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Sentenza 24 aprile 2023
Sentenza 24 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/04/2023, n. 10847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10847 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27771/2018) proposto da: FL FR (C.F.: [...]), FL RI IA (C.F.: [...]), FL SI (C.F.: FLS LSS 74C48 E256Z), in proprio e in qualità di eredi di SI RO, nonché FL NN (C.F.: [...]) e FL OR (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Claudio Scognamiglio, nel cui studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 326, hanno eletto domicilio;
- ricorrenti -
contro HI ST (C.F.: [...]), HI PA (C.F.: [...]), in proprio e in qualità di eredi di R.G.N. 27771/18 U.P. 23/3/2023 Servitù di passaggio – Costituzione coattiva – Interclusione – Legittimazione attiva Civile Sent. Sez. 2 Num. 10847 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 24/04/2023 2 di 19 GR EL, OT RI (C.F.: [...]), in proprio e in qualità di erede di RI ID, nonché TT AR (C.F.: [...]), SA CA (C.F.: [...]) e CE UC (C.F.: MNC LCU 72E70 E256H), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato, dall’Avv. Piero Pieri, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - e DI ST e DI PA, in proprio e in qualità di eredi di TI RI, nonché RG RO (C.F.: BRG PTR 45B04 H501R) e TI LG (C.F.: [...]);
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1632/2018, pubblicata il 18 giugno 2018, notificata il 21 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che ha richiesto l’accoglimento del primo e del quarto motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo e del terzo motivo, nonché l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale condizionato, con assorbimento dei rimanenti motivi;
3 di 19 viste le memorie depositate nell’interesse dei ricorrenti e dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.– SI RO, SI NN e SI OR convenivano, davanti al Pretore di Perugia (Sezione distaccata di Gubbio), IC PA ed altri, al fine di sentire accertare il loro diritto di passaggio coattivo sull’area di proprietà dei convenuti per accedere ai garage di loro proprietà, con disposizione del pagamento di un’indennità in favore dei convenuti;
e, per l’effetto, che fosse ordinato ai convenuti di consentire il passaggio pedonale e veicolare, con l’eliminazione delle barriere e degli ostacoli che impedivano l’accesso all’area in questione e l’esecuzione di tutte le opere necessarie all’effettuazione del transito sul piazzale dei convenuti. Al riguardo, gli attori esponevano: che erano proprietari di alcuni garage siti in Gubbio, via Bartolomeo Diaz, all’angolo con via Ferdinando Magellano, costruiti a seguito di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Gubbio il 14 marzo 1998; che la rata di terreno corrispondente alla particella n. 254/b del foglio n. 228 del Comune di Gubbio, di proprietà di terzi, destinata a strada per garantire l’accesso al fondo di proprietà degli attori sul quale erano stati edificati i garage, non era stata oggetto delle previste opere di urbanizzazione e risultava recintata;
che i precedenti proprietari di tale rata di terreno si erano impegnati, per loro stessi e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, con atto d’obbligo del 6 novembre 1971, a cedere gratuitamente al Comune di Gubbio il terreno necessario per la realizzazione di opere di 4 di 19 urbanizzazione;
che la rata di terreno in discussione era stata successivamente acquisita dai convenuti, i quali avevano acquistato il terreno, dichiarando di essere a perfetta conoscenza delle disposizioni del P.R.G. e del P.P.E. nonché della convenzione stipulata tra i loro danti causa e il Comune di Gubbio e precisando espressamente di subentrare proporzionalmente pro quota in tutti i relativi diritti ed obblighi;
che il Comune di Gubbio, sebbene avesse sottoposto l’area ad occupazione d’urgenza, non aveva provveduto all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, cosicché gli attori si trovavano nell’impossibilità di accedere al proprio fondo, sul quale erano stati edificati i garage, atteso che l’area era ostruita mediante l’apposizione di una ringhiera e di una rete metallica. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano il rigetto dell’avversa domanda. Quindi, il Giudice adito, con sentenza n. 2/1997 del 24 gennaio 1997, accoglieva la domanda di costituzione della servitù coattiva. 2.– All’esito dell’impugnazione proposta, il Tribunale di Perugia, con sentenza del 14 febbraio 2000, in accoglimento dell’appello, disponeva la rimessione delle parti davanti al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di TI LG. 3.– In sede di riassunzione, con sentenza n. 26/2005 del 18 giugno 2005, il Tribunale di Perugia (Sezione distaccata di Gubbio) rigettava la domanda degli attori. La pronuncia poneva a fondamento del rigetto della domanda i seguenti rilievi: la qualificazione dell’interclusione del 5 di 19 fondo come relativa e non assoluta;
l’imputazione dell’interclusione relativa al fatto proprio degli attori;
l’esperibilità della pretesa nei confronti della pubblica amministrazione. 4.– Proposto appello avverso tale rigetto, la Corte d’appello di Perugia, con sentenza non definitiva n. 492/2008, depositata il 15 dicembre 2008, accoglieva il gravame, dichiarando il diritto alla costituzione della servitù coattiva per interclusione del fondo degli attori;
con altra sentenza non definitiva n. 193/2010, depositata il 19 aprile 2010, disponeva la costituzione della servitù sull’area individuata dal consulente tecnico d’ufficio nominato e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini della determinazione dell’indennità spettante;
in ultimo, con sentenza definitiva n. 321/2012, depositata il 31 luglio 2012, determinava l’indennità spettante ai proprietari del fondo servente. 5.– Quindi, IC ST, IC PA, anche in qualità di eredi di GR EL, RI ID, ER RI, EL AR, ES CA, ON UC, NI RO e TI LG proponevano ricorso per cassazione avverso le due sentenze non definitive e la sentenza definitiva d’appello. Con sentenza n. 6300/2015, depositata il 27 marzo 2015, questa Corte, rilevato che la Corte territoriale aveva omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di gravame nei confronti di HI PA, cassava le tre pronunce impugnate e rinviava alla Corte d’appello di Bologna. 6.– Con atto di citazione notificato il 27 giugno 2015, SI FR, SI NN, SI RI IA, SI OR e SI SI riassumevano il giudizio davanti alla Corte d’appello di Bologna, chiedendo, in riforma della sentenza n. 26/2005 del 6 di 19 Tribunale di Perugia (Sezione distaccata di Gubbio), la declaratoria del loro diritto di passaggio coattivo sull’area di proprietà dei convenuti per accedere ai garage di loro proprietà. IC ST, IC PA, ER RI, EL AR, ES CA, ON UC, NI RO e TI LG si costituivano nel giudizio di rinvio, chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità dell’atto di citazione in riassunzione;
in subordine, nel merito, chiedevano che fosse dichiarata la carenza di legittimazione sostanziale attiva degli appellanti, con il conseguente rigetto dell’impugnazione e, in ogni caso, delle domande spiegate. Decidendo nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava il gravame interposto e, per l’effetto, confermava il rigetto della domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio per difetto di legittimazione attiva degli attori, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto qui interessa: a) che risultava documentalmente provato – e comunque non contestato dagli appellanti, che non avevano neppure risposto all’eccezione degli appellati – che il terreno di loro proprietà, posto in Gubbio, via Diaz, all’angolo con via Magellano, individuato in catasto terreni al foglio n. 228, particelle nn. 20, 401, 402, 403, 435, 400, 433, 434 e 346/parte, sul quale erano stati realizzati 12 garage, ed a vantaggio del quale era stata richiesta la costituzione di servitù coattiva di passaggio per interclusione, era stato oggetto di occupazione d’urgenza, con atto n. 18830 del 16 luglio 1985 del 7 di 19 Comune di Gubbio;
b) che gli appellanti avevano implicitamente abdicato al diritto dominicale su tale terreno, optando per il risarcimento dei danni, a fronte di una fattispecie di occupazione usurpativa, in ordine alla quale il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1331/2015, aveva riconosciuto l’importo di euro 429.894,91, posto a carico del Comune;
c) che, pertanto, dall’anno 2001, ossia dal momento della proposizione della domanda risarcitoria, gli appellanti non risultavano più essere proprietari del terreno, quale potenziale fondo dominante, a vantaggio del quale era stata richiesta la costituzione di servitù coattiva di passaggio per interclusione, per avere implicitamente rinunciato alla proprietà di tale fondo con la proposizione della domanda risarcitoria verso l’occupante Comune di Gubbio;
d) che, quindi, la domanda costitutiva della servitù coattiva doveva essere disattesa, per carenza di legittimazione attiva degli istanti, quale condizione dell’azione. 7.– Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, SI FR, SI RI IA, SI SI, in proprio e in qualità di eredi di SI RO, nonché SI NN e SI OR. Hanno resistito con controricorso, proponendo – a loro volta – ricorso incidentale condizionato, articolato in sette motivi, IC ST, IC PA, in proprio e in qualità di eredi di GR EL, ER RI, in proprio e in qualità di erede di RI ID, EL AR, ES CA e ON UC. 8.– Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 8 di 19 9.– I ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza secondo la quale la parte dell’area di cui alla particella n. 20 del foglio n. 228, posizionata sul lato opposto a quello interessato dalla domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Gubbio, sarebbe rimasta nella proprietà degli istanti. Secondo i ricorrenti, il Giudice del rinvio non avrebbe esaminato le controdeduzioni di cui al verbale d’udienza del 12 gennaio 2016, con le quali si rilevava che una parte dell’area designata dalla particella n. 20 aveva subito un’irreversibile trasformazione, essendo stata utilizzata, all’esito dell’occupazione d’urgenza effettuata dal Comune di Gubbio, per realizzare un marciapiedi pubblico, che aveva interessato il lato opposto a quello per il quale gli attori avevano agito per il riconoscimento della servitù coattiva, cosicché la parte restante di detta area – che avrebbe dovuto essere frazionata – continuava ad essere di proprietà dei SI. Al riguardo, gli istanti deducono che il frazionamento della particella n. 20 aveva implicato che la quota rimasta di proprietà dei SI avesse acquisito la denominazione di particella n. 2005 mentre la particella n. 2006, all’esito di tale frazionamento, era stata definitivamente acquisita dal Comune di Gubbio nel quadro 9 di 19 di un accordo transattivo stipulato nell’agosto 2016, con il quale le parti avevano bonariamente posto fine alla vertenza con il Comune. Aggiungono che all’udienza del 26 gennaio 2016 avevano chiesto di produrre la piantina, resasi necessaria a seguito delle difese avversarie, a confutazione dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalle controparti, in ragione del fatto che una quota dell’area coinvolta dalla domanda di costituzione della servitù coattiva continuava ad essere di loro proprietà, circostanza del tutto ignorata dalla Corte distrettuale. 1.1.– Sebbene il motivo sia ammissibile – in quanto le ragioni (recte l’iter logico-argomentativo) poste a fondamento del rigetto della pronuncia di prime cure sono eterogenee rispetto a quelle addotte dalla pronuncia emessa in sede di rinvio e, dunque, non trova applicazione la preclusione relativa alla “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 19828 del 20/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 17563 del 31/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019) –, esso è infondato. E tanto perché l’accadimento storico-naturalistico in tesi decisivo, asseritamente trascurato dal Giudice del rinvio, in realtà, risulta riferito a circostanza non determinante, a fronte dei rilievi su cui si basa la declaratoria di rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva degli istanti. Ed invero, la Corte d’appello ha attribuito dirimente rilievo al fatto desunto dalla pronuncia evocata del Tribunale di Perugia 10 di 19 n. 1331/2015, depositata il 20 agosto 2015, secondo cui – alla stregua del perfezionamento di una fattispecie di occupazione usurpativa, a cura del Comune di Gubbio, che ha riguardato, tra le altre, anche la particella n. 20, nella sua interezza (argomento, questo, non specificamente avversato dai ricorrenti) – gli attori hanno abdicato alla tutela restitutoria verso la pubblica amministrazione, ai fini di far valere il titolo dominicale sui cespiti occupati, ottenendo – per converso – una tutela meramente risarcitoria, per l’importo complessivo di euro 429.894,91, importo che – per l’effetto – ha tenuto conto della rinuncia al diritto di proprietà sull’intera estensione della particella n. 20. Le circostanze in tesi omesse si riferiscono, pertanto, al sopravvenuto frazionamento di tale particella n. 20, che in ogni caso appaiono non decisive rispetto all’effetto abdicativo prodottosi in conseguenza della pronuncia indicata. Ora, il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, deve avere carattere decisivo, vale a dire deve essere tale che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 16703 del 25/06/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 23238 del 04/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), carattere che, per quanto anzidetto, difetta nella fattispecie. Né è stato riportato il puntuale contenuto della richiamata transazione dell’agosto del 2016, ai fini di percepirne la paventata incidenza sul contenuto precettivo della sentenza n. 1331/2015 11 di 19 del Tribunale di Perugia, transazione di cui, peraltro, gli stessi istanti non hanno addotto la debita produzione nel giudizio di rinvio (essendo stato precisato, nel corpo del ricorso, che il deposito di cui è stata chiesta l’ammissione riguardava esclusivamente una “piantina” illustrativa dei luoghi). 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che gli appellanti non avessero contestato che il terreno sul quale erano stati realizzati i 12 garage era stato oggetto di occupazione d’urgenza da parte del Comune di Gubbio, mentre, in realtà, essi avevano contestato e risposto all’eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dagli appellati in riassunzione, nei termini precisati con l’esposizione della prima censura. Sicché, osservano gli istanti, l’affermazione del difetto di legittimazione attiva sarebbe stata fondata su una prova – ossia la mancata contestazione – invero non disponibile. 2.1.– La censura è infondata. E tanto perché la sopravvenuta carenza del titolo dominicale sull’asserito fondo dominante (e segnatamente sulla particella n. 20), quale condizione per l’accoglimento della domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio, non è stata argomentata sulla scorta del principio di non contestazione, bensì alla stregua degli effetti prodotti dalla evocata sentenza n. 1331/2015 del Tribunale di Perugia, che ha riconosciuto – a fronte della scelta di non rivendicare la proprietà dei cespiti oggetto dell’occupazione usurpativa, a cura del Comune di Gubbio – una 12 di 19 tutela riparatoria per equivalente per l’importo di euro 429.894,91. Il risarcimento dei danni ottenuto ha implicato, secondo il ragionamento della Corte territoriale, la perdita del diritto di proprietà sui terreni occupati e, quindi, il difetto di legittimazione sostanziale attiva a pretendere la costituzione della servitù coattiva (in ordine alla proprietà dell’asserito fondo dominante, quale condizione per l’imposizione della servitù coattiva sul fondo servente, Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4399 del 20/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 250 del 26/01/1976). Solo in chiave rafforzativa la Corte di merito ha sostenuto che la suddetta circostanza – ossia l’acquisizione nel proprio patrimonio di una consistente somma di denaro, in forza del titolo giudiziale indicato, con l’implicita abdicazione al diritto dominicale sulle aree emarginate – non è stata contestata dagli istanti. Né, peraltro, risulta specificamente avversato (attraverso il puntuale riferimento ad un titolo di segno diverso) l’assunto della pronuncia impugnata, secondo cui il titolo giudiziale evocato, in forza del quale si è perfezionata la fattispecie di occupazione usurpativa (con rinuncia al relativo diritto di proprietà), riguardasse l’intera particella n. 20. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione della produzione documentale, per avere il Giudice del rinvio – pur essendosi riservato di decidere sull’ammissibilità della produzione del documento richiamato all’udienza del 26 gennaio 2016 – tralasciato di esaminare la questione sollevata e, quindi, omesso 13 di 19 di assumere alcuna decisione su tale determinante produzione documentale. E ciò perché dalla piantina di cui i ricorrenti appellanti avevano chiesto la produzione sarebbe emerso che una parte della particella n. 20 era rimasta in loro proprietà. 3.1.– La doglianza è inammissibile per più ordini di motivi. In primis, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste allorché dipenda dall’omesso esame di un elemento di prova, la sua configurazione esigendo, invece, che manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, sì da dar luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5339 del 18/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 3020 del 29/03/1999; Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 23/02/1995). In secondo luogo, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020; Sez. 2, 14 di 19 Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 3190 del 21/10/1972). Nella fattispecie, la Corte d’appello ha dato un peso dirimente all’esito del giudizio intrapreso per ottenere il risarcimento dei danni, che ha comportato la rinuncia al diritto di proprietà sul fondo in tesi dominante, esito non confutato (né confutabile) dalla piantina di cui è stata chiesta la produzione in giudizio. In ultimo, a fronte della richiamata pronuncia, da cui è stato desunto che l’abdicazione al titolo dominicale si fosse perfezionata per l’intera estensione della particella n. 20, nessun rilievo avrebbe potuto assumere una piantina da cui sarebbe emerso il postumo frazionamento della particella medesima. 