doc.
4 - con documenti allegati: estratti conto - riassunto scalare e lista movimenti - dal 30.09.2002 al
31.12.2007).
La banca pretendeva il rilascio di fideiussione omnibus da parte dei fratelli , garantendo CP_6 così l'operazione ed azzerando così ogni rischio di perdita.
Orbene, parte attrice deduceva, pur avendo sempre contestato l'eccessivo lievitarsi delle pretese della banca, di aver cercato di comporre bonariamente la vertenza, anche a mezzo di Adusbef
Onlus, a cui era associato, commissionando dapprima una consulenza tecnica econometrica
(Docc. 2 e 4) per la riclassificazione e ricalcolo delle appostazioni (come risultanti dalle copie degli e/c prodotti) e, successivamente, chiedendo la rettifica del saldo contabile, ma invano.
Parte attrice precisava che CREDITO ITALIANO Spa era confluito nel 1998 nel
[...]
e nel 2003 nasceva , Controparte_8 Controparte_4 realtà facente parte dell' mentre nel 2002 confluiva Controparte_2 Controparte_3 nel che nel 2007 si fondeva nell' assumendo Controparte_9 Controparte_2
il nome di . Deduceva, quindi, che si trattava di realtà Controparte_3 confluenti nell' (DOC.
5 - ORGANIGRAMMA di Controparte_2 CP_2
.
[...]
Tanto premesso, l'odierna attrice contestava i numerosi addebiti di competenze effettuati dalla banca, in relazione all'indicato rapporto bancario di affidamento poiché, nell'ambito di esso, risultavano applicati rispettivamente interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e non dovuti, in ogni caso superiori a quelli nominali.
A tal fine, eccepiva la nullità parziale dell'apercredito con scoperto di c/c tratta con l'ex credito italiano spa e, in particolare, la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra- legale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”.
Parte attrice osservava che il contratto base originario, sottoscritto in data 7 ottobre 1986
(all. 1), che regola il rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scoperto su c/c
n. 4685077, intrattenuto dall'odierno attore con Controparte_4
ex Credito Italiano Spa) – Filiale di IO AB, non statuiva un
[...] tasso ultra-legale determinato, ma faceva riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza (art. 73).
La clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale mediante riferimento al c.d. “uso di piazza” era da ritenersi nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283, 1346 e 1418 c.c.; nonché per violazione dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986. Parte attrice deduceva, infatti, che l'esercizio dello ius variandi da parte della banca non poteva sfuggire alle censure di nullità di cui all'art. 1284 c.c. e all'art. 1346 c.c., sulla determinatezza o determinabilità oggettiva del tasso di interesse ultra-legale e dell'oggetto del contratto.
Dalla nullità del riferimento alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" ne conseguiva che, in via suppletiva (ex art. 1284, ultimo comma, c.c.), doveva applicarsi l'interesse legale annuale, sia sui saldi attivi che passivi.
Il pagamento degli interessi ultra-legali (comprensivi anche delle provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, spese e commissioni) non appariva giustificato e si versava in una ipotesi di pagamento dell'indebito (ex art. 2033 c.c.), da cui sorgeva il diritto alla rettifica dell'esatto saldo contabile o, nell'ipotesi di revoca del rapporto, alla ripetizione delle somme addebitate, nel limite prescrizionale di dieci anni a decorrere dalla data di chiusura dell'intero rapporto.
Parte attrice, essendo nulla la clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale, affermava, quindi, di avere diritto alla restituzione integrale degli interessi ultra-legali corrisposti.
[... Deduceva, altresì, la nullità parziale dell'apercredito con scoperto di c/c tratta con l'ex banca osservando che la banca aveva comunicato -in data 25 giugno 1999 - la concessione CP_3
delle facilitazioni (Doc. 3), ma mai erano stati consegnati dall'istituto di credito agli odierni attori i contratti relativamente ai rapporti di apercredito dagli stessi intrattenuti con la banca.
Parte attrice deduceva che - probabilmente - nessun modulo contrattuale era mai stato fatto sottoscrivere ai con riferimento al c/c Parte_1
ordinario n. 65619156 ed ai c/c secondari nn. 657211-98 e 65803593, in violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 385 del 1993, il c.d. T.U.B. che all'art. 117, commi 1 e 3, chiaramente statuisce: 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. … 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
Pertanto, in tesi di parte attrice, in caso di nullità del contratto, nulla era dovuto per interessi,
c.m.s., c.d. giorni valuta e che tutti gli addebiti dovevano considerarsi illegittimi. Gli attori evidenziavano, comunque, che, qualora nel corso del giudizio dovessero essere prodotti dei moduli contrattuali, validamente sottoscritti con previsione delle condizioni creditizie siano state previste, tali condizioni non sarebbero mai state rispettate dalla banca, la quale aveva applicato tassi ultra-legali differenti, senza darne alcuna comunicazione nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale in essere nei sensi e nelle forme previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Parte attrice evidenziava, altresì, che il difetto di comunicazione delle variazioni delle condizioni economiche apportate all'impugnata aveva determinato la violazione Parte_3
del diritto di recesso degli odierni esponenti dal contratto senza penalità, riconosciuto e garantito ai sensi dell'art. 118 T.u.b., concretando un pregiudizio patrimoniale sotto il profilo della inconosciuta ed inconoscibile assunzione di maggiore onerosità del rapporto in essere, con conseguente lesione dell'interesse negativo. Gli attori, in relazione a tale violazione, affermavano di voler spiegare nella odierna sede apposita domanda di risarcimento da liquidarsi in via equitativa.
Gli attori aggiungevano che, allo stato, e solo previa esibizione di tutti gli estratti conto inerenti al rapporto, sarebbe stato possibile effettuare il ricalcolo di tutte le competenze in base agli accordi e verificare così l'effettivo dare-avere.
Parte attrice contestava, altresì, l'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, osservando che il contratto base originario, che regola il rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scoperto su c/c, intrattenuto da parte attrice con la banca, stabiliva, altresì, l'addebito di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari (art. 7: “gli interessi dovuti dal correntista … producono a loro volta interessi nella stessa misura”), capitalizzati nei singoli periodi trimestrali di contabilizzazione del rapporto (art. 7: “i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre dicembre”).
Tale pattuizione era da ritenersi nulla e improduttiva di ogni effetto, per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c., e 1418 c.c.
A tal fine, gli attori richiamavano gli orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità, che avevano affermato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dall'art. 1283 c.c. e l'evoluzione normativa registratasi a tale riguardo. Gli attori evidenziavano che, eliminata dalla delibera del CICR la differente modalità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, operata oramai sulla base di una analoga cadenza trimestrale o annuale, vi era il problema di accertare - in concreto - la violazione del principio di reciprocità, sotteso naturaliter alla ratio informatrice dell'intera disciplina normativa.
Nel caso in esame, l'esosità dell'interesse passivo, rispetto all'inesistenza di quello attivo, sarebbe la prova evidente dell'assoluta mancanza di reciprocità, con la conseguente nullità della clausola.
La banca, sostanzialmente, aveva diritto al solo interesse semplice sulle effettive somme capitali debitorie.
In ultimo, osservavano che, alla nullità dell'anatocismo trimestrale, non era consentito supplire con altra tipologia di capitalizzazione (annuale o semestrale) composta, essendo dovuto l'interesse semplice.
Gli odierni attori lamentavano, inoltre, l'inammissibilità della provvigione di massimo scoperto
(C.M.S.), evidenziando che, dall'esame analitico degli estratti conto, emergeva il costante addebito in c/c dalla banca di c.d. Commissioni sul Massimo Scoperto trimestrale, mentre nulla era dovuto a tale titolo, poiché nulla era stato contrattualmente previsto.
Non essendo stato convenuto alcunché con gli odierni contraenti, parte attrice affermava che tale addebito doveva ritenersi illegittimo ed inefficace, per violazione degli artt. 1283, 1325 e
1418 c.c.
Altra contestazione mossa dagli attori riguardava la determinazione della valuta. A tal fine, parte attrice affermava che i cc.dd. giorni valuta non sono altro che un espediente usato dalla banca per allungare fittiziamente i giorni solari del prestito dell'utente (quindi, con aumento degli interessi debitori in favore della banca), decurtando al contrario i giorni in cui l'utente deposita il denaro (quindi, con diminuzione degli interessi creditori in favore dell'utente): nella
CTP prodotta si evidenziavano operazione per operazione i singoli giorni valuta fittizi che la banca aveva applicato.
