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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, a seguito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 10.6.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 99/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, C.F. - rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Crocetta, con il quale domicilia presso C.F._2 il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is. B3 Napoli
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.1.2024, la parte ricorrente ha dedotto di essere stata assunta in data 21.03.2023 dai germani e , Persona_1 Controparte_1 rispettivamente nella qualità di responsabile aziendale e titolare firmatario della impresa individuale denominata “ ” per lo svolgimento di Controparte_1 mansioni di “commessa di banco”, presso l'unità locale adibita a “caseificio, salumeria e gastronomia” ad insegna “ ”, sita in Casalnuovo di Napoli CP_1
(NA) al C.so Umberto I n. 524; di aver lavorato in modo costante e continuativo alle dipendenze della società convenuta dal 21.03.2023 al 04.11.2023, allorquando è stata licenziata verbalmente ed in tronco dai predetti responsabili aziendali;
di aver svolto, in aggiunta alle mansioni di “commessa di banco”, compiti di “cassiera” e di “cuoca”; di essersi quotidianamente occupata: - di servire i clienti al banco;
- di incassare il prezzo della vendita;
- delle operazioni di apertura e chiusura cassa (con eventuale responsabilità personale in caso di ammanchi di cassa); - di preparare e cucinare i prodotti di gastronomia commercializzati all'interno del punto vendita: pizze, pizzette, ripieni, focacce, contorni, verdure, etc.; di aver sempre rispettato un orario di lavoro dal lunedì alla domenica (con un giorno libero a settimana) dalle ore 8,00 alle ore 20,30
(con trenta minuti di pausa pranzo); di aver lavorato “a nero”, sprovvista della
1 obbligatoria copertura previdenziale ed assicurativa per il periodo dal
21.03.2023 al 19.07.2023 (allorquando è stata formalmente inquadrata con contratto mai sottoscritto a tempo determinato e part time sino al 31.10.2023) e per il periodo dal 01.11.2023 al 04.11.2023; di aver percepito una retribuzione mensile pari ad euro 500,00 in contanti nel periodo di lavoro “a nero” mentre, in seguito al formale inquadramento, ha ricevuto – a titolo di acconto retribuzione
– n. 4 bonifici (€250,00; €250,00; €210,00; €300,00) per complessivi euro
1.010,00; di non aver goduto di giorni di ferie.
Ha, dunque, così concluso: «a) natura e durata dell'intercorso rapporto di lavoro accertare e dichiarare la “natura” subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo dal 21.03.2023 al
04.11.2023, in modo costante e continuativo, secondo le modalità analiticamente descritte in narrativa, al capo “FATTO”, del presente ricorso di lavoro;
b) inquadram ento e differenze retributive accertare e dichiarare il diritto di parte attrice all'inquadramento per il periodo dal 21.03.2023 al 04.11.2023, all'inquadramento al Livello IV, di cui al: – Per l' effetto, Controparte_2 condannare il resistente al pagamento, in favore della istante, delle somme sotto riepilogate ed analiticamente indicate in foliario docc conteggi, (o nella diversa misura quantificata dal Giudice) a titolo di: 1) inquadramento contrattuale;
2) straordinario;
3) ferie;
4) 13ma; 5) 14ma; 6) mensilità novembre
2023; 7) Indennità di mancato preavviso;
8) T.F.R., per complessivi 26.416,31 euro, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito ed interessi successivi;
c) applicazione contrattuale param etrica ferma restando la declaratoria preliminare di cui alla lettera “b)” che precede, emettere medesima pronunzia di condanna –nella ipotesi di inapplicabilità della invocata fonte contrattuale- in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all' art. n. 36 e dell' art. 2099 del codice civile;
d) licenziamento : illegittimità ed inefficacia del recesso aziendale - accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro si è interrotto in data 04.11.2023 per effetto di licenziamento orale ed in tronco comminato alla ricorrente dai germani e . - Persona_1 CP_1 accertare e dichiarare l'inefficacia ( e/o nullità ) dell'atto di licenziamento orale comminato alla ricorrente in data 04.11.2023 . - per l'effetto dichiarare l'attuale sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti e il diritto della parte ricorrente: a) alla reimmissione (reintegra) in servizio;
b) ed al pagamento del risarcimento dei danni nella misura prevista dall'art 18 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al pagamento dei contributi previdenziali maturati dalla data del licenziamento a quella della effettiva ripresa del servizio. e) pagamento delle spese di giudizio condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo.».