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2058 c.c., anche in relazione ai principi giurisprudenziali relativi all’occupazione usurpativa, per avere la Corte di merito esteso l’effetto della rinuncia al titolo dominicale sul fondo del quale avevano chiesto il risarcimento dei danni, in ragione dell’occupazione effettuata dal Comune di Gubbio, a tutta la particella n. 20, benché detta occupazione non avesse coinvolto la frazione della particella indicata, a vantaggio della quale gli stessi avevano chiesto la costituzione della servitù, frazione che era rimasta di loro proprietà. 4.1.– Il motivo è infondato. E ciò perché la sentenza impugnata ha dato atto che il terreno di proprietà dei ricorrenti, posto in Gubbio, via Diaz, all’angolo con via Magellano, individuato in catasto terreni al foglio 15 di 19 n. 228, particelle nn. 20, 401, 402, 403, 435, 400, 433, 434 e 346/parte, sul quale erano stati realizzati 12 garage, ed a vantaggio del quale era stata richiesta la costituzione di servitù coattiva di passaggio per interclusione, è stato oggetto di occupazione d’urgenza, con atto n. 18830 del 16 luglio 1985 del Comune di Gubbio, cui è seguita l’implicita abdicazione al diritto dominicale su tale terreno (e, quindi, sull’intera estensione, tra le altre, della particella n. 20), avendo gli istanti optato per il risarcimento dei danni, a fronte di una fattispecie di occupazione usurpativa, in ordine alla quale il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1331/2015, ha riconosciuto l’importo di euro 429.894,91. Appunto avuto riguardo agli elementi riportati nel decreto di occupazione d’urgenza e nella susseguente sentenza del Tribunale di Perugia n. 1331/2015, tale importo è stato riconosciuto tenendo conto, tra l’altro, dell’occupazione dell’intera particella n. 20 e non di una parte di essa, sicché la statuizione conforme sulla domanda risarcitoria per equivalente ha determinato l’acquisizione del diritto all’integrale ristoro del nocumento su tale particella, comprensivo non solo della perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche dell’integrale valore dello stesso (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18142 del 06/06/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 07/09/2020; Sez. 1, Sentenza n. 12961 del 24/05/2018). Dalla pronuncia impugnata non risulta, infatti, che gli istanti abbiano chiesto il risarcimento dei danni solo su una frazione della particella n. 20, bensì sull’intera estensione di detta particella. 16 di 19 5.– Con il ricorso incidentale condizionato i controricorrenti hanno fatto valere le seguenti doglianze. 6.– Con il primo motivo i ricorrenti incidentali deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., vizi di procedura del giudizio di rinvio, in relazione alle eccezioni pregiudiziali sollevate dagli appellati per inammissibilità e/o nullità dell’atto di citazione in riassunzione, per violazione dell’art. 342 c.p.c. e/o dell’art. 394, terzo comma, c.p.c. e/o degli artt. 163 e 164 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza ex art. 159, primo comma, c.p.c. e/o per errore nel rigetto di dette eccezioni e/o per omessa pronuncia. 7.– Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’errore di procedura e/o la nullità della sentenza, per avere la Corte d’appello violato il giudicato interno formatosi in ordine alla rinuncia al diritto di passaggio in capo agli appellanti, stante la mancata impugnazione in appello del relativo motivo di rigetto. 8.– Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1350, n. 5, c.c. e/o dell’art. 1051 c.c. e/o comunque della normativa e dei principi generali in materia di rinunzia ai diritti reali, per avere ritenuto la Corte distrettuale che non si fosse perfezionata, a mezzo delle dichiarazioni contenute nell’atto di cui al rogito notarile del 12 dicembre 1971, l’intervenuta abdicazione, da parte degli appellanti, al proprio diritto di passaggio e/o alla costituzione di servitù di passaggio sul terreno di causa e/o per avere reputato che la rinuncia di cui alla 17 di 19 vendita non si riferisse alla servitù di passaggio per interclusione del fondo. 9.– Con il quarto motivo i ricorrenti incidentali rilevano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1051, quarto comma, c.c., per avere la Corte d’appello escluso che nella fattispecie operasse l’esenzione dalla costituzione della servitù coattiva di passaggio su area destinata a cortile o giardino. 10.– Con il quinto motivo i ricorrenti incidentali espongono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., per avere il Giudice del rinvio disatteso l’eccezione sollevata circa l’insussistenza dei presupposti per la costituzione coattiva della servitù di passaggio, alla luce della presenza di soluzioni alternative. 11.– Il sesto motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., per avere la Corte di merito considerato irrilevante, ai fini dell’insorgenza del diritto alla costituzione della servitù coattiva di passaggio, la causa da cui traeva origine l’interclusione del fondo, imputabile a fatto degli attori. 12.– Il settimo motivo del ricorso incidentale concerne, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di parte appellata in ordine alla vigenza del limite alla costituzione della servitù coattiva di passaggio allorché essa riguardi cortili o giardini, alla stregua dell’interclusione 18 di 19 relativa del fondo e della valutazione del prevalente interesse del proprietario del fondo intercluso. 13.– Tutte le censure su cui si impernia il ricorso incidentale condizionato sono assorbite dal rigetto dei motivi su cui si fonda il ricorso principale. 14.– In definitiva, il ricorso principale deve essere disatteso e il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore 19 di 19 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrenti -
contro HI ST (C.F.: [...]), HI PA (C.F.: [...]), in proprio e in qualità di eredi di R.G.N. 27771/18 U.P. 23/3/2023 Servitù di passaggio – Costituzione coattiva – Interclusione – Legittimazione attiva Civile Sent. Sez. 2 Num. 10847 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 24/04/2023 2 di 19 GR EL, OT RI (C.F.: [...]), in proprio e in qualità di erede di RI ID, nonché TT AR (C.F.: [...]), SA CA (C.F.: [...]) e CE UC (C.F.: MNC LCU 72E70 E256H), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato, dall’Avv. Piero Pieri, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - e DI ST e DI PA, in proprio e in qualità di eredi di TI RI, nonché RG RO (C.F.: BRG PTR 45B04 H501R) e TI LG (C.F.: [...]);
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1632/2018, pubblicata il 18 giugno 2018, notificata il 21 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che ha richiesto l’accoglimento del primo e del quarto motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo e del terzo motivo, nonché l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale condizionato, con assorbimento dei rimanenti motivi;
3 di 19 viste le memorie depositate nell’interesse dei ricorrenti e dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.– SI RO, SI NN e SI OR convenivano, davanti al Pretore di Perugia (Sezione distaccata di Gubbio), IC PA ed altri, al fine di sentire accertare il loro diritto di passaggio coattivo sull’area di proprietà dei convenuti per accedere ai garage di loro proprietà, con disposizione del pagamento di un’indennità in favore dei convenuti;
e, per l’effetto, che fosse ordinato ai convenuti di consentire il passaggio pedonale e veicolare, con l’eliminazione delle barriere e degli ostacoli che impedivano l’accesso all’area in questione e l’esecuzione di tutte le opere necessarie all’effettuazione del transito sul piazzale dei convenuti. Al riguardo, gli attori esponevano: che erano proprietari di alcuni garage siti in Gubbio, via Bartolomeo Diaz, all’angolo con via Ferdinando Magellano, costruiti a seguito di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Gubbio il 14 marzo 1998; che la rata di terreno corrispondente alla particella n. 254/b del foglio n. 228 del Comune di Gubbio, di proprietà di terzi, destinata a strada per garantire l’accesso al fondo di proprietà degli attori sul quale erano stati edificati i garage, non era stata oggetto delle previste opere di urbanizzazione e risultava recintata;
che i precedenti proprietari di tale rata di terreno si erano impegnati, per loro stessi e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, con atto d’obbligo del 6 novembre 1971, a cedere gratuitamente al Comune di Gubbio il terreno necessario per la realizzazione di opere di 4 di 19 urbanizzazione;
che la rata di terreno in discussione era stata successivamente acquisita dai convenuti, i quali avevano acquistato il terreno, dichiarando di essere a perfetta conoscenza delle disposizioni del P.R.G. e del P.P.E. nonché della convenzione stipulata tra i loro danti causa e il Comune di Gubbio e precisando espressamente di subentrare proporzionalmente pro quota in tutti i relativi diritti ed obblighi;
che il Comune di Gubbio, sebbene avesse sottoposto l’area ad occupazione d’urgenza, non aveva provveduto all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, cosicché gli attori si trovavano nell’impossibilità di accedere al proprio fondo, sul quale erano stati edificati i garage, atteso che l’area era ostruita mediante l’apposizione di una ringhiera e di una rete metallica. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano il rigetto dell’avversa domanda. Quindi, il Giudice adito, con sentenza n. 2/1997 del 24 gennaio 1997, accoglieva la domanda di costituzione della servitù coattiva. 2.– All’esito dell’impugnazione proposta, il Tribunale di Perugia, con sentenza del 14 febbraio 2000, in accoglimento dell’appello, disponeva la rimessione delle parti davanti al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di TI LG. 3.– In sede di riassunzione, con sentenza n. 26/2005 del 18 giugno 2005, il Tribunale di Perugia (Sezione distaccata di Gubbio) rigettava la domanda degli attori. La pronuncia poneva a fondamento del rigetto della domanda i seguenti rilievi: la qualificazione dell’interclusione del 5 di 19 fondo come relativa e non assoluta;
l’imputazione dell’interclusione relativa al fatto proprio degli attori;
l’esperibilità della pretesa nei confronti della pubblica amministrazione. 4.– Proposto appello avverso tale rigetto, la Corte d’appello di Perugia, con sentenza non definitiva n. 492/2008, depositata il 15 dicembre 2008, accoglieva il gravame, dichiarando il diritto alla costituzione della servitù coattiva per interclusione del fondo degli attori;
con altra sentenza non definitiva n. 193/2010, depositata il 19 aprile 2010, disponeva la costituzione della servitù sull’area individuata dal consulente tecnico d’ufficio nominato e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini della determinazione dell’indennità spettante;
in ultimo, con sentenza definitiva n. 321/2012, depositata il 31 luglio 2012, determinava l’indennità spettante ai proprietari del fondo servente. 5.– Quindi, IC ST, IC PA, anche in qualità di eredi di GR EL, RI ID, ER RI, EL AR, ES CA, ON UC, NI RO e TI LG proponevano ricorso per cassazione avverso le due sentenze non definitive e la sentenza definitiva d’appello. Con sentenza n. 6300/2015, depositata il 27 marzo 2015, questa Corte, rilevato che la Corte territoriale aveva omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di gravame nei confronti di HI PA, cassava le tre pronunce impugnate e rinviava alla Corte d’appello di Bologna. 6.– Con atto di citazione notificato il 27 giugno 2015, SI FR, SI NN, SI RI IA, SI OR e SI SI riassumevano il giudizio davanti alla Corte d’appello di Bologna, chiedendo, in riforma della sentenza n. 26/2005 del 6 di 19 Tribunale di Perugia (Sezione distaccata di Gubbio), la declaratoria del loro diritto di passaggio coattivo sull’area di proprietà dei convenuti per accedere ai garage di loro proprietà. IC ST, IC PA, ER RI, EL AR, ES CA, ON UC, NI RO e TI LG si costituivano nel giudizio di rinvio, chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità dell’atto di citazione in riassunzione;
in subordine, nel merito, chiedevano che fosse dichiarata la carenza di legittimazione sostanziale attiva degli appellanti, con il conseguente rigetto dell’impugnazione e, in ogni caso, delle domande spiegate. Decidendo nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava il gravame interposto e, per l’effetto, confermava il rigetto della domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio per difetto di legittimazione attiva degli attori, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto qui interessa: a) che risultava documentalmente provato – e comunque non contestato dagli appellanti, che non avevano neppure risposto all’eccezione degli appellati – che il terreno di loro proprietà, posto in Gubbio, via Diaz, all’angolo con via Magellano, individuato in catasto terreni al foglio n. 228, particelle nn. 20, 401, 402, 403, 435, 400, 433, 434 e 346/parte, sul quale erano stati realizzati 12 garage, ed a vantaggio del quale era stata richiesta la costituzione di servitù coattiva di passaggio per interclusione, era stato oggetto di occupazione d’urgenza, con atto n. 18830 del 16 luglio 1985 del 7 di 19 Comune di Gubbio;
b) che gli appellanti avevano implicitamente abdicato al diritto dominicale su tale terreno, optando per il risarcimento dei danni, a fronte di una fattispecie di occupazione usurpativa, in ordine alla quale il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1331/2015, aveva riconosciuto l’importo di euro 429.894,91, posto a carico del Comune;
c) che, pertanto, dall’anno 2001, ossia dal momento della proposizione della domanda risarcitoria, gli appellanti non risultavano più essere proprietari del terreno, quale potenziale fondo dominante, a vantaggio del quale era stata richiesta la costituzione di servitù coattiva di passaggio per interclusione, per avere implicitamente rinunciato alla proprietà di tale fondo con la proposizione della domanda risarcitoria verso l’occupante Comune di Gubbio;
d) che, quindi, la domanda costitutiva della servitù coattiva doveva essere disattesa, per carenza di legittimazione attiva degli istanti, quale condizione dell’azione. 7.– Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, SI FR, SI RI IA, SI SI, in proprio e in qualità di eredi di SI RO, nonché SI NN e SI OR. Hanno resistito con controricorso, proponendo – a loro volta – ricorso incidentale condizionato, articolato in sette motivi, IC ST, IC PA, in proprio e in qualità di eredi di GR EL, ER RI, in proprio e in qualità di erede di RI ID, EL AR, ES CA e ON UC. 8.– Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 8 di 19 9.– I ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza secondo la quale la parte dell’area di cui alla particella n. 20 del foglio n. 228, posizionata sul lato opposto a quello interessato dalla domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Gubbio, sarebbe rimasta nella proprietà degli istanti. Secondo i ricorrenti, il Giudice del rinvio non avrebbe esaminato le controdeduzioni di cui al verbale d’udienza del 12 gennaio 2016, con le quali si rilevava che una parte dell’area designata dalla particella n. 20 aveva subito un’irreversibile trasformazione, essendo stata utilizzata, all’esito dell’occupazione d’urgenza effettuata dal Comune di Gubbio, per realizzare un marciapiedi pubblico, che aveva interessato il lato opposto a quello per il quale gli attori avevano agito per il riconoscimento della servitù coattiva, cosicché la parte restante di detta area – che avrebbe dovuto essere frazionata – continuava ad essere di proprietà dei SI. Al riguardo, gli istanti deducono che il frazionamento della particella n. 20 aveva implicato che la quota rimasta di proprietà dei SI avesse acquisito la denominazione di particella n. 2005 mentre la particella n. 2006, all’esito di tale frazionamento, era stata definitivamente acquisita dal Comune di Gubbio nel quadro 9 di 19 di un accordo transattivo stipulato nell’agosto 2016, con il quale le parti avevano bonariamente posto fine alla vertenza con il Comune. Aggiungono che all’udienza del 26 gennaio 2016 avevano chiesto di produrre la piantina, resasi necessaria a seguito delle difese avversarie, a confutazione dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalle controparti, in ragione del fatto che una quota dell’area coinvolta dalla domanda di costituzione della servitù coattiva continuava ad essere di loro proprietà, circostanza del tutto ignorata dalla Corte distrettuale. 1.1.– Sebbene il motivo sia ammissibile – in quanto le ragioni (recte l’iter logico-argomentativo) poste a fondamento del rigetto della pronuncia di prime cure sono eterogenee rispetto a quelle addotte dalla pronuncia emessa in sede di rinvio e, dunque, non trova applicazione la preclusione relativa alla “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 19828 del 20/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 17563 del 31/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019) –, esso è infondato. E tanto perché l’accadimento storico-naturalistico in tesi decisivo, asseritamente trascurato dal Giudice del rinvio, in realtà, risulta riferito a circostanza non determinante, a fronte dei rilievi su cui si basa la declaratoria di rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva degli istanti. Ed invero, la Corte d’appello ha attribuito dirimente rilievo al fatto desunto dalla pronuncia evocata del Tribunale di Perugia 10 di 19 n. 1331/2015, depositata il 20 agosto 2015, secondo cui – alla stregua del perfezionamento di una fattispecie di occupazione usurpativa, a cura del Comune di Gubbio, che ha riguardato, tra le altre, anche la particella n. 20, nella sua interezza (argomento, questo, non specificamente avversato dai ricorrenti) – gli attori hanno abdicato alla tutela restitutoria verso la pubblica amministrazione, ai fini di far valere il titolo dominicale sui cespiti occupati, ottenendo – per converso – una tutela meramente risarcitoria, per l’importo complessivo di euro 429.894,91, importo che – per l’effetto – ha tenuto conto della rinuncia al diritto di proprietà sull’intera estensione della particella n. 20. Le circostanze in tesi omesse si riferiscono, pertanto, al sopravvenuto frazionamento di tale particella n. 20, che in ogni caso appaiono non decisive rispetto all’effetto abdicativo prodottosi in conseguenza della pronuncia indicata. Ora, il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, deve avere carattere decisivo, vale a dire deve essere tale che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 16703 del 25/06/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 23238 del 04/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), carattere che, per quanto anzidetto, difetta nella fattispecie. Né è stato riportato il puntuale contenuto della richiamata transazione dell’agosto del 2016, ai fini di percepirne la paventata incidenza sul contenuto precettivo della sentenza n. 1331/2015 11 di 19 del Tribunale di Perugia, transazione di cui, peraltro, gli stessi istanti non hanno addotto la debita produzione nel giudizio di rinvio (essendo stato precisato, nel corpo del ricorso, che il deposito di cui è stata chiesta l’ammissione riguardava esclusivamente una “piantina” illustrativa dei luoghi). 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che gli appellanti non avessero contestato che il terreno sul quale erano stati realizzati i 12 garage era stato oggetto di occupazione d’urgenza da parte del Comune di Gubbio, mentre, in realtà, essi avevano contestato e risposto all’eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dagli appellati in riassunzione, nei termini precisati con l’esposizione della prima censura. Sicché, osservano gli istanti, l’affermazione del difetto di legittimazione attiva sarebbe stata fondata su una prova – ossia la mancata contestazione – invero non disponibile. 2.1.– La censura è infondata. E tanto perché la sopravvenuta carenza del titolo dominicale sull’asserito fondo dominante (e segnatamente sulla particella n. 20), quale condizione per l’accoglimento della domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio, non è stata argomentata sulla scorta del principio di non contestazione, bensì alla stregua degli effetti prodotti dalla evocata sentenza n. 1331/2015 del Tribunale di Perugia, che ha riconosciuto – a fronte della scelta di non rivendicare la proprietà dei cespiti oggetto dell’occupazione usurpativa, a cura del Comune di Gubbio – una 12 di 19 tutela riparatoria per equivalente per l’importo di euro 429.894,91. Il risarcimento dei danni ottenuto ha implicato, secondo il ragionamento della Corte territoriale, la perdita del diritto di proprietà sui terreni occupati e, quindi, il difetto di legittimazione sostanziale attiva a pretendere la costituzione della servitù coattiva (in ordine alla proprietà dell’asserito fondo dominante, quale condizione per l’imposizione della servitù coattiva sul fondo servente, Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4399 del 20/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 250 del 26/01/1976). Solo in chiave rafforzativa la Corte di merito ha sostenuto che la suddetta circostanza – ossia l’acquisizione nel proprio patrimonio di una consistente somma di denaro, in forza del titolo giudiziale indicato, con l’implicita abdicazione al diritto dominicale sulle aree emarginate – non è stata contestata dagli istanti. Né, peraltro, risulta specificamente avversato (attraverso il puntuale riferimento ad un titolo di segno diverso) l’assunto della pronuncia impugnata, secondo cui il titolo giudiziale evocato, in forza del quale si è perfezionata la fattispecie di occupazione usurpativa (con rinuncia al relativo diritto di proprietà), riguardasse l’intera particella n. 20. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione della produzione documentale, per avere il Giudice del rinvio – pur essendosi riservato di decidere sull’ammissibilità della produzione del documento richiamato all’udienza del 26 gennaio 2016 – tralasciato di esaminare la questione sollevata e, quindi, omesso 13 di 19 di assumere alcuna decisione su tale determinante produzione documentale. E ciò perché dalla piantina di cui i ricorrenti appellanti avevano chiesto la produzione sarebbe emerso che una parte della particella n. 20 era rimasta in loro proprietà. 3.1.– La doglianza è inammissibile per più ordini di motivi. In primis, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste allorché dipenda dall’omesso esame di un elemento di prova, la sua configurazione esigendo, invece, che manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, sì da dar luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5339 del 18/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 3020 del 29/03/1999; Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 23/02/1995). In secondo luogo, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020; Sez. 2, 14 di 19 Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 3190 del 21/10/1972). Nella fattispecie, la Corte d’appello ha dato un peso dirimente all’esito del giudizio intrapreso per ottenere il risarcimento dei danni, che ha comportato la rinuncia al diritto di proprietà sul fondo in tesi dominante, esito non confutato (né confutabile) dalla piantina di cui è stata chiesta la produzione in giudizio. In ultimo, a fronte della richiamata pronuncia, da cui è stato desunto che l’abdicazione al titolo dominicale si fosse perfezionata per l’intera estensione della particella n. 20, nessun rilievo avrebbe potuto assumere una piantina da cui sarebbe emerso il postumo frazionamento della particella medesima. 