A tal fine, gli attori osservavano che tale tecnica era stata compresa pienamente per la prima volta dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 22 marzo 1993, ove si evidenziava come l'obbligo della forma scritta imposto dall'art. 1284 c.c. doveva estendersi anche alle pattuizioni relative alla decorrenza della valuta (relative, cioè, alla data a partire dalla quale vengono imputati gli interessi a debito ed a credito sul conto del cliente), poiché dette pattuizioni si risolvevano in una modifica del saggio di interesse applicato sui saldi attivi e passivi. Parte attrice deduceva che nulla era previsto nel contratto in esame circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. “giorni di valuta”, tanto utilizzata nell'arbitraria ed autonoma gestione del conto. Parte attrice osservava che la valuta di un'operazione registrata in conto corrente è il giorno a partire dal quale la somma corrispondente diventa fruttifera e che la banca utilizza una valuta fittizia che risulta dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero di c.d. giorni banca alla valuta effettiva (il tutto sempre a danno dell'utente).
Gli attori aggiungevano che, affinché si abbia un computo in valuta effettiva, dovrà tenersi conto che, se per i prelevamenti, la valuta dovrà coincidere con il giorno del pagamento dell'assegno, cioè il giorno in cui la banca perde effettivamente la disponibilità del denaro, per quanto riguarda i versamenti, si dovrà, invece, riportare la valuta corrispondente al giorno in cui la banca acquista effettivamente la disponibilità del denaro.
Orbene, poiché da anni le transazioni commerciali avvengono in tempo reale e per via telematica, sarebbe priva di valida giustificazione causale, in tesi di parte attrice, l'antergazione o postergazione delle valute che comporta un ingiustificato allungamento della durata contrattuale del rapporto con il consequenziale, quanto ingiustificato, aumento degli interessi ed altre commissioni.
Altresì, parte attrice lamentava che nel contratto non era previsto il pagamento di spese, né la quantificazione delle stesse e deduceva che anche le c.d. “spese” non sono altro che un metodo per gonfiare fittiziamente il capitale: la legge stessa (art. 644 c.p. come riformato dalla Legge
108/96) definisce i limiti di inclusione delle varie voci di spesa nel calcolo del TAEG prevedendo che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Per quanto concerne il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), parte attrice osservava che interessi ultra-legali, provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni costituivano un insieme di elementi di costo che, oltre ad essere illegittimi
(in sé e per sé), erano complessivamente superiori a quelli di mercato.
Per tasso effettivo globale (T.E.G.) medio annuo del denaro si intende la determinazione espressa in percentuale annua del costo effettivo globale che il cliente sostiene per l'utilizzo di una somma di denaro concessagli in credito dalla banca.
Esso, cioè, indica il costo reale, effettivo, non fittizio, che il cliente sopporta per il denaro realmente e fisicamente erogatogli dalla banca.
Pertanto, interessi ultralegali, C.M.S., spese per operazione, spese fisse di chiusura, spese assicurative, spese revisione ID, giorni di perdita di valuta sulle operazioni di prelevamento e di versamento, interessi anatocistici calcolati su detti oneri e riferiti a singoli trimestri, costituivano il costo effettivo sopportato dal cliente per il credito, costo che veniva espresso in una percentuale annua media, riferita all'intera durata del rapporto.
Gli attori chiedevano, quindi, l'ammissione di C.T.U. tecnica al fine di accertare, qualificare e computare il dare – avere tra le parti del presente giudizio sulla base dell'accertamento della dedotta invalidità parziale del rapporto in esame e dell'applicazione in via suppletiva della indicata disciplina legale, realizzando l'effettivo rendiconto della gestione bancaria, evidenziando in particolare la sproporzione tra denaro erogato dalla banca e denaro incassato dalla stessa e, quindi, il costo del credito bancario.
Gli attori contestavano, altresì, che la aveva prospettato di segnalare alla Centrale dei CP_3
Rischi presso la Banca d'Italia la posizione di rischio di parte attrice come posizione “a sofferenza”, qualificando di fatto l'odierno esponente come soggetto che si trova in stato di insolvenza, pur non giudizialmente accertata, ovvero in “situazioni sostanzialmente equiparabili” all'insolvenza, precludendogli la possibilità di ricorso al credito.
Dalle stesse garanzie fornite e assunte dalla banca sarebbe, invece, evidente che il suo cliente garantisce ampiamente la solvenza dell'eventuale debito bancario.
La banca, dunque, incorrerebbe in due gravi violazioni:
a. segnalare alla Centrale dei rischi la posizione “a sofferenza” a fronte della piena e dimostrabile capacità del soggetto, cliente o terzo, di far fronte regolarmente al presunto debito con il suo patrimonio;
b. segnalare alla Centrale dei rischi una posizione “a sofferenza” con importi assolutamente non dovuti (Doc. 7).
Il rapporto bancario impugnato violerebbe, poi, le disposizioni di cui all'art. 1284 c.c. anche, e specialmente, in riferimento a quanto disposto dalla Legge 108/1996, la quale sancisce un principio generale che commina la nullità di ogni obbligazione che preveda addebito di costi per interessi, spese e competenze eccedenti il c.d. tasso di soglia ivi determinato.
Tutto quanto sopra premesso, parte attrice formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697 e 1418 c.c., nonché dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 4685077 e conti collegati (3786132) intrattenuto dall'odierno attore con
[...]
– Filiale di IO AB, oggetto Controparte_10
del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, III comma, del D.
Lgs. n. 385 del 1993, la nullità dei seguenti contratti di c/c 65619156, oltre i collegati c/c secondari nn. 657211-98 e 65803593 oggetto del rapporto tra Parte_1
con (ex
[...] Controparte_3 [...]
) – Filiale di IO AB per Controparte_3 Controparte_7
inosservanza della forma prescritta;
IN SUBORDINE, in caso di mancata pattuizione delle condizioni economiche, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 117, IV comma, del D.
Lgs. 385 del 1993, nonché della disposizione di cui all'art. 120, II comma, del D. Lgs. 385 del
1993; e IN SUBORDINE la inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182 D.Lgs. 01/09/1993
n. 385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente a tutti i predetti rapporti;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283,
2697 e 14182 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 4685077 e conti collegati (3786132) intrattenuto dall' odierno attore con (ex Credito Controparte_4
Italiano Spa) – Filiale di IO AB; nonche dell'apercredito con scoperto sul c/c n.
65619156, oltre i collegati c/c secondari nn. 657211-98 e 65803593 oggetto del rapporto tra con Parte_1 Controparte_3
(ex
[...] Controparte_11
) – Filiale di IO AB, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle impugnate , per Parte_3
violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
5. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle impugnate , per Parte_3
violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
6. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, relativamente al contratto apertura di credito
e di conto corrente n. 4685077 e conti collegati (3786132) intrattenuto dall' odierno attore con (ex Credito Controparte_4 CP_5
– Filiale di IO AB l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della
[...]
riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
7. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, relativamente al contratto apertura di credito
e di conto corrente n. 65619156, oltre i collegati c/c secondari nn. 657211-98 e 65803593 oggetto del rapporto tra con Parte_1 [...]
(ex – Controparte_3 Controparte_3 [...]
) – Filiale di IO AB l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto Controparte_7
sulla base della riclassificazione contabile del medesimo aggiungendo al capitale gli interessi previsti dall'art 117, settimo comma, del suddetto decreto legislativo senza alcuna capitalizzazione e senza commissioni di massimo scoperto e valute fittizie. Il ricalcolo degli interessi a norma dell'art 117 del decreto legislativo n 385 del 1993 deve essere effettuato applicando il tasso massimo ivi previsto ai saldi creditori (debitori per la banca) e quello minimo ai saldi debitori (creditori per la banca) e ciò in quanto la nonna costituisce una sanzione per gli istituti di credito, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
8. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) delle impugnate;
Parte_3
9. ACCERTARE e DICHIARARE nelle impugnate apercredito, previo accertamento del
Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
10.CONDANNARE le convenute banche, appartenenti all' alla Controparte_2
restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'odierno istante, effettuando eventuale compensazione tra le varie partite a debito-credito;
11.DICHIARARE la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo della fideiussione omnibus;
12.CONDANNARE la banca a rettificare la illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio falsamente qualificato e quantificato, con domanda per il risarcimento dei danni che si proveranno nel corso del giudizio e, comunque, quelli determinati “in re ipsa”, questi ultimi da liquidarsi secondo Giustizia ed Equità.
13.CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio la convenuta (nuova Controparte_12
denominazione assunta con decorrenza dal 01.04.2008 dalla Controparte_4
, con comparsa di costituzione depositata il 24.07.2008, la quale chiedeva il rigetto delle
[...] domande attoree contestandone l'infondatezza. In particolare, la banca contestava che il primo dei due rapporti contrattuali era stato acceso nel lontano ottobre 1986 e si era protratto per oltre
20 anni, con piena soddisfazione del cliente che aveva sempre avuto conoscenza delle condizioni praticate dalla banca. Ciò sarebbe confermato dalla costante accettazione degli estratti conto, mai fino ad oggi contestati. Inoltre, il cliente aveva avuto piena conoscenza delle condizioni applicate, nel corso del rapporto contrattuale, attraverso il ricevimento del documento di sintesi regolarmente inviato al correntista e la pubblicazione dello stesso nei locali aperti al pubblico della filiale della Inoltre, la convenuta osservava che le aperture di CP_3 credito erano state nel corso del rapporto supportate dall'accettazione espressa dei tassi di interesse e delle altre condizioni applicate (cfr. docc. all. 2,3, 4, 5 e 6).
La banca eccepiva la prescrizione del presunto credito vantato da parte attrice e faceva presente che l'eventuale restituzione delle somme poteva effettuarsi solo in riferimento al quinquennio precedente la data di proposizione della domanda, stante il termine di prescrizione previsto dall'art. 2948, co. 1, n. 4 c.c. parte convenuta deduceva, pertanto, che nell'ipotesti di accoglimento della domanda attorea, comunque la stessa dovrebbe essere contenuta entro i limiti dell'eccepita prescrizione. Inoltre, la banca invocava l'applicazione della prescrizione breve agli interessi applicati nel corso del rapporto di conto corrente.
In ogni caso, parte convenuta osservava che, ove non si volesse applicare il termine di prescrizione quinquennale, dovrebbe comunque trovare applicazione quello decennale. Con la conseguenza che la richiesta di restituzione può avere ad oggetto soltanto la capitalizzazione maturata nell'ultimo decennio dalla data di proposizione della domanda. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse riconoscere la legittimità del diritto di credito dell'attore nei confronti della Banca, questo, in tesi di parte convenuta, dovrebbe essere circoscritto all'ultimo decennio. Per quanto riguarda la decorrenza del termine di prescrizione, la convenuta osservava che il termine decorreva dalla data di costituzione del rapporto, in quanto da quel momento sorgeva per il correntista il diritto ad ottenere la restituzione delle somme depositate. Ciò in ragione della principale differenza tra conto corrente bancario rispetto al conto corrente ordinario, rappresentata dall'assoluta disponibilità delle somme depositate dal correntista;
somme che - nel contratto di conto corrente ordinario - sono indisponibili fino alla scadenza del termine pattuito, generalmente semestrale. In tesi di parte convenuta, il diritto del correntista alla restituzione delle somme depositate sorge nel momento stesso in cui viene costituito il rapporto di conto corrente. Pertanto, da quel momento, inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto a chiedere la restituzione di quanto depositato. La banca convenuta, richiamando l'art. 1857 c.c., che prevede l'applicazione al rapporto di conto corrente bancario dell'art. 1832 c.c., in tema di contratto di conto corrente ordinario, evidenziava che è con la ricezione dell'estratto conto che il correntista ha la possibilità di verificare quale sia la reciproca posizione di dare e avere. Pertanto, l'azione diretta ad ottenere la ripetizione dell'indebito poteva essere esercitata all'esito della ricezione dei singoli estratti conto bancari.
Inoltre, parte convenuta eccepiva la decadenza dal diritto di impugnare l'estratto conto, osservando che il debitore aveva sempre ricevuto le risultanze dei conti con l'indicazione delle condizioni applicate. L'invio dell'estratto conto ne importava la sua approvazione se non contestato nel termine pattuito o, comunque, in un termine congruo, scaduto il quale restava salva, ma soggetta anch'essa ad un termine di sei mesi, l'impugnativa per errori di scritturazione e di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite. Nel caso in esame, l'approvazione del conto derivava dalla mancata contestazione dell'estratto nei termini. Ciò determinava, in tesi di parte convenuta, la rispondenza di quanto annotato sugli estratti e della certificazione finale alla realtà storica dei rapporti intervenuti. Nel caso di specie, non vi era stata alcuna contestazione da parte degli attori della documentazione inviata dalla banca. Inoltre, la banca convenuta eccepiva che parte attrice non aveva mai sollevato alcuna eccezione e/o contestazione circa l'applicazione e la corresponsione alla banca degli interessi, i quali sono stati corrisposti e riconosciuti così come liberamente concordati, per cui la loro ripetizione era da ritenersi illegittima, trattandosi di adempimento di un'obbligazione naturale. Ciò varrebbe anche per gli interessi anatocistici.
La banca rivendicava, altresì, la legittimità del proprio operato nell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi nel rispetto delle convenzioni pattuite ed in conformità alle comunicazioni inviate al correntista ed esposte al pubblico nei locali della nfine, eccepiva la nullità della domanda di risarcimento del danno per indeterminatezza CP_3
e genericità della stessa.
Tutto quanto sopra premesso parte convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso diritto alla ripetizione degli interessi addebitati per le ragioni e nella misura indicati in narrativa;
- Respingere le domande dell'attore, nel caso in cui l'On.le Tribunale adito le giudichi , in tutto o in parte, fondate, per intervenuta decadenza del preteso diritto di credito dell'attore per le ragioni e nella misura indicata in narrativa;
nel merito, in via principale:
- Rigettare tutte le domande di parte attrice perchè generiche, inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto ed in diritto in base a tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito nel presente atto difensivo”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.07.2008, si costituiva in giudizio svolgendo sostanziali analoghe difese rispetto a quanto già Controparte_3
dedotto dalla convenuta e formulando le medesime conclusioni. Controparte_12
All'udienza del 12.11.2008, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 nn. 1, 2 e 3
c.p.c. e la causa veniva istruita mediante ctu tecnica, depositata in data 10.11.2011 (previa concessione di varie proroghe ed integrazioni e precisazioni dei quesiti).
In particolare, veniva demandato al CTU il compito di rispondere ai quesiti indicati nell'atto di citazione ai capi A e B ed ulteriormente di accertare i tassi di interesse effettivamente praticati nel corso dei rapporti, verificando se tali tassi superassero o meno i c.d. tassi soglia a far data dal 2 aprile 1997, con riferimento alle singole operazioni di riferimento, specificando se, nel caso di specie, fosse stata osservata la L. n. 108/96 in tema di usura, prevedendo in caso affermativo la sostituzione del tasso concretamente applicato con quello soglia antiusura.
Inoltre, nel valutare il superamento del tasso soglia antiusura, era stato dato incarico al CTU di considerare qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo o spesa, prevedendo, altresì, di tener conto ai fini della determinazione del TEGM anche della commissione di massimo scoperto. Il ctu, inoltre, nel determinare gli importi, doveva poi escludere le operazioni relative all'addebito delle competenze trimestrali.
La causa, successivamente al deposito della ctu, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Seguivano vari rinvii per i medesimi incombenti determinati anche da ragioni organizzative connesse al carico di ruolo ed ai mutamenti del Giudice titolare.
Con ordinanza del 06.12.2019, il GI, “rilevato che parte attrice ha richiamato il verbale del
18.04.2012 ed ha insistito affinchè sia disposto un supplemento di c.t.u. per le ragioni dettagliatamente indicate nel verbale di udienza del 16.05.2019; rilevato che parte convenuta ha richiesto di essere autorizzata a precisare le conclusioni, previa dichiarazione di inammissibilità di tutta la documentazione depositata da parte attrice, in data 11.10.2017 e
05.12.2017, allorchè era già scaduto il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.; esaminate le repliche sul punto di parte attrice;
considerato che all'udienza del 06.12.2017 il precedente G.I. aveva sollevato d'ufficio alle parti la questione in ordine all'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito in costanza di rapporto di conto corrente ancora in essere, rinviando per la precisazione delle conclusioni;
rilevato che la stessa parte attrice, per come risulta dagli atti di causa, afferma, nel replicare all'altrui eccezione di prescrizione, che all'atto di proposizione della domanda i contratti di conto corrente erano tutti ancora in corso;
considerato che
la questione della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, eccepita da parte convenuta come in atti, nonché la stessa ammissibilità di un'azione di ripetizione di indebito pagamento in caso di pendenza di rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito, dipendono dall'accertamento tecnico-contabile, sulla documentazione già versata in atti (da intendersi quella depositata dalle parti entro i termini concessi per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.), della sussistenza di avvenuti “pagamenti”, per tali da intendersi versamenti del correntista aventi funzione effettivamente solutoria sub specie juris, e quindi eccedenti la mera finalità ripristinatoria al momento dei saldi (periodici e/o finale) e/o eccedenti la misura del rientro dallo scoperto contrattualmente previsto (vds. C. Cass. SS.UU. sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418), e che tale verifica andrà effettuata su ogni conto corrente in contestazione nel presente giudizio;
ritenuto necessario che le questioni di cui al punto precedente di questa parte motiva, da intendersi quali specificazioni e/o integrazioni del quesito già sottoposto al nominato CTU dott.
, debbano essere poste allo stesso già nominato CTU, in quanto necessitano di Persona_1
applicazione di regole specialistiche tecniche contabili, secondo le direttive ermeneutiche giuridiche dianzi evidenziate;
ritenuto che
la suddetta questione, potenzialmente risolutiva della controversia, era già stata rilevata d'ufficio dal precedente G.I. all'udienza del 06.12.2017, nella cui ordinanza il GI faceva esplicita menzione, peraltro, della sentenza C. Cass. nr. 798/2013, la quale a sua volta nelle motivazioni fa espressa menzione e si situa nel solco del percorso argomentativo di cui alla sentenza Cass. SS.UU. sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418, dianzi indicata nella parte motiva del presente provvedimento, e che quindi le parti hanno avuto la concreta possibilità, in sede di precisazione delle conclusioni, di dedurre anche sul profilo di diritto de quo”, disponeva integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Il perito depositava, in data 16.04.21, l'integrazione peritale.
Con atto di intervento del 17.3.2021, si costituiva dando atto e documentando Controparte_4
che - nelle more del giudizio - era intervenuta la fusione per incorporazione delle banche originariamente convenute in giudizio. A tal fine, deduceva e documentava che, con atto a rogito del Notaio di Torino in data 19.10.2010, rep. n. 19430 , racc. 12674, Persona_2 registrato a Torino in data 19.10.2010 al n. 755 serie 1T, (doc.all.2), le banche: • CP_4
(già denominata CREDITO ITALIANO SpA); •
[...] Controparte_3
; • (già denominata
[...] Controparte_12
); • ; • Controparte_4 Controparte_13 [...]
; • ; • Controparte_14 Controparte_15
erano Controparte_16
state fuse per incorporazione, con efficacia dal 1° novembre 2010, in . CP_4
Pertanto, la comparente era succeduta nella titolarità dei rapporti contrattuali CP_4
oggetto del presente giudizio che risultavano originariamente intestati ad Controparte_4
ed a ed interveniva nel Giudizio Rg n° 1920/2008 nella Controparte_12 medesima posizione processuale delle Società costituite, chiedendo che il processo proseguisse nei suoi confronti.
All'esito dell'integrazione peritale e delle deduzioni ed osservazioni anche tecniche delle parti, il GI disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali, come da ordinanza del 21.10.21.
In data 20.01.23, il CTU depositava il nuovo elaborato peritale.
Le parti muovevano ulteriori osservazioni, per come in atti, alla CTU ed il GI, esaminate le obiezioni ed osservazioni formulate dalle parti ed il contenuto dell'elaborato peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.12.24, le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza in atti ed il GI assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservando all'esito la decisione.
Il Tribunale osserva che la domanda attorea deve essere rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.
Dal tenore complessivo dell'atto di citazione e delle conclusioni formulate da parte attrice e ribadite in sede di prima memoria istruttoria, si evince che l'azione proposta dagli odierni consiste in una domanda di accertamento dei rapporti di dare avere intercorsi con la con conseguente CP_3 richiesta di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi e commissioni non dovute.
La domanda riguarda 5 conti bancari, meglio indicati e specificati nella suesposta esposizione in fatto, da considerarsi tuttavia, per quanto in seguito si dirà un'operazione contrattuale unitaria dal punto di vista strutturale e funzionale, in relazione alla quale la per come dalla stessa CP_3
dedotto, alla data di introduzione del presente giudizio, vantava un saldo creditore (debitore per il correntista) di complessivi € - 991.051,27.
Sennonché, dalle complesse operazioni peritali, di cui è stata disposta la rinnovazione, è emerso che soltanto il conto corrente n° 4685077 (ex n° 20002-00) presenta un saldo positivo per il correntista, mentre gli altri conti espongono un saldo negativo per il correntista.
Preliminarmente, prima di esporre le risultanze della CTU, per come rinnovata, occorre osservare che la Suprema Corte (Cass. 15 febbraio 2024, n. 4214) ha di recente chiarito e ribadito che “«l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria; in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del ID concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo».
Orbene, il Tribunale, prima di procedere al rinnovo delle operazioni peritali, aveva disposto integrazione della CTU, in quanto la questione sub iudice della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, eccepita da parte convenuta come in atti, nonché la stessa ammissibilità di un'azione di ripetizione di indebito pagamento in caso di pendenza di rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito, dipendevano dall'accertamento tecnico-contabile, sulla documentazione già versata in atti (da intendersi quella depositata dalle parti entro i termini concessi per le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.), della sussistenza di avvenuti
“pagamenti”, per tali da intendersi versamenti del correntista aventi funzione effettivamente solutoria sub specie juris, e quindi eccedenti la mera finalità ripristinatoria al momento dei saldi
(periodici e/o finale) e/o eccedenti la misura del rientro dallo scoperto contrattualmente previsto
(vds. C. Cass. SS.UU. sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418).
A tal fine, aveva demandato al ctu tale preliminare verifica su ogni conto corrente in contestazione nel presente giudizio.
Il CTU, con l'integrazione del 16.04.21, ha individuato l'esistenza di rimesse solutorie in relazione al solo conto corrente ordinario acceso presso il Credito Italiano S.p.A. n° 4685077.
Successivamente a tale accertamento è stata, pertanto, disposta rinnovazione delle operazioni peritali affinché, ad integrazione dei precedenti quesiti a cui è stata data risposta con la relazione peritale depositata in data 10.11.2011, il CTU provvedesse a ricalcolare – sulla base di tutta la documentazione ritualmente versata in atti – i rapporti dare/avere tra le parti secondo l'ulteriore quesito ed i criteri di seguito indicati:
“I) nell'effettuare i conteggi tenga conto della diversa natura dei versamenti (solutoria o ripristinatoria) e scorpori le poste di natura solutoria – come individuate in base agli estratti conto – registrate nel periodo precedente il decennio dalla notificazione dell'atto di citazione
(ovvero antecedenti al 18.04.2008). Se vi sono stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-ID o in assenza di ID (segnalando, sul punto, che la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9141 del 19/05/2020 ha statuito che “ In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio), provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro atto interruttivo) ed abbiano, in quell'arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi, commissioni e spese illegittimamente addebitati, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale. A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro- fuori ID', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla
Centrale dei rischi, se prodotti. Sez. 1 –
II) Provveda, infine, alla determinazione del saldo complessivo (avuto riguardo a tutti i rapporti indicati), previo riepilogo del saldo per singolo rapporto bancario, rammentando che:
- il conto anticipi è uno strumento di natura prettamente contabile nella prassi bancaria
(talvolta denominato anche 'conto tecnico' per differenziarlo dal conto corrente cui è strettamente correlato), privo di autonomia strutturale e funzionale, ma finalizzato alla annotazione delle operazioni relative alla anticipazione di fatture, da regolare poi nell'ambito del rapporto principale di conto corrente;
pertanto, il saldo passivo del conto anticipi (talvolta denominato 'conto tecnico') non può da solo risultare indice di 'scoperto', dovendosi il relativo
'saldo' riversare nel conto principale, sul quale le operazioni integranti anticipazioni affluiscono mediante giroconto;
- quanto al finanziamento con c.d. ammortamento alla francese è da escludere che vi sia una indeterminabilità della prestazione del mutuatario, posto che il criterio di calcolo consente di fare una chiara previsione delle prestazioni relative agli interessi e, quanto alla causa e alla meritevolezza degli interessi, non può dubitarsi che il mutuo, con ammortamento alla francese, risponda a evidenti esigenze, soprattutto, del cliente mutuatario che non si trova esposto al fluttuare della rata”.
Gli esiti della CTU, che si integrano con il primo accertamento compendiato nella ctu depositata il 10.11.2011, risultano ampiamente condivisibili in quanto frutto di un attento esame della complessa e vasta documentazione in atti e di un percorso logico e tecnico-contabile esente da vizi e conforme alle più recenti acquisizioni giurisprudenziali. In questa prospettiva, la richiesta attorea di ulteriore rinnovo delle operazioni peritali non si ritiene meritevole di accoglimento.
