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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1133/2022 promossa in grado di appello da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Licari Parte_1
-Appellante Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta CP_1
-Appellato
All'udienza del 30 GENNAIO 2025 i procuratori delle parti hanno conclu- so come in atti. FATTO E MOTIVI 1)Con la sentenza n. 3018/2022 il Tribunale di Palermo ha respinto il ricor- so con il quale , avendo lavorato nel periodo di detenzio- Parte_1 ne alla casa circondariale Pagliarelli dal 12.5.2017 al 21.3.2018, aveva chiesto la condanna dell' all'attribuzione della Naspi. CP_1
Il Tribunale ha ritenuto, in sintesi, che non fosse ravvisabile la involontarie- tà dello stato di disoccupazione nei casi, come nella specie, di cessazione dell'attività lavorativa per trasferimento ad altro istituto penitenziario per- ché la perdita della occupazione non è riconducibile a scelta della
[...]
penitenziaria, datore di lavoro. Per_1
2) La sentenza è stata appellata da che con unico motivo ne de- Pt_1 nuncia la erroneità; sostiene l'appellante che la circostanza che la cessazio- ne del rapporto di lavoro non sia stata conseguenza della scelta del datore di lavoro non vale ad escludere il requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione.
1 Una diversa interpretazione, afferma, sarebbe in contrasto con l'art. 35 Cost che impone allo Stato di tutelare il lavoro in tutte le sue forme. L' , costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
3) Esame dell'appello. L'art. 20 l. n. 354 /1975 nel testo riformato dal d.lvo n. 124/2018 prevede, al comma 1, che «Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano ese- guite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da en- ti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati». Al comma 2, è precisato: «Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato». È stato, poi, eliminato il riferimento alla obbligatorietà del lavoro, almeno secondo il profilo afflittivo/espiativo prima previsto, ed è stato chiarito, al comma 3, che: «L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devo- no riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale». È stata prevista, ai commi 3 e ss., l'istituzione di una commissione presso ogni istituto penitenziario - composta dal direttore o altro dirigente peniten- ziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico- pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un fun- zionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unita- riamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente desi- gnato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale - con il compito: a) di formare due elenchi, uno generi- co e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati;
b) di individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) di stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel ri- spetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione peni- tenziaria.
2 Tale commissione stabilisce autonomamente le regole per l'avvicendamento e forma gli elenchi da cui attingere, a rotazione, nel me- desimo contesto carcerario e tenendo conto che (art. 15): «Ai fini del trat- tamento rieducativo, salvo casi d'impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro». Nell'ambito della rieducazione, dunque, la struttura penitenziaria deve as- sicurare il lavoro, compatibilmente con le condizioni dell'istituto peniten- ziario e del rapporto lavoro/numero dei detenuti, e il rapporto che ne deriva si istaura con l'amministrazione penitenziaria. Le sospensioni intermedie secondo i turni di rotazione non costituiscono cessazione dell'unico rapporto di lavoro, essendo conseguenti alle determi- nazioni dell'amministrazione penitenziaria che deve assicurare il lavoro a tutti i detenuti in una situazione di intuitiva scarsità dell'offerta lavorativa in carcere;
uguale natura (di sospensione dell'unico rapporto) ha l'interruzione che deriva dal trasferimento per il mutamento di status del detenuto, trattandosi di fatto connaturato al lavoro carcerario, inerente, cioè, al contesto nel quale viene prestato che intuitivamente lo rende diffe- rente dal “lavoro libero”. In altri termini, il detenuto trasferito non esce dal circuito lavorativo perché riprenderà la propria attività nell'istituto penitenziario di destinazione, do- vendo essere ivi necessariamente incluso nei turni di rotazione, perché an- che a lui <<è assicurato il lavoro >>.
Pertanto, difetta in capo al detenuto/lavoratore trasferito da una struttura penitenziaria ad altra il requisito della disoccupazione che, come è noto, è lo status che deriva dalla cessazione del rapporto di lavoro quale conse- guenza della cessazione dello stato di detenzione o di altre circostanze (quali ad esempio l'idoneità al lavoro o lo stato di salute) che precludono la prosecuzione del rapporto. Nella specie è pacifico che l'appellante, detenuto nella casa circondariale di Pagliarelli, è stato trasferito ad altra struttura penitenziaria;
pertanto la in- terruzione lavorativa dedotta è connaturata al lavoro carcerario che egli ri- prenderà, secondo la rotazione, nel carcere di destinazione. Così corretta la motivazione, l'impugnata sentenza deve essere confermata. Dalla dichiarazione di redditi nei limiti per l'esonero deriva che l'appellante non è tenuto alla refusione alla controparte dele spese proces- suali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 3018/2022 del Tribunale di Palermo. Dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese processuali.
