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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5513/2020 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Pelosi, Parte_1 unitamente al quale domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Pepe CP_1
e domiciliato come in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.10.2020 l'istante in epigrafe, nata il [...], conveniva in giudizio l e deduceva che, in data 21.10.2019, aveva CP_1 presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata, respinta dall' , CP_2 non sussistendo un grado di invalidità pari o superiore all'80%; che aveva esaurito l'iter amministrativo senza esito. Chiedeva, pertanto, riconoscersi un grado di invalidità pari o superiore all'80% a far data dalla domanda amministrativa e, dunque, il proprio diritto alla percezione della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, co. 8, dlgs 503/92, CP_ con condanna dell' al pagamento dei relativi importi, con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Espletata la ctu medico legale e rinviata la causa per la decisione veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 c.p.c.
Nelle more del giudizio, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del
Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – il fascicolo veniva scardinato allo scrivente dal ruolo della dott.ssa Per_1
All'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda amministrativa risulta presentata per cui il ricorso è procedibile.
Esso, tuttavia, nel merito è infondato e va, dunque, rigettato.
1 La legge n. 503 del 1992, nel riordinare la materia pensionistica, ha stabilito nuovi requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Però l'art. 1 punto 8 di detta legge afferma che l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Pertanto, a costoro spetta il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano superati i limiti di età (56 anni per le donne e 61 per gli uomini), oltre che di contribuzione, previsti dal r.d.l. n. 636 del 1939, fermo restando che il richiedente non deve prestare più alcuna attività lavorativa.
Incontestati e sussistenti il requisito contributivo e anagrafico, è stata espletata perizia medico-legale e il consulente, dott. all'esito della visita peritale, Per_2 sulla scorta del dato clinico e documentale, ha formulato la seguente diagnosi:
«gli accertamenti medico-legali agli atti consentono di affermare che la sig.
è affetta dalle seguenti principali infermità: • Frattura Parte_1 trimalleolare collo piede dx con lussazione».
Dopodiché, analizzando nel dettaglio la patologia riscontrata, ha svolto le seguenti considerazioni medico legali: «la frattura dei malleoli del piede destro è da valutarsi, in via analogico-proporzionale, non essendo direttamente tabellata, avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92, nella misura del 14%
(cod.7214)».
Ciò posto, il dott. ha così concluso: «tenuto conto delle attuali infermità, Per_2 del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata, utilizzando la formula a scalare (IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2) prevista ai sensi dell'art.lo 4 D.L.vo 509/88 per le infermità plurime coesistenti, ovvero interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, non tenendo conto delle infermità tra lo 0 ed il 10%, con un tasso invalidante pari al 14%.
Pertanto, alla luce delle predette considerazioni, è possibile affermare che
è da ritenersi “invalido civile” nella misura del 14% a Parte_1 decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Secondo quanto riportato dal Decreto Legislativo 503/92, esiste l'opportunità di conseguire la pensione di vecchiaia anticipata. Infatti, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria che abbiano un'invalidità non inferiore all'80% hanno la possibilità di andare in pensione in anticipo (pensione di vecchiaia) a 55 anni per le donne e a 60 anni per gli uomini (D.lgs n. 503/92, art. 1, comma 8).
Nel caso in esame la sig. non raggiunge il tasso richiesto Parte_1 per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata».
Le conclusioni del ctu appaiono condivisibili e poste al termine di un percorso motivazionale privo di errori logici e di metodo e non oggetto di specifica contestazione a opera della parte ricorrente.
Sicché non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del ctu.
2 Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.., le spese vengono dichiarate irripetibili. CP_ Spese di ctu a carico dell' .
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara irripetibili le spese;
- Spese di ctu a carico dell' .
Nola, 22.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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