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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 18/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAVANI ITALO, Presidente e Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 370/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Qiarta 6/1 A 43123 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL07CI004492024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrono a questa Corte la ditta “Ricorrente_3 S.r.l.”, con sede in Indirizzo_1, Parma, in persona del rappresentante legale pro tempore Rappresentante_1, ed i Signori “Ricorrente_1”, nato a [...] il [...], c.f. CF_Ricorrente_1 ed “Ricorrente_2 ”, xxx c.f. CF_Ricorrente_2, in qualità di soci coobbligati, avverso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Parma, per l'annullamento dell'avviso di accertamento THL07CI00449/2024 notificato in data 24/06/2024, relativo all'annualità 2019, avente ad oggetto l'omessa effettuazione di ritenute alla fonte a titolo d'imposta pari ad euro 48.442,00, interessi pari ad euro 7.750,72, sanzioni amministrative pari ad euro 41.217,88, più spese di notifica, per un totale di euro 97.419,35.
Più precisamente, nel corso dell'anno 2023, la Direzione Provinciale di Parma dell'Agenzia delle Entrate, notificava alla società Ricorrente_3 S.r.l. un invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.
5-ter del D. Lgs. n.218/1997, relativamente all'annualità 2019, relativamente ad una serie di contestazioni a carico della società.
L'instaurazione del contraddittorio ha portato la società Ricorrente_3 S.R.L. a ravvedere, ai sensi dell'art.1 (commi 174-178) della Legge n.197/2022, i rilievi relativi alla indeducibilità di costi, effettivamente sostenuti ma non inerenti, costi che ammontavano a complessivi euro 153.409,75
La società, però, comunicava di non voler ravvedere, ritenendolo totalmente illegittimo ed infondato, il rilievo relativo alla omessa effettuazione di ritenute, conseguente alla presunzione della distribuzione occulta di utili in forza della ristretta base sociale.
Ne è quindi seguita, in data 24/06/2024, la notificazione alla società ed ai due soci coobbligati, dell'avviso di accertamento qui impugnato,
Risulta pertanto depositato il ricorso in esame nel quale vengono sollevate le seguenti eccezioni:
1. illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992;
2. illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza dei presupposti per applicare la presunzione semplice fondata sulla ristretta base societaria;
3. illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento per quanto attiene la determinazione del quantum dei costi indeducibili;
4. illegittimità della ripresa sanzionatoria.
Viene quindi concluso con la richiesta:
- in via principale di annullamento dell'atto impugnato per illegittimità ed infondatezza;
- in via subordinata della rideterminazione dell'importo dovuto e, in ogni caso, della disapplicazione o rideterminazione delle sanzioni ammnistrative, il tutto con vittoria di spese.
Si costituisce ritualmente l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Parma, con controdeduzioni in data 04.11.2024, sostenendo con articolate argomentazioni in fatto e diritto, supportate da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, sia in merito alla presunta illegittimità dell'avviso impugnato che al recupero effettuato ed alla corretta applicazione delle sanzioni, la piena legittimità del proprio operato, concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è trattenuta in decisione all'udienza del 18.07.2025 sulle conclusioni delle rispettive parti.
Nel merito della lite si osserva: il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
A parere del Collegio, si rileva nel caso in esame la totale mancanza di valide argomentazioni e/o contestazioni sull'utilizzo a fini personali dei soci di beni con costi riconosciuti indeducibili, in quanto non inerenti, e pertanto legittimamente imputati agli stessi in conseguenza di un maggior reddito accertato in capo alla società, a ristretta base sociale - due sole persone –, appunto, in riguardo a beni attinenti alla sfera strettamente personale di soci.
In relazione ai motivi di ricorso, si osserva che, in merito alla presunta illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.
7 - comma 5 bis - del D. Lgs. n.546/1992, a seguito delle ordinanze della Suprema
Corte n.31878/2022 e da ultimo la n.2746/2024, il principio sull'onere probatorio tra ricorrente ed
Amministrazione finanziaria non risulta modificato ad opera dell'art.6 della Legge n.130/2022 di riforma del processo tributario, confermandosi che l'utilizzo di puntuali presunzioni da parte accertatrice impongono al ricorrente una chiara prova contraria, che nel caso in esame non risulta fornita.
Si osserva altresì che la deducibilità dei costi ai fini della determinazione del reddito di impresa è disciplinata dall'art.109 - comma 5 - del TUIR, in base al quale le spese e tutti i componenti negativi sono deducibili nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano i ricavi della società e, quindi, solo se strettamente riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa stessa.
I costi relativi al caso di specie, non essendo riconducibili a ricavi dichiarati dalla società nell'anno 2019, in quanto trattasi di costi inerenti alla sfera personale dei soci e comunque estranei all'attività d'impresa, sono stati legittimamente ripresi a tassazione.
Detta eccezione deve quindi essere rigettata.
Relativamente all'eccezione in merito alla carenza dei presupposti per applicare la presunzione semplice fondata sulla ristretta base societaria, si puntualizza che anche i costi non deducibili portano ad un aumento del reddito di impresa e ad una conseguente distribuzione dei maggiori utili tra i soci di una società a ristretta partecipazione.
I costi costituiscono infatti un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicché quando essi siano "fittizi" o comunque "indeducibili", scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi.
Il socio, poi, è tenuto a fornire una prova concreta e positiva del mancato percepimento degli utili extra- contabili, e nel caso in esame i ricorrenti non hanno proposto alcuna motivazione che avrebbe potuto dimostrare che i beni acquistati dalla società non erano destinati ad uso strettamente personale, ma ai fini istituzionali. L'utilizzo dei beni accertati a fini personali, non è mai stato in alcun modo, contestato.
Nel proprio atto difensivo parte avversa, infatti, si limita a negare l'esistenza di un automatismo che consenta di imputare ai soci il maggior utile accertato in capo alla società, in aperto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.
Anche detta eccezione deve quindi essere rigettata.
In ordine, poi, alla errata determinazione del “quantum” di un maggior imponibile riferibile alla società e, per prestazione, ascritto ai soci, parte ricorrente, sostiene che l'Ufficio avrebbe dovuto considerare come base di calcolo per l'omessa effettuazione delle ritenute d'acconto, l'importo di euro 153.409,75, che corrisponde ai costi indeducibili oggetto di ravvedimento, e non l'ammontare di euro 186.316,04.
Sul punto l'Ufficio chiarisce e giustifica in modo analitico la ripresa dei costi non inerenti, sia quelli definiti in sede di adesione che quelli, sempre indeducibili, risultanti ai fini IRES, oltre alle quote di ammortamento e costi di stoccaggio riferiti ad un'imbarcazione di totale utilizzo personale dei soci.
Detta ripresa, fiscalmente corretta, ha quindi comportato il maggior reddito societario accertato, da imputare per tutte le ragioni esposte, ai due soci.
Tali motivi giustificano, pertanto, il rigetto della doglianza.
Infine, circa all'illegittimità della ripresa sanzionatoria, si osserva che le disposizioni normative in merito alla vertenza instaurata, non presentano motivi di equivocità od ambiguità, e gli stessi ricorrenti non hanno dimostrato, obiettivamente, quale norma possa aver fatto nascere equivoci a causa della poca chiarezza e/
o del numero delle disposizioni che regolano la materia.
Anzi, risulta che gli argomenti difensivi si basano, esclusivamente, sul fatto che non sussiste un automatismo che consenta di imputare ai soci il maggior reddito accertato in capo alla società, non contestando in alcun modo la sussistenza di costi non inerenti, in quanto sostenuti per beni esclusivamente attinenti alla sfera personale dei soci.
Queste considerazioni escludono che sussistano i presupposti di fatto perché si possa procedere alla disapplicazione delle sanzioni, e pertanto l'eccezione sollevata deve essere rigettata.
Per tutte quante le sopraindicate motivazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in riforma della nota depositata, in favore dell'Agenzia delle Entrate, nella misura complessiva di euro 3.500,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 3.500,00 omnia.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 18/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAVANI ITALO, Presidente e Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 370/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Qiarta 6/1 A 43123 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL07CI004492024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrono a questa Corte la ditta “Ricorrente_3 S.r.l.”, con sede in Indirizzo_1, Parma, in persona del rappresentante legale pro tempore Rappresentante_1, ed i Signori “Ricorrente_1”, nato a [...] il [...], c.f. CF_Ricorrente_1 ed “Ricorrente_2 ”, xxx c.f. CF_Ricorrente_2, in qualità di soci coobbligati, avverso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Parma, per l'annullamento dell'avviso di accertamento THL07CI00449/2024 notificato in data 24/06/2024, relativo all'annualità 2019, avente ad oggetto l'omessa effettuazione di ritenute alla fonte a titolo d'imposta pari ad euro 48.442,00, interessi pari ad euro 7.750,72, sanzioni amministrative pari ad euro 41.217,88, più spese di notifica, per un totale di euro 97.419,35.
Più precisamente, nel corso dell'anno 2023, la Direzione Provinciale di Parma dell'Agenzia delle Entrate, notificava alla società Ricorrente_3 S.r.l. un invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.
5-ter del D. Lgs. n.218/1997, relativamente all'annualità 2019, relativamente ad una serie di contestazioni a carico della società.
L'instaurazione del contraddittorio ha portato la società Ricorrente_3 S.R.L. a ravvedere, ai sensi dell'art.1 (commi 174-178) della Legge n.197/2022, i rilievi relativi alla indeducibilità di costi, effettivamente sostenuti ma non inerenti, costi che ammontavano a complessivi euro 153.409,75
La società, però, comunicava di non voler ravvedere, ritenendolo totalmente illegittimo ed infondato, il rilievo relativo alla omessa effettuazione di ritenute, conseguente alla presunzione della distribuzione occulta di utili in forza della ristretta base sociale.
Ne è quindi seguita, in data 24/06/2024, la notificazione alla società ed ai due soci coobbligati, dell'avviso di accertamento qui impugnato,
Risulta pertanto depositato il ricorso in esame nel quale vengono sollevate le seguenti eccezioni:
1. illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992;
2. illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza dei presupposti per applicare la presunzione semplice fondata sulla ristretta base societaria;
3. illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento per quanto attiene la determinazione del quantum dei costi indeducibili;
4. illegittimità della ripresa sanzionatoria.
Viene quindi concluso con la richiesta:
- in via principale di annullamento dell'atto impugnato per illegittimità ed infondatezza;
- in via subordinata della rideterminazione dell'importo dovuto e, in ogni caso, della disapplicazione o rideterminazione delle sanzioni ammnistrative, il tutto con vittoria di spese.
Si costituisce ritualmente l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Parma, con controdeduzioni in data 04.11.2024, sostenendo con articolate argomentazioni in fatto e diritto, supportate da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, sia in merito alla presunta illegittimità dell'avviso impugnato che al recupero effettuato ed alla corretta applicazione delle sanzioni, la piena legittimità del proprio operato, concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è trattenuta in decisione all'udienza del 18.07.2025 sulle conclusioni delle rispettive parti.
Nel merito della lite si osserva: il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
A parere del Collegio, si rileva nel caso in esame la totale mancanza di valide argomentazioni e/o contestazioni sull'utilizzo a fini personali dei soci di beni con costi riconosciuti indeducibili, in quanto non inerenti, e pertanto legittimamente imputati agli stessi in conseguenza di un maggior reddito accertato in capo alla società, a ristretta base sociale - due sole persone –, appunto, in riguardo a beni attinenti alla sfera strettamente personale di soci.
In relazione ai motivi di ricorso, si osserva che, in merito alla presunta illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.
7 - comma 5 bis - del D. Lgs. n.546/1992, a seguito delle ordinanze della Suprema
Corte n.31878/2022 e da ultimo la n.2746/2024, il principio sull'onere probatorio tra ricorrente ed
Amministrazione finanziaria non risulta modificato ad opera dell'art.6 della Legge n.130/2022 di riforma del processo tributario, confermandosi che l'utilizzo di puntuali presunzioni da parte accertatrice impongono al ricorrente una chiara prova contraria, che nel caso in esame non risulta fornita.
Si osserva altresì che la deducibilità dei costi ai fini della determinazione del reddito di impresa è disciplinata dall'art.109 - comma 5 - del TUIR, in base al quale le spese e tutti i componenti negativi sono deducibili nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano i ricavi della società e, quindi, solo se strettamente riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa stessa.
I costi relativi al caso di specie, non essendo riconducibili a ricavi dichiarati dalla società nell'anno 2019, in quanto trattasi di costi inerenti alla sfera personale dei soci e comunque estranei all'attività d'impresa, sono stati legittimamente ripresi a tassazione.
Detta eccezione deve quindi essere rigettata.
Relativamente all'eccezione in merito alla carenza dei presupposti per applicare la presunzione semplice fondata sulla ristretta base societaria, si puntualizza che anche i costi non deducibili portano ad un aumento del reddito di impresa e ad una conseguente distribuzione dei maggiori utili tra i soci di una società a ristretta partecipazione.
I costi costituiscono infatti un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicché quando essi siano "fittizi" o comunque "indeducibili", scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi.
Il socio, poi, è tenuto a fornire una prova concreta e positiva del mancato percepimento degli utili extra- contabili, e nel caso in esame i ricorrenti non hanno proposto alcuna motivazione che avrebbe potuto dimostrare che i beni acquistati dalla società non erano destinati ad uso strettamente personale, ma ai fini istituzionali. L'utilizzo dei beni accertati a fini personali, non è mai stato in alcun modo, contestato.
Nel proprio atto difensivo parte avversa, infatti, si limita a negare l'esistenza di un automatismo che consenta di imputare ai soci il maggior utile accertato in capo alla società, in aperto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.
Anche detta eccezione deve quindi essere rigettata.
In ordine, poi, alla errata determinazione del “quantum” di un maggior imponibile riferibile alla società e, per prestazione, ascritto ai soci, parte ricorrente, sostiene che l'Ufficio avrebbe dovuto considerare come base di calcolo per l'omessa effettuazione delle ritenute d'acconto, l'importo di euro 153.409,75, che corrisponde ai costi indeducibili oggetto di ravvedimento, e non l'ammontare di euro 186.316,04.
Sul punto l'Ufficio chiarisce e giustifica in modo analitico la ripresa dei costi non inerenti, sia quelli definiti in sede di adesione che quelli, sempre indeducibili, risultanti ai fini IRES, oltre alle quote di ammortamento e costi di stoccaggio riferiti ad un'imbarcazione di totale utilizzo personale dei soci.
Detta ripresa, fiscalmente corretta, ha quindi comportato il maggior reddito societario accertato, da imputare per tutte le ragioni esposte, ai due soci.
Tali motivi giustificano, pertanto, il rigetto della doglianza.
Infine, circa all'illegittimità della ripresa sanzionatoria, si osserva che le disposizioni normative in merito alla vertenza instaurata, non presentano motivi di equivocità od ambiguità, e gli stessi ricorrenti non hanno dimostrato, obiettivamente, quale norma possa aver fatto nascere equivoci a causa della poca chiarezza e/
o del numero delle disposizioni che regolano la materia.
Anzi, risulta che gli argomenti difensivi si basano, esclusivamente, sul fatto che non sussiste un automatismo che consenta di imputare ai soci il maggior reddito accertato in capo alla società, non contestando in alcun modo la sussistenza di costi non inerenti, in quanto sostenuti per beni esclusivamente attinenti alla sfera personale dei soci.
Queste considerazioni escludono che sussistano i presupposti di fatto perché si possa procedere alla disapplicazione delle sanzioni, e pertanto l'eccezione sollevata deve essere rigettata.
Per tutte quante le sopraindicate motivazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in riforma della nota depositata, in favore dell'Agenzia delle Entrate, nella misura complessiva di euro 3.500,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 3.500,00 omnia.