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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1093/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1093 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Ferraioli Margherita presso Parte_1 cui elettivamente domicilia;
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e Controparte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Castelluccio Giovanni e Ciaburri Alfonso presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo come modificato a verbale nel corso della predetta udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01/05/2024, le parti esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli Per_ in data 29.07.2014 e che dalla loro unione erano nati i figli nata il [...], nata il Per_2
13.07.2016, e , nato il [...]. Per_3
La prosecuzione della vita matrimoniale diventava ben presto intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 18.04.2025, le parti si riportavano al ricorso e chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi raggiungevano il seguente accordo, come integrato a verbale all'udienza del 24.06.2025 in merito all'importo dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori, alla percezione dell'assegno unico, e al contributo al 50% delle spese straordinarie:
“SULL'ABITAZIONE CONIUGALE E LE RELATIVE PERTINENZE
La casa coniugale sita in Curti (CE) alla Via Biagio rosato n. 9 è di proprietà del IG. acquistata Controparte_1 dallo stesso con l'aiuto dei genitori (doc.4).
Il IG. , allo scopo di favorire la IG.ra e nell'interesse primario dei figli, acconsente che il proprio CP_1 T_ immobile venga diviso in due unità abitative distinte, come da progetto allegato, e che una di queste venga assegnata alla stessa IG.ra (doc.5). La casa coniugale è, infatti, facilmente divisibile, nonché permette attraverso i lavori che T_ verranno realizzati, la netta separazione dei due futuri nuclei familiari.
Le parti concordano che i due box di pertinenza dell'abitazione restino nell'esclusiva disponibilità del IG. ; CP_1
Il IG. , su richiesta della acconsente a titolo di mera ospitalità, che la IG.ra e CP_1 T_ Controparte_2 sua figlia vivano all'interno dell'immobile;
I coniugi si impegnano, altresì, ad un uso consono delle rispettive unità abitative nel rispetto della prole e per la salvaguardia della crescita psicofisica della stessa. I coniugi pertanto stabiliscono congiuntamente che non è consentita la permanenza di terzi all'interno delle rispettive abitazioni ad eccezione del nucleo familiare e dei parenti prossimi;
I coniugi si impegnano, in considerazione dell'età dei propri figli, a tenere una condotta consona, tale da non compromettere i rapporti con questi né con l'altro genitore. Nel richiamato interesse della prole i coniugi stabiliscono, di comune accordo, di non presentare nuovi partner ai propri figli fino al compimento del 6° anno di età del figlio;
Per_3
i Coniugi concordano che il pagamento delle utenze domestiche, che dovessero restare comuni, verrà sostenuto per due terzi dalla IG.ra e per un terzo dal IG. ; T_ CP_1 2) SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
I coniugi hanno concordato di stabilire un assegno mensile per il 450,00 per il sostentamento della prole salvo rivalutazione
Istat da versarsi in loro favore, e per il tramite della IG.ra con scadenza mensile ed entro il giorno 28 di ogni T_ mese;
a parziale integrazione dell'accordo a verbale d'udienza del 24.6.2025 le parti hanno convenuto che “ Il padre si obbliga a rinunciare alla propria quota di assegno unico che verrà integralmente percepito dalla madre e che attualmente è complessivamente di euro 700,00 per i tre figli minori.
Le parti concordano che l'assegno di mantenimento è rivalutato secondo gli indici Istat e concordano la ripartizione al 50% delle spese straordinarie (si richiama il Protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
3) SUL COLLOCAMENTO DELLA PROLE E LA DIVISIONE DELLE FESTIVITÀ E DEI
PERIODI FESTIVI
I coniugi concordano per l'affidamento congiunto della prole con collocamento prevalente presso la madre;
Ferma la volontà dei figli, che potrà essere espressa in ogni momento dal compimento del 16° anno di età, la prole resterà presso l'abitazione del padre dal mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 al giovedì mattina, di ogni settima, con accompagnamento presso i rispettivi istituti scolastici, e due week-end alternati al mese;
I coniugi concordano che la prole condurrà le prossime festività di Natale e Pasqua alle seguenti condizioni:
Il giorno 24 dicembre con la madre ed il giorno 25 dicembre con il padre;
Il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di Lunedì dell'Angelo con la madre.
Tali condizioni verranno alternate dalla seconda annualità successiva all'omologa della presente separazione fino al compimento del 18° anno di ciascun figlio;
le vacanze estive restano libere e da concordarsi preventivamente con i genitori.
Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto e in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei figli minori.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi T_
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il
[...] Controparte_1
25.06.1980; 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 11, parte II, serie C, sez. X, anno 2014);
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
4) Spese al definitivo
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 24/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1093 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Ferraioli Margherita presso Parte_1 cui elettivamente domicilia;
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e Controparte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Castelluccio Giovanni e Ciaburri Alfonso presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo come modificato a verbale nel corso della predetta udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01/05/2024, le parti esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli Per_ in data 29.07.2014 e che dalla loro unione erano nati i figli nata il [...], nata il Per_2
13.07.2016, e , nato il [...]. Per_3
La prosecuzione della vita matrimoniale diventava ben presto intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 18.04.2025, le parti si riportavano al ricorso e chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi raggiungevano il seguente accordo, come integrato a verbale all'udienza del 24.06.2025 in merito all'importo dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori, alla percezione dell'assegno unico, e al contributo al 50% delle spese straordinarie:
“SULL'ABITAZIONE CONIUGALE E LE RELATIVE PERTINENZE
La casa coniugale sita in Curti (CE) alla Via Biagio rosato n. 9 è di proprietà del IG. acquistata Controparte_1 dallo stesso con l'aiuto dei genitori (doc.4).
Il IG. , allo scopo di favorire la IG.ra e nell'interesse primario dei figli, acconsente che il proprio CP_1 T_ immobile venga diviso in due unità abitative distinte, come da progetto allegato, e che una di queste venga assegnata alla stessa IG.ra (doc.5). La casa coniugale è, infatti, facilmente divisibile, nonché permette attraverso i lavori che T_ verranno realizzati, la netta separazione dei due futuri nuclei familiari.
Le parti concordano che i due box di pertinenza dell'abitazione restino nell'esclusiva disponibilità del IG. ; CP_1
Il IG. , su richiesta della acconsente a titolo di mera ospitalità, che la IG.ra e CP_1 T_ Controparte_2 sua figlia vivano all'interno dell'immobile;
I coniugi si impegnano, altresì, ad un uso consono delle rispettive unità abitative nel rispetto della prole e per la salvaguardia della crescita psicofisica della stessa. I coniugi pertanto stabiliscono congiuntamente che non è consentita la permanenza di terzi all'interno delle rispettive abitazioni ad eccezione del nucleo familiare e dei parenti prossimi;
I coniugi si impegnano, in considerazione dell'età dei propri figli, a tenere una condotta consona, tale da non compromettere i rapporti con questi né con l'altro genitore. Nel richiamato interesse della prole i coniugi stabiliscono, di comune accordo, di non presentare nuovi partner ai propri figli fino al compimento del 6° anno di età del figlio;
Per_3
i Coniugi concordano che il pagamento delle utenze domestiche, che dovessero restare comuni, verrà sostenuto per due terzi dalla IG.ra e per un terzo dal IG. ; T_ CP_1 2) SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
I coniugi hanno concordato di stabilire un assegno mensile per il 450,00 per il sostentamento della prole salvo rivalutazione
Istat da versarsi in loro favore, e per il tramite della IG.ra con scadenza mensile ed entro il giorno 28 di ogni T_ mese;
a parziale integrazione dell'accordo a verbale d'udienza del 24.6.2025 le parti hanno convenuto che “ Il padre si obbliga a rinunciare alla propria quota di assegno unico che verrà integralmente percepito dalla madre e che attualmente è complessivamente di euro 700,00 per i tre figli minori.
Le parti concordano che l'assegno di mantenimento è rivalutato secondo gli indici Istat e concordano la ripartizione al 50% delle spese straordinarie (si richiama il Protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
3) SUL COLLOCAMENTO DELLA PROLE E LA DIVISIONE DELLE FESTIVITÀ E DEI
PERIODI FESTIVI
I coniugi concordano per l'affidamento congiunto della prole con collocamento prevalente presso la madre;
Ferma la volontà dei figli, che potrà essere espressa in ogni momento dal compimento del 16° anno di età, la prole resterà presso l'abitazione del padre dal mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 al giovedì mattina, di ogni settima, con accompagnamento presso i rispettivi istituti scolastici, e due week-end alternati al mese;
I coniugi concordano che la prole condurrà le prossime festività di Natale e Pasqua alle seguenti condizioni:
Il giorno 24 dicembre con la madre ed il giorno 25 dicembre con il padre;
Il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di Lunedì dell'Angelo con la madre.
Tali condizioni verranno alternate dalla seconda annualità successiva all'omologa della presente separazione fino al compimento del 18° anno di ciascun figlio;
le vacanze estive restano libere e da concordarsi preventivamente con i genitori.
Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto e in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei figli minori.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi T_
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il
[...] Controparte_1
25.06.1980; 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 11, parte II, serie C, sez. X, anno 2014);
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
4) Spese al definitivo
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 24/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso