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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/07/2024, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
RG 464/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania Parte_1 C.F._1
Sanna e M. Michela Fois, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in
Alghero, Via Sassari n. 6;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
12.3.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , proponendo opposizione CP_1 all'avviso di addebito n. 402 2024 00001611 59 000, con cui l'Ente ha richiesto il pagamento del complessivo importo di € 4.626,24, a titolo di contributi a percentuale relativi all'iscrizione alla Gestione Commercianti per l'anno 2017, sanzioni e interessi.
2. Parte ricorrente ha anzitutto eccepito la prescrizione del credito vantato dall' , CP_1 nonché in ogni caso l'illegittimità della richiesta, atteso che l' avrebbe erroneamente CP_1 computato nel reddito complessivo di per l'anno 2017 anche i redditi di Parte_1 capitale percepiti dal ricorrente in virtù della partecipazione alla Marti S.r.l., da non considerarsi pertanto redditi d'impresa, con esclusione dalla imposizione contributiva.
3. Parte ricorrente ha quindi chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Preliminarmente: con decreto inaudita altera parte, ovvero previa convocazione delle parti, concedere la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'Avviso di Addebito n.402 2024
00001611 59 000 del 24/01/24, notificato a mezzo PEC in data 01/02/2024 e, conseguentemente ordinare all' di astenersi dal procedere all'esecuzione nei CP_1
confronti del Pt_1
2) In via preliminare, nel merito: dichiarare la nullità, inefficacia e comunque revocare
l'Avviso di Addebito n.402 2024 00001611 59 000 del 24/01/24, per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 3 co.9 della L. 335/1995, oltreché per assenza di notifica al ricorrente dell'Avviso di Debito – quale atto presupposto del procedimento.
3) In Via Principale: appurata l'erronea interpretazione ed applicazione della normativa al caso di specie da parte dell' dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di Addebito CP_1
n.402 2024 00001611 59 000 del 24/01/24, notificato a mezzo PEC in data 01/02/2024, e di ogni altro presupposto con conseguente annullamento dell'atto impugnato e delle corredate sanzioni.
4) In ogni caso: condannare la parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura”.
4. L' , resistendo in giudizio, ha dato atto dell'annullamento in autotutela dell'atto CP_1
impugnato, riconoscendo la fondatezza della tesi ex adverso sostenuta con riferimento all'esclusione dall'obbligo contributivo del reddito di capitale;
ha quindi chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
5. All'udienza del 9 luglio 2024, parte ricorrente, preso atto dello sgravio operato dall' , CP_1
si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia nell'attribuzione delle spese del giudizio.
6. Sicché, alla luce delle deduzioni e della concorde richiesta delle parti, essendo stato annullato in autotutela l'avviso di addebito oggetto del giudizio (docs. 5 e 6 fasc. ), CP_1
va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 7. Con riferimento alle spese di lite, queste vanno poste in capo al convenuto, atteso il riconoscimento in autotutela delle ragioni del ricorrente. Appare tuttavia equo disporre una compensazione delle stesse in misura della metà, attesa la pronta acquiescenza da parte dell' in data antecedente alla prima udienza. Le spese processuali sono quindi CP_1 liquidate come da dispositivo, in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara cessata la materia del contendere;
− dispone la compensazione delle spese processuali per la metà e per l'effetto condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del ricorrente per la restante CP_1 metà, liquidata in complessivi € 1.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 09/07/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania Parte_1 C.F._1
Sanna e M. Michela Fois, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in
Alghero, Via Sassari n. 6;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
12.3.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , proponendo opposizione CP_1 all'avviso di addebito n. 402 2024 00001611 59 000, con cui l'Ente ha richiesto il pagamento del complessivo importo di € 4.626,24, a titolo di contributi a percentuale relativi all'iscrizione alla Gestione Commercianti per l'anno 2017, sanzioni e interessi.
2. Parte ricorrente ha anzitutto eccepito la prescrizione del credito vantato dall' , CP_1 nonché in ogni caso l'illegittimità della richiesta, atteso che l' avrebbe erroneamente CP_1 computato nel reddito complessivo di per l'anno 2017 anche i redditi di Parte_1 capitale percepiti dal ricorrente in virtù della partecipazione alla Marti S.r.l., da non considerarsi pertanto redditi d'impresa, con esclusione dalla imposizione contributiva.
3. Parte ricorrente ha quindi chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Preliminarmente: con decreto inaudita altera parte, ovvero previa convocazione delle parti, concedere la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'Avviso di Addebito n.402 2024
00001611 59 000 del 24/01/24, notificato a mezzo PEC in data 01/02/2024 e, conseguentemente ordinare all' di astenersi dal procedere all'esecuzione nei CP_1
confronti del Pt_1
2) In via preliminare, nel merito: dichiarare la nullità, inefficacia e comunque revocare
l'Avviso di Addebito n.402 2024 00001611 59 000 del 24/01/24, per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 3 co.9 della L. 335/1995, oltreché per assenza di notifica al ricorrente dell'Avviso di Debito – quale atto presupposto del procedimento.
3) In Via Principale: appurata l'erronea interpretazione ed applicazione della normativa al caso di specie da parte dell' dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di Addebito CP_1
n.402 2024 00001611 59 000 del 24/01/24, notificato a mezzo PEC in data 01/02/2024, e di ogni altro presupposto con conseguente annullamento dell'atto impugnato e delle corredate sanzioni.
4) In ogni caso: condannare la parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura”.
4. L' , resistendo in giudizio, ha dato atto dell'annullamento in autotutela dell'atto CP_1
impugnato, riconoscendo la fondatezza della tesi ex adverso sostenuta con riferimento all'esclusione dall'obbligo contributivo del reddito di capitale;
ha quindi chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
5. All'udienza del 9 luglio 2024, parte ricorrente, preso atto dello sgravio operato dall' , CP_1
si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia nell'attribuzione delle spese del giudizio.
6. Sicché, alla luce delle deduzioni e della concorde richiesta delle parti, essendo stato annullato in autotutela l'avviso di addebito oggetto del giudizio (docs. 5 e 6 fasc. ), CP_1
va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 7. Con riferimento alle spese di lite, queste vanno poste in capo al convenuto, atteso il riconoscimento in autotutela delle ragioni del ricorrente. Appare tuttavia equo disporre una compensazione delle stesse in misura della metà, attesa la pronta acquiescenza da parte dell' in data antecedente alla prima udienza. Le spese processuali sono quindi CP_1 liquidate come da dispositivo, in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara cessata la materia del contendere;
− dispone la compensazione delle spese processuali per la metà e per l'effetto condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del ricorrente per la restante CP_1 metà, liquidata in complessivi € 1.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 09/07/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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