Il CTU, a seguito di attento esame della vasta e complessa documentazione in atti e tenendo conto dei quesiti giudiziali per come riformulati in sede di rinnovo delle operazioni peritali, ha provveduto a fornire una precisa ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti, individuando per ogni rapporto l'effettivo dare-avere, osservando che “Per una visione d'insieme appare utile fornire preliminarmente un quadro in ordine ai principali elementi relativi ai rapporti di conto corrente oggetto della presente consulenza tecnica, limitatamente a quanto riscontrabile dalla documentazione in atti.
a) contrassegnato con il n° 4685077 Parte_4
(già n. 20002-00 Credito Italiano S.p.A.) intestato a Controparte_6
[...]
- conto ordinario acceso con contratto del 07/10/1986;
- estratti conto dal 07/10/86 al 31/01/08, ad eccezione dei periodi riportati in premessa;
- saldo al 31/01/08 - € 78.521,88.
b) Rapporto contrassegnato con il n° 3786132 Controparte_4
(già n. 413157 Credito Italiano S.p.A.) intestato a Controparte_6
[...]
- conto anticipi con inizio dal 26/07/2002 (come rilevabile da e/c);
- estratti conto dal 26/07/02 al 31/01/08;
- saldo al 31/01/08 - € 100.000,00.
c) Rapporto contrassegnato con il n° Controparte_3 Controparte_3
656191-56 intestato a Controparte_6
- conto ordinario acceso con contratto del 23/02/1999;
- estratti conto dal 23/02/99 al 31/01/08;
- saldo al 29/02/08 - € 194.245,39. d) Rapporto contrassegnato con il n° Controparte_3 Controparte_3
657211-98 intestato a Controparte_6
- conto anticipi con inizio dall'11/04/200126/07/2002 (come rilevabile da e/c);
- estratti conto dal 11/04/01 al 18/10/02;
- chiuso al 18/10/02.
e) Rapporto contrassegnato con il n° Controparte_3
658035-93 intestato a Controparte_6
- conto anticipi del quale non si è rilevato momento iniziale;
- estratti conto dal 01/10/02 al 31/12/07;
- saldo al 31/01/07 - € 618.284,00”.
Il CTU, in conformità al quesito giudiziale, ha tenuto conto, delle “poste di natura solutoria – come individuate in base agli estratti conto – registrate nel periodo precedente il decennio dalla notificazione dell'atto di citazione (ovvero antecedenti al 18.04.2008)”.
A tal fine, ha osservato che “l'unico conto corrente interessato alla problematica de qua risulta quello ordinario Credito Italiano S.p.A. n° 4685077 (già n. 20002-00), mentre i restanti conti sarebbero tutti al di fuori della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito eccepita da parte convenuta, essendo stati accesi in epoca successiva rispetto all'arco temporale di dieci anni interessato.
Anche il conto anticipi contrassegnato con il n° Controparte_4
3786132 (già n. 413157 Credito Italiano S.p.A.), sul quale si muovono parte delle disponibilità di affidamento del suddetto conto ordinario n° 4685077, era stato acceso in data 26/07/2002 e pertanto rimarrebbe anch'esso escluso dall'alveo della prescrizione”.
Passando ad altro particolare aspetto, va inoltre precisato che, a seguito di quanto esposto nella prodromica relazione depositata il 16/04/2021, ai fini dell'individuazione dei limiti di esposizione concessi (affidamento) il G.I. ha specificato: “A tal fine, individui il CTU
l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori ID', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.)”. Il perito del tutto correttamente, come già fatto nella preliminare verifica richiesta in via integrativa, ha previamente individuato quanto riscontrabile in termini di pattuizioni contrattuali con il correntista, avendo riguardo alla documentazione in atti, fornendo comunque un quadro inerente gli effettivi parametri applicati dall'Istituto di credito nell'ambito del rapporto così come desumibili dagli estratti conto ed ha, quindi, osservato quanto segue:
“a) Rapporto contrassegnato con il n° 4685077 (già n. 20002-00 Credito Italiano S.p.A.):
Si specifica che nel presente conto corrente ordinario confluisce l'addebito di tutte le competenze trimestrali (interessi, commissioni e spese) maturate anche sulla posizione di apertura credito c/anticipi n. 3786132 (già n. 413157), individuato al precedente punto b).
Si richiama per una visione d'insieme quanto emerso dalla documentazione in atti circa la verifica dei limiti dell'affidamento relativa al conto corrente in questione.
Dal contratto relativo all'apertura del rapporto di conto corrente Credito Italiano n.
20002/00, poi divenuto 4685077, si è riscontrato:
- data apertura conto: 07/10/1986;
- interesse annuo a Vostro favore: Come da intese.
- disponibilità sull'avere liquido del conto: a vista.
- valute: come da art. 7 delle Norme.
Rispetto alle successive accettazioni, sia del conto ordinario che del conto anticipi, sono emersi
i seguenti elementi:
Accettazione delle condizioni del 14/04/2006 su c/c ordinario N. 4685077
- Affidamento di complessivi Euro 75.000,00
Valido fino a revoca.
Usufruibile per elasticità di cassa
Fino ad Euro 40.000,00 possibilità di disporre dell'importo di assegni bancari, ass. circolari, vaglia o altri titoli versati su c/c.
Condizioni economiche: Utilizzo affidamento 13,50% nominale annuo – 14,19% effettivo annuo.
Somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto ai limiti: tasso massimo debitore per utilizzi oltre ID (attualmente 13,25% nominale annuo – 13,91% effettivo annuo).
Accettazione delle condizioni del 03/04/2007 su c/c ordinario N. 4685077
- Affidamento di complessivi Euro 80.000,00
Valido fino a revoca. Usufruibile per elasticità di cassa
Fino ad Euro 40.000,00 possibilità di disporre dell'importo di assegni bancari, ass. circolari, vaglia o altri titoli versati su c/c.
Condizioni economiche: Utilizzo affidamento 14,00% nominale annuo – 14,75% effettivo annuo.
Somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto ai limiti: tasso massimo debitore per utilizzi oltre ID (attualmente 14,00% nominale annuo – 14,75% effettivo annuo).
*****
Accettazione delle condizioni del 14/04/2006 su c/c anticipi N. 3786132
- Affidamento di complessivi Euro 80.000,00
Valido fino a revoca.
Condizioni economiche: Utilizzo affidamento 8,25% nominale annuo – 8,50% effettivo annuo.
Somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto ai limiti: tasso massimo debitore per utilizzi oltre ID (attualmente 13,25% nominale annuo – 13,91% effettivo annuo).
Accettazione delle condizioni del 03/04/2007 su c/c anticipi N. 3786132
- Affidamento di complessivi Euro 100.000,00
Valido fino a revoca.
Condizioni economiche: Utilizzo affidamento 9,00% nominale annuo – 9,30% effettivo annuo.
Somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto ai limiti: tasso massimo debitore per utilizzi oltre ID (attualmente 9,00% nominale annuo – 9,30% effettivo annuo).
*****
Accettazione delle condizioni del 13/06/2007
- Affidamento di complessivi Euro 50.000,00
Valido fino al 30/09/2007.
Condizioni economiche: Utilizzo affidamento 9,00% nominale annuo – 9,30% effettivo annuo.
Somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto ai limiti: tasso massimo debitore per utilizzi oltre ID (attualmente 9,25% nominale annuo – 9,57% effettivo annuo)”.
Il CTU ha, quindi, osservato che “Pertanto, di fatto, solo dall'esame degli estratti conto è stato possibile desumere i limiti degli affidamenti, oltre i tassi di interesse effettivamente applicati dall'Istituto di Credito nel corso del rapporto (come esposto nell'originaria ctu), a decorrere dalla data del 07/10/1986 e fino all'ultima variazione del 31/03/2007 (riguardo ai limiti) e
06/11/2007 (riguardo ai tassi)”. Il perito ha, quindi, riportato nella tabella 01 di cui a pag. 18-19 (alla quale si rinvia) con la data di decorrenza solo i detti limiti di affidamento, prescindendo dai tassi applicati, non essendo gli stessi utili ai fini dell'accertamento.
Il CTU, in conformità ai quesiti giudiziali che richiamavano la pronuncia della Suprema Corte
n. 9141 del 19/05/2020, ha, altresì, tenuto conto dello specifico profilo concernente gli ulteriori conteggi richiesti con riferimento alle rimesse solutorie rilevanti.
Il perito, a tal fine, ha precisato di aver fatto riferimento “alla rielaborazione con i saldi rettificati, già operata in seno all'originaria ctu depositata agli atti di causa, prendendo a base la posizione inerente la “SORTE CAPITALE”.
Fatte tutte le suesposte premesse, occorre inoltre dare particolare evidenza agli approfondimenti operati in seno alla presente ctu rispetto ai contenuti della relazione preliminare depositata il 16/04/2021. Difatti, nell'ambito dell'elaborazione che ci occupa si
è proceduto tenendo conto dell'eccezione di prescrizione, considerando la problematica delle rimesse solutorie, rispetto alla quale vanno considerati in questa sede i diversi criteri che governano la revisione da effettuare.