2 Alla prima udienza è stato disposto il rinnovo della notifica.
La parte resistente, pure ritualmente citata, è rimasta contumace.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di 2 testi, per la quale si sono rese necessarie diverse udienze, stante la mancata comparizione.
Rinviata la causa per la discussione, con termine per note difensive, all'udienza del 10.6.2025, per la quale è stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
In via preliminare va dichiarata la competenza del Tribunale.
Come chiarito dalla Suprema Corte, «è concreta la possibilità che il contratto di lavoro non avvenga in forma scritta, come attesta la realtà fattuale che comprova, infatti, come in molti casi l'incontro di volontà delle parti viene attestato dalla condotta consistente nell'inizio della prestazione lavorativa e nell'utilizzazione consapevole di detta prestazione da parte dell'imprenditore»
(Cass. n. 10006 del 2001), per cui «sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto» (Cass. n.
5837 del 2004); pertanto, «soltanto se un eventuale contratto scritto consente di appurare l'esistenza del luogo diverso da quello dell'inizio della prestazione deve escludersi la coincidenza del luogo dove è sorto il rapporto con quello dove il rapporto stesso sia "iniziato", valendo in caso contrario la regola della identificazione del luogo territorialmente competente con quello dove, senza alcuna formalizzazione del negozio e senza alcuna preventiva contrattazione, ha di fatto avuto inizio la prestazione lavorativa» (ancora Cass. n. 10006/2001 cit.).
Ebbene nel caso in esame, assente un contratto formale, la parte ha dichiarato di avere iniziato a lavorare per la convenuta sin dal 21.3.2023 presso l'unità locale di Casalnuovo.
Venendo al merito, risultando l'assunzione mediante contratto di lavoro a termine dal 19.7.2023 al 31.7.2023, per 12 ore alla settimana, con il IV livello di inquadramento del Ccnl Commercio (v. contratto in atti), la parte, non impugnando il suddetto contratto, ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 21.3.2023 al 19.7.2023 e dall'1.11.2023 al
4.11.2023, quando era licenziata oralmente. Ha precisato, inoltre, che per l'intero rapporto di lavoro ha lavorato per 72 ore settimanali. Va osservato che, com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il
3 quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore. L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso
Cassazione civile sez. lavoro, n. 22846 del 2022; Cassazione civile, sez. lavoro,
n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del
29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del 24.11.2011).
Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
Così individuati i principi regolatori della materia, occorre valutare il materiale probatorio in atti.
4 Nel dettaglio, entrambe le testi escusse hanno reso dichiarazioni inadeguate a fondare con sufficiente nitore la prova della subordinazione.
Le testi, infatti, non hanno manifestato una cognizione “costante” dei fatti di causa, recandosi presso il luogo di lavoro della ricorrente poche volte alla settimana, per il resto riferendo delle circostanze di giudizio de relato actoris. A ciò aggiungasi – ed è dirimente – la presenza di diverse contraddizioni tre le stesse deposizioni e anche rispetto al narrato attoreo.
Nello specifico, la teste - che in ordine ai propri rapporti con la Testimone_1 ricorrente dapprima ha dichiarato «siamo solo conoscenti», per poi definirla più innanzi «mia amica» - ha dichiarato: «La ricorrente ha lavorato per il caseificio.
Io andavo al caseificio un paio di volte alla settimana per fare la spesa. Mi capitava altresì di passare davanti al caseificio e la salutavo. Poteva capitare che andassi sia di mattina che di pomeriggio. Anche due volte al giorno. Questo perché essendo testimone di Geova svolgo attività di predicazione e quindi mi trovavo a passare. Più precisamente passavo o verso le 10 o verso le 16,30 di pomeriggio, anche in base ai miei appuntamenti». Dunque, la teste si sarebbe recata presso il caseificio due volte nell'arco della settimana, in disparte le ipotesi, invero meno plausibili, del “saluto” alla ricorrente mentre sarebbe stata intenta al lavoro.
La teste ha poi descritto un orario di lavoro che confligge con la prospettazione di parte, affermando che «Il caseificio apriva alle 8 fino alle 13. Poi riapriva alle
15,30 e chiudeva verso le 20. Questo sette giorni su sette», mentre in ricorso si discorre di un orario compreso tra le 8.00 e le 20.30 con soli trenta minuti di pausa pranzo.
Giova sin da ora evidenziare anche la distonia con le parole della seconda teste, , sorella della ricorrente, e più precisamente: «Lei Testimone_2 iniziava a lavorare alle 8.30 fino alle 20.30/21. Non la accompagnavo a lavorare. So degli orari perché riferitimi da mia sorella. C'erano un due ore di pausa, ma non a un orario fisso».
La teste , a sua volta, ha riferito: «In particolare io mi recavo a Parte_1
Casalnuovo una due volte a settimana per il mercato rionale andando con altre mie sorelle che abitano lì e poi mi fermavo in negozio e facevo due chiacchiere con lei quando aveva una pausa di 5 minuti. Poi andavo a casa delle mie sorelle e la sera ritornavo al negozio per fare compagnia a mia sorella che si occupava anche della chiusura cassa. All'epoca lavoravo due tre volte a settimana come baby sitter».
Non può non sottolinearsi la grave contraddittorietà della dichiarazione in merito al periodo di lavoro della ricorrente. La teste ha, infatti, nel corso della deposizione affermato: «Ha iniziato a marzo 2023, so che c'è stato un colloquio di lavoro […] Mia sorella ha lavorato sino a sei sette mesi fa, se non erro, con
. […] Quindi ribadisco che il rapporto è cessato nel 2024 avendo Persona_1 mia sorella lavorato nove dieci mesi con il ». CP_1
5 Infine, va evidenziata la divergente descrizione del locale di lavoro operata dalle testi (così la teste : «Entrando avevo di fronte il bancone. Alla destra Tes_1 del bancone c'era il frigorifero. Mentre sulla sinistra c'era una bacheca con la pasta. Al centro c'era il cestino grande con il pane»; così la : «Nel Parte_1 negozio appena si entra c'è il bancone di fronte, sulla destra c'era la gastronomia, e sulla sinistra il caseificio con vendita di mozzarella pane etc»).
Alla luce delle descritte criticità, la domanda volta all'accertamento del rapporto di lavoro di subordinato per i periodi eccedenti la durata del contratto di lavoro a termine va rigettata e con essa, conseguentemente, l'impugnativa dell'asserito licenziamento orale.
A questo punto occorre verificare il diritto della ricorrente alla percezione di emolumenti nell'ambito del rapporto contrattualizzato (evidentemente non essendo accoglibile, per le ragioni evidenziate, la domanda di accertamento di lavoro supplementare e straordinario).
La parte ha riferito di avere percepito per il suddetto periodo complessivi €
1.010,00 a mezzo di bonifici bancari.
Ebbene, muovendo da una retribuzione mensile di € 454,70 (corrispondente al 30% della retribuzione mensile di € 1.515,68 prevista dal Ccnl Commercio per il
IV livello, atteso che il contratto individuale prevedeva un orario di 12 ore alla settimana;
cfr Ccnl in atti), la parte ha maturato il diritto a percepire complessivi
€ 1.869,33 (di cui € 151,57 per il mese di luglio;
€ 454,70 per i restanti tre mesi cadauno;
€ 126,31 a titolo di 13ma e così per la 14ma; € 101,04 a titolo di tfr). Sicché la ricorrente vanta nei confronti della convenuta un saldo di € 859,33
(cui sottrarre imposte e contributi eventualmente versati).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di ferie e permessi maturati e non goduti, attesa la genericità del ricorso sul punto.
Entro i suddetti limiti la domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza entro i limiti del decisum, liquidate ex dm
55/14 e ssmmii, facendo uso dei parametri medi.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento di complessivi € 859,33, per le causali indicate nella parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
- Rigetta nel resto la domanda;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante, liquidate in € 641,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
Nola, 10.6.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, a seguito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 10.6.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 99/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, C.F. - rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Crocetta, con il quale domicilia presso C.F._2 il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is. B3 Napoli
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.1.2024, la parte ricorrente ha dedotto di essere stata assunta in data 21.03.2023 dai germani e , Persona_1 Controparte_1 rispettivamente nella qualità di responsabile aziendale e titolare firmatario della impresa individuale denominata “ ” per lo svolgimento di Controparte_1 mansioni di “commessa di banco”, presso l'unità locale adibita a “caseificio, salumeria e gastronomia” ad insegna “ ”, sita in Casalnuovo di Napoli CP_1
(NA) al C.so Umberto I n. 524; di aver lavorato in modo costante e continuativo alle dipendenze della società convenuta dal 21.03.2023 al 04.11.2023, allorquando è stata licenziata verbalmente ed in tronco dai predetti responsabili aziendali;
di aver svolto, in aggiunta alle mansioni di “commessa di banco”, compiti di “cassiera” e di “cuoca”; di essersi quotidianamente occupata: - di servire i clienti al banco;
- di incassare il prezzo della vendita;
- delle operazioni di apertura e chiusura cassa (con eventuale responsabilità personale in caso di ammanchi di cassa); - di preparare e cucinare i prodotti di gastronomia commercializzati all'interno del punto vendita: pizze, pizzette, ripieni, focacce, contorni, verdure, etc.; di aver sempre rispettato un orario di lavoro dal lunedì alla domenica (con un giorno libero a settimana) dalle ore 8,00 alle ore 20,30
(con trenta minuti di pausa pranzo); di aver lavorato “a nero”, sprovvista della
1 obbligatoria copertura previdenziale ed assicurativa per il periodo dal
21.03.2023 al 19.07.2023 (allorquando è stata formalmente inquadrata con contratto mai sottoscritto a tempo determinato e part time sino al 31.10.2023) e per il periodo dal 01.11.2023 al 04.11.2023; di aver percepito una retribuzione mensile pari ad euro 500,00 in contanti nel periodo di lavoro “a nero” mentre, in seguito al formale inquadramento, ha ricevuto – a titolo di acconto retribuzione
– n. 4 bonifici (€250,00; €250,00; €210,00; €300,00) per complessivi euro
1.010,00; di non aver goduto di giorni di ferie.
Ha, dunque, così concluso: «a) natura e durata dell'intercorso rapporto di lavoro accertare e dichiarare la “natura” subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo dal 21.03.2023 al
04.11.2023, in modo costante e continuativo, secondo le modalità analiticamente descritte in narrativa, al capo “FATTO”, del presente ricorso di lavoro;
b) inquadram ento e differenze retributive accertare e dichiarare il diritto di parte attrice all'inquadramento per il periodo dal 21.03.2023 al 04.11.2023, all'inquadramento al Livello IV, di cui al: – Per l' effetto, Controparte_2 condannare il resistente al pagamento, in favore della istante, delle somme sotto riepilogate ed analiticamente indicate in foliario docc conteggi, (o nella diversa misura quantificata dal Giudice) a titolo di: 1) inquadramento contrattuale;
2) straordinario;
3) ferie;
4) 13ma; 5) 14ma; 6) mensilità novembre
2023; 7) Indennità di mancato preavviso;
8) T.F.R., per complessivi 26.416,31 euro, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito ed interessi successivi;
c) applicazione contrattuale param etrica ferma restando la declaratoria preliminare di cui alla lettera “b)” che precede, emettere medesima pronunzia di condanna –nella ipotesi di inapplicabilità della invocata fonte contrattuale- in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all' art. n. 36 e dell' art. 2099 del codice civile;
d) licenziamento : illegittimità ed inefficacia del recesso aziendale - accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro si è interrotto in data 04.11.2023 per effetto di licenziamento orale ed in tronco comminato alla ricorrente dai germani e . - Persona_1 CP_1 accertare e dichiarare l'inefficacia ( e/o nullità ) dell'atto di licenziamento orale comminato alla ricorrente in data 04.11.2023 . - per l'effetto dichiarare l'attuale sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti e il diritto della parte ricorrente: a) alla reimmissione (reintegra) in servizio;
b) ed al pagamento del risarcimento dei danni nella misura prevista dall'art 18 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al pagamento dei contributi previdenziali maturati dalla data del licenziamento a quella della effettiva ripresa del servizio. e) pagamento delle spese di giudizio condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo.».
2 Alla prima udienza è stato disposto il rinnovo della notifica.
La parte resistente, pure ritualmente citata, è rimasta contumace.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di 2 testi, per la quale si sono rese necessarie diverse udienze, stante la mancata comparizione.
Rinviata la causa per la discussione, con termine per note difensive, all'udienza del 10.6.2025, per la quale è stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
In via preliminare va dichiarata la competenza del Tribunale.
Come chiarito dalla Suprema Corte, «è concreta la possibilità che il contratto di lavoro non avvenga in forma scritta, come attesta la realtà fattuale che comprova, infatti, come in molti casi l'incontro di volontà delle parti viene attestato dalla condotta consistente nell'inizio della prestazione lavorativa e nell'utilizzazione consapevole di detta prestazione da parte dell'imprenditore»
(Cass. n. 10006 del 2001), per cui «sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto» (Cass. n.
5837 del 2004); pertanto, «soltanto se un eventuale contratto scritto consente di appurare l'esistenza del luogo diverso da quello dell'inizio della prestazione deve escludersi la coincidenza del luogo dove è sorto il rapporto con quello dove il rapporto stesso sia "iniziato", valendo in caso contrario la regola della identificazione del luogo territorialmente competente con quello dove, senza alcuna formalizzazione del negozio e senza alcuna preventiva contrattazione, ha di fatto avuto inizio la prestazione lavorativa» (ancora Cass. n. 10006/2001 cit.).
Ebbene nel caso in esame, assente un contratto formale, la parte ha dichiarato di avere iniziato a lavorare per la convenuta sin dal 21.3.2023 presso l'unità locale di Casalnuovo.
Venendo al merito, risultando l'assunzione mediante contratto di lavoro a termine dal 19.7.2023 al 31.7.2023, per 12 ore alla settimana, con il IV livello di inquadramento del Ccnl Commercio (v. contratto in atti), la parte, non impugnando il suddetto contratto, ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 21.3.2023 al 19.7.2023 e dall'1.11.2023 al
4.11.2023, quando era licenziata oralmente. Ha precisato, inoltre, che per l'intero rapporto di lavoro ha lavorato per 72 ore settimanali. Va osservato che, com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il
3 quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore. L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso
Cassazione civile sez. lavoro, n. 22846 del 2022; Cassazione civile, sez. lavoro,
n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del
29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del 24.11.2011).
Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
Così individuati i principi regolatori della materia, occorre valutare il materiale probatorio in atti.
4 Nel dettaglio, entrambe le testi escusse hanno reso dichiarazioni inadeguate a fondare con sufficiente nitore la prova della subordinazione.
Le testi, infatti, non hanno manifestato una cognizione “costante” dei fatti di causa, recandosi presso il luogo di lavoro della ricorrente poche volte alla settimana, per il resto riferendo delle circostanze di giudizio de relato actoris. A ciò aggiungasi – ed è dirimente – la presenza di diverse contraddizioni tre le stesse deposizioni e anche rispetto al narrato attoreo.
Nello specifico, la teste - che in ordine ai propri rapporti con la Testimone_1 ricorrente dapprima ha dichiarato «siamo solo conoscenti», per poi definirla più innanzi «mia amica» - ha dichiarato: «La ricorrente ha lavorato per il caseificio.
Io andavo al caseificio un paio di volte alla settimana per fare la spesa. Mi capitava altresì di passare davanti al caseificio e la salutavo. Poteva capitare che andassi sia di mattina che di pomeriggio. Anche due volte al giorno. Questo perché essendo testimone di Geova svolgo attività di predicazione e quindi mi trovavo a passare. Più precisamente passavo o verso le 10 o verso le 16,30 di pomeriggio, anche in base ai miei appuntamenti». Dunque, la teste si sarebbe recata presso il caseificio due volte nell'arco della settimana, in disparte le ipotesi, invero meno plausibili, del “saluto” alla ricorrente mentre sarebbe stata intenta al lavoro.
La teste ha poi descritto un orario di lavoro che confligge con la prospettazione di parte, affermando che «Il caseificio apriva alle 8 fino alle 13. Poi riapriva alle
15,30 e chiudeva verso le 20. Questo sette giorni su sette», mentre in ricorso si discorre di un orario compreso tra le 8.00 e le 20.30 con soli trenta minuti di pausa pranzo.
Giova sin da ora evidenziare anche la distonia con le parole della seconda teste, , sorella della ricorrente, e più precisamente: «Lei Testimone_2 iniziava a lavorare alle 8.30 fino alle 20.30/21. Non la accompagnavo a lavorare. So degli orari perché riferitimi da mia sorella. C'erano un due ore di pausa, ma non a un orario fisso».
La teste , a sua volta, ha riferito: «In particolare io mi recavo a Parte_1
Casalnuovo una due volte a settimana per il mercato rionale andando con altre mie sorelle che abitano lì e poi mi fermavo in negozio e facevo due chiacchiere con lei quando aveva una pausa di 5 minuti. Poi andavo a casa delle mie sorelle e la sera ritornavo al negozio per fare compagnia a mia sorella che si occupava anche della chiusura cassa. All'epoca lavoravo due tre volte a settimana come baby sitter».
Non può non sottolinearsi la grave contraddittorietà della dichiarazione in merito al periodo di lavoro della ricorrente. La teste ha, infatti, nel corso della deposizione affermato: «Ha iniziato a marzo 2023, so che c'è stato un colloquio di lavoro […] Mia sorella ha lavorato sino a sei sette mesi fa, se non erro, con
. […] Quindi ribadisco che il rapporto è cessato nel 2024 avendo Persona_1 mia sorella lavorato nove dieci mesi con il ». CP_1
5 Infine, va evidenziata la divergente descrizione del locale di lavoro operata dalle testi (così la teste : «Entrando avevo di fronte il bancone. Alla destra Tes_1 del bancone c'era il frigorifero. Mentre sulla sinistra c'era una bacheca con la pasta. Al centro c'era il cestino grande con il pane»; così la : «Nel Parte_1 negozio appena si entra c'è il bancone di fronte, sulla destra c'era la gastronomia, e sulla sinistra il caseificio con vendita di mozzarella pane etc»).
Alla luce delle descritte criticità, la domanda volta all'accertamento del rapporto di lavoro di subordinato per i periodi eccedenti la durata del contratto di lavoro a termine va rigettata e con essa, conseguentemente, l'impugnativa dell'asserito licenziamento orale.
A questo punto occorre verificare il diritto della ricorrente alla percezione di emolumenti nell'ambito del rapporto contrattualizzato (evidentemente non essendo accoglibile, per le ragioni evidenziate, la domanda di accertamento di lavoro supplementare e straordinario).
La parte ha riferito di avere percepito per il suddetto periodo complessivi €
1.010,00 a mezzo di bonifici bancari.
Ebbene, muovendo da una retribuzione mensile di € 454,70 (corrispondente al 30% della retribuzione mensile di € 1.515,68 prevista dal Ccnl Commercio per il
IV livello, atteso che il contratto individuale prevedeva un orario di 12 ore alla settimana;
cfr Ccnl in atti), la parte ha maturato il diritto a percepire complessivi
€ 1.869,33 (di cui € 151,57 per il mese di luglio;
€ 454,70 per i restanti tre mesi cadauno;
€ 126,31 a titolo di 13ma e così per la 14ma; € 101,04 a titolo di tfr). Sicché la ricorrente vanta nei confronti della convenuta un saldo di € 859,33
(cui sottrarre imposte e contributi eventualmente versati).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di ferie e permessi maturati e non goduti, attesa la genericità del ricorso sul punto.
Entro i suddetti limiti la domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza entro i limiti del decisum, liquidate ex dm
55/14 e ssmmii, facendo uso dei parametri medi.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento di complessivi € 859,33, per le causali indicate nella parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
- Rigetta nel resto la domanda;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante, liquidate in € 641,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
Nola, 10.6.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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