Art. 3.
La quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, prevista all'articolo 1 della succitata convenzione, sara' corrisposta dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
La quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, prevista all'articolo 1 della succitata convenzione, sara' corrisposta dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.