3 Palermo 30 gennaio 2025.
Il Presidente estensore Maria G Di Marco
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------------------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1133/2022 promossa in grado di appello da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Licari Parte_1
-Appellante Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta CP_1
-Appellato
All'udienza del 30 GENNAIO 2025 i procuratori delle parti hanno conclu- so come in atti. FATTO E MOTIVI 1)Con la sentenza n. 3018/2022 il Tribunale di Palermo ha respinto il ricor- so con il quale , avendo lavorato nel periodo di detenzio- Parte_1 ne alla casa circondariale Pagliarelli dal 12.5.2017 al 21.3.2018, aveva chiesto la condanna dell' all'attribuzione della Naspi. CP_1
Il Tribunale ha ritenuto, in sintesi, che non fosse ravvisabile la involontarie- tà dello stato di disoccupazione nei casi, come nella specie, di cessazione dell'attività lavorativa per trasferimento ad altro istituto penitenziario per- ché la perdita della occupazione non è riconducibile a scelta della
[...]
penitenziaria, datore di lavoro. Per_1
2) La sentenza è stata appellata da che con unico motivo ne de- Pt_1 nuncia la erroneità; sostiene l'appellante che la circostanza che la cessazio- ne del rapporto di lavoro non sia stata conseguenza della scelta del datore di lavoro non vale ad escludere il requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione.
1 Una diversa interpretazione, afferma, sarebbe in contrasto con l'art. 35 Cost che impone allo Stato di tutelare il lavoro in tutte le sue forme. L' , costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
3) Esame dell'appello. L'art. 20 l. n. 354 /1975 nel testo riformato dal d.lvo n. 124/2018 prevede, al comma 1, che «Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano ese- guite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da en- ti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati». Al comma 2, è precisato: «Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato». È stato, poi, eliminato il riferimento alla obbligatorietà del lavoro, almeno secondo il profilo afflittivo/espiativo prima previsto, ed è stato chiarito, al comma 3, che: «L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devo- no riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale». È stata prevista, ai commi 3 e ss., l'istituzione di una commissione presso ogni istituto penitenziario - composta dal direttore o altro dirigente peniten- ziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico- pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un fun- zionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unita- riamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente desi- gnato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale - con il compito: a) di formare due elenchi, uno generi- co e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati;
b) di individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) di stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel ri- spetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione peni- tenziaria.
2 Tale commissione stabilisce autonomamente le regole per l'avvicendamento e forma gli elenchi da cui attingere, a rotazione, nel me- desimo contesto carcerario e tenendo conto che (art. 15): «Ai fini del trat- tamento rieducativo, salvo casi d'impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro». Nell'ambito della rieducazione, dunque, la struttura penitenziaria deve as- sicurare il lavoro, compatibilmente con le condizioni dell'istituto peniten- ziario e del rapporto lavoro/numero dei detenuti, e il rapporto che ne deriva si istaura con l'amministrazione penitenziaria. Le sospensioni intermedie secondo i turni di rotazione non costituiscono cessazione dell'unico rapporto di lavoro, essendo conseguenti alle determi- nazioni dell'amministrazione penitenziaria che deve assicurare il lavoro a tutti i detenuti in una situazione di intuitiva scarsità dell'offerta lavorativa in carcere;
uguale natura (di sospensione dell'unico rapporto) ha l'interruzione che deriva dal trasferimento per il mutamento di status del detenuto, trattandosi di fatto connaturato al lavoro carcerario, inerente, cioè, al contesto nel quale viene prestato che intuitivamente lo rende diffe- rente dal “lavoro libero”. In altri termini, il detenuto trasferito non esce dal circuito lavorativo perché riprenderà la propria attività nell'istituto penitenziario di destinazione, do- vendo essere ivi necessariamente incluso nei turni di rotazione, perché an- che a lui <<è assicurato il lavoro >>.
Pertanto, difetta in capo al detenuto/lavoratore trasferito da una struttura penitenziaria ad altra il requisito della disoccupazione che, come è noto, è lo status che deriva dalla cessazione del rapporto di lavoro quale conse- guenza della cessazione dello stato di detenzione o di altre circostanze (quali ad esempio l'idoneità al lavoro o lo stato di salute) che precludono la prosecuzione del rapporto. Nella specie è pacifico che l'appellante, detenuto nella casa circondariale di Pagliarelli, è stato trasferito ad altra struttura penitenziaria;
pertanto la in- terruzione lavorativa dedotta è connaturata al lavoro carcerario che egli ri- prenderà, secondo la rotazione, nel carcere di destinazione. Così corretta la motivazione, l'impugnata sentenza deve essere confermata. Dalla dichiarazione di redditi nei limiti per l'esonero deriva che l'appellante non è tenuto alla refusione alla controparte dele spese proces- suali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 3018/2022 del Tribunale di Palermo. Dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese processuali.
3 Palermo 30 gennaio 2025.
Il Presidente estensore Maria G Di Marco
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