In particolare, si specifica che a tal fine non assumono rilevanza, sic et simpliciter, i versamenti effettuati fuori affidamento elencati nella relazione originaria, bensì le dinamiche che interessano l'addebito delle competenze effettuate extra ID e successivamente coperte da rimessa solutoria.
Possono infatti essere dichiarati prescritti tutti quegli addebiti riferiti alle competenze che contestualmente hanno costituito un pagamento ben individuabile. In pratica non sono ripetibili gli interessi il cui addebito è avvenuto al di fuori dal ID accordato e per cui la successiva rimessa ha costituito un pagamento”.
Il CTU, del tutto correttamente, prima di procedere alla rivisitazione dei conteggi, ha esposto i particolari aspetti e profili di cui ha tenuto conto:
“a) Riguardo alla prescrizione si è fatto riferimento all'intervenuta citazione notificata dall'ufficiale giudiziario con raccomandata del 18/04/2008, considerando quindi la decorrenza del decennio antecedente.
b) Relativamente al periodo considerato di intervenuta la prescrizione, dal 07/10/1986 al
18/04/1998, non si è avuto riscontro di specifici atti sottoscritti dalle parti relativamente ad aperture di credito ed ai relativi limiti/condizioni.
c) Solo dall'esame degli estratti conto è stato possibile desumere i limiti dell'affidamento. d) Stante il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 9141/2020 del 19/05/20, si è fatto riferimento alla rielaborazione delle posizioni partendo dai saldi rettificati relativi alla
“SORTE CAPITALE”.
Attraverso la revisione operata, per i cui dettagli si rimanda agli allegati conteggi, sono stati rideterminati i valori così come risulta dagli schemi che seguono, il tutto considerando il ricalcolo delle competenze interessate al periodo di prescrizione (07/10/1986 - 18/04/1998), in base ai nuovi saldi, ed al successivo addebito comunque trimestrale, limitatamente al verificarsi della condizione di addebito extra ID con conseguente copertura di “rimessa solutoria”. Diversamente, laddove a conclusione del trimestre non si verifica un'esposizione oltre l'affidamento si è proceduto al ricalcolo ma senza l'addebito trimestrale ma seguendo i diversi criteri inerenti la diversa tipologia di conteggio attuata (“senza capitalizzazione”;
“capitalizzazione annuale;
ecc…)”.
Il perito, poi, prima di proporre la revisione dei conteggi ha, del tutto correttamente, provveduto a richiamare “l'originaria situazione inerente la “SORTE CAPITALE”, al netto di qualunque addebito, così come originariamente fornita, atteso peraltro che la stessa ha rappresentato la base di partenza (saldi rettificati) sulla quale si è poi proceduto alla revisione considerando il periodo di prescrizione.
c/c ordinario Credito Italiano n° 4685077 Parte_5
Dall'analitica rielaborazione del conto corrente veniva originariamente determinata la sorte capitale individuata per ciascun trimestre, nonché quella definitiva risultante al momento della chiusura del rapporto di c/c, così come riportato nella tabella che segue” (cfr. pagg. 20 e 21 cui si rinvia).
Il perito ha, quindi, osservato che “pertanto, l'ammontare della sorte capitale relativa al c/c
Credito Italiano n. 4685077, ottenuto scomputando le competenze applicate dalla banca, ad eccezione dei periodi privi della necessaria documentazione bancaria, è dunque risultata avere un saldo positivo di € 255.043,11 (credito del correntista)”.
Il CTU ha evidenziato, inoltre, “attraverso la mera trasposizione dei dati di c/c veniva individuata, oltre al capitale, la discrimina dei valori complessivi applicati dalla banca per interessi, cms e spese di c/c, come rilevabile dalla successiva tabella
Interessi passivi (*) - € 233.078,36 Interessi attivi (*) + € 2.276,44 Ritenuta fiscale (*) - € 680,36 Commissioni massimo scoperto (*) - € 58.676,72 Spese tenuta conto (*) (Spese incluse nella
- € 6.747,49 sorte capitale) Competenze trimestrali c/anticipi - € 45.299,16 Totale generale - € 342.205,65 N.B. : Come già riferito all'inizio del presente paragrafo, rispetto ai suesposti valori occorre tenere presente che:
(*) non tengono conto delle competenze relative ai seguenti periodi: 30/09/93 – 30/06/95 (valori rimasti incorporati nel valore del capitale), perché mancanti estratto conto e scalare”.
Il ctu ha quindi provveduto a rielaborare i conteggi per come di seguito si espone:
“Passando alla revisione dei conteggi secondo i criteri precedentemente enunciati, considerando gli effetti della prescrizione relativa al periodo 07/10/1986 - 18/04/1998, si è dunque proceduto alla rielaborazione con riferimento ai quesiti dell'originaria ctu depositata il 10/11/2011, limitatamente al c/c ordinario (Credito Italiano n. 4685077).
Rielaborazione (Allegato n. 01)
QUESITO N. 2/a determini gli importi risultanti dal computo sulla sorte capitale di ciascuno dei predetti conti degli interessi nella misura convenzionale (o pari al tasso soglia, ove inferiore), non capitalizzati.
Seguendo la metodologia in precedenza illustrata, attraverso la rielaborazione del c/c, desumibile dall'allegato n. 01, cui si rimanda per una più dettagliata verifica, si è quindi pervenuti alla rideterminazione del saldo SENZA CAPITALIZZAZIONE.
Dallo schema di seguito esposto, sempre tenuto conto dell'incidenza di quanto mancante, è possibile desumere la sommatoria dei valori relativi agli interessi e delle commissioni ottenuti dopo la revisione operata.
Sorte capitale + € 255.043,11 Interessi passivi capitalizzati - prescrizione ante
- € 8.495,59 decennio dal 07/10/86 al 31/03/98 Interessi attivi capitalizzati - prescrizione ante
+ € 483,16 decennio dal 07/10/86 al 31/03/98 CMS capitalizzate - prescrizione ante decennio
- € 99,92 dal 07/10/86 al 31/03/98 TOTALE COMPETENZE - PRESCRIZIONE
- € 8.112,35 ANTE DECENNIO TOTALE + € 246.930,76 Interessi passivi non capitalizzati dal
- € 48.663,92 01/04/98 al 23/01/2008 Interessi attivi non capitalizzati dal
+ € 9.752,50 01/04/98 al 23/01/2008 CMS non capitalizzate dal 01/04/98 al
- € 1.301,16 23/01/2008 Competenze Trimestrali c/anticipi non
- € 37.593,16 capitalizzate TOTALE INTERESSI NON
- € 77.805,74 CAPITALIZZATI TOTALE GENERALE + € 169.125,02
Rielaborazione (Allegato n. 02) QUESITO N. 3/a determini ancora gli importi risultanti dalla capitalizzazione a cadenze annuali degli interessi nella misura convenzionale (o pari al tasso soglia, ove inferiore) spettanti sulla sorte capitale di ciascuno dei predetti conti.
Seguendo la metodologia in precedenza illustrata, attraverso la rielaborazione del c/c, desumibile dall'allegato n. 02, cui si rimanda per una più dettagliata verifica, si è quindi pervenuti alla rideterminazione del saldo CON CAPITALIZZAZIONE ANNUALE.
Dallo schema di seguito esposto, sempre tenuto conto dell'incidenza di quanto mancante, è possibile desumere la sommatoria dei valori relativi agli interessi e delle commissioni ottenuti dopo la revisione operata.
Sorte capitale + € 255.043,11 Interessi passivi capitalizzati annualmente
- € 119.371,11 dal 01/04/98 al 23/01/2008 Interessi attivi capitalizzati annualmente dal
+ € 3.042,83 01/04/98 al 23/01/2008 CMS capitalizzate annualmente dal 01/04/98
- € 4.921,09 al 23/01/2008 Competenze Trimestrali c/anticipi
- € 37.593,16 capitalizzate annualmente TOTALE + € 96.200,58 Interessi passivi capitalizzati - prescrizione
- € 13.793,29 ante decennio dal 07/10/86 al 31/03/98 Interessi attivi capitalizzati - prescrizione
+ € 268,67 ante decennio dal 07/10/86 al 31/03/98 CMS capitalizzate - prescrizione ante
- € 254,57 decennio dal 07/10/86 al 31/03/98 TOTALE COMPETENZE - PRESCRIZIONE
- € 13.779,19 ANTE DECENNIO TOTALE GENERALE + € 82.421,39
Nel rispondere alla seconda parte del quesito: II) Provveda, infine, alla determinazione del saldo complessivo (avuto riguardo a tutti i rapporti indicati), previo riepilogo del saldo per singolo rapporto bancario, rammentando che:
- il conto anticipi è uno strumento di natura prettamente contabile nella prassi bancaria
(talvolta denominato anche 'conto tecnico' per differenziarlo dal conto corrente cui è strettamente correlato), privo di autonomia strutturale e funzionale, ma finalizzato alla annotazione delle operazioni relative alla anticipazione di fatture, da regolare poi nell'ambito del rapporto principale di conto corrente;
pertanto, il saldo passivo del conto anticipi (talvolta denominato 'conto tecnico') non può da solo risultare indice di 'scoperto', dovendosi il relativo
'saldo' riversare nel conto principale, sul quale le operazioni integranti anticipazioni affluiscono mediante giroconto;
- quanto al finanziamento con c.d. ammortamento alla francese è da escludere che vi sia una indeterminabilità della prestazione del mutuatario, posto che il criterio di calcolo consente di fare una chiara previsione delle prestazioni relative agli interessi e, quanto alla causa e alla meritevolezza degli interessi, non può dubitarsi che il mutuo, con ammortamento alla francese, risponda a evidenti esigenze, soprattutto, del cliente mutuatario che non si trova esposto al fluttuare della rata”, il CTU ha osservato quanto segue.
“Di seguito si procede, così come richiesto a riepilogare il saldo relativo ai singoli rapporti di conto corrente, ribadendo che solo il conto corrente ordinario Credito Italiano n. 4685077 è risultato interessato alla problematica della prescrizione e delle rimesse solutorie oggetto dell'accertamento inerente la presente nuova ctu.
a) Rapporto (CONTO ORDINARIO) Controparte_4
contrassegnato con il n° 4685077 (già n. 20002-00 Credito Italiano S.p.A.) intestato a
[...]
Controparte_17
[...]
N. 2/a - determini gli importi risultanti dal computo sulla sorte capitale di
[...]
ciascuno dei predetti conti degli interessi nella misura convenzionale (o pari al tasso soglia, ove inferiore), non capitalizzati.
ORIGINARIA CTU DEP. 10/11/2011
+ € 255.043,11 (OGGETTO DI REVISIONE) Sorte capitale Interessi passivi non capitalizzati - € 53.639,50 Interessi attivi + € 7.795,02 (al netto di eventuali ritenute per € 3.298,71) Commissione massimo scoperto - € 1.307,08 Compet. Trimest.c/anticipi non capitalizz. - € 37.593,16 TOTALE GENERALE + € 170.298,39
NUOVA CTU
Sorte capitale + € 255.043,11 Interessi passivi capitalizzati - prescrizione ante
- € 8.495,59 decennio dal 07/10/86 al 31/03/98
+ € 483,16 Interessi attivi capitalizzati - prescrizione ante decennio dal 07/10/86 al 31/03/98 CMS capitalizzate - prescrizione ante decennio
- € 99,92 dal 07/10/86 al 31/03/98 TOTALE COMPETENZE - PRESCRIZIONE
- € 8.112,35 ANTE DECENNIO TOTALE + € 246.930,76
QUESITO N. 3/a – determini ancora gli importi risultanti dalla capitalizzazione a cadenze annuali degli interessi nella misura convenzionale (o pari al tasso soglia, ove inferiore) spettanti sulla sorte capitale di ciascuno dei predetti conti.
ORIGINARIA CTU DEP. 10/11/2011 (OGGETTO DI REVISIONE)
Sorte capitale + € 255.043,11 Interessi passivi capitalizzati annualm. - € 136.054,13 Interessi attivi + € 2.298,55 (al netto delle eventuali ritenute di € 977,56)
Commissione massimo scoperto - € 5.292,81 Competenze trimestrali c/anticipi cap.ann. - € 37.593,16 TOTALE GENERALE + € 78.401,56
NUOVA CTU
Sorte capitale + € 255.043,11 Interessi passivi capitalizzati annualmente dal
- € 119.371,11 01/04/98 al 23/01/2008 Interessi attivi capitalizzati annualmente dal
+ € 3.042,83 01/04/98 al 23/01/2008 CMS capitalizzate annualmente dal 01/04/98 al
- € 4.921,09 23/01/2008 Competenze Trimestrali c/anticipi capitalizzate
- € 37.593,16 annualmente TOTALE + € 96.200,58
b) Rapporto Parte_6
contrassegnato con il n° 3786132 (già n. 413157 Credito Italiano S.p.A.) intestato a
[...]
Controparte_6
QUESITO N. 2/b - determini gli importi risultanti dal computo sulla sorte capitale di ciascuno dei predetti conti degli interessi nella misura convenzionale (o pari al tasso soglia, ove inferiore), non capitalizzati
ORIGINARIA CTU DEP. 10/11/201
Sorte capitale - € 100.000,00(*) Interessi passivi non capitalizzati - € 36.930,11(*) Interessi attivi zero Commissione massimo scoperto (**) zero Spese tenuta conto (**) - € 663,06(*) (*) Trattandosi di competenze stornate per addebito sul c/c ordinario n. 4685077 gli importi per interessi/cms/spese non risultano dovuti nell'ambito del presente conto anticipi, che rimane pertanto a debito della sola sorte capitale di € 100.000,00.
(**) Le spese e le cms si modificano a seguito del superamento del tasso soglia per i periodi evidenziati nella comparazione effettuata;
inoltre per l'applicazione delle cms non si verifica il superamento della soglia prevista.
QUESITO N. 3/b – ancora gli importi risultanti dalla capitalizzazione a cadenze annuali degli interessi nella misura convenzionale (o pari al tasso soglia, ove inferiore) spettanti sulla sorte capitale di ciascuno dei predetti conti.
ORIGINARIA CTU DEP. 10/11/2011
Sorte capitale - € 100.000,00(*) Interessi passivi non capitalizzati - € 36.930,11(*) Interessi attivi zero Commissione massimo scoperto (**) zero Spese tenuta conto (**) - € 663,06(*)
(*) Trattandosi di competenze stornate per addebito sul c/c ordinario n. 4685077 gli importi per interessi/cms/spese non risultano dovuti nell'ambito del presente conto anticipi, che rimane pertanto a debito della sola sorte capitale di € 100.000,00. (**) Le spese e le cms si modificano a seguito del superamento del tasso soglia per i periodi evidenziati nella comparazione effettuata;
inoltre per l'applicazione delle cms non si verifica il superamento della soglia prevista.
c) Rapporto – (CONTO ORDINARIO) CP_3 Controparte_3
contrassegnato con il n° 656191-56 intestato a Controparte_6
QUESITO N. 2/c - determini gli importi risultanti dal computo sulla sorte capitale di ciascuno dei predetti conti degli interessi nella misura convenzionale (o pari al tasso soglia, ove inferiore), non capitalizzati.
ORIGINARIA CTU DEP. 10/11/2011
Sorte capitale + € 81.541,41 Interessi passivi non capitalizzati - € 41.346,31 Interessi attivi + € 32,84 (al netto delle ritenute € 12,14)
Commiss. massimo scoperto non capit. - € 9.142,52 Compet. Trim. c/anticipi non capitalizzate - € 126.591,96(*) TOTALE GENERALE - € 95.506,54 (*) Valore modificato a seguito del calcolo operato sui conti anticipi
QUESITO N. 3/c – ancora gli importi risultanti dalla capitalizzazione a cadenze annuali degli interessi nella misura convenzionale (o pari al tasso soglia, ove inferiore) spettanti sulla sorte capitale di ciascuno dei predetti conti.
ORIGINARIA CTU DEP. 10/11/2011
Sorte capitale + € 81.541,41 Interessi passivi capitalizzati annualm. - € 69.164,76 Interessi attivi + € 4,83 (al netto delle ritenute € 4,83) Commiss. massimo scoperto capit. ann. - € 16.208,84 Compet. Trim. c/anticipi capit. annual. - € 126.591,96(*) TOTALE GENERALE - € 130.419,32 (*) Valore modificato a seguito del calcolo operato sui conti anticipi
d) Rapporto Controparte_3 Parte_6
contrassegnato con il n° 657211-98 intestato a Controparte_6
QUESITO N. 2/d - determini gli importi risultanti dal computo sulla sorte capitale di ciascuno dei predetti conti degli interessi nella misura convenzionale (o pari al tasso soglia, ove inferiore), non capitalizzati.
