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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2025, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di impugnazione di lodo arbitrale, iscritta al n. 3008 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Danilo Canci
APPELLANTE
E
(C.F ), con sede legale in Bolzano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Roma n. 96, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Sonnati e Paolo Virano
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 3008/2022 1 ha proposto tempestiva impugnazione del lodo arbitrale Parte_1
pronunciato il 23.11.2021 e notificatogli il 01.03.2022, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da lo aveva Controparte_1
condannato a rifondere a quest'ultima l'importo di € 50.000,00 a titolo di clausola penale in ragione della violazione del patto di non concorrenza e l'ulteriore importo di € 12.311,89 per mancato versamento dei corrispettivi di noleggio incassati, ponendo a suo carico i 2/3 delle spese di difesa e dei costi del procedimento, deducendone la nullità per violazione delle regole di diritto applicabili alla controversia ex art. 829 comma 4 n. 1 c.p.c. ed anche per la contrarietà all'ordine pubblico ex art. 829 comma terzo c.p.c.
Si è tempestivamente costituita che ha richiesto il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza riservata del 28.10.2022 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato avanzata da parte impugnante ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Senonchè, all'udienza del 12.06.2025, trattata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., nessuna delle parti ha depositato le note scritte e alla successiva udienza in presenza del 18.09.2025, della cui fissazione le parti hanno ricevuto rituale comunicazione, nessuno è comparso.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione senza termini.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 127ter comma quarto c.p.c.,
“se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza” e “se nessuna delle parti (…) compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello come regolato dal Capo II Titolo III Libro II del codice di rito prima delle modifiche apportate dal D.L.vo 149/2022 il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990,
n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel
r.g. n. 3008/2022 2 giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza
l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione
- ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994,
n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che
l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con
l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma terzo c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di impugnazione;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr Marco Genna Dr Nicola Saracino
r.g. n. 3008/2022 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di impugnazione di lodo arbitrale, iscritta al n. 3008 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Danilo Canci
APPELLANTE
E
(C.F ), con sede legale in Bolzano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Roma n. 96, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Sonnati e Paolo Virano
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 3008/2022 1 ha proposto tempestiva impugnazione del lodo arbitrale Parte_1
pronunciato il 23.11.2021 e notificatogli il 01.03.2022, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da lo aveva Controparte_1
condannato a rifondere a quest'ultima l'importo di € 50.000,00 a titolo di clausola penale in ragione della violazione del patto di non concorrenza e l'ulteriore importo di € 12.311,89 per mancato versamento dei corrispettivi di noleggio incassati, ponendo a suo carico i 2/3 delle spese di difesa e dei costi del procedimento, deducendone la nullità per violazione delle regole di diritto applicabili alla controversia ex art. 829 comma 4 n. 1 c.p.c. ed anche per la contrarietà all'ordine pubblico ex art. 829 comma terzo c.p.c.
Si è tempestivamente costituita che ha richiesto il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza riservata del 28.10.2022 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato avanzata da parte impugnante ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Senonchè, all'udienza del 12.06.2025, trattata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., nessuna delle parti ha depositato le note scritte e alla successiva udienza in presenza del 18.09.2025, della cui fissazione le parti hanno ricevuto rituale comunicazione, nessuno è comparso.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione senza termini.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 127ter comma quarto c.p.c.,
“se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza” e “se nessuna delle parti (…) compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello come regolato dal Capo II Titolo III Libro II del codice di rito prima delle modifiche apportate dal D.L.vo 149/2022 il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990,
n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel
r.g. n. 3008/2022 2 giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza
l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione
- ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994,
n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che
l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con
l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma terzo c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di impugnazione;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr Marco Genna Dr Nicola Saracino
r.g. n. 3008/2022 3