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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/12/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Civile
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
IA TE LI, ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4283/2021 R.G.
tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Biagio Narciso (comunicazioni a Email_1
-ATTRICE-
e
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Simoni (comunicazioni a
Email_2
-CONVENUTA-
OGGETTO: “azione di responsabilità per vizi della cosa venduta”.
CONCLUSIONI: per tutte le parti costituite come da verbale d'udienza del 4.12.2025 da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.7.2021, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., citava in giudizio Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare l'esistenza dei vizi contestati e
dichiarare la responsabilità della venditrice - ex Controparte_1
art. 1490 cod. civ;
- disporre la riduzione del prezzo di vendita, ex art. 1492 cod. civ., nella misura di Euro
8.062,68 i.i., come da fattura relativa ai vizi riscontrati e su cui si è intervenuti;
- accertare e dichiarare la
responsabilità ex art. 1494 c. c. e, per l'effetto, Controparte_1
1 condannarlo al risarcimento del danno, da quantificarsi in euro 8.062,68 i.i., oppure nella diversa somma,
maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di
causa”.
A fondamento della domanda esponeva di aver acquistato dalla convenuta, in data 15.7.2020,
l'autocarro, usato, targato EC 324YA, giusta fattura n. 112 del 15.7.2020 e che in data CP_2
27.7.2020, provvedendo ad effettuare un controllo di routine, prima di iniziare ad impiegare l'autocarro in questione per la propria attività di trasporti, scopriva che il bene acquistato era affetto dai seguenti vizi: presenza di smerigli metallici, inequivocabili indizi di una notevole usura di alcuni componenti e della scatola del cambio, segnale della presenza di ulteriori danni al cambio nel suo complesso.
Nell'immediatezza segnalava alla parte convenuta la scoperta di tali vizi recandosi presso la sede della stessa di persona, ed inviando poi una mail in data 27.7.2020 di aggiornamento della diagnosi ricevuta, che la convenuta già conosceva per averne avuto comunicazione dall'officina autorizzata cui l'attrice si era rivolta.
Contr Si rendeva dunque necessario un controllo del cambio, effettuato presso il centro autorizzato cui seguiva la sostituzione di una serie di componenti, il cui costo raggiungeva complessivamente la somma di euro 8.062,68 i.i.
Provvedeva quindi l'attore nuovamente, in data 8.9.2020 ed in data 14.10.2020, a contestare alla convenuta i vizi della cosa venduta, chiedendo il risarcimento dei danni indicati e trasmettendo la documentazione relativa alla medesima contestazione senza, tuttavia, ottenere risposta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.3.2020 si costituiva in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo: “1) In via Controparte_1
preliminare accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta dall'odierno
attore ex art 1495 cc, attesa la tardività della denuncia dei vizi inviata alla ditta convenuta, dopo ben 12
giorni dall'acquisto dell'autoveicolo tg. EC-324YA e in ogni caso, l'azione giudiziale iniziata dopo oltre un
anno dall'acquisto e dalla consegna del mezzo;
2) per l'effetto, rigettarsi le domande di riduzione del prezzo e
risarcimento del danno proposte dalla ditta avverso la ditta non sussistendone i Parte_1 CP_1
presupposti di fatto e di diritto per tutte le ragioni sopra enunciate che escludono ogni responsabilità della
ditta ex art. 1490 -1492-1494 cc, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di Controparte_1
causa.”.
2 Evidenziava l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 1495 c.c. per essere la denuncia dei vizi intervenuta oltre i termini di legge e per essere la stessa generica;
inoltre, evidenziava che il mezzo veniva acquistato con formula “visto e piaciuto” in deroga all'art. 1490 c.c., con rinuncia alla garanzia per vizi, i quali non potevano essere neppure noti al venditore, essendo lo stesso proprietario ma non detentore dello stesso.
Alla udienza di prima comparizione del 24.3.2022 le parti si portavano ai rispettivi scritti chiedendo la concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., assegnati con ordinanza del 27.1.2024, con rinvio all'udienza del 3.10.2024 per la decisione sugli eventuali mezzi di prova richiesti dalle parti. Con
ordinanza del 30.1.2025, ritenuti inammissibili i mezzi di prova e la causa matura per la decisione,
si rinviava all'odierna udienza del 4.12.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive, che depositava la sola parte convenuta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in precedenza formulate.
Diritto.
L'attrice a seguito della scoperta di vizi presenti sull'autocarro oggetto di compravendita con la convenuta, ha richiesto l'accertamento degli stessi e la condanna della parte venditrice, previa riduzione del prezzo di vendita, al risarcimento della somma corrispondente all'ammontare dei vizi contestati.
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione
(Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022).
In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, poi, incombe sul compratore l'onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa, e l'accertamento del giudice di merito circa tale tempestività è incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019).
3 L'art. 1495 c.c. prescrive poi un preciso termine decadenziale individuato in otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
Nella specie, la denuncia per i vizi è intervenuta in data successiva alla scadenza del summenzionato termine decadenziale;
va tuttavia rilevato che la relativa eccezione è stata sollevata tardivamente dalla parte convenuta, che si costituiva oltre il termine di venti giorni dall'udienza di prima comparizione.
Essendo l'eccezione di decadenza per mancata tempestiva denunzia dei vizi eccezione in senso stretto, come tale, deve essere sollevata con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata, giusta il disposto dell'art. 167 c.p.c., sicchè la parte convenuta è decaduta dalla relativa proposizione.
Occorre tuttavia evidenziare che in atti è dichiarazione di esclusione dalla garanzia per i vizi della cosa in relazione al bene compravenduto.
Tale dichiarazione, depositata dalla parte convenuta, è contestata dalla parte attrice/acquirente con contestazioni che, tuttavia, non possono elidere il significato ed il rilievo del documento in questione atteso che lo stesso è sottoscritto con firma apposta in uno con il timbro della società
acquirente odierna attrice, e la circostanza che sia stato prodotto telematicamente in copia piuttosto che in originale non ne esclude il rilievo giuridico, in particolare non sollevando la parte attrice obiezioni circostanziate circa la sua genuinità.
Infine, non determinante è il rilievo di parte attrice volto a sottolineare la mancata indicazione della data di redazione del documento in questione atteso che “la data di una scrittura privata non è
un elemento richiesto ad substantiam e, quindi, la sua mancanza non condiziona la validità della scrittura
privata, ma rileva ai soli fini probatori nei confronti dei terzi”, essendo altrimenti rimesso al Giudice
valutarne l'utilizzabilità ai fini del giudizio.
Nel caso che ci occupa, agli atti del giudizio non vi è alcun riferimento alla collocazione temporale di tale dichiarazione in un periodo incompatibile con i fatti per cui è procedimento, anche in considerazione della espressa menzione nel documento in questione dell'autocarro che ci occupa come oggetto della compravendita per cui è procedimento.
Nel merito, con il patto in questione, le parti intendevano escludere reciprocamente la garanzia per i vizi della cosa. Si afferma che “in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'art. 1490, comma 2,
c.c., secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala
fede taciuto al compratore i vizi della cosa, presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo
4 consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la
clausola di esonero della garanzia che altrimenti non avrebbe accettato, sicché non si applica la norma ove il
venditore sia allo oscuro, anche per sua colpa grave, dell'esistenza dei vizi” (Corte di Cassazione, sent. n.
9651 del 11.05.2016).
Del resto, ad ulteriore conferma della conoscibilità da parte attrice dei vizi lamentati, occorre considerare che trattasi di difetti descritti in primo luogo come conseguenza dell'usura (in particolare, in riferimento alla smerigliatura) che ragionevolmente può essere riscontrata in relazione all'acquisto di beni non nuovi, come pacificamente è con riferimento all'autocarro che ci occupa.
Infine, occorre considerare il comportamento processuale della parte attrice, che non depositava note conclusive e non compariva all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni.
Per tali motivi, la domanda di parte attrice non è fondata ed è pertanto rigettata.
Le competenze di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022 in relazione al valore della domanda come ricavabile dal petitum. Infatti, pur nella consapevolezza della preferenza, in linea teorica, del riferimento al valore per il decisum, è evidente che non si è addivenuti alla determinazione del decisum in alternativa alla domanda proposta che, comunque nel quantum, è
ragionevolmente collegato al contenuto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
IA TE LI - definitivamente pronunciando - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - nella causa civile iscritta al n. 4283/2021 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da proposta con atto di citazione Parte_1
notificato il 26.7.2021;
2. dichiara tenuta e condanna al pagamento delle competenze di lite in Parte_1
favore di che, in relazione al valore della Controparte_1
controversia, liquida in euro 3.386,50 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria - con applicazione della riduzione del 50% in ragione della mancata ammissione di mezzi istruttori, e fase decisionale - con applicazione della riduzione del 50%
in ragione della decisione in forma semplificata), cui aggiungere il rimborso forfettario del
5 15%, Iva e cassa come per legge.
Trani, 4.12.2025
6
Il Giudice
IA TE LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Civile
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
IA TE LI, ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4283/2021 R.G.
tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Biagio Narciso (comunicazioni a Email_1
-ATTRICE-
e
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Simoni (comunicazioni a
Email_2
-CONVENUTA-
OGGETTO: “azione di responsabilità per vizi della cosa venduta”.
CONCLUSIONI: per tutte le parti costituite come da verbale d'udienza del 4.12.2025 da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.7.2021, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., citava in giudizio Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare l'esistenza dei vizi contestati e
dichiarare la responsabilità della venditrice - ex Controparte_1
art. 1490 cod. civ;
- disporre la riduzione del prezzo di vendita, ex art. 1492 cod. civ., nella misura di Euro
8.062,68 i.i., come da fattura relativa ai vizi riscontrati e su cui si è intervenuti;
- accertare e dichiarare la
responsabilità ex art. 1494 c. c. e, per l'effetto, Controparte_1
1 condannarlo al risarcimento del danno, da quantificarsi in euro 8.062,68 i.i., oppure nella diversa somma,
maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di
causa”.
A fondamento della domanda esponeva di aver acquistato dalla convenuta, in data 15.7.2020,
l'autocarro, usato, targato EC 324YA, giusta fattura n. 112 del 15.7.2020 e che in data CP_2
27.7.2020, provvedendo ad effettuare un controllo di routine, prima di iniziare ad impiegare l'autocarro in questione per la propria attività di trasporti, scopriva che il bene acquistato era affetto dai seguenti vizi: presenza di smerigli metallici, inequivocabili indizi di una notevole usura di alcuni componenti e della scatola del cambio, segnale della presenza di ulteriori danni al cambio nel suo complesso.
Nell'immediatezza segnalava alla parte convenuta la scoperta di tali vizi recandosi presso la sede della stessa di persona, ed inviando poi una mail in data 27.7.2020 di aggiornamento della diagnosi ricevuta, che la convenuta già conosceva per averne avuto comunicazione dall'officina autorizzata cui l'attrice si era rivolta.
Contr Si rendeva dunque necessario un controllo del cambio, effettuato presso il centro autorizzato cui seguiva la sostituzione di una serie di componenti, il cui costo raggiungeva complessivamente la somma di euro 8.062,68 i.i.
Provvedeva quindi l'attore nuovamente, in data 8.9.2020 ed in data 14.10.2020, a contestare alla convenuta i vizi della cosa venduta, chiedendo il risarcimento dei danni indicati e trasmettendo la documentazione relativa alla medesima contestazione senza, tuttavia, ottenere risposta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.3.2020 si costituiva in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo: “1) In via Controparte_1
preliminare accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta dall'odierno
attore ex art 1495 cc, attesa la tardività della denuncia dei vizi inviata alla ditta convenuta, dopo ben 12
giorni dall'acquisto dell'autoveicolo tg. EC-324YA e in ogni caso, l'azione giudiziale iniziata dopo oltre un
anno dall'acquisto e dalla consegna del mezzo;
2) per l'effetto, rigettarsi le domande di riduzione del prezzo e
risarcimento del danno proposte dalla ditta avverso la ditta non sussistendone i Parte_1 CP_1
presupposti di fatto e di diritto per tutte le ragioni sopra enunciate che escludono ogni responsabilità della
ditta ex art. 1490 -1492-1494 cc, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di Controparte_1
causa.”.
2 Evidenziava l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 1495 c.c. per essere la denuncia dei vizi intervenuta oltre i termini di legge e per essere la stessa generica;
inoltre, evidenziava che il mezzo veniva acquistato con formula “visto e piaciuto” in deroga all'art. 1490 c.c., con rinuncia alla garanzia per vizi, i quali non potevano essere neppure noti al venditore, essendo lo stesso proprietario ma non detentore dello stesso.
Alla udienza di prima comparizione del 24.3.2022 le parti si portavano ai rispettivi scritti chiedendo la concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., assegnati con ordinanza del 27.1.2024, con rinvio all'udienza del 3.10.2024 per la decisione sugli eventuali mezzi di prova richiesti dalle parti. Con
ordinanza del 30.1.2025, ritenuti inammissibili i mezzi di prova e la causa matura per la decisione,
si rinviava all'odierna udienza del 4.12.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive, che depositava la sola parte convenuta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in precedenza formulate.
Diritto.
L'attrice a seguito della scoperta di vizi presenti sull'autocarro oggetto di compravendita con la convenuta, ha richiesto l'accertamento degli stessi e la condanna della parte venditrice, previa riduzione del prezzo di vendita, al risarcimento della somma corrispondente all'ammontare dei vizi contestati.
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione
(Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022).
In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, poi, incombe sul compratore l'onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa, e l'accertamento del giudice di merito circa tale tempestività è incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019).
3 L'art. 1495 c.c. prescrive poi un preciso termine decadenziale individuato in otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
Nella specie, la denuncia per i vizi è intervenuta in data successiva alla scadenza del summenzionato termine decadenziale;
va tuttavia rilevato che la relativa eccezione è stata sollevata tardivamente dalla parte convenuta, che si costituiva oltre il termine di venti giorni dall'udienza di prima comparizione.
Essendo l'eccezione di decadenza per mancata tempestiva denunzia dei vizi eccezione in senso stretto, come tale, deve essere sollevata con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata, giusta il disposto dell'art. 167 c.p.c., sicchè la parte convenuta è decaduta dalla relativa proposizione.
Occorre tuttavia evidenziare che in atti è dichiarazione di esclusione dalla garanzia per i vizi della cosa in relazione al bene compravenduto.
Tale dichiarazione, depositata dalla parte convenuta, è contestata dalla parte attrice/acquirente con contestazioni che, tuttavia, non possono elidere il significato ed il rilievo del documento in questione atteso che lo stesso è sottoscritto con firma apposta in uno con il timbro della società
acquirente odierna attrice, e la circostanza che sia stato prodotto telematicamente in copia piuttosto che in originale non ne esclude il rilievo giuridico, in particolare non sollevando la parte attrice obiezioni circostanziate circa la sua genuinità.
Infine, non determinante è il rilievo di parte attrice volto a sottolineare la mancata indicazione della data di redazione del documento in questione atteso che “la data di una scrittura privata non è
un elemento richiesto ad substantiam e, quindi, la sua mancanza non condiziona la validità della scrittura
privata, ma rileva ai soli fini probatori nei confronti dei terzi”, essendo altrimenti rimesso al Giudice
valutarne l'utilizzabilità ai fini del giudizio.
Nel caso che ci occupa, agli atti del giudizio non vi è alcun riferimento alla collocazione temporale di tale dichiarazione in un periodo incompatibile con i fatti per cui è procedimento, anche in considerazione della espressa menzione nel documento in questione dell'autocarro che ci occupa come oggetto della compravendita per cui è procedimento.
Nel merito, con il patto in questione, le parti intendevano escludere reciprocamente la garanzia per i vizi della cosa. Si afferma che “in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'art. 1490, comma 2,
c.c., secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala
fede taciuto al compratore i vizi della cosa, presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo
4 consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la
clausola di esonero della garanzia che altrimenti non avrebbe accettato, sicché non si applica la norma ove il
venditore sia allo oscuro, anche per sua colpa grave, dell'esistenza dei vizi” (Corte di Cassazione, sent. n.
9651 del 11.05.2016).
Del resto, ad ulteriore conferma della conoscibilità da parte attrice dei vizi lamentati, occorre considerare che trattasi di difetti descritti in primo luogo come conseguenza dell'usura (in particolare, in riferimento alla smerigliatura) che ragionevolmente può essere riscontrata in relazione all'acquisto di beni non nuovi, come pacificamente è con riferimento all'autocarro che ci occupa.
Infine, occorre considerare il comportamento processuale della parte attrice, che non depositava note conclusive e non compariva all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni.
Per tali motivi, la domanda di parte attrice non è fondata ed è pertanto rigettata.
Le competenze di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022 in relazione al valore della domanda come ricavabile dal petitum. Infatti, pur nella consapevolezza della preferenza, in linea teorica, del riferimento al valore per il decisum, è evidente che non si è addivenuti alla determinazione del decisum in alternativa alla domanda proposta che, comunque nel quantum, è
ragionevolmente collegato al contenuto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
IA TE LI - definitivamente pronunciando - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - nella causa civile iscritta al n. 4283/2021 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da proposta con atto di citazione Parte_1
notificato il 26.7.2021;
2. dichiara tenuta e condanna al pagamento delle competenze di lite in Parte_1
favore di che, in relazione al valore della Controparte_1
controversia, liquida in euro 3.386,50 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria - con applicazione della riduzione del 50% in ragione della mancata ammissione di mezzi istruttori, e fase decisionale - con applicazione della riduzione del 50%
in ragione della decisione in forma semplificata), cui aggiungere il rimborso forfettario del
5 15%, Iva e cassa come per legge.
Trani, 4.12.2025
6
Il Giudice
IA TE LI