Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7320/2024 , introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 29/01/1975), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ZECHINI EVA;
E
(ROMA (RM), 07/11/1977), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ZECHINI EVA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data
28/01/2023 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma dell'anno 2023 atto n. 00028, parte I, serie 04), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione della figlia attuando, congiuntamente, ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa;
3. Ciascuno dei coniugi, possedendo redditi propri, provvederà al proprio mantenimento;
4. La casa coniugale, sita in Via Gaetano Giorgio Gemmellaro, n. 10 - Scala: C - Interno: 20, è un alloggio popolare intestato al Signor l'immobile sarà Controparte_1 assegnato alla Signora che vi abiterà con la figlia Parte_1 Per_1
5. Il marito si trasferirà portando con se tutti i propri effetti personali.
6. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con se la figlia ogni volta che lo riterrà opportuno, compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa e, in ogni caso, previo congruo avviso e d'accordo con la madre e comunque: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con se due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola sino a dopo cena;
durante le vacanze
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
7. Il marito corrisponderà alla moglie un contributo al mantenimento della figlia minore pari complessivamente ad € 350,00 che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Il marito provvederà al pagamento in via esclusiva dei medicinali, (antipiretici, antibiotici da banco etc), i coniugi concordano si d'ora di suddividere le seguenti spese della figlia al 50%: vestiario e scarpe, mensa scolastica, ricarica telefonica, tasse scolastiche.
8. Le ulteriori spese straordinarie verranno suddivise al 50% giusto protocollo d'intesa del Tribunale Ordinario di Roma del 17 dicembre 2014.
9. Il Signor provvederà al pagamento del finanziamento dell'autoveicolo CP_1
Toyota Rav 4 targato FK224ZN, intestato alla Signora sino al termine. Le Parte_1 spese di assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria saranno suddivise al 50%. Al termine del finanziamento dell'autoveicolo nel settembre 2026 le parti concorderanno se venderlo e dividere il ricavato.
10. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; 11. I coniugi prestano, fin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti propri e della figlia minore;
12. I coniugi dichiarano espressamente che non intendono riconciliarsi e che pertanto rinunciano espressamente alla comparizione personale”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ROMA (RM), Parte_1
29/01/1975) e ROMA (RM), 07/11/1977), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in Roma in data 28/01/2023 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma dell'anno 2023 atto n. 00028, parte I, serie 04), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi