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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6236 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
IL AN Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI OF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4010 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi dell' art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 28.10.2025,
vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Di Matteo e dall'avv. Serena C.F._2
CI.
APPELLANTI
E
C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi. Controparte_3 P.IVA_3
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno chiesto:
“accogliere l'appello e per l'effetto annullare o riformare la sentenza impugnata. Con vittoria di
spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”..
La ha così concluso: Controparte_2
“In via principale:
- rigettare l'appello e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare la sentenza n. 740/2024 del
Tribunale di Roma;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa. “.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. e proponevano, dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Roma, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25551/2019, emesso nei loro confronti,
nella qualità di garanti, e della società uale Controparte_4
debitrice principale, e in favore della per l'importo di € Controparte_1
764.937,29, oltre agli interessi maturati e maturandi, dovuto in relazione al debito residuo di due mutui, di cui uno stipulato in data 26.6.2013 e l'altro, di interesse nel presente giudizio, concesso in data 12.7.2017 alla per la somma di € 588.000,00, rimborsabile CP_4
in 37 rate e il cui residuo debito ammontava a € 310.500,00 per capitale residuo, € 261.938,69
per rate scadute e insolute, € 12.902,85 per interessi di mora maturati al 17.5.2019 ed € 135,15
per interessi corrispettivi maturati dal 12.5.2019 al 17.5.2019, per un totale di € 585.476,69.
Gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa antitrust.
Inoltre eccepivano la nullità del mutuo stipulato il 12.7.2017 per vizio di causa e frode alla legge.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 783/2024, accoglieva parzialmente le domande degli opponenti, accertando e dichiarando la nullità delle clausole 2, 6, 8 del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in data 8.12.2012 e rigettava per il resto l'opposizione a decreto ingiuntivo.
3. e hanno proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1 Pt_2
Con il primo motivo hanno lamentato l'omesso rilievo dell'assenza di causa del contratto di mutuo del 12.7.2017.
Hanno dedotto che la somma mutuata, pari a € 588.000,00, era stata direttamente accreditata sul conto corrente n. 22, intrattenuto da presso la Filiale di BNL di CP_4
Pomezia, azzerando il saldo debitore del conto che, a quella data, ammontava a complessivi
€ 559.159,92, e non era invece stata realmente erogata alla società mutuataria, con conseguente assenza della causa del mutuo. Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale non aveva vagliato i profili di nullità del medesimo contratto di mutuo per frode alle legge.
Difatti il mutuo risultava garantito da garanzia a prima richiesta rilasciata dal CP_5
Consorzio Sviluppo Impresa, per un importo pari al 30% dell'impegno del finanziamento,
di cui il 60% controgarantito dal “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (d'ora in poi anche solo Fondo) gestito dalla Controparte_6
[...]
La garanzia prestata dal Fondo, istituito ai sensi dell'art, 2, comma 100, L. 23.12.1996 n.
662 e dell'art. 15 L.
7.8.1997 n. 266 per garantire i finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese, nel caso di specie era quindi di natura sussidiaria rispetto alla garanzia rilasciata dal , in violazione del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 6.3.2017 CP_5
che, all'art. 4, stabilisce che “La garanzia non è concessa in relazione a: a) operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario”.
Il contratto di mutuo perseguiva dunque anche uno scopo illecito, ossia l'utilizzo di una garanzia pubblica destinata a finanziamenti per le piccole e medie imprese per ripianare un'esposizione debitoria nei confronti della stessa banca.
Altro profilo di frode alla legge emergeva dal fatto che la S.T.E., poco tempo dopo l'erogazione del finanziamento, il 27.12.2017 aveva proposto domanda di concordato “in bianco” e quindi il mutuo era stato concesso nella consapevolezza dell'insolvenza della società e al solo scopo di usufruire di una garanzia statale.
4. Il primo motivo d'appello è infondato.
Di recente, infatti, sul mutuo c.d. solutorio si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nel senso che “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474
c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la
conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario
medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano
immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca
mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla
fattispecie contrattuale.” (Cass. Sez. Un. n. 4890/2025, Rv. 674008 - 01)
5. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Difatti il riferimento alla violazione del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico
6.3.2017 non tiene conto del fatto che tale norma è entrata in vigore in data 7.7.2017 quando già era stata deliberata la garanzia del Fondo, così come il suo ampliamento.
Né emerge prova, ai fini della ravvisabilità di un contratto in frode alla legge, che le parti fossero consapevoli, al momento della rilascio della garanzia da parte del Fondo, che era in progetto una successiva richiesta di ammissione a concordato preventivo da parte della
CP_4
6. L'appello deve pertanto essere integralmente rigettato.
Considerato che sulla questione in diritto del mutuo solutorio solo di recente sono intervenute le Sezioni Unite, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio per metà, ponendo a carico degli appellanti in solido la rimanente metà, liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della lite nel presente grado.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio per la metà;
3) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata della rimanente metà delle spese e liquida le stesse in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI OF IL AN