Sorte capitale zero Interessi passivi non capitalizzati - € 14.589,19 (*) Interessi attivi zero Commiss. massimo scoperto non capit. - € 2.867,96 (*) Spese tenuta conto - € 321,28 (*) (*) Trattandosi di competenze stornate per addebito sul c/c ordinario n. 656191-56 nessuna somma risulta dovuta nell'ambito del presente conto anticipi
QUESITO N. 3/d – ancora gli importi risultanti dalla capitalizzazione a cadenze annuali degli interessi nella misura convenzionale (o pari al tasso soglia, ove inferiore) spettanti sulla sorte capitale di ciascuno dei predetti conti.
Sorte capitale zero Interessi passivi non capitalizzati - € 14.589,19 (*) Interessi attivi zero Commiss. massimo scoperto non capit. - € 2.867,96 (*) Spese tenuta conto - € 321,28 (*) (*) Trattandosi di competenze stornate per addebito sul c/c ordinario n. 656191-56 nessuna somma risulta dovuta nell'ambito del presente conto anticipi
e) Rapporto – CP_3 Controparte_3 Parte_6
contrassegnato con il n° 658035-93 intestato a Controparte_6
QUESITO N. 2/e - determini gli importi risultanti dal computo sulla sorte capitale di ciascuno dei predetti conti degli interessi nella misura convenzionale (o pari al tasso soglia, ove inferiore), non capitalizzati.
Sorte capitale - € 618.284,00 Interessi passivi non capitalizzati - € 91.871,05 (*) Interessi attivi zero Commiss. massimo scoperto non capit. - € 16.360,13 (*) Spese tenuta conto - € 824,93 (*) (*) Trattandosi di competenze stornate per addebito sul c/c ordinario n. 656191-56 gli importi per interessi/cms/spese non risultano dovuti nell'ambito del presente conto anticipi, che rimane pertanto a debito della sola sorte capitale di € 618.284,00.
QUESITO N. 3/e – ancora gli importi risultanti dalla capitalizzazione a cadenze annuali degli interessi nella misura convenzionale (o pari al tasso soglia, ove inferiore) spettanti sulla sorte capitale di ciascuno dei predetti conti. Sorte capitale - € 618.284,00 Interessi passivi non capitalizzati - € 91.871,05 (*) Interessi attivi zero Commissione massimo scoperto - € 16.360,13 (*) Spese tenuta conto - € 824,93 (*) (*) Trattandosi di competenze stornate per addebito sul c/c ordinario n. 656191-56 gli importi per interessi/cms/spese non risultano dovuti nell'ambito del presente conto anticipi, che rimane pertanto a debito della sola sorte capitale di € 618.284,00.
Come precedentemente esposto, in accoglimento a quanto evidenziato dal C.T.P. dell' CP_2
(dott. P. ), si procede a fornire il riepilogo dei saldi relativi ai rapporti in questione, Per_3
sia ordinari che anticipi, apportando le modifiche espositive di cui detto.
RIEPILOGO SALDI DEI SINGOLI RAPPORTI E SALDO COMPLESSIVO
Posizione di c/c Saldo originario da Senza Capitalizzazione estratto conto Capitalizzazione a cadenza annuale
- € 78.521,88 (*) + € 169.125,02 (*) + € 82.421,39
a) Conto Ordinario Credito Italiano n° 4685077 (già n. 20002-00)
- € 100.000,00 - € 100.000,00 - € 100.000,00
b) Conto Anticipi
Controparte_4 n° 3786132 (già
[...] n. 413157 Credito Italiano)
- € 194.245,39 + € 95.506,54 - € 130.419,32
c) Conto Ordinario
[...] Controparte_3[...
n° 656191-56
zero zero zero
d) Conto Anticipi
[...] Controparte_3[...
n° 657211-98
- € 618.284,00 - € 618.284,00 - € 618.284,00
e) Conto Anticipi
[...] Controparte_3[...
n° 658035-93
TOTALI - € 991.051,27 - € 644.665,52 - € 766.281,93 (*) Valori rettificati nell'ambito della presente ctu”.
Va evidenziato, in punto di qualificazione giuridica della complessiva operazione economica intercorsa tra la parte attrice e la banca convenuta, essersi trattato di una formale pluralità di rapporti distinti, ma, in realtà, ab origine, strutturalmente e funzionalmente collegati tra di essi, anche mediante riferimenti espliciti nella documentazione precontrattuale e contrattuale, si da rendere il fascio di rapporti negoziali tra le parti suscettibili di sostanziale considerazione unitaria almeno dal punto di vista della determinazione del saldo debito/credito azionato nel presente giudizio, Si intende, cioè, che la sussistenza di un credito di una parte (vale a dire il correntista) relativo a uno dei distinti conti facenti parte dell'unica operazione complessiva contrattuale in esame, se posta a confronto con la sussistenza di un credito della controparte
(vale a dire della banca) relativo a un differente conto pur facente parte dell'unitaria operazione economica complessiva in esame, non determina, sub specie juris, ai fini del presente giudizio, una vicenda di compensazione in senso tecnico (quindi soggetta, sia in termini di eccezione che di riconvenzione, ai termini preclusivi ex art. 167 c.p.c.), bensì soltanto l'unitario accertamento
(positivo e/o negativo secudum eventum) di un unico credito e/o debito.
In tal senso, nella specie concreta, si osserverà infra che se pur l'attore vanta un saldo positivo relativo a uno dei conti compreso nell'unitaria operazione contrattuale in esame, di contro, la sussistenza di un frontistante saldo positivo in favore di parte convenuta in altro/i conto/i dell'unitaria operazione contrattuale in esame, non viene introiettata nel presente giudizio sub specie di compensazione, bensì come oggetto (complessivo) di un unitario accertamento
(positivo e/o negativo) di credito, sebbene parte convenuta non abbia formulato nei termini/modi di cui all'art. 167 c.p.c. una rituale eccezione e/o riconvenzione di compensazione
(giudiziale).
In conclusione, sulla scorta degli esiti della CTU occorre concludere che dall'esame complessivo dei rapporti contrattuali oggetto di giudizio. risulta un saldo positivo in favore
della che, secondo ambo le alternative contabili prospettate dal CTU, è comunque CP_3 eccedente rispetto al saldo positivo attoreo vantato su uno solo dei conti della complessiva
operazione contrattuale in esame. Pertanto, come dianzi esposti, trattandosi di un unico complessivo accertamento (positivo e/o negativo) di credito tra le parti relativamente a tutti i conti, unitariamente considerati, dell'unica complessiva operazione economica contrattuale in esame, deve ritenersi, nella specie concreta, che l'accertamento (positivo) di credito richiesto dall'attore si dimostra infondato, in quanto, pur sussistendo un saldo attivo in suo favore relativo a un singolo conto atomisticamente considerato, invece, nell'ambito della complessiva considerazione di tutti i saldi di tutti i conti dell'unitaria operazione in esame, l'esito dell'accertamento proposto dall'attore
è da ritenersi negativo, e, consequenzialmente, la domanda attorea di ripetizione di indebito va rigettata, pur in assenza di una formale proposizione, in senso proprio, di una fattispecie di compensazione, né in termini di eccezione, né in termini di riconvenzione, da parte del convenuto.
Infatti, occorre tenere conto che, in relazione al c/c Credito Italiano n. 4685077, è risultato un saldo positivo in favore del correntista (credito del correntista), mentre in relazione a tutti gli altri conti dell'operazione economica complessiva in esame sono risultati saldi positivi in favore della banca per un importo comunque (in ognuna delle possibili vesti ricostruttive contabili proposte dal CTU) eccedente/superiore all'importo dell'unico saldo favorevole all'attore su uno dei conti dell'operazione complessiva in esame.
Peraltro, parte convenuta non ha formulato, in via di riconvenzione, una domanda propria né di accertamento, né di condanna rispetto al saldo complessivo relativo all'unitaria considerazione di tutti i conti facenti parte dell'unitaria operazione contrattuale di cui trattasi.
Per le ragioni suindicate, le domande attoree di accertamento e condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme, in tesi di parte attrice, illegittimamente addebitate devono essere rigettate,
in considerazione degli esiti della CTU per come sopra esposti.
Per quanto riguarda le domande risarcitorie attoree, anche in relazione all'asserita illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, le stesse devono essere rigettate in quanto genericamente articolate.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi di integrale compensazione, in considerazione degli esiti e delle motivazioni della decisione.
Per ciò che riguarda le spese di CTU liquidate con separati decreti, esse vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido tra di esse.
PQM
Il Tribunale di IO AB, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.sa Angela
Giunta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nonché da e , così provvede:
[...] Parte_1 Parte_2
- Rigetta le domande attoree.
- Spese di lite integralmente compensate.
- Spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Si comunichi.
IO AB, li 18/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Giunta