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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 900/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 900/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, Piazza Parte_1 C.F._1
Corrado n. 4; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annamaria Critelli del Foro di Crotone e
Pasqualino Gallo del Foro di Cosenza, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Crotone, via Vittorio Veneto n. 150/A; rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Achille Corrias del Foro di Milano, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, previa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad
-1- esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 12.05.2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 212/2022, emesso in data 11.03.2022 e notificato il successivo 08.04.2022, con il quale il Tribunale di Crotone gli ha ingiunto di pagare in favore della l'importo pari ad € 10.781,63, Controparte_2 dovuto a titolo di saldo passivo maturato in forza di un contratto di apertura di credito revolving e di un contratto di finanziamento stipulati con Agos Ducato s.p.a. rispettivamente nelle date del 13.04.2015 e del 22.03.2016, oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha in particolare eccepito:
a) l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
b) l'inesistenza del credito asseritamente vantato dalla società ricorrente in sede monitoria;
c) l'“irregolarità” della sottoscrizione apposta dal cliente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ.
Muovendo da siffatte premesse ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare che la somma di € 10.781,63 non è dovuta dal Sig. Parte_1 per tutti i motivi di cui in narrativa qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti, e di conseguenza dichiarare nullo, ovvero annullare, ovvero revocare, il decreto ingiuntivo opposto n.
212/2022, emesso in data 12.03.2022 dal Tribunale Ordinario di Crotone;
2) con vittoria di spese e compenso professionale».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_2
contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza delle doglianze avversarie.
[...]
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare l'opposizione avversaria e le domande ivi svolte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, e, di conseguenza, confermare in ogni sua parte il decreto ex adverso opposto;
2) nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, condannare
l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa;
3) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute in virtù del contratto di apertura di credito revolving e del contratto di finanziamento, di cui è causa.
-2- 4) iI tutto sempre e comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
20.03.2025, preso atto della concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata posta in decisione senza termini.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
2.1. - È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
2.2. - Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il convenuto deve contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, posto che altrimenti essi devono ritenersi provati (cfr.
Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza
-3- gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”).
2.3. - In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
3. - Orbene, poste le superiori premesse, per quanto più specificamente rilevante ai fini che ci occupano deve osservarsi quanto segue.
3.1. - Va anzitutto rigettato il primo motivo di opposizione, ossia quello con cui l'odierno attore eccepisce l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per omesso preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Invero, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D. Lgs. n. 28 del 2010 nella sua formulazione ratione temporis applicabile (con disposizione comunque confluita nell'attuale comma 6), la previsione di obbligatorietà per le parti di avvalersi di tale strumento di alternative dispute resolution non opera nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisione esecuzione.
Ne consegue quindi che, ritualmente avviato il procedimento monitorio, nella specie la condizione di procedibilità è stata legittimamente integrata all'esito dell'ordinanza di cui all'art. 648 c.p.c. emessa in data 01.12.2022, ossia alla luce del verbale di mediazione sottoscritto dalle parti presso la ADR Logos di Crotone il 13.01.2023 (cfr. documento depositato da parte opposta in data 23.01.2023).
3.2. - Tanto precisato, non meritano parimenti accoglimento le censure di merito formulate dall'odierno opponente.
3.2.a. - Invero, risulta inammissibile, perché affetta da eccessiva genericità, la doglianza attorea afferente alle modalità di sottoscrizione degli originari contratti di finanziamento stipulato con AG UC s.p.a.
I predetti contratti, infatti, risultano ritualmente stipulati dal mediante Pt_1 firma apposta in ogni riquadro destinato a raccogliere la sottoscrizione del cliente, ivi compresi quelli di approvazione delle clausole vessatorie, non attinte peraltro da alcuna specifica contestazione (cfr. doc. 2 e 3 allegati al fascicolo monitorio).
D'altronde, la predetta sottoscrizione non è stata oggetto di alcun disconoscimento, dovendosi sul punto precisare che «il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato» (cfr. Cass., 17.05.2007 n. 11460; Cass.
20.08.2014 n. 18042; Cass., sez. II, 22.01.2018 n. 1537).
-4- Inoltre, la Suprema Corte ritiene perfettamente legittime la modalite di sottoscrizione analoghe a quella contestata dall'odierno opponente: “Nel caso di condizioni generali di contratto l'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico (o per lettere) a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”(cfr. Cass. Civ. n. 22984; Cass. Civ. n. 12708/2014).
3.2.b. - Quanto alla titolarità attiva del diritto di credito in capo all'odierna opposta deve ribadirsi che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità e l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 conserva pur sempre un valore indiziario, dovendo essere valutato unitariamente a tutti gli ulteriori elementi istruttori acquisiti agli atti del giudizio (cfr., sul tema, Cass. Civ., sez. III, ord. 06.02.2024 n. 3405).
Nella specie, d'altronde, oltre ad essere stato prodotto il titolo costitutivo del credito per cui è causa (cfr. doc.
2 - contratto di apertura di credito e doc.
3 - contatto di finanziamento, ossia gli originari contratti di cui la cessionaria ha dimostrato di avere, dunque, la piena disponibilità), la a altresì avuto cura di Controparte_2 versare in atti l'estratto del successivo contratto di cessione stipulato con AG UC
s.p.a., avente ad oggetto il trasferimento delle specifiche posizioni debitorie facente capo all'odierno opponente (cfr. doc. 6).
3.2.c. - Priva di rilievo è, poi, l'eccezione afferente all'omessa notifica di tale cessione al debitore ceduto.
Sul punto, infatti, è sufficiente rilevare che la cessione del credito si configura come un contratto “consensuale”, “strutturalmente bilaterale” e “ad effetti reali”, producendosi l'effetto traslativo del diritto mediante il semplice scambio dei consensi legittimamente manifestato da parte del cedente e del cessionario, non essendo per converso richiesti, ai fini del relativo perfezionamento, né il consenso del debitore ceduto né la traditio del titolo costitutivo del credito alienato.
L'assunto trova conferma, oltre che nella giurisprudenza di legittimità, anche in quella della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1260 co. 1 cod. civ., ha chiarito che “il diritto di credito costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza il coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come tertium comparationis) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti di un complesso unitario di situazioni giuridiche soggettive attive e passive e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravante sul cedente” (cfr. Corte Cost., ordinanza
10.03.2006 n. 95).
-5- Per effetto della cessione, dunque, unico soggetto titolare del diritto – e, pertanto, legittimato a pretenderne il soddisfacimento – è immediatamente il cessionario.
Ne discende che, a seguito di tale stipula negoziale, l'eventuale esecuzione della prestazione in favore del cedente integrerebbe gli estremi del “pagamento al creditore apparente”, disciplinato in generale dall'art. 1189 cod. civ., ma che, in caso di cessione del credito, trova una speciale regolamentazione – parzialmente derogatoria – nell'art. 1264 cod. civ.
La funzione assolta dalla notifica al debitore ceduto, dalla sua accettazione o dalla prova della sua conoscenza di cui alla norma testé citata è, infatti, proprio quella di evitare che il pagamento al cedente sortisca effetto liberatorio per il ceduto.
In particolare, con la notifica/accettazione della cessione il debitore è edotto, o dimostra di esserlo, dell'intervenuta modifica soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo, in virtù del mutamento del titolare del credito. Sicché, l'eventuale pagamento al cedente sarebbe da costui eseguito – consapevolmente – a favore di un soggetto non legittimato a riceverlo e, dunque, certamente privo di efficacia liberatoria.
In assenza della predetta notifica e/o accettazione, l'originaria titolarità del credito da parte del cedente è invece idonea ad ingenerare, nel ceduto, un ragionevole affidamento in ordine alla permanenza della stessa in capo al primo. Di talché, l'eventuale pagamento a suo favore sarebbe, in tal caso, qualificabile come “pagamento al creditore apparente”, avente sì efficacia immediatamente liberatoria (stante la presunzione di buona fede contemplata, a differenza dell'art. 1189 cod. civ., dall'art. 1264 co. 2 cod. civ.), ma salva la possibilità per il cessionario di provare la conoscenza, da parte del ceduto, del trasferimento del diritto.
Conseguentemente, risulta legittimo il rifiuto di pagare a colui che non è più creditore, posto che il debitore, ove venga fornita la summenzionata prova, sarebbe esposto al rischio del c.d. “doppio pagamento”, giacché, non essendo liberatorio quello eseguito a favore del cedente, dovrebbe comunque corrispondere al cessionario quanto legittimamente preteso dallo stesso nella sua qualità di attuale ed effettivo titolare del credito.
Ciò posto, premesso che l'opponente non ha né dedotto né provato un eventuale pagamento in favore della cedente, va comunque osservato che la notifica della cessione è un atto a forma libera effettuabile mediante qualsiasi atto idoneo a notiziare il debitore del mutamento della titolarità del credito, quindi anche con notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo o con comunicazione nel corso di successivo giudizio di opposizione (cfr., Cass Civ., sez. III, 28.01.2014 n. 1770; Cass. Civ., sez. VI-1, ord.
13.05.2021 n. 12734).
3.2.d. - Quanto, infine, all'entità dell'importo ingiunto, il saldo debitorio calcolato dalla cedente a titolo di ratei dovuti in forza del contratto di finanziamento nr.
54069789/PP del 22.03.2016 nonché di rimborso delle somme addebitate sulla carta di
-6- credito nr. ********6592 con relativi interessi (cfr. doc.5 allegato al fascicolo monitorio e doc.
4 - estratti conto) non è stata oggetto di alcuna specifica, puntuale ed argomentata contestazione da parte del debitore né in sede stragiudiziale, a seguito della rituale ricezione delle intimazioni di pagamento, né in sede giudiziale, mediante instaurazione della presente fase oppositiva.
4. - Sicché, per tutte le considerazioni sin qui esposte, l'opposizione non può che essere respinta.
**********************
Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 900/2022 R.G., così statuisce:
1. rigetta l'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
212/2022 emesso dal Tribunale di Crotone in data 11.03.2022;
2. condanna parte opponente a rifondere alla le spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, il 12 aprile 2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
-7-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 900/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, Piazza Parte_1 C.F._1
Corrado n. 4; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annamaria Critelli del Foro di Crotone e
Pasqualino Gallo del Foro di Cosenza, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Crotone, via Vittorio Veneto n. 150/A; rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Achille Corrias del Foro di Milano, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, previa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad
-1- esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 12.05.2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 212/2022, emesso in data 11.03.2022 e notificato il successivo 08.04.2022, con il quale il Tribunale di Crotone gli ha ingiunto di pagare in favore della l'importo pari ad € 10.781,63, Controparte_2 dovuto a titolo di saldo passivo maturato in forza di un contratto di apertura di credito revolving e di un contratto di finanziamento stipulati con Agos Ducato s.p.a. rispettivamente nelle date del 13.04.2015 e del 22.03.2016, oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha in particolare eccepito:
a) l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
b) l'inesistenza del credito asseritamente vantato dalla società ricorrente in sede monitoria;
c) l'“irregolarità” della sottoscrizione apposta dal cliente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ.
Muovendo da siffatte premesse ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare che la somma di € 10.781,63 non è dovuta dal Sig. Parte_1 per tutti i motivi di cui in narrativa qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti, e di conseguenza dichiarare nullo, ovvero annullare, ovvero revocare, il decreto ingiuntivo opposto n.
212/2022, emesso in data 12.03.2022 dal Tribunale Ordinario di Crotone;
2) con vittoria di spese e compenso professionale».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_2
contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza delle doglianze avversarie.
[...]
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare l'opposizione avversaria e le domande ivi svolte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, e, di conseguenza, confermare in ogni sua parte il decreto ex adverso opposto;
2) nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, condannare
l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa;
3) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute in virtù del contratto di apertura di credito revolving e del contratto di finanziamento, di cui è causa.
-2- 4) iI tutto sempre e comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
20.03.2025, preso atto della concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata posta in decisione senza termini.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
2.1. - È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
2.2. - Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il convenuto deve contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, posto che altrimenti essi devono ritenersi provati (cfr.
Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza
-3- gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”).
2.3. - In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
3. - Orbene, poste le superiori premesse, per quanto più specificamente rilevante ai fini che ci occupano deve osservarsi quanto segue.
3.1. - Va anzitutto rigettato il primo motivo di opposizione, ossia quello con cui l'odierno attore eccepisce l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per omesso preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Invero, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D. Lgs. n. 28 del 2010 nella sua formulazione ratione temporis applicabile (con disposizione comunque confluita nell'attuale comma 6), la previsione di obbligatorietà per le parti di avvalersi di tale strumento di alternative dispute resolution non opera nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisione esecuzione.
Ne consegue quindi che, ritualmente avviato il procedimento monitorio, nella specie la condizione di procedibilità è stata legittimamente integrata all'esito dell'ordinanza di cui all'art. 648 c.p.c. emessa in data 01.12.2022, ossia alla luce del verbale di mediazione sottoscritto dalle parti presso la ADR Logos di Crotone il 13.01.2023 (cfr. documento depositato da parte opposta in data 23.01.2023).
3.2. - Tanto precisato, non meritano parimenti accoglimento le censure di merito formulate dall'odierno opponente.
3.2.a. - Invero, risulta inammissibile, perché affetta da eccessiva genericità, la doglianza attorea afferente alle modalità di sottoscrizione degli originari contratti di finanziamento stipulato con AG UC s.p.a.
I predetti contratti, infatti, risultano ritualmente stipulati dal mediante Pt_1 firma apposta in ogni riquadro destinato a raccogliere la sottoscrizione del cliente, ivi compresi quelli di approvazione delle clausole vessatorie, non attinte peraltro da alcuna specifica contestazione (cfr. doc. 2 e 3 allegati al fascicolo monitorio).
D'altronde, la predetta sottoscrizione non è stata oggetto di alcun disconoscimento, dovendosi sul punto precisare che «il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato» (cfr. Cass., 17.05.2007 n. 11460; Cass.
20.08.2014 n. 18042; Cass., sez. II, 22.01.2018 n. 1537).
-4- Inoltre, la Suprema Corte ritiene perfettamente legittime la modalite di sottoscrizione analoghe a quella contestata dall'odierno opponente: “Nel caso di condizioni generali di contratto l'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico (o per lettere) a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”(cfr. Cass. Civ. n. 22984; Cass. Civ. n. 12708/2014).
3.2.b. - Quanto alla titolarità attiva del diritto di credito in capo all'odierna opposta deve ribadirsi che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità e l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 conserva pur sempre un valore indiziario, dovendo essere valutato unitariamente a tutti gli ulteriori elementi istruttori acquisiti agli atti del giudizio (cfr., sul tema, Cass. Civ., sez. III, ord. 06.02.2024 n. 3405).
Nella specie, d'altronde, oltre ad essere stato prodotto il titolo costitutivo del credito per cui è causa (cfr. doc.
2 - contratto di apertura di credito e doc.
3 - contatto di finanziamento, ossia gli originari contratti di cui la cessionaria ha dimostrato di avere, dunque, la piena disponibilità), la a altresì avuto cura di Controparte_2 versare in atti l'estratto del successivo contratto di cessione stipulato con AG UC
s.p.a., avente ad oggetto il trasferimento delle specifiche posizioni debitorie facente capo all'odierno opponente (cfr. doc. 6).
3.2.c. - Priva di rilievo è, poi, l'eccezione afferente all'omessa notifica di tale cessione al debitore ceduto.
Sul punto, infatti, è sufficiente rilevare che la cessione del credito si configura come un contratto “consensuale”, “strutturalmente bilaterale” e “ad effetti reali”, producendosi l'effetto traslativo del diritto mediante il semplice scambio dei consensi legittimamente manifestato da parte del cedente e del cessionario, non essendo per converso richiesti, ai fini del relativo perfezionamento, né il consenso del debitore ceduto né la traditio del titolo costitutivo del credito alienato.
L'assunto trova conferma, oltre che nella giurisprudenza di legittimità, anche in quella della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1260 co. 1 cod. civ., ha chiarito che “il diritto di credito costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza il coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come tertium comparationis) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti di un complesso unitario di situazioni giuridiche soggettive attive e passive e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravante sul cedente” (cfr. Corte Cost., ordinanza
10.03.2006 n. 95).
-5- Per effetto della cessione, dunque, unico soggetto titolare del diritto – e, pertanto, legittimato a pretenderne il soddisfacimento – è immediatamente il cessionario.
Ne discende che, a seguito di tale stipula negoziale, l'eventuale esecuzione della prestazione in favore del cedente integrerebbe gli estremi del “pagamento al creditore apparente”, disciplinato in generale dall'art. 1189 cod. civ., ma che, in caso di cessione del credito, trova una speciale regolamentazione – parzialmente derogatoria – nell'art. 1264 cod. civ.
La funzione assolta dalla notifica al debitore ceduto, dalla sua accettazione o dalla prova della sua conoscenza di cui alla norma testé citata è, infatti, proprio quella di evitare che il pagamento al cedente sortisca effetto liberatorio per il ceduto.
In particolare, con la notifica/accettazione della cessione il debitore è edotto, o dimostra di esserlo, dell'intervenuta modifica soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo, in virtù del mutamento del titolare del credito. Sicché, l'eventuale pagamento al cedente sarebbe da costui eseguito – consapevolmente – a favore di un soggetto non legittimato a riceverlo e, dunque, certamente privo di efficacia liberatoria.
In assenza della predetta notifica e/o accettazione, l'originaria titolarità del credito da parte del cedente è invece idonea ad ingenerare, nel ceduto, un ragionevole affidamento in ordine alla permanenza della stessa in capo al primo. Di talché, l'eventuale pagamento a suo favore sarebbe, in tal caso, qualificabile come “pagamento al creditore apparente”, avente sì efficacia immediatamente liberatoria (stante la presunzione di buona fede contemplata, a differenza dell'art. 1189 cod. civ., dall'art. 1264 co. 2 cod. civ.), ma salva la possibilità per il cessionario di provare la conoscenza, da parte del ceduto, del trasferimento del diritto.
Conseguentemente, risulta legittimo il rifiuto di pagare a colui che non è più creditore, posto che il debitore, ove venga fornita la summenzionata prova, sarebbe esposto al rischio del c.d. “doppio pagamento”, giacché, non essendo liberatorio quello eseguito a favore del cedente, dovrebbe comunque corrispondere al cessionario quanto legittimamente preteso dallo stesso nella sua qualità di attuale ed effettivo titolare del credito.
Ciò posto, premesso che l'opponente non ha né dedotto né provato un eventuale pagamento in favore della cedente, va comunque osservato che la notifica della cessione è un atto a forma libera effettuabile mediante qualsiasi atto idoneo a notiziare il debitore del mutamento della titolarità del credito, quindi anche con notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo o con comunicazione nel corso di successivo giudizio di opposizione (cfr., Cass Civ., sez. III, 28.01.2014 n. 1770; Cass. Civ., sez. VI-1, ord.
13.05.2021 n. 12734).
3.2.d. - Quanto, infine, all'entità dell'importo ingiunto, il saldo debitorio calcolato dalla cedente a titolo di ratei dovuti in forza del contratto di finanziamento nr.
54069789/PP del 22.03.2016 nonché di rimborso delle somme addebitate sulla carta di
-6- credito nr. ********6592 con relativi interessi (cfr. doc.5 allegato al fascicolo monitorio e doc.
4 - estratti conto) non è stata oggetto di alcuna specifica, puntuale ed argomentata contestazione da parte del debitore né in sede stragiudiziale, a seguito della rituale ricezione delle intimazioni di pagamento, né in sede giudiziale, mediante instaurazione della presente fase oppositiva.
4. - Sicché, per tutte le considerazioni sin qui esposte, l'opposizione non può che essere respinta.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 900/2022 R.G., così statuisce:
1. rigetta l'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
212/2022 emesso dal Tribunale di Crotone in data 11.03.2022;
2. condanna parte opponente a rifondere alla le spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, il 12 aprile 2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
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