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2058 c.c., anche in relazione ai principi giurisprudenziali relativi all’occupazione usurpativa, per avere la Corte di merito esteso l’effetto della rinuncia al titolo dominicale sul fondo del quale avevano chiesto il risarcimento dei danni, in ragione dell’occupazione effettuata dal Comune di Gubbio, a tutta la particella n. 20, benché detta occupazione non avesse coinvolto la frazione della particella indicata, a vantaggio della quale gli stessi avevano chiesto la costituzione della servitù, frazione che era rimasta di loro proprietà. 4.1.– Il motivo è infondato. E ciò perché la sentenza impugnata ha dato atto che il terreno di proprietà dei ricorrenti, posto in Gubbio, via Diaz, all’angolo con via Magellano, individuato in catasto terreni al foglio 15 di 19 n. 228, particelle nn. 20, 401, 402, 403, 435, 400, 433, 434 e 346/parte, sul quale erano stati realizzati 12 garage, ed a vantaggio del quale era stata richiesta la costituzione di servitù coattiva di passaggio per interclusione, è stato oggetto di occupazione d’urgenza, con atto n. 18830 del 16 luglio 1985 del Comune di Gubbio, cui è seguita l’implicita abdicazione al diritto dominicale su tale terreno (e, quindi, sull’intera estensione, tra le altre, della particella n. 20), avendo gli istanti optato per il risarcimento dei danni, a fronte di una fattispecie di occupazione usurpativa, in ordine alla quale il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1331/2015, ha riconosciuto l’importo di euro 429.894,91. Appunto avuto riguardo agli elementi riportati nel decreto di occupazione d’urgenza e nella susseguente sentenza del Tribunale di Perugia n. 1331/2015, tale importo è stato riconosciuto tenendo conto, tra l’altro, dell’occupazione dell’intera particella n. 20 e non di una parte di essa, sicché la statuizione conforme sulla domanda risarcitoria per equivalente ha determinato l’acquisizione del diritto all’integrale ristoro del nocumento su tale particella, comprensivo non solo della perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche dell’integrale valore dello stesso (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18142 del 06/06/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 07/09/2020; Sez. 1, Sentenza n. 12961 del 24/05/2018). Dalla pronuncia impugnata non risulta, infatti, che gli istanti abbiano chiesto il risarcimento dei danni solo su una frazione della particella n. 20, bensì sull’intera estensione di detta particella. 16 di 19 5.– Con il ricorso incidentale condizionato i controricorrenti hanno fatto valere le seguenti doglianze. 6.– Con il primo motivo i ricorrenti incidentali deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., vizi di procedura del giudizio di rinvio, in relazione alle eccezioni pregiudiziali sollevate dagli appellati per inammissibilità e/o nullità dell’atto di citazione in riassunzione, per violazione dell’art. 342 c.p.c. e/o dell’art. 394, terzo comma, c.p.c. e/o degli artt. 163 e 164 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza ex art. 159, primo comma, c.p.c. e/o per errore nel rigetto di dette eccezioni e/o per omessa pronuncia. 7.– Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’errore di procedura e/o la nullità della sentenza, per avere la Corte d’appello violato il giudicato interno formatosi in ordine alla rinuncia al diritto di passaggio in capo agli appellanti, stante la mancata impugnazione in appello del relativo motivo di rigetto. 8.– Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1350, n. 5, c.c. e/o dell’art. 1051 c.c. e/o comunque della normativa e dei principi generali in materia di rinunzia ai diritti reali, per avere ritenuto la Corte distrettuale che non si fosse perfezionata, a mezzo delle dichiarazioni contenute nell’atto di cui al rogito notarile del 12 dicembre 1971, l’intervenuta abdicazione, da parte degli appellanti, al proprio diritto di passaggio e/o alla costituzione di servitù di passaggio sul terreno di causa e/o per avere reputato che la rinuncia di cui alla 17 di 19 vendita non si riferisse alla servitù di passaggio per interclusione del fondo. 9.– Con il quarto motivo i ricorrenti incidentali rilevano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1051, quarto comma, c.c., per avere la Corte d’appello escluso che nella fattispecie operasse l’esenzione dalla costituzione della servitù coattiva di passaggio su area destinata a cortile o giardino. 10.– Con il quinto motivo i ricorrenti incidentali espongono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., per avere il Giudice del rinvio disatteso l’eccezione sollevata circa l’insussistenza dei presupposti per la costituzione coattiva della servitù di passaggio, alla luce della presenza di soluzioni alternative. 11.– Il sesto motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., per avere la Corte di merito considerato irrilevante, ai fini dell’insorgenza del diritto alla costituzione della servitù coattiva di passaggio, la causa da cui traeva origine l’interclusione del fondo, imputabile a fatto degli attori. 12.– Il settimo motivo del ricorso incidentale concerne, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di parte appellata in ordine alla vigenza del limite alla costituzione della servitù coattiva di passaggio allorché essa riguardi cortili o giardini, alla stregua dell’interclusione 18 di 19 relativa del fondo e della valutazione del prevalente interesse del proprietario del fondo intercluso. 13.– Tutte le censure su cui si impernia il ricorso incidentale condizionato sono assorbite dal rigetto dei motivi su cui si fonda il ricorso principale. 14.– In definitiva, il ricorso principale deve essere disatteso e il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore 19 